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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8499/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 05/12/2022 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Cecilia Parte_1 C.F._1
CONSONNI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento dell'avv. Sabrina GHEZZI, in qualità di curatrice speciale dei minori Persona_1
, ammesso in via provvisoria al gratuito patrocinio con delibera dell'Ordine degli
[...]
Avvocati di Bergamo n. 406/2023 del 25 luglio 2023, e , ammesso in via CP_2 provvisoria al gratuito patrocinio con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 406/2023 del 25 luglio 2023, difesi in proprio;
CURATRICE SPECIALE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la curatrice speciale: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di aver contratto matrimonio in Pt_1
Senegal con il signor e che dalla loro unione sono nati i figli minori ha CP_1 Per_1 CP_2
domandato al Tribunale adito la pronuncia di separazione dal marito, l'affido esclusivo della prole con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite col papà secondo le modalità ritenute più opportune e un contributo per il mantenimento della prole nella misura ritenuta di giustizia, dando atto della pendenza, dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia, di un procedimento promosso a tutela dei minori, nell'ambito del quale è stato dapprima previsto l'affido dei figli ai servizi sociali con collocamento presso i genitori (decreto 15.12.20) e successivamente, a seguito degli agiti aggressivi posti in essere dal marito nei confronti della moglie, anche alla presenza dei minori, come dalla stessa denunciati (v. doc. 7, 10), l'allontanamento del signor dalla casa coniugale con CP_1
divieto di avvicinamento e coabitazione ai figli, il collocamento presso la mamma e la
Cont regolamentazione delle visite col padre in forma protetta, previa valutazione da parte del (v. decreto definitivo del 23.12.22), misura disposte anche in via cautelare dal Giudice per le indagini preliminari con contestuale divieto di comunicazione e di dimora del resistente nel comune di
Scanzorosciate (ordinanza 27.10.22).
All'udienza del 22 giugno 2023, il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito né è comparso personalmente e il Presidente designato, sentita liberamente la ricorrente sui fatti di causa, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, ha confermato gli incarichi già conferiti dal giudice minorile ai servizi sociali e ha nominato la curatrice speciale dei minori ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. Ha dunque nominato Giudice Istruttore se stessa e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
La curatrice speciale si è costituita in giudizio con memoria del 2 novembre 2023, chiedendo che, nelle more degli accertamenti disposti, venissero confermati i provvedimenti assunti dal Presidente designato in via provvisoria ed urgente, risultando allineati alle emergenze processuali in atti e corrispondenti all'interesse delle minori.
Accertata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale al coniuge resistente, rinnovata su ordine del Giudice, il processo si è svolto nella sua contumacia, dichiarata all'udienza del 12 marzo
2024. Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., si è svolta l'istruttoria della causa, consistita nella prosecuzione dell'indagine delegata ai servizi sociali e nell'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa al rapporto di lavoro e ai redditi del signor CP_1
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23 gennaio 2025, emessa all'esito dell'udienza di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore. In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dalla ricorrente, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti ai fini della decisione.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza e nei rispettivi atti e dalle relazioni acquisite dai servizi sociali, risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Il dispositivo della sentenza emessa Corte d'Appello di Brescia avverso la decisione di condanna del
Tribunale di Bergamo per i reati commessi dal signor nei confronti della moglie, prodotta dalla CP_1
difesa della ricorrente con la comparsa conclusionale, deve dichiararsi ammissibile, trattandosi di documento rilevante ai fini della decisione e di formazione successiva rispetto alla scadenza dei termini istruttori.
Sulla domanda di separazione
In via preliminare, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie, derivante dalla cittadinanza straniera del resistente e dal luogo del matrimonio.
L'art. 3 del nuovo Regolamento europeo n. 1111 del 25 giugno 2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, risultando dagli atti che i coniugi vivono in Italia. Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile nella legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana, come richiesto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n. 1259/2010.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, gli episodi che hanno determinato la condanna penale del resistente e la condotta processuale tenuta da quest'ultimo, il quale, non costituendosi, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla causa, sono infatti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
La signora nel precisare le proprie conclusioni, ha chiesto di adottare il regime di affido Pt_1 maggiormente rispondente all'interesse dei minori, mantenendo il loro collocamento presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, e la prosecuzione delle visite col papà in forma protetta.
