Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/06/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 13 GIUGNO 2025
N.R.G. 1258/2025
All'udienza del 13 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 8:59 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
28 Maggio 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Antonio Reale, per la ricorrente collegato tramite teams;
- L'Avv. Maria Giada Plutino per collegato tramite CP_1
piattaforma teams;
- L'Avv. Maria Stella Pileio per per delega dell'avv. CP_2
A. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:17, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:28 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,33;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
2 La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa Maria
D. Romeo, all'udienza del 13.06.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1258/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avvocato Parte_1
Antonio Reale, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati D. Adornato e A. M. Laganà;
resistente
3 E
in persona Controparte_4
del rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giada CP_5
Plutino, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura alle ore 14:28, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259002896222/000, di € 9.925,64, notificata in data 08.04.2025, in relazione ai seguenti, sottesi, avvisi di addebito: n.
39420240000085818000, di € 5.819,86, relativo alla revoca degli assegni familiari e della disoccupazione agricola per l'anno 2015, n. 39420240000085919000, di
€ 1.159,55, con ad oggetto la revoca degli assegni familiari e della disoccupazione agricola per l'anno 2014
e n. 39420240000254935000, di € 2.946,23, inerente la revoca degli assegni familiari e della disoccupazione agricola per l'anno 2013, in relazione ai quali l' Ente creditore è l sede di Palmi. CP_2
4 eccepiva la mancata notifica degli AVA e Parte_1
nel merito l'infondatezza della pretesa.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_4
il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche l deducendo l'inammissibilità del CP_2
ricorso attesa l'omessa opposizione nel termine di legge, gli AVA sarebbero incontrovertibili e non potrebbero essere più più essere contestato.
La domanda è infondata per i motivi di seguito riportati.
In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da CP_1
Ed infatti, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria, la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
In tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell , relative a crediti Controparte_6
previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto, come nel caso che ci occupa, l'accertamento dell' insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che, rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione.
La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella
5 dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. Questo è il principio stabilito dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n.
782/23, pubblicata in data 26 maggio 2023, che , si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della
Sezioni unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Ciò posto, va dato atto dell'inammissibilità dell'azione proposta, in quanto, vi è prova in atti della notifica degli avvisi di addebito, sottesi, all'intimazione per cui è causa.
Ciò, in quanto, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica degli AVA opposti ( avvenuta per compiuta giacenza )sollevata da parte ricorrente. Ed, infatti, per perfezionare la notifica per compiuta giacenza non è necessario depositare il CAN (Comunicazione di
Avvenuto Notifica). La notifica si perfeziona dopo 10 giorni dalla spedizione dell'avviso di giacenza (CAD), che indica il deposito del plico presso l'ufficio postale. Quando un atto non viene consegnato al destinatario perché non è reperibile, viene depositato presso l'ufficio postale. Il notificante invia quindi una raccomandata (CAD) per comunicare al destinatario l'avvenuto deposito. Dopo 10 giorni dalla spedizione di questa raccomandata, la notifica si considera perfezionata, anche se il destinatario non ha ritirato
6 l'atto. L'articolo 7, L. 890/82 regola la notifica a mezzo posta, stabilendo che la notifica si perfeziona per il destinatario dopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (CAD). La CAN
(Comunicazione di Avvenuto Notifica) è un documento che attesta l'avvenuta notifica di un atto. In passato, veniva utilizzata per notificare gli atti tributari, ma ora è stata sostituita dalla Comunicazione di Avvenuto
Deposito (CAD). Per perfezionare la notifica per compiuta giacenza è sufficiente inviare la CAD (raccomandata informativa) e attendere i 10 giorni di giacenza previsti. Il deposito del CAN non è richiesto, né è necessario provare il ricevimento della CAD da parte del destinatario
Tanto premesso, va detto, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Il consolidato principio secondo cui l'intimazione di pagamento, che, faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del
Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo
7 per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui
è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013), in tale ultimo caso, per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata è opportuno proporre l'opposizione entro gli stessi termini previsti per l'impugnazione dell'avviso di addebito, ovvero, entro 40 giorni per i crediti previdenziali.
Nella circostanza de qua, gli AVA risultano regolarmente pervenuti nelle seguenti date: n.
39420240000085818000, di € 5.819,86, notificato in data 14.03.2024, 39420240000085919000, di €
1.159,55, pervenuto in data 14.03.2024 e n.
39420240000254935000, di € 2.946,23, notificato in data 13.04.2024. L'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riferito alle cartelle esattoriali per contributi previdenziali, prevede che contro l'iscrizione a ruolo l'opposizione deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni, non essendo stato rispettato il detto termine l'opposizione va dichiarata inammissibile, essendosi oramai consolidata la pretesa, portata dagli atti notificati e non opposti nel termine di legge.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Estromette dal giudizio per le causali di cui in CP_1
parte motiva;
2) Rigetta la domanda;
3) Condanna la ricorrente a rifondere in favore dei resistenti le spese di lite che liquida in €. 652,75 cadauno, oltre accessori, come per legge, ove dovuti.
Palmi, 13 Giugno 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
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