TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/12/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2521/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2521/2021 R.G., avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, promossa da:
c.f. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.03.1974, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
AN EF UE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Comiso, Via Forlanini n. 39, giusta mandato in calce
ATTORE
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, part.
I.V.A. , elettivamente domiciliata in Palermo nella Via Goethe n. P.IVA_1
22, presso e nello studio dell'Avv. Concetta Cancelliere, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
chiedendo al Tribunale adìto “respinta ogni avversa istanza, replica ed
[...]
eccezione, ritenere e dichiarare l'avvenuto furto presso l'azienda agricola dell'odierno attore ad opera di ignoti e, per l'effetto, condannare la compagnia in persona del rappresentante legale pro tempore, al Controparte_2
pagamento, in favore del Sig. titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, della somma di € 15.287,89, a titolo di risarcimento del danno materiale subìto previsto in polizza, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nei limiti di valore del Tribunale adito. Con vittoria di spese e di compensi professionali”.
Con comparsa di risposta si costituiva la società assicuratrice convenuta, la quale chiedeva “1.) Ritenere e dichiarare che alcun furto si è verificato tra le ore 16:30 del
07.09.2020 e le ore 05:00 del 08.09.2020, presso l'azienda agricola sita in Contrada Randello Agro del Comune di Ragusa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande attoree;
2.) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, improponibili, improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto, o comunque non provate, tutte le domande avanzate dall'attore in atto introduttivo, per tutti i motivi di cui in parte narrativa e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, rigettarle;
3.) Ritenere e dichiarare l'inapplicabilità e/o la non operatività, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, della polizza assicurativa, per le ragioni di cui in parte narrativa, e, conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate nei confronti della
[...]
con conseguente estromissione della stessa dal presente Controparte_1
giudizio; 4.) In via subordinata, ove venga provato il fatto storico, limitare comunque il condannatorio e/o l'indennizzo a carico della nei Controparte_1
limiti del giusto e dell'imputabile, tenuto conto del dolo e/o della colpa grave dell'assicurato, del massimale di polizza di Euro 5.139,72, nonché dell'effettivo valore commerciale del materiale al momento del preteso furto e per tutte le motivazioni di cui in parte narrativa, con esclusione, comunque, di tutte quelle voci di danno non collegate eziologicamente all'evento da cui si assumono generate;
5.)
Emettere ogni altra statuizione relativa e consequenziale alle conclusioni come sopra formulate. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, nessuna prova certa è stata fornita dall'attore in merito al contestato furto dei beni indicati nell'atto di citazione nell'esatto quantitativo ivi specificato, né circa l'effettivo valore della merce asseritamente sottratta al momento del realizzarsi dell'evento.
Seppure, infatti, possa ritenersi provato il perpetrato furto ai danni dell'azienda dell'attore, come rilevabile dalle dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso del giudizio de quo, non può ritenersi raggiunta con altrettanta certezza la prova dell'asportazione della merce nei termini narrati dall'attore nel proprio atto costitutivo.
In particolare, il teste ha riferito solo in ordine alla realizzata Testimone_1
sottrazione dei contenitori delle piantine, sebbene non sia stato in grado di specificare il numero esatto delle piantine rubate, mentre nulla ha saputo dire in merito al furto degli altri beni presenti nel locale aziendale del Pt_1
Non appaiono rilevanti sul punto neppure le dichiarazioni assunte dall'altro teste,
, moglie dell'attore, la quale ha riferito de relato actoris sul numero Testimone_2
delle piantine asportate, mentre ha reso delle dichiarazioni generiche in riferimento alla sottrazione degli altri beni.
Appare comunque poco verosimile che la stessa abbia potuto riferire con certezza in merito al numero esatto dei colli di rete e dei colli di plastica oggetto di furto, tenuto conto del fatto che la suddetta non è risultata svolgere alcuna attività all'interno dell'azienda del marito, seppure abbia dichiarato che si recava di frequente in quella zona durante il periodo di villeggiatura estiva.
Non si ha comunque alcuna contezza circa il valore esatto della merce presuntivamente sottratta, non evincendosi degli elementi sufficienti dalla documentazione depositata in atti.
Non è stata prodotta, peraltro, alcuna fattura attestante l'acquisto dei due motori per innaffiare marca Parte_2
L'attore medesimo, infine, in sede di denuncia di furto, non ha ricordato con esattezza la marca dell'avvitatore rubato.
