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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 853/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Alessio Bianchini) a mezzo ricorso depositato il 29/11/2022
contro
titolare della Caffetteria Diacceto Controparte_1 vv. Paolo ER)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 3, letterali):
“contrariis reiectis e previa occorrenda CTU contabile, RICONOSCERE E DICHIARARE che il sig. nel Parte_1 corso del rapporto lavorativo intercorso con l'impresa individuale
ed in particolare dal 28.10.2014 al 31.08.2022, Controparte_1 ha svolto ore di lavoro supplementare e straordinario nei termini meglio specificati in narrativa, e per l'effetto CONDANNARE l'impresa individuale in Controparte_1 persona dell'omonimo titolare firmatario, a corrispondere al sig.
giuste le ragioni precisate in atti, la somma di Euro Parte_1
105.661,68 lordi, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia o di ragione, previa occorrenda CTU contabile, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali del giudizio, IVA e CAP inclusi, da corrispondersi al sottoscritto legale, che si dichiara antistatario”.
1 Parte convenuta - titolare della Caffetteria Controparte_1
Diacceto - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 4, letterali):
“contrariis reectis: 1) Dare atto e dichiarare che in forza del rapporto contrattuale intervenuto ad oggi residuano da corrispondere al le Parte_1 seguenti somme:
- € 3.510,98 busta paga Aprile 2023
- € 4.397,57 per retribuzioni mesi Maggio, Giugno, Luglio, Agosto 2022
- € 7.593,32 per TFR calcolato al lordo 2) Conseguentemente dare atto e dichiarare che, oltre agli importi di cui al cap.1), nulla più è dovuto al sig. a Parte_1 nessun titolo e/o per nessuna ragione in ordine all'attività lavorativa prestata in favore della ditta convenuta, con rigetto delle richieste economiche afferenti l'attività lavorativa extra contratto che parte ricorrente assume di aver effettuato. Con Vittoria di spese ed Onorari del Giudizio”.
Parte convenuta così formulerà le proprie conclusioni nelle note difensive finali:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Siena “contrarrii reiectis”: IN TESI: Respingere in toto la domanda di parte Ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto e totalmente sfornita di prova, e per l'effetto condannarla al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte Convenuta. IN TESI SUBORDINATA Ove dai riscontri processuali emergesse che il CP_1 ha corrisposto al somme maggiori del dov
[...] Pt_1 condannare parte Ricorrente alla restituzione di detti importi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con condanna di parte Convenuta alle spese di Giudizio. IN IPOTESI Nella denegata ipotesi che comunque il fosse Controparte_1 tenuto a dover corrispondere qualsiasi altra somma oltre a quanto in atti riconosciuto e versato in corso di causa, voglia comunque dichiarare compensate le spese di lite in considerazione della
2 diversità di importi tra quanto richiesto e quanto riconosciuto, tenuto conto del fatto che aveva accettato la definizione della CP_1 causa secondo le indicazioni formulate da codesto Giudicante”.
*
All'udienza 7/6/2023, nella causa n. 853/2022 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Alessio Bianchini;
Parte_1
difeso dall'avv. Paolo ER. Controparte_1
Il giudice sente le parti personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice autorizza parte ricorrente a nota di replica entro il 9/6/2023. Concede al convenuto termine per eventuale replica al 19/6.
Aggiorna la comparizione delle parti al 26/6/2023 ore 9:30.
All'udienza 26/6/2023, nella causa n. 853/2022 rgl sono comparsi: per l'avv. Alessio Bianchini;
Parte_1
difeso dall'avv. Paolo ER. Controparte_1
Si dà atto del compimento della trattazione scritta rispettivamente autorizzata.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Ai meri fini conciliativi, il convenuto oltre alla dazione delle somme riconosciute si dichiara disponibile alla dazione di € 15.000,00. Ai meri fini conciliativi il lavoratore è disposto ad accettare non meno di 65.000,00 €. Ai sensi del novellato art. 420 cpc il giudice indica ai meri fini conciliativi la dazione di € 25.000,00 con rateazione oltre alle somme comunque riconosciute come dovute dal datore di lavoro convenuto. Le parti si riservano di valutare l'indicazione e si dà atto allo stato del fallimento del tentativo.
3 Discussi i profili istruttori, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il giudice dispone l'assunzione dei mezzi di prova ch eseguono: a) Prova orale (interrogatorio formale e testimoni) chiesta dal lavoratore ricorrente: 1) Vero che il sig. ha lavorato dal 28.10.2014 Parte_1 al 27.05.2022 alle dip CP_2 Controparte_1 svolgendo mansioni di barista presso l'attività ubicata in Siena alla via Diacceto n. 14; non controverso
2) Vero che il sig. dal 27.05.2022 al 31.08.2022 ha Pt_1 avuto problemi di salute li ha usufruito di analogo periodo di malattia;
ove non controverso, inammissibile (circostanza di natura necessariamente documentale)
3) Vero che il sig. ha prestato la propria opera, Parte_1 alle dipendenze della esa individuale CP_1
continuativamente e sin dall'inizio del rapporto lavorativo,
[...] per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle 17:00, e dal mese di Febbraio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 21.00; sì, limitatamente al numero di 3 testimoni
4) Vero che il sig. ha prestato la propria opera Parte_1 anche nella giornata dell rante le festività del Palio di Siena, allorquando il bar era aperto;
sì, limitatamente a numero di 3 testimoni
5) D.C.V. se durante i suddetti turni il sig. fruiva Parte_1 di intervalli o effettuava delle pause. sì, limitatamente a numero di 3 testimoni
Sui capitoli come sopra ammessi, ammette la controprova chiesta dal convenuto, con il teste indicato ( ). Testimone_1
B) prova testimoniale chiesta dal datore convenuto:
1) Dcv che il Sig. ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa presso il bar Caffetteria Diacceto di Pagliantini Simone,
4 in Siena, Via Diacceto n. 14, per il periodo ricompreso tra il 28.10.2014 e il 31.08.2022. Non controverso, ad eccezione del periodo indicato come malattia, da provarsi in ogni caso documentalmente;
2) Dcv che il ha prestato detta attività Parte_1 lavorativa solo per alcune ore al giorno e comunque non per l'intero arco della giornata. No, assorbito dalla controprova;
3) Dcv che il giorno 10.08.2022 eravate presente dentro il bar LD di Siena al momento in cui è stata scattata la foto che vi si mostra (cfr doc. 6/parte convenuta). Irrilevante
4) Dcv che il cameriere ritratto nella foto vi ha servito la consumazione da voi richiesta. irrilevante
5) Dcv che sapete indicare il nominativo di detto cameriere. irrilevante
Il giudice, d'ufficio, ex art. 213 cpc manda la Cancelleria di chiedere all'INPS attestazione dei periodi di malattia utilizzati dal lavoratore (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.06.1972 ed ivi residente in [...], dal 28.10.2014 al 27.05.2022.
Il giudice, su istanza del lavoratore ricorrente, ordina ex art. 423 co. 1 e 3 cpc il pagamento in suo favore di
- € 3.510,98 busta paga Aprile 2023
- € 4.397,57 per retribuzioni mesi Maggio, Giugno, Luglio, Agosto 2022
- € 7.593,32 per TFR calcolato al lordo nel rispetto del vincolo imposto dal pignoramento presso terzi in atto.
Programmata la discussione all'8/11/2024, ore 11:30 (note al 28/10), il giudice fissa per l'assunzione della prova orale ammessa l'udienza del 4/3/2024, ore 11:00.
5 All'udienza 4/3/2024, nella causa n. 853/2022 rgl sono comparsi: per l'avv. Alessio Bianchini;
Parte_1
difeso dall'avv. Paolo ER. Controparte_1
Il giudice tenta nuovamente la conciliazione della causa. L'avv. ER, per il convenuto, si richiama alla proposta conciliativa formulata il 14/2/2024, che esibisce e si riserva di produrre telematicamente, e oggi ribadita, offrendo inoltre banco iudicis assegno di € 7.458,30 a saldo di quanto riconosciuto come dovuto. L'avv. Bianchini rappresenta di aver risposto alla proposta il 28/2/2024, a mezzo pec che si riserva di produrre telematicamente, ritenendo di non poter accettare la proposta conciliativa, trattenendo la somma oggi offerta a titolo di acconto.
L'avv. ER rappresenta impedimento sanitario del testimone comunicatogli via mail;
l'avv. Bianchini, Testimone_1 lla testimone , comunicatogli via mail Tes_2 anche con allegata certificazione.
Si procede all'interrogatorio formale del convenuto
[...]
CP_1
3) Vero che il sig. ha prestato la propria opera, Parte_1 alle dipendenze della esa individuale CP_1
continuativamente e sin dall'inizio del rapporto lavorativo,
[...] per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle 17:00, e dal mese di Febbraio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 21.00; assolutamente no;
faceva l'orario come da contratto, dal lunedì al sabato compresi;
alcuni sforamenti per 2, 3, 4 ore nei giorni del Palio, venivano compensati con riduzione oraria nei giorni successivi;
adr entrava alle 7:00-7:30, apriva l'esercizio, fino alle 14:00, 14:30; adr cambiato il lavoro, successivamente, l'epoca indicata mi sembra corrispondere, dopo il Covid, entrava alle 11:00 per cessare verso 17-18;
6 5) Vero che il sig. ha prestato la propria opera Parte_1 anche nella giornata della domenica durante le festività del Palio di Siena, allorquando il bar era aperto;
si tratta di quanto le ho detto prima, poteva cadere anche di domenica;
adr il turno di chiusura veniva recuperato in giorno diverso la settimana successiva;
5) D.C.V. se durante i suddetti turni il sig. fruiva Parte_1 di intervalli o effettuava delle pause. una pausa c'è sempre stata, un po' molto alla mano, a seconda dell'afflusso di clientela, se uno stava fuori mezzora quando possibile non ci si è mai guardato, un'ora nel settore è eccessiva, mezz'ora una cosa giusta”. lcs
Introdotta la prima testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (...) indicata dal lavoratore Persona_1 ricorrente:
“sono stata cliente del , dal 2009 fino al 2022, fino Parte_2
a quando il è stato lì, in seguito non sono più andata, se non Pt_1 pochissime volte. Adr ebbi la sensazione che non fossi cliente più gradita;
adr ero e sono fidanzata di anche se viviamo Persona_2 ognuno per conto suo;
3) Vero che il sig. ha prestato la propria opera, Parte_1 alle dipendenze della esa individuale CP_1
continuativamente e sin dall'inizio del rapporto
[...] per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle 17:00, e dal mese di Febbraio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 21.00;
4) Vero che il sig. ha prestato la propria opera Parte_1 anche nella giornata dell rante le festività del Palio di Siena, allorquando il bar era aperto;
5) D.C.V. se durante i suddetti turni il sig. Parte_1 fruiva di intervalli o effettuava delle pause. frequentavo il bar da molto tempo prima, poì lì ho conosciuto
Parte_1 adr da quando ho cominciato la frequentazione con , dal Per_2
2018, estate, ho proprio vissuto il suo orario, che conosco, dalle 7:00, che io sappia apriva l'esercizio, non posso dire con esattezza
7 quando cessasse, ma posso dire che quando ci andavo tra le 15:00 e le 16:00, non tutti i pomeriggi, il pomeriggio almeno un paio di volte alla settimana passeggiavo in centro, e posso dire che quello del bar era “il mio bagno”, ce lo trovavo sempre, io poi vi andavo per colazione direi tutti i giorni, 10:30-11:00, qualche giorno a pranzo, tra le 13:30 e le 14:30 in base al mio orario di lavoro, impiegata bancaria, lavoro in Piazza Tolomei;
adr incastravo per un periodo la mia passeggiata in città con l'accompagnamento e il riprendimento di mio figlio ad allenamento sportivo, quindi confermo l'indicazione 15-16;
adr quando andavo per pranzo lui non stava insieme a me, ma proseguiva nel lavoro;
adr io non l'ho mai visto seduto a mangiare, né mi risulta;
adr successivamente entrava la mattina più tardi, verso le 10:30-11:00, prima di pranzo, e restava fino a chiusura di solito verso l'ora di cena, indicativamente le 20:00, ma se entra un cliente, almeno in quel bar lì, non veniva mandato via;
adr mi è capitato di passare anche in questa fascia serale, a volte ho aspettato anche la chiusura per andare via insieme, oppure attendevo lì di andare a riprendere all'allenamento serale mio figlio, all'epoca più grande, anche in questo caso direi un paio di volte alla settimana;
adr la mia frequentazione era soprattutto dal lunedì al venerdì, il sabato veramente saltuariamente;
adr nei giorni del Palio non c'era giorno di pausa, e nel mio ricordo il bar era chiuso solo per le vacanze di Natale” lcs
Introdotto il secondo testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (...) indicato dal lavoratore Parte_3 ricorrente:
“fornitore per conto della Pasticceria ER del BA e anche cliente. Adr dal 2021 non lavoro più da ER e non ho più occasione di passare in Città se non raramente;
con ci conosciamo da tanto, da ragazzi. Per_2
3) Vero che il sig. ha prestato la propria opera, Parte_1 alle dipendenze della esa individuale CP_1
continuativamente e sin dall'inizio del rapporto lavorativo,
[...]
8 per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle 17:00, e dal mese di Febbraio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 21.00;
4) Vero che il sig. ha prestato la propria opera Parte_1 anche nella giornata dell rante le festività del Palio di Siena, allorquando il bar era aperto;
5) D.C.V. se durante i suddetti turni il sig. Parte_1 fruiva di intervalli o effettuava delle pause. E' stato attraverso che è stata introdotta al BA la Per_2 fornitura di ER, creato il contatto. Frequentavo il bar dal lunedì al sabato, salvo il mio giorno di riposo, che poteva essere anche di domenica;
adr al mattino verso le 7, a volte un poco prima, 6:30-7:00, per la consegna, io trovavo sempre lui, al 90 %. Adr potevano talvolta richiamare per un secondo passaggio verso le 10:30-11:00 e anche in questo caso ce lo trovavo;
adr poi passavo spesso, da un minimo di 3 volte a tutti i giorni, come poteva capitare una settimana che ero assente, di passare dopo il lavoro dal BA per due chiacchiere un caffè o il pranzo, verso le 14:00 o le 15:00 o le 16:00 nel pomeriggio, e trovavo sempre
ci andavo proprio per fare anche due chiacchiere con lui;
Pt_1 adr non le saprei dire se avesse una pausa pranzo, lui stava dietro al banco e mi serviva, poi non so se fosse in pausa e lavorava uguale;
adr dal 9-10/2021 non lavoro più per la Pasticceria ER e non passavo più al mattino e frequentavo il BA nel primo pomeriggio, poi ho cambiato lavoro da 6-7/2022 e non mi capita più di passare entrando al lavoro alle 21:30; adr in questo secondo periodo, ma prima del mio nuovo lavoro, è capitato qualche volta di aspettarlo alla chiusura del bar, direi 20:30, 21:00, 21:30, sistemare un po' di cose e andare poi insieme a mangiare fuori un boccone o ad una partita;
”. lcs
Il giudice fissa per la prosecuzione dell'istruttoria, in persona dei testimoni non comparsi, l'udienza del 25/3/2024, ore 11:30.
