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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024, vertente
TRA
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv Massimo Fontanesi. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
pagina 1 di 6 (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Luca Leone.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 16676/2020, pubblicata in data 25.11.2020 del Tribunale di Roma – Dott. Francesco Remo Scerrato (doc. A), per le motivazioni sopra esposte, previa ogni più opportuna declaratoria, contrariis reiectis: - ammettersi CTU atta a determinare il conteggio degli interessi effettivamente dovuti alla Controparte_1 dall'opponente a seguito dell'estinzione dei rapporti bancari per cui è causa;
per
[...] Pt_1 conseguenza rideterminare il minor importo dovuto da alla Pt_1 Controparte_1
- con integrale – o, in subordine, parziale - compensazione di spese e compensi professionali di
[...] entrambi i gradi di giudizio, da rideterminarsi correttamente anche nel quantum”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- Rigettare il gravame in quanto inammissibile, inaccoglibile nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma di tutto quanto previsto nella sentenza n. 16676/2020 emessa dal Tribunale Civile di
Roma.
- in ogni caso con vittoria delle spese, competenze et onorari di giudizio, gravati dei tributi come per
IVA e CAP e del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 9440/17 emesso in favore della per Controparte_1
l'importo complessivo di € 647.924,11 e precisamente:
pagina 2 di 6 - € 490.348,15 oltre interessi calcolati al tasso convenzionalmente concordato, con decorrenza dalle singole scadenze sino al completo soddisfo, quale residuo debito del contratto di finanziamento n. 741681936,42;
- € 77.938,14 oltre accessori, interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al saldo quale residuo debito derivante dal rapporto anticipi n. 74608814;
- € 79.637,82 risultante da n. 2 ricevute bancarie elettroniche giacenti impagate presso la
Filiale di Sorbolo, oltre accessori, interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al saldo, interessi dovuti anche per la mora ai sensi dell'art. 1224 c.c. entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di usura.
L'opponente eccepiva la mancanza di documentazione idonea a sostegno del credito vantato dalla conroparte e lamentava l'assenza di chiarezza e trasparenza in merito al conteggio degli interessi, alla luce del fatto che i tassi erano variabili in funzione del
“parametro Euribor 6 mesi tasso 360” maggiorato di un tasso spread, cosa che rendeva presumibilmente impossibile predeterminare l'ammontare degli interessi ed avere la certezza che non avrebbero superato i tassi soglia stabiliti per legge.
2. La banca opposta nel corso del giudizio dava atto del pagamento di somme da parte della in assolvimento Controparte_2
dell'obbligazione di garanzia rilasciata nell'interesse dell'opponente in relazione al Parte_1
contratto di finanziamento n. 741681936,42, assistito dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese ex L. n. 662/96 art. 2, comma 100, lett. A).
L'opposta quindi dichiarava di agire, con limitato riferimento alle somme ricevute in pagamento assolvimento dell'obbligazione di garanzia, di agire anche in qualità di sostituto processuale del solvens ex art. 111 c.p.c..
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16676/2020, dopo avere rilevato preliminarmente che nel presente giudizio non rilevavano i rapporti processuali fra opposta e garante,
riteneva infondati e generici i motivi di opposizione.
Tenuto conto però del parziale intervenuto pagamento, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Banca Parte_1
pagina 3 di 6 della residua somma di € 254.182,95, oltre agli interessi, come Controparte_1
indicati nella parte motiva.
4. L' ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato la mancata ammissione della C.T.U. contabile, stante la necessità di competenze contabili per la verifica dell'usura sulla base della documentazione contrattuale e contabile in atti, seppure prodotta dalla controparte.
A sostegno della natura non esplorativa della richiesta C.T.U. l'appellante ha dedotto che già da un primo esame dei documenti si evinceva il superamento dei tassi soglia. Per
esempio, a pag. 6 del documento 3) (estratti conto) si leggeva chiaramente che gli interessi applicati al 1.1.2016 e al 11.1.2016 erano fuori soglia rispetto a quelli previsti al momento dell'apertura del conto corrente, sia a quelli del periodo in questione, previsti dai decreti ministeriali relativi ai tassi usura del settembre – dicembre 2015 e del gennaio – marzo 2016.
In particolare, il tasso applicato nel gennaio 2016 da parte dell'istituto di credito era pari al
14,80%, mentre i tassi medi previsti per le aperture di credito in conto corrente prevedevano tassi pari al 9,54% nel gennaio – marzo 2016 e al 9,68% nell'ottobre – dicembre 2015.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese di lite, dato che la condanna per il minor importo comportava la soccombenza parziale di parte opposta la quale, aveva insistito nel richiedere la condanna della debitrice per l'intero importo,
nonostante il parziale pagamento della garante, sulla base della propria qualità di sostituto processuale ex art. 111 c.p.c. del garante.
L'appellante ha lamentato anche l'importo delle spese, in quanto liquidate sulla base del valore originario della domanda e per tutte le fasi, nonostante la mancanza di fase istruttoria.
5. Il primo motivo d'appello è infondato. Il Tribunale difatti non ha rigettato l'opposizione perché la documentazione proveniva dall'opposta, ma perché i motivi erano generici e infondati. Deve a tal proposito rilevarsi che la mera pattuizione di un tasso variabile non è di per sé causa di indeterminatezza delle condizioni contrattuali. Quanto
all'esempio del superamento del tasso soglia contenuto nell'atto di appello, la doglianza è
pagina 4 di 6 infondata in quanto il tasso applicato è quello convenuto per lo scoperto di conto e non può
essere confrontato col tasso soglia delle aperture di credito.
6. Pure il secondo motivo non è fondato. Il pagamento parziale intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere relativamente a quell'importo ma non determina una soccombenza parziale, stante l'integrale fondatezza della pretesa creditoria.
Non è sufficiente a ritenere l'opposta parzialmente soccombente il fatto che la stessa abbia concluso in generale per il rigetto dell'opposizione, dato che di propria iniziativa l'opposta ha dato atto dell'intervenuto pagamento da parte del garante. Il riferimento alla qualità di sostituto processuale ex art. 111 c.p.c. deve quindi essere letto nel senso del riferimento al subentro del garante nelle ragioni del debitore il quale di quella parte del credito non è più
titolare, corcostanza che comunque non rileva nel presente giudizio.
Quanto all'importo liquidato, per quanto sopra osservato, si ritiene corretto il riferimento allo scaglione dell'intero importo ingiunto originariamente, e si rileva l'applicazione dei valori medi, esclusa la fase istruttoria.
7. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014, come da dipositivo, sulla base dell'importo liquidato in sentenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei pagina 5 di 6 presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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