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda attorea va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2521/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attore citato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società convenuta, che si liquidano in euro Controparte_1
2.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 19.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2521/2021 R.G., avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, promossa da:
c.f. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.03.1974, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
AN EF UE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Comiso, Via Forlanini n. 39, giusta mandato in calce
ATTORE
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, part.
I.V.A. , elettivamente domiciliata in Palermo nella Via Goethe n. P.IVA_1
22, presso e nello studio dell'Avv. Concetta Cancelliere, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
chiedendo al Tribunale adìto “respinta ogni avversa istanza, replica ed
[...]
eccezione, ritenere e dichiarare l'avvenuto furto presso l'azienda agricola dell'odierno attore ad opera di ignoti e, per l'effetto, condannare la compagnia in persona del rappresentante legale pro tempore, al Controparte_2
pagamento, in favore del Sig. titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, della somma di € 15.287,89, a titolo di risarcimento del danno materiale subìto previsto in polizza, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nei limiti di valore del Tribunale adito. Con vittoria di spese e di compensi professionali”.
Con comparsa di risposta si costituiva la società assicuratrice convenuta, la quale chiedeva “1.) Ritenere e dichiarare che alcun furto si è verificato tra le ore 16:30 del
07.09.2020 e le ore 05:00 del 08.09.2020, presso l'azienda agricola sita in Contrada Randello Agro del Comune di Ragusa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande attoree;
2.) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, improponibili, improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto, o comunque non provate, tutte le domande avanzate dall'attore in atto introduttivo, per tutti i motivi di cui in parte narrativa e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, rigettarle;
3.) Ritenere e dichiarare l'inapplicabilità e/o la non operatività, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, della polizza assicurativa, per le ragioni di cui in parte narrativa, e, conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate nei confronti della
[...]
con conseguente estromissione della stessa dal presente Controparte_1
giudizio; 4.) In via subordinata, ove venga provato il fatto storico, limitare comunque il condannatorio e/o l'indennizzo a carico della nei Controparte_1
limiti del giusto e dell'imputabile, tenuto conto del dolo e/o della colpa grave dell'assicurato, del massimale di polizza di Euro 5.139,72, nonché dell'effettivo valore commerciale del materiale al momento del preteso furto e per tutte le motivazioni di cui in parte narrativa, con esclusione, comunque, di tutte quelle voci di danno non collegate eziologicamente all'evento da cui si assumono generate;
5.)
Emettere ogni altra statuizione relativa e consequenziale alle conclusioni come sopra formulate. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, nessuna prova certa è stata fornita dall'attore in merito al contestato furto dei beni indicati nell'atto di citazione nell'esatto quantitativo ivi specificato, né circa l'effettivo valore della merce asseritamente sottratta al momento del realizzarsi dell'evento.
Seppure, infatti, possa ritenersi provato il perpetrato furto ai danni dell'azienda dell'attore, come rilevabile dalle dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso del giudizio de quo, non può ritenersi raggiunta con altrettanta certezza la prova dell'asportazione della merce nei termini narrati dall'attore nel proprio atto costitutivo.
In particolare, il teste ha riferito solo in ordine alla realizzata Testimone_1
sottrazione dei contenitori delle piantine, sebbene non sia stato in grado di specificare il numero esatto delle piantine rubate, mentre nulla ha saputo dire in merito al furto degli altri beni presenti nel locale aziendale del Pt_1
Non appaiono rilevanti sul punto neppure le dichiarazioni assunte dall'altro teste,
, moglie dell'attore, la quale ha riferito de relato actoris sul numero Testimone_2
delle piantine asportate, mentre ha reso delle dichiarazioni generiche in riferimento alla sottrazione degli altri beni.
Appare comunque poco verosimile che la stessa abbia potuto riferire con certezza in merito al numero esatto dei colli di rete e dei colli di plastica oggetto di furto, tenuto conto del fatto che la suddetta non è risultata svolgere alcuna attività all'interno dell'azienda del marito, seppure abbia dichiarato che si recava di frequente in quella zona durante il periodo di villeggiatura estiva.
Non si ha comunque alcuna contezza circa il valore esatto della merce presuntivamente sottratta, non evincendosi degli elementi sufficienti dalla documentazione depositata in atti.
Non è stata prodotta, peraltro, alcuna fattura attestante l'acquisto dei due motori per innaffiare marca Parte_2
L'attore medesimo, infine, in sede di denuncia di furto, non ha ricordato con esattezza la marca dell'avvitatore rubato.
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda attorea va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2521/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attore citato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società convenuta, che si liquidano in euro Controparte_1
2.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 19.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo