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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/09/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 253/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
DELLA CASA ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Ravenna, viale della Lirica n. 61
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE Controparte_1 C.F._2
MELDOLI e dell'avv. ELISA ENSINI ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. MICHELE MELDOLI a Cesena, piazza della Libertà n. 2
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.07.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 10.02.2025, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Giudice, Voglia
- revocare l'ordine di contributo nel mantenimento a carico del sig. per la figlia Parte_1 [...] in favore della sig.ra di cui alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. Per_1 Controparte_1
623/2017, stante il mutamento della situazione di fatto attuatasi con il trasferimento di presso Per_1
l'odierno ricorrente a far data dal mese di settembre 2023;
- dichiarare tenuta la sig.ra a versare a titolo di contributo di mantenimento della figlia CP_1 con versamento al ricorrente, l'importo di euro 600,00 o la minore o maggiore Persona_1 somma che verrà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa a far data dal trasferimento di quest'ultima presso il padre, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- dichiarare tenuta e condannare la sig.ra alla rifusione in favore del signor CP_1 Parte_1 dell'importo di € 2973,74 o della maggiore o minore somma documentata in corso di causa a titolo di spese straordinarie arretrate;
- in via subordinata nell'ipotesi contestata di non accoglimento della domanda di revoca disporre che il contributo al mantenimento da parte del sig. venga versato direttamente in favore della Parte_1 figlia Persona_1
- con vittoria delle spese di lite”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 24.02.2025, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 26.06.2025, che veniva successivamente rinviata alla data del 10.07.2025. In data 28.03.2025, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 26.05.2025 chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “In via principale Rigettare le domande tutte formulate dal ricorrente per i motivi eccepiti ed esposti in narrativa e segnatamente perché infondate, confliggenti con il principio di proporzionalità e carenti della necessaria legittimazione attiva. In via subordinata In ipotesi di revisione del contributo mantenere tale obbligo a carico del sig. ed in Parte_1 diretto favore della figlia nella misura ritenuta di giustizia. Per_1
In ulteriore subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda di contributo a carico della madre, determinare tale contributo in stretta proporzionalità alle deficitarie condizioni economiche della sig.ra rapportate a quelle marcatamente più agiate del ricorrente, come da nutrita Controparte_1 documentazione agli atti. In ogni ipotesi di revisione del contributo, far decorrere la stessa dalla data di deposito della domanda giudiziale (10.02.2025). In via riconvenzionale principale Condannare il sig. al pagamento, a titolo di rivalutazione Istat e di contributi al Parte_1 mantenimento non corrisposti sino al 10.02.2025 ed in favore della sig.ra di Controparte_1
pagina 2 di 4 complessivi euro 14.584,65 ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze, ed ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Alla luce della sopravvenienza economica del sig. la cui posizione reddituale si è Parte_1 ulteriormente incrementata, disporre l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie della figlia a carico del padre per ¾. In via riconvenzionale subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande del ricorrente dichiarare la compensazione tra quanto eventualmente riconosciuto in suo favore e quanto dovuto in riconvenzione in favore della sig.ra Controparte_1
In ogni ipotesi, principale – subordinata – riconvenzionale, con vittoria di esborsi e compensi oltre spese generali 15 % C.P.A. ed I.V.A.”. Le parti provvedevano a depositare le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. nei rispettivi termini. In data 18.06.2025 interveniva nel procedimento ai sensi dell'art. 105, secondo comma, c.p.c. la figlia maggiorenne aderendo integralmente alle domande proposte dal padre. Persona_1
All'udienza del 10.07.2025, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa a cui il sig.
la sig.ra e la figlia dichiaravano di aderire, Parte_1 Controparte_1 Persona_1 di talché i loro rispettivi difensori chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza che, a modifica di quella di divorzio, recepisse le condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore implicante, a seguito dell'avvenuto trasferimento della figlia presso il padre, l'obbligo della sig.ra di corrispondere un contributo al mantenimento Per_1 CP_1 della figlia direttamente alla medesima di euro 200,00, annualmente rivalutabile in base agli Per_1 indici Istat, entro il 10 di ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia, come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, nella misura dell'80 % in capo al padre e del 20 % in capo alla madre, con decorrenza dall'attualità, nonché la rinuncia della sig.ra a richiedere il contributo al mantenimento per la figlia fissato nella CP_1 sentenza di divorzio a partire dal mese di settembre 2023, la rinuncia del sig. a richiedere Parte_1 alla sig.ra la somma vantata a titolo di spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia e CP_1 la rinuncia della sig.ra a richiedere ulteriori somme a titolo di assegni di mantenimento CP_1 arretrati o rivalutazione monetaria, con impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di rimborso una tantum una somma onnicomprensiva di euro 1300,00 entro la fine di luglio 2025, con spese legali compensate. Tali condizioni presuppongono logicamente e necessariamente la revoca del contributo al mantenimento ordinario a carico del padre fissato nella sentenza di divorzio. Alla luce dell'adesione di tutte le parti alla proposta, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 632/2017 emessa in data 03.07.2017, deve essere revocato il contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre a favore della sig.ra Per_1
deve essere disposto che la madre corrisponda direttamente alla figlia a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, e deve essere disposto che le spese straordinarie contratte nell'interesse pagina 3 di 4 della figlia, come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, vengano poste nella misura dell'80 % in capo al padre e del 20 % in capo alla madre, con decorrenza dall'attualità. Il Collegio prende atto delle rinunce effettuate dalle parti, come riportate nella proposta conciliativa, e dell'impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di rimborso una tantum la Parte_1 CP_1 somma onnicomprensiva di euro 1300,00 entro la fine di luglio 2025. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa promossa da nei confronti di con l'intervento di Parte_1 Controparte_1
recependo le condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice Persona_1 relatore, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 632/2017 emessa in data 03.07.2017, così decide:
- REVOCA il contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del sig. Per_1 Parte_1
a favore della sig.ra
[...] Controparte_1
- STABILISCE che la sig.ra contribuisca al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
versando direttamente alla medesima la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile in Per_1 base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dall'attualità;
- STABILISCE che le spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia , come individuate Per_1 sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, siano poste nella misura dell'80% in capo al padre e del 20 % in capo alla madre, con decorrenza dall'attualità;
- PRENDE ATTO delle rinunce effettuate dalle parti, riportate in parte motiva e da considerarsi qui trascritte, e dell'impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 rimborso una tantum la somma onnicomprensiva di euro 1300,00 entro la fine di luglio 2025;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 253/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
DELLA CASA ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Ravenna, viale della Lirica n. 61
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE Controparte_1 C.F._2
MELDOLI e dell'avv. ELISA ENSINI ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. MICHELE MELDOLI a Cesena, piazza della Libertà n. 2
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.07.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 10.02.2025, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Giudice, Voglia
- revocare l'ordine di contributo nel mantenimento a carico del sig. per la figlia Parte_1 [...] in favore della sig.ra di cui alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. Per_1 Controparte_1
623/2017, stante il mutamento della situazione di fatto attuatasi con il trasferimento di presso Per_1
l'odierno ricorrente a far data dal mese di settembre 2023;
- dichiarare tenuta la sig.ra a versare a titolo di contributo di mantenimento della figlia CP_1 con versamento al ricorrente, l'importo di euro 600,00 o la minore o maggiore Persona_1 somma che verrà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa a far data dal trasferimento di quest'ultima presso il padre, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- dichiarare tenuta e condannare la sig.ra alla rifusione in favore del signor CP_1 Parte_1 dell'importo di € 2973,74 o della maggiore o minore somma documentata in corso di causa a titolo di spese straordinarie arretrate;
- in via subordinata nell'ipotesi contestata di non accoglimento della domanda di revoca disporre che il contributo al mantenimento da parte del sig. venga versato direttamente in favore della Parte_1 figlia Persona_1
- con vittoria delle spese di lite”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 24.02.2025, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 26.06.2025, che veniva successivamente rinviata alla data del 10.07.2025. In data 28.03.2025, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 26.05.2025 chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “In via principale Rigettare le domande tutte formulate dal ricorrente per i motivi eccepiti ed esposti in narrativa e segnatamente perché infondate, confliggenti con il principio di proporzionalità e carenti della necessaria legittimazione attiva. In via subordinata In ipotesi di revisione del contributo mantenere tale obbligo a carico del sig. ed in Parte_1 diretto favore della figlia nella misura ritenuta di giustizia. Per_1