La curatrice speciale ha sostanzialmente domandato la conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, con attribuzione al servizio affidatario del potere di assumere le decisioni in materia di salute, istruzione, educazione, residenza abituale e rapporti con la Pubblica
Amministrazione e mantenere in atto tutti gli interventi di sostegno fino ad ora attuati a tutela della prole.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle importanti criticità e fragilità presenti nei genitori, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per i minori, che, allo stato, non può che ravvisarsi nella conferma dell'affido ai servizi sociali, con limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi.
In premessa, giova rammentare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
Quest'ultimo modello, configurando un'ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., presuppone la necessità di tutelare i figli dalle condotte pregiudizievoli dei genitori e costituisce una misura di protezione che, al contempo, consente ai servizi sociali di svolgere una costante opera di vigilanza su situazioni familiari instabili e di sostenere le funzioni genitoriali attraverso concrete indicazioni educative e di restituzione delle responsabilità degli adulti, coadiuvati nel cosiddetto “recupero” della capacità genitoriale.
Con la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022, l'affido ai servizi sociali ha trovato regolamentazione nell'art. 5 bis della legge n. 184/1983, che ha consacrato a livello normativo la portata sussidiaria di tale misura, la quale presuppone che gli interventi attivati a sostegno della famiglia si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione ovvero sussista una situazione di pregiudizio ai sensi dell'art. 333 c.c.
In base alla normativa oggi vigente, dall'affido al servizio sociale discende, automaticamente, una limitazione della responsabilità in capo ai genitori, rendendo così necessaria la dettagliata indicazione da parte dell'autorità giudiziaria: dell'attività demandata ai servizi, degli atti rimessi al genitore collocatario, delle decisioni che residuano in capo ai genitori e degli eventuali compiti attribuiti al curatore.
Com'è noto, le novità introdotte dal testo normativo sopra richiamato sono destinate a trovare applicazione nei procedimenti instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023, con esclusione pertanto del procedimento a quo.
Tuttavia, questo giudicante, tenuto conto della disciplina oggi vigente e dell'orientamento già formatosi nella giurisprudenza di merito ante riforma (cfr. Trib. Milano, decreto 14.12.2017; Trib.
Milano 11 dicembre 2017, n. 12380), reputa opportuno adottare nel caso di specie delle misure specifiche in ordine ai compiti e ai poteri affidati al servizio, al periodo dell'affido e alle modalità di vigilanza, nei termini che verranno di seguito illustrati.
Nell'ambito dell'indagine psicosociale avviata dai servizi su incarico del Tribunale per i Minorenni
e poi di questo Tribunale, è emersa la presenza di importanti criticità interne al nucleo familiare, legate alla fragilità psichica della mamma, alle difficoltà economiche e abitative della stessa, alla mancata partecipazione del padre alla vita dei figli, che pongono la madre, priva di una rete di supporto amicale e familiare, in una condizione di solitudine destinata ad acuirsi in situazioni di maggiore fatica e che talvolta la distrae dai bisogni affettivi dei figli (v. relazione SS dep. 23.10.23,
5.3.24, 13.12.24).
Ciononostante, gli importanti interventi di sostegno attivati hanno favorito il raggiungimento di un sufficiente compenso, grazie all'alleanza creatasi tra la mamma e gli operatori e la buona relazione instaurata anche con le famiglie d'appoggio dei minori (Relazione ASST 23.10.23; relazione SS dep.
5.3.24, 13.12.24).
Secondo quanto osservato in sede di educativa domiciliare, la ricorrente soddisfa i bisogni primari dei figli, è amorevole con loro ed è capace di prendersi cura degli stessi sotto il profilo sanitario e dell'alimentazione, mentre sussistono dei limiti sotto il profilo normativo, non riuscendo a far rispettare ai figli delle regole precise, richiedendo un supporto anche per favorire il raggiungimento di una loro maggiore autonomia (Relazione educativa dep. 23.10.23).
Ella assume con impegno e responsabilità il suo ruolo di genitore unico (v. relazione SS dep.
13.12.24), pur necessitando per via delle sue fragilità psicologiche di tutti gli interventi di sostegno attivati.
Anche le insegnanti delle scuole frequentate dai bambini non riportano criticità: la frequenza è regolare, gli apprendimenti sono nella norma, la madre è attenta ai bisogni dei figli fornendo quanto
è necessario sia in termini di supporto ai compiti che dotandoli del materiale scolastico necessario ed entrambi i minori si presentano ben curati e adeguati nell'abbigliamento (v. relazioni scolastiche in atti).
Cont Pur proseguendo con regolarità il percorso presso il tende a rallentare la costanza nell'assunzione farmacologica nei periodi di maggiore benessere e non sempre pare consapevole della sua fragilità personologica e di quanto questo possa avere delle ricadute sulla gestione quotidiana dei figli (v. relazione SS dep. 13.10.23 e Relazione SS 10.6.24).
Inoltre, sebbene mantenga una sufficiente collaborazione con gli operatori coinvolti sulla presa in carico, a volte esprime la volontà di vivere la propria vita senza dover rendere conto a nessuno delle sue scelte, riconducendo la presenza dei servizi solo alla problematica della conflittualità della coppia, ormai risolta con la separazione e l'allontanamento dell'ex marito dalla casa coniugale (v. Relazione
SS 10.6.24).
Rispetto alla figura paterna, nonostante le violenze subite e per le quali il signor è stato CP_1
condannato con sentenza di primo grado, riformata in appello rispetto alla sola quantificazione della pena ma confermata per il resto, la signora ha sempre accompagnato i figli agli incontri e Pt_1
quando i bambini le parlano del padre accoglie le domande o le affermazioni dei minori, senza esprimere commenti negativi sul genitore (Relazione ASST 23.10.23). D'altra parte, il signor ha mantenuto durante l'intero giudizio un atteggiamento vittimistico e CP_1
deresponsabilizzante, lamentando di essere stato offeso nella sua dignità, di essere vittima di discriminazione socio-culturale e addebitando alla moglie e ai servizi la responsabilità per l'accaduto, senza alcuna revisione critica rispetto alle proprie condotte che hanno determinato anche l'assunzione della misura cautelare ed esposto i minori in un clima di violenza domestica del quale sono stati spettatori e vittime secondarie (Relazione SS dep. 23.10.23).
I figli, nel narrato del resistente, sono poco presenti e anche durante gli incontri protetti mostra scarso interesse verso gli stessi, non chiedendo informazioni e mostrandosi isolato e passivo rispetto al momento del gioco (Relazione SS dep. 23.10.23; Relazione incontri protetti dep. 23.10.23 e 5.3.24).
Inoltre, non mostra consapevolezza rispetto ai loro bisogni e non è in grado di anteporre l'interesse dei figli al conflitto con la moglie, avendo da ultimo dichiarato ai servizi di essere disposto a licenziarsi pur di non contribuire al mantenimento dei figli (relazione SS dep. 13.11.24; Relazione
SS dep. 10.6.24), come sembra essere effettivamente avvenuto (v. comparsa conclusionale ricorrente).
In ragione di tali elementi, i servizi sociali hanno evidenziato come la mancata elaborazione della separazione ed il riferimento a un modello culturale diverso senza alcuna possibilità di mediazione non consentano di costruire una compliance che gli possa dare un ruolo di padre maggiormente qualitativo/quantitativo (relazione SS dep. 13.12.24), dovendosi così confermare il suo giudizio di inadeguatezza.
Alla luce del quadro probatorio descritto, ritiene il Tribunale che gli interventi di sostegno attivati in favore del nucleo familiare si siano rivelati allo stato parzialmente inefficaci, non avendo permesso ai genitori di superare le proprie fragilità, persistendo, in particolare, le fatiche della mamma a prendersi cura dei bisogni e delle esigenze dei minori in modo stabile e adeguato a causa delle proprie condizioni psicologiche, rispetto alle quali mostra una scarsa consapevolezza, e d'altra parte gli importanti limiti alla genitorialità del signor disinteressato dei minori al punto da licenziarsi per CP_1
non provvedere al loro mantenimento e del tutto incapace di elaborare e comprendere i propri agiti e le conseguenze che questi possano aver avuto rispetto alle condizioni di crescita dei minori, elementi questi ultimi che non possono essere trascurati nella valutazione della sua idoneità ad assolvere con consapevolezza il proprio ruolo, secondo il disposto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul.
Sussistono pertanto le condizioni per derogare al regime dell'affido condiviso, dovendo trovare conferma l'affido ai servizi sociali dei minori che, allo stato, appare il regime più tutelante e rispondente all'interesse degli stessi. Invero, si ritiene che persista una situazione di pregiudizio per ai sensi dell'art. Per_1 CP_2
333 c.c., che discende dalla inidoneità accertata nei confronti di entrambi di prendersi adeguatamente cura dei propri figli, rischiando così di compromettere lo stato di benessere psicofisico dei minori.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque di confermare, per il periodo di ventiquattro mesi, l'affidamento dei minori ai servizi sociali territorialmente competenti, ai quali è attribuito il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza, e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti.