All'udienza 25/3/2024, nella causa n. 853/2022 rgl sono comparsi: difeso dall'avv. Alessio Bianchini;
Parte_1
difeso dall'avv. Paolo ER. Controparte_1
9 Introdotto il terzo testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (...) indicato dal datore di Testimone_3 lavoro convenuto:
“conosco entrambe le parti, quando uscivo di casa, abito nella Galluzza, facevo colazione lì. Quando esco di casa passo spesso da via Diacceto, in vari orari del giorno, è il primo bar che incontro uscendo di casa, e potevo entrare anche solo per un saluto, come detto infatti conosco bene entrambi. Abito lì dal 2002-3. Adr frequento il locale anche attualmente, meno di prima, ma solo per mie diverse abitudini;
3)Vero che il sig. ha prestato la propria opera, Parte_1 alle dipendenze della suddetta impresa individuale CP_1
continuativamente e sin dall'inizio del rapporto lavorativo,
[...] per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle 17:00, e dal mese di Febbraio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 21.00; passando di lì e anche fermandomi al bar posso dire che Pt_1 se c'era la mattina non c'era la sera e viceversa;
Adr se non trovavo ci trovavo lui (il titolare); Pt_1
Adr al mattino passavo per la colazione, abbastanza fisso, dalle 8 alle 9, mentre per l'aperitivo o il pranzo la mia presenza era più variabile;
Adr se andavo per il pranzo alle 13:00 ce lo trovavo, non mi sento di dire sempre, ma spesso;
Adr alla sera potevo passare per l'aperitivo, le 19:00, 19:30, quell'orario lì, o a metà pomeriggio, e potevo trovare o l'uno, o l'altro, o entrambi;
4) Vero che il sig. ha prestato la propria opera Parte_1 anche nella giornata dell rante le festività del Palio di Siena, allorquando il bar era aperto;
per i giorni del Palio era presente;
5) D.C.V. se durante i suddetti turni il sig. Parte_1 fruiva di intervalli o effettuava delle pause. Questo non saprei dirglielo;
Adr il locale è un convivio, ed è capitato che vi abbia trovato non in attività lavorativa, così ad es. per un aperitivo”. Pt_1 lcs
10 Si dà atto dell'allontanamento per sopravvenienza familiare della testimone . Tes_2
Per l'audizione della testimone residua, il giudice fissa l'udienza del 7/6/2024, ore 9:45.
All'udienza 7/6/2024, nella causa n. 853/2022 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Alessio Bianchini;
Parte_1
difeso dall'avv. Paolo ER. Controparte_1
Introdotta la quarta testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (...) indicata dal lavoratore ricorrente: Tes_2
“dipendent dal 2012 al 2015, non ricordo i Parte_2 rispettivi mesi. Mi sono dimessa per svolgere la professione di Operatrice Socio Sanitaria dopo avere sostenuto il relativo corso. Adr non ho avuto questioni pendenti relative al rapporto di lavoro cessato;
adr il mio rapporto di lavoro è stato continuativo;
L'avv. ER esibisce – il giudice acquisisce allo stato in cartaceo, l'avv ER si impegna alla produzione telematica entro il 30/6 – verbale di conciliazione in sede ITL che contrasta con quanto dichiarato.
Adr non ricordavo interruzioni nel rapporto e nemmeno contestazioni con il datore di lavoro, che interpreto come normali screzi in ambito lavorativo;
3)Vero che il sig. ha prestato la propria opera, Parte_1 alle dipendenze della suddetta impresa individuale CP_1
continuativamente e sin dall'inizio del rapporto
[...] per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle 17:00, e dal mese di Febbraio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 21.00; quando è stato assunto io c'ero già. Lavorava dal lunedì al sabato. Lui faceva la mattina insieme a arrivava verso le 7:00 CP_1
e cessava dopo pranzo verso le 15:00, 15:30, io arrivavo verso le 14, 14:30. Adr al mattino io non c'ero, ma l'orario di apertura era quello;
11 adr è capitato che dopo le 15:00 sia andato a fare la spesa per il bar, dove non so, e sia ritornato a consegnarla, non la spesa grossa, qualcosa che mancava;
adr non tutti i giorni, è poi passato del tempo, e non saprei dirle la frequenza;
4) Vero che il sig. ha prestato la propria opera Parte_1 anche nella giornata dell rante le festività del Palio di Siena, allorquando il bar era aperto;
sì, durante il Palio ci si stava di più;
5) D.C.V. se durante i suddetti turni il sig. Parte_1 fruiva di intervalli o effettuava delle pause. non si faceva pausa pranzo, una pausa definita, magari dopo il servizio si mangiava qualcosa sul posto”. lcs
Il giudice conferma la programmazione della discussione all'8/11/2024, ore 11:30, note autorizzate entro il 28/10), invitando le parti, anche alla luce dell'istruttoria assunta, a percorrere ipotesi conciliativa.
All'udienza 8/11/2024, nella causa n. 853/2022 rgl sono comparsi: per l'avv. Carlo Peruzzi in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessio Bianchini;
difeso dall'avv. Paolo ER. Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica d'ufficio, contabile sulla seguente ipotesi di quesito per l'ausiliario/a tcnico/a:
12 verifichi, anzitutto, la correttezza contabile delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore (doc. 4 ric.) anzitutto con riferimento alla eventuale indicazione in busta paga di ore di lavoro eccedenti l'orario contrattualizzato, e con particolare riferimento, inoltre, alla fruizione di ferie e permessi. Formuli, inoltre, il/la consulente una ipotesi di ricostruzione retributiva differenziale sulla base della prestazione ultracontrattuale indicativa di 3 ore al giorno.
Nomina al fine consulente in persona del/la consulente del lavoro, , fissando per la sua comparizione e Persona_3
l'affidamento dell'incarico l'udienza del 11/12/2024, ore 9:30.
All'udienza 11/12/2024, nella causa n. 853/2022 rgl sono comparsi: per l'avv. Carlo Peruzzi in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessio Bianchini;
per l'avv. Paolo ER. Controparte_1
Presente la consulente tecnica nominata d'ufficio, Persona_3
, consulente del lavoro, che si richiama all'impegno prestato
[...] telematicamente, che riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi: verifichi, anzitutto, la correttezza contabile delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore (doc. 4 ric.) anzitutto con riferimento alla eventuale indicazione in busta paga di ore di lavoro eccedenti l'orario contrattualizzato, e con particolare riferimento, inoltre, alla fruizione di ferie e permessi. Formuli, inoltre, la consulente una ipotesi di ricostruzione retributiva differenziale sulla base della prestazione ultracontrattuale indicativa di 2, 3 o 4 ore al giorno ore al giorno, ricostruzione differenziale estesa ad ogni conseguenza patrimoniale (TFR e ogni altro altro istituto riflesso).
13 Offra la consulente una ricostruzione contabile differenziale, sia in termini di lavoro supplementare, che di rapporto di lavoro a tempo pieno.
L'avv. ER per il resistente rinnova la contestazione in atti in ordine alla sussistenza di un credito differenziale retributivo e ad esso correlato.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 10/1/2025, ore 15:00 presso lo studio indicato, con facoltà da remoto da concordare con i consulenti di parte o i procuratori.
Il ricorrente conferma la nomina del proprio consulente in atti (deposito del 10/12), il resistente nomina il consulente del lavoro
CP_3
La consulente, nel termine del 10/3/2025 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 10/4 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 10/5 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnica d'ufficio depositerà in PCT la relazione definitiva, contenente anche le osservazioni delle parti o dei loro consulenti. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 300,00.
Il giudice riprogramma la discussione al 13/6/2025, ore 10:00 autorizzando note sulla sopravvenienza tecnica entro il 3/6.
14 All'udienza 13/6/2025, nella causa n. 853/2022 rgl sono comparsi: per l'avv. Alessio Bianchini;
Parte_1 per l'avv. Paolo ER. Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. La pretesa patrimoniale del lavoratore.
Il ricorrente, dal 28.10.2014 iniziava a prestare Parte_1 la propria attività in favore dell'impresa individuale di
[...]
in forza di contratto a tempo indeterminato, parziale CP_1 orizzontale, inquadrato ex CCNL Pubblici esercizi, Turismo, Confcomercio, come operaio di livello 5 e mansioni di barista presso l'esercizio Caffetteria Diacceto in Siena, via Diacceto n. 14 (all. 1-3), come risulta dalla scheda anagrafico-professionale (cfr. all. 1) prodotta in assenza del contratto di lavoro, più volte richiesto al datore di lavoro e mai consegnato al ricorrente
Secondo le condizioni contrattuali, il lavoratore avrebbe dovuto prestare attività per 4 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, sennonché egli afferma che, dall'inizio del rapporto e fino alla data del 27.05.2022, allorquando ha usufruito di un'indennità di malattia, ha svolto costantemente 10 ore di lavoro giornaliere, dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 della mattina alle ore 17.00 del pomeriggio e, a partire del mese di 2/2022, dalle ore 11.00 alle ore 21.00
15 senza usufruire di permessi e ferie, né, beneficiare di alcun intervallo per effettuare pause ex art. 8 d.lgs 66/2003.
Nel periodo in cui si disputava il Palio di Siena, inoltre, il lavoratore prestava attività anche di domenica.
Tale strutturazione di fatto del rapporto ha comportato secondo il lavoratore la maturazione di plurime ore di lavoro supplementare e straordinario atteso che pur lavorando 10 ore al giorno, avrebbe percepito unicamente la somma di € 1.500,00 mensili sempre in contanti (di cui una parte “fuori busta”), senza mai ricevere i prospetti paga mensili.
Inoltre, non sarebbero state corrisposte le mensilità da 4 ad 8/2022.
Dal 27.05.2022 al 31.08.2022 il lavoratore avrebbe fruito di un'indennità di malattia, comunicata al datore di lavoro ed oggetto di plurimi accertamenti da parte degli enti preposti ai controlli. In relazione a tale periodo, come sopra detto, il ricorrente non ha percepito alcuna indennità economica, né dal datore di lavoro, né, tantomeno, dall'Istituto Previdenziale. Documentalmente il rapporto risulta cessato il 11/4/2023 (doc. 3 conv.), ad iniziativa del lavoratore per giusta causa (mancato pagamento mesi da 12/21 ad 8/2022), con decorrenza immediata, dal 12/4 (docc. 4 e 10 conv.).
Muovendo verso una quantificazione delle spettanze dovute, per le ragioni e i titoli indicati, e come meglio sarebbe stato dimostrato secondo il suo intendimento anche nel corso dell'istruttoria, il ricorrente si affermava creditore, soltanto per le ore di lavoro supplementari e straordinarie, della complessiva somma di
€ 105.661,68 lordi (di cui 7.303,66 per TFR e 98.358,02 a titolo di differenze retributive), come risultante dal conteggio effettuato dal sindacato USB prodotto sub 4.
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§ 2. La parziale contestazione del datore di lavoro.
16 conferma l'accordo per la prestazione di Controparte_1 lavoro di 4 ore al giorno, che sarebbero state tutte regolarmente retribuite con busta paga, consegnate, invero, al lavoratore, tralasciando ogni formalità come la sottoscrizione a titolo di ricevuta.