In ulteriore subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda di contributo a carico della madre, determinare tale contributo in stretta proporzionalità alle deficitarie condizioni economiche della sig.ra rapportate a quelle marcatamente più agiate del ricorrente, come da nutrita Controparte_1 documentazione agli atti. In ogni ipotesi di revisione del contributo, far decorrere la stessa dalla data di deposito della domanda giudiziale (10.02.2025). In via riconvenzionale principale Condannare il sig. al pagamento, a titolo di rivalutazione Istat e di contributi al Parte_1 mantenimento non corrisposti sino al 10.02.2025 ed in favore della sig.ra di Controparte_1
pagina 2 di 4 complessivi euro 14.584,65 ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze, ed ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Alla luce della sopravvenienza economica del sig. la cui posizione reddituale si è Parte_1 ulteriormente incrementata, disporre l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie della figlia a carico del padre per ¾. In via riconvenzionale subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande del ricorrente dichiarare la compensazione tra quanto eventualmente riconosciuto in suo favore e quanto dovuto in riconvenzione in favore della sig.ra Controparte_1
In ogni ipotesi, principale – subordinata – riconvenzionale, con vittoria di esborsi e compensi oltre spese generali 15 % C.P.A. ed I.V.A.”. Le parti provvedevano a depositare le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. nei rispettivi termini. In data 18.06.2025 interveniva nel procedimento ai sensi dell'art. 105, secondo comma, c.p.c. la figlia maggiorenne aderendo integralmente alle domande proposte dal padre. Persona_1
All'udienza del 10.07.2025, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa a cui il sig.
la sig.ra e la figlia dichiaravano di aderire, Parte_1 Controparte_1 Persona_1 di talché i loro rispettivi difensori chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza che, a modifica di quella di divorzio, recepisse le condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore implicante, a seguito dell'avvenuto trasferimento della figlia presso il padre, l'obbligo della sig.ra di corrispondere un contributo al mantenimento Per_1 CP_1 della figlia direttamente alla medesima di euro 200,00, annualmente rivalutabile in base agli Per_1 indici Istat, entro il 10 di ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia, come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, nella misura dell'80 % in capo al padre e del 20 % in capo alla madre, con decorrenza dall'attualità, nonché la rinuncia della sig.ra a richiedere il contributo al mantenimento per la figlia fissato nella CP_1 sentenza di divorzio a partire dal mese di settembre 2023, la rinuncia del sig. a richiedere Parte_1 alla sig.ra la somma vantata a titolo di spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia e CP_1 la rinuncia della sig.ra a richiedere ulteriori somme a titolo di assegni di mantenimento CP_1 arretrati o rivalutazione monetaria, con impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di rimborso una tantum una somma onnicomprensiva di euro 1300,00 entro la fine di luglio 2025, con spese legali compensate. Tali condizioni presuppongono logicamente e necessariamente la revoca del contributo al mantenimento ordinario a carico del padre fissato nella sentenza di divorzio. Alla luce dell'adesione di tutte le parti alla proposta, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 632/2017 emessa in data 03.07.2017, deve essere revocato il contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre a favore della sig.ra Per_1
deve essere disposto che la madre corrisponda direttamente alla figlia a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, e deve essere disposto che le spese straordinarie contratte nell'interesse pagina 3 di 4 della figlia, come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, vengano poste nella misura dell'80 % in capo al padre e del 20 % in capo alla madre, con decorrenza dall'attualità. Il Collegio prende atto delle rinunce effettuate dalle parti, come riportate nella proposta conciliativa, e dell'impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di rimborso una tantum la Parte_1 CP_1 somma onnicomprensiva di euro 1300,00 entro la fine di luglio 2025. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa promossa da nei confronti di con l'intervento di Parte_1 Controparte_1
recependo le condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice Persona_1 relatore, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 632/2017 emessa in data 03.07.2017, così decide:
- REVOCA il contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del sig. Per_1 Parte_1
a favore della sig.ra
[...] Controparte_1
- STABILISCE che la sig.ra contribuisca al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
versando direttamente alla medesima la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile in Per_1 base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dall'attualità;
- STABILISCE che le spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia , come individuate Per_1 sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, siano poste nella misura dell'80% in capo al padre e del 20 % in capo alla madre, con decorrenza dall'attualità;
- PRENDE ATTO delle rinunce effettuate dalle parti, riportate in parte motiva e da considerarsi qui trascritte, e dell'impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 rimborso una tantum la somma onnicomprensiva di euro 1300,00 entro la fine di luglio 2025;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 30.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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