Il titolare dell'esercizio affermava di avere sempre svolto in maniera prevalente la propria attività lavorativa all'interno della Caffetteria, avvalendosi talvolta anche di dipendenti per coadiuvarlo durante la giornata lavorativa in alcune fasce orarie.
Ammetteva che attualmente – per le ragioni Controparte_1 illustrate in memoria difensiva e successivamente in memoria autorizzata - risultavano ancora da corrispondere alcuni importi:
€ 3.510,98, l'ultima busta paga 4/2023 (doc. 3 conv.);
€ 4.397,57 per retribuzioni mesi da 5 ad 8/2022 (doc. 4 conv.) per le ragioni esposte nel documento;
€ 7.593,32 per TFR calcolato al lordo (doc. 5).
Invece, le richieste avanzate dal lavoratore per l'attività prestata oltre l'orario stabilito contrattualmente erano contestate.
Tra altro, il datore evidenziava che nel periodo in cui il lavoratore invocava la malattia 27.05-31.10.2022, in realtà avrebbe prestato la propria attività lavorativa in altro esercizio commerciale BA LD (fotografia, doc. 6), circostanza questa – contestata dal ricorrente (memoria difensiva, dep. 7/6/2023) che sarebbe stata confermata dalla prova testimoniale chiesta.
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§ 3. Generalità sui profili probatori in materia di lavoro straordinario.
In ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, l'effettuazione di ore lavorative in numero superiore rispetto alla previsione contrattuale deve secondo i principi (art. 2697 c.c.) essere provata dal lavoratore.
Ad es. Cass. SL, sent. 2009/n. 3714: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli
17 riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (nella specie, ai ricorrenti, dipendenti dell'Autorità portuale di Savona, era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale, a motivo della assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione)”. Cass. SL, sent. 2009/n. 6023: “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito;
pertanto, l'esercizio, sia positivo che negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile l'assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura (nella specie, la S.C., in applicazione del principio su enunciato, ha ritenuto che, correttamente, il giudice di merito non avesse fatto ricorso alla nozione di notorio per la determinazione della prestazione di lavoro straordinaria, restando onere del lavoratore dimostrarne l'effettivo svolgimento)”.
V. poi ad es. l'inciso di Cass. 2015/n. 13943: “in base all'indirizzo consolidato, "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (v. Cass. 25- 5-2006 n. 12434, Cass. 29-1- 2003 n. 1389, Cass. 14-8-1998 n. 8006)”.
18 Cass. SL 2016/ord. n. 1781 ribadisce essere “giuridicamente corretto sostenere che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione deducendone l'insufficienza, di provare il numero di ore effettivamente lavorate oltre l'orario normale, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 16.2.2009 n. 3714). Tuttavia, ove non venga violata la indicata regola di giudizio, la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (cfr. 29.1.2003 n. 1389), essendo la sindacabilità consentita solo quanto alla congruenza della relativa motivazione, con la precisazione, con riguardo all'ipotesi di ricorso alla prova presuntiva, che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. 11.2.2011 n. 3394)”.
Il necessario rigore probatorio riteniamo non possa giungere alla imposizione al lavoratore di un onere il cui assolvimento è pressoché impossibile, in pregiudizio dello stesso diritto di azione ex art. 24 Cost. Esigere la prova della singola ora di lavoro ultracontrattuale, nell'ambito di un rapporto di durata rischia di condurre ad una operazione interpretativa profondamente iniqua, oltre che antigiuridica, che deve essere corretta, certamente sulla base degli elementi probatori concretamente acquisiti, dal ricorso all'argomentazione presuntiva e da una prudente valutazione equitativa (cfr. art. 1226 c.c. e 432 cpc).
Cass. SL 2018/n. 16150, richiama al rigore probatorio anche in materia:
“
2.1. E' noto come a carico del lavoratore, che agisca per ottenere il compenso alle ferie, sussista di un rigoroso onere probatorio (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice (Cass. 29 gennaio 2003,n. 1389)
19 e che la valutazione del suo assolvimento integri un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. 25 maggio 2006, n. 12434).
2.2. Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738). Nel caso di specie, esso non è stato indubbiamente soddisfatto, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale (per le ragioni esposte dal secondo all'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) dalla generica deduzione di avere "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario", né dalla richiesta di liquidazione anche di "somme comunque diverse che fossero state ritenute eque sulla scorta dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione". E' dunque evidente che il principio riaffermato dalla Cassazione, in ordine al rigore della allegazione, quindi della prova, è occasionato in questo caso da una fattispecie del tutto carente già a monte sul piano della allegazione.
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§ 4. L'esito della prova orale sulla dimensione del rapporto e soluzione decisoria del caso.
Lo stesso datore di lavoro, ascoltato in sede di interrogatorio formale, alla domanda, “3) Vero che il sig. ha Parte_1 prestato la propria opera, alle dipendenze della suddetta impresa individuale , continuativamente e sin dall'inizio del Controparte_1 rapporto la orni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle 17:00, e dal mese di Febbraio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 21.00”, lo ha anzitutto negato, “assolutamente no” per dichiarare che “faceva l'orario come da contratto, dal lunedì al sabato compresi”, ammettendo “alcuni sforamenti per 2, 3, 4 ore nei giorni del Palio” ma che “venivano compensati con riduzione oraria nei giorni successivi”. ha dichiarato che il lavoratore, nel primo Controparte_1 periodo, “entrava alle 7:00-7:30, apriva l'esercizio, fino alle 14:00,
20 14:30”, per una prestazione superiore, pertanto, alle 4 ore contrattualizzate. Anche nel secondo periodo, “cambiato il lavoro, successivamente, l'epoca indicata mi sembra corrispondere, dopo il Covid, entrava alle 11:00 per cessare verso 17-18”, nuovamente per una prestazione superiore, pertanto, alle 4 ore contrattualizzate.
Ma è il lavoratore ad avere dichiarato di “avere percepito unicamente la somma di € 1.500,00 mensili sempre in contanti (di cui una parte “fuori busta”), a ragionevole copertura corrispettiva di almeno una parte di quell'orario superiore.
I testimoni indicati dal lavoratore scontano sul piano della attendibilità, la prima, la qualificazione di Persona_1
“fidanzata” del lavoratore, il secondo, la Parte_3
“conoscenza da tanto, da ragazzi”. La loro deposizione appare favorevole, in sintesi, alla prova del fatto costitutivo del diritto In ogni caso, la prima, avrebbe “vissuto il suo orario” non dall'inizio del rapporto di lavoro ma dal 2018, quindi per un periodo consistente, ma non integrale, in secondo luogo, la testimone non ha affermato di avere frequentato il locale lo stesso giorno sia al mattino sia alla sera, Il secondo testimone, invece, è apparso più puntuale sulla presenza del lavoratore, sia al mattino sia alla sera E quanto al secondo periodo, sia la prima testimone, che il secondo, non ci consentono di fissare entrambi gli estremi della presenza lavorativa del ricorrente.
Vi è poi la terza deposizione, , conoscente di entrambe Tes_1 le parti, che afferma con decisione “passando di lì e anche fermandomi al bar posso dire che se c'era la mattina non c'era Pt_1 la sera e viceversa; Adr se non trovavo ci trovavo lui (il titolare); Pt_1
(...) Adr alla sera potevo passare per l'aperitivo, le 19:00, 19:30, quell'orario lì, o a metà pomeriggio, e potevo trovare o l'uno,
o l'altro, o entrambi”.
Il ricordo della quarta e ultima testimone, , spazia per un Tes_2 periodo limitato, “dipendente del dal 2012 al 2015” Parte_2
21 Sulla stessa linea del testimone precedente, “Lui faceva la mattina insieme a arrivava verso le 7:00 e cessava dopo CP_1 pranzo verso le 15:00, 15:30, io arrivavo verso le 14, 14:30. Adr al mattino io non c'ero, ma l'orario di apertura era quello;
adr è capitato che dopo le 15:00 sia andato a fare la spesa per il bar, dove non so, e sia ritornato a consegnarla, non la spesa grossa, qualcosa che mancava;
adr non tutti i giorni, è poi passato del tempo, e non saprei dirle la frequenza”.
In definitiva, il giudice ritiene possa ritenersi ragionevolmente accertata una prestazione media di 3 ore di lavoro supplementare a margine di un rapporto di lavoro a tempo parziale di 4 ore. Partendo dalle ore settimanali di riferimento ossia 24 ore, queste ore ultracontrattuali sono da qualificare tutte come lavoro supplementare, ossia lavoro reso in aggiunta all'orario ridotto a tempo parziale e nei limiti del tempo pieno.
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Circa la denunciata assenza di alcun intervallo per effettuare pause ex art. 8 d.lgs 66/2003, le risultanze istruttorie sono incerte. La prima testimone, non offre un dato univoco, Per_1 essendosi recata “qualche g ranzo, tra le 13:30 e le 14:30” e avendo sì dichiarato “adr quando andavo per pranzo lui non stava insieme a me, ma proseguiva nel lavoro;
adr io non l'ho mai visto seduto a mangiare, né mi risulta”, ma non potendosi escludere in momento antecedente o successivo quella fruizione della pausa da parte del lavoratore. Il secondo testimone, “poteva capitare di passare dopo Pt_3 il lavoro dal BA per due chiacchiere un caffè o il pranzo, verso le 14:00 o le 15:00 o le 16:00 nel pomeriggio, e trovavo sempre
ci andavo proprio per fare anche due chiacchiere con lui;
Pt_1 adr non le saprei dire se avesse una pausa pranzo, lui stava dietro al banco e mi serviva, poi non so se fosse in pausa e lavorava uguale”, non potendosi anche in questo caso escludere un momento antecedente o successivo di fruizione della pausa da parte del lavoratore.
Il terzo testimone, , ha ricordato soltanto, “se andavo Tes_1 per il pranzo alle 13:00 ce lo trovavo, non mi sento di dire sempre,
22 ma spesso”, non offrendo alcun elemento sullo specifico punto di fatto.
La quarta testimone, , giungeva al lavoro “verso le 14, Tes_2
14:30”, in tal modo non es di eccessivo ausilio ricostruttivo in ordine alla pausa del lavoratore, ricordando sì “non si faceva pausa pranzo”, intendendo “una pausa definita, magari dopo il servizio si mangiava qualcosa sul posto”.
L'art. 8, d.lgs. 2003/n. 66, “Pause”, prescrive che “
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
Rispetto a simile assetto della disciplina positiva, che presuppone intanto che “l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore”, il lavoratore non ha indicato cosa disponga in materia di pause la fonte collettiva, inoltre non prodotta.
Accanto all'incertezza ricostruttiva fattuale sul punto, sopra colta, si colloca la mancata indicazione di quale fattispecie sia invocata in giudizio.
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Il giudice ha ritenuto necessario avvalersi di consulenza tecnica d'ufficio contabile, al fine di verificare la correttezza delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore (doc. 4 ric.) anzitutto con riferimento alla eventuale indicazione in busta paga di ore di lavoro eccedenti l'orario contrattualizzato, e con particolare riferimento, inoltre, alla fruizione di ferie e permessi, affidando all'ausiliaria tecnico-contabile la formulazione, inoltre, di ipotesi di ricostruzione
23 retributiva differenziale sulla base di prestazione ultracontrattuale indicativa di più ore al giorno.
La consulente , iscritta all'Ordine dei Persona_3
Consulenti del Lavoro se alle verifiche degli atti, dei documenti e delle informazioni acquisite, ha redatto relazione tecnica in risposta al quesito oggetto dell'incarico (deposito del 7/5/2025), formulando con accuratezza più ipotesi contabili.
Quella corrispondente all'accertamento verrà contabilmente tradotta decisoriamente in dispositivo (differenze retributive per ore ultracontrattuali pari ad 3 ore al giorno).
Acquisiti i dati del LUL alla consulente è stato possibile verificare, in risposta alla prima parte del quesito: i prospetti paga sono stati elaborati riferendosi all'orario a tempo parziale di 24 ore settimanali;
in alcuni mesi sono pagate delle festività lavorate con la maggiorazione dovuta come prevista da CCNL;
non risultano ore di lavoro supplementare/straordinario retribuiti nel LUL;
risultano ferie/permessi goduti;
da settembre 2022 ad aprile 2023 risultano assenze non retribuite;
pertanto, non c'è stata corresponsione della retribuzione per questo periodo;
i dati retributivi di riferimento come anche la maturazione delle ferie e dei permessi risultano corretti nel rispetto del CCNL di riferimento.
Individuata la qualificazione da dare alle ore di lavoro in più, è stato verificato il contenuto del CCNL per stabilire il trattamento economico da riconoscere a tali ore e gli eventuali riflessi su altri istituti. L'estratto del CCNL è riportato dalla consulente per la parte di interesse: Art. 70 – “Caratteristiche del rapporto Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile
24 con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso. La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti. Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. In particolare, il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del trenta per cento”.
Riguardo al lavoro supplementare, pertanto, secondo quanto stabilito dal CCNL la maggiorazione del 30% applicata alla paga per la retribuzione delle ore supplementari determina che le somme riconosciute a tale titolo non siano utili ai fini della remunerazione di altri istituti ed in particolare non risultano essere utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto. Approfondendo la lettura del CCNL, anche nella parte specificamente relativa al TFR, non risulta richiamata tra le voci utili il lavoro supplementare. Pertanto, le cifre conteggiate quali lavoro supplementare hanno determinato solo differenza retributiva senza ulteriori differenze per altri istituti.
L'ipotesi che più appare corretta, IPOTESI 1- TEMPO PARZIALE CON LAVORO SUPPLEMENTARE 3 ore per i giorni lavorati da LUL, totale differenza per lavoro supplementare di 3 ore al giorno € 62.630,59 dato corretto dopo osservazioni tecniche (differenza rilevata € 30,99).
25 La consulente ha anche indagato eventuali differenze retributive rivendicate dal lavoratore con particolare riferimento alla fruizione di ferie e permessi, limitandosi a rilevare i dati retributivi risultanti nel LUL relativi alla fruizione delle ferie/permessi. Nel prospetto paga di 04/2023, alla cessazione del rapporto di lavoro, risultano liquidati i residui non goduti di ferie e permessi. Pertanto, considerato che la maturazione indicata nel LUL è corretta e che i residui non goduti sono stati liquidati correttamente alla cessazione del rapporto di lavoro, il valore retributivo che può essere oggetto di contenzioso risulta essere solo il valore retributivo riconosciuto come ferie e permessi goduti, ossia valore retributivo lordo di € 7.510,29.
Inoltre, in base agli atti, risulta che il lavoratore percepisse una somma mensile pari ad € 1.500,00.
Risulta, pertanto, una cifra percepita dal lavoratore in più rispetto alla retribuzione netta quantificata nel Lul;
pertanto, dai conteggi formulati dalla consulente per le differenze retributive dovute occorre sottrarre le cifre in più già percepite dal lavoratore per un ammontare “non conteggiato in quanto non richiesta dal quesito”.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, condanna
[...]
titolare della Caffetteria Diacceto, al pagamento in favore CP_1 di € 62.630,59 al lordo, oltre rivalutazione Parte_4 monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, somma alla quale detrarre il dato differenziale tra la percezione di € 1.500,00 mensili netti e la retribuzione netta quantificata nel LUL in atti. Compensa per 1/3 tra le parti le spese del processo e condanna il convenuto al pagamento di 2/3 delle medesime in favore del ricorrente, 2/3 liquidati in € 8.930,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge (contributo unificato: esente) secondo il medesimo criterio tra le parti ripartendo il compenso della consulente tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto di data odierna.
26 Siena, 13/6/2025
il giudice Delio Cammarosano
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