È indispensabile che per il medesimo periodo di tempo i servizi sociali, in collaborazione col servizio sanitario:- mantengano per il periodo di ventiquattro mesi un attento monitoraggio sulla situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei minori;
- proseguano la presa in carico psicologica e farmacologica della ricorrente, verificandone l'effettiva partecipazione;
- attivino un supporto psicologico ed educativo alla genitorialità; - mantengano i bambini inseriti in famiglie d'appoggio, potenziando secondo le modalità ritenute più opportune tale misura di accoglienza, e inserendo i minori in attività ricreative mediante l'attivazione dei percorsi educativi e assistenziali reputati utili;
- proseguano il percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
- attivino un percorso di supporto per il padre, previa acquisizione del suo assenso;
- attivino ogni percorso reputato utile o anche solo opportuno nell'interesse esclusivo dei figli.
Eventuali situazioni pregiudizio, anche solo potenziali, dovranno essere tempestivamente segnalate alla competente Procura Minorile.
Infine, i servizi affidatari sono invitati a riferire con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori col padre e sull'attuazione delle misure adottate e ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e i minori, ove necessario, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.
Ciò posto, i minori rimarranno collocati presso la mamma, con la quale vivono da quando è sorta la crisi coniugale e alla quale viene assegnata la casa coniugale.
Le visite tra il papà e i minori proseguiranno in forma protetta, secondo il calendario che verrà predisposto dai servizi affidatari, sentiti i genitori, con la facoltà di procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti e previa verifica dell'idoneità abitativa del signor CP_1 Da ultimo, il Tribunale adito ritiene superfluo e, anzi, potenzialmente pregiudizievole l'ascolto dei minori, considerata la loro età (6 e 8 anni).
Sul contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore
La ricorrente ha domandato un contributo per il mantenimento dei minori nella misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 200 euro mensili per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La curatrice speciale ha chiesto la conferma dei provvedimenti in essere.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter
c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ai fini dell'attuazione del principio di proporzionalità reddituale, occorre partire dalla ricostruzione delle posizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
La signora svolge l'attività di insegnante e ha percepito un reddito mensile netto, calcolato Pt_1
su dodici mensilità, mediamente pari a 2100 euro nel 2019 e 2500 euro nel 2020 (v. mod. PF 2020 e
2021), è inoltre proprietaria della casa coniugale, ove vive unitamente ai minori.
Il resistente, secondo quanto risultante dalla documentazione acquisita dal datore di lavoro, è stata assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per 40 ore settimanali dal 20 dicembre 2022 al
10 gennaio 2023 con la qualifica di operario e ha percepito in questo periodo un reddito variabile tra i 1700 e i 2200 euro (v. cedolini).
Sebbene allo stato pare essersi licenziato, la pregressa esperienza lavorativa e la retribuzione percepita sono chiari indici della capacità del resistente di procurarsi redditi adeguati sfruttando la propria competenza.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche della ricorrente e della capacità economico- reddituale del resistente, considerati i tempi di permanenza trascorsi dai minori esclusivamente in compagnia della mamma, sulla quale gravano i costi per il loro mantenimento ordinario diretto, e le esigenze dei bambini, dell'età di 6 e 8 anni, appare equo e congruo porre a carico del signor CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla moglie, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'importo di 250 euro mensili per ciascun figlio (500 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza. Pertanto, le spese sostenute dalla ricorrente vengono poste a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese sostenute dalla curatrice speciale dei minori vengono invece poste a carico della ricorrente e del resistente in misura uguale e in solido tra loro, in quanto la sua nomina si è resa necessaria in ragione delle fragilità e dei limiti di entrambi i genitori che ha determinato già in via provvisoria l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Considerato che
i minori sono stati ammessi in via provvisoria al gratuito patrocinio, visti gli artt. 133 e 130 del DPR n. 115/2002, il pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), dovrà essere effettuato in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in IA (Senegal) il 25 giugno 2016;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scanzorosciate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, parte II, serie C, n. 19;
3. dispone l'affido dei minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di ventiquattro mesi, affinché il mantengano collocati presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
4. conferisce ai servizi affidatari dei minori il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza, e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
5. dispone che i servizi sociali, in collaborazione col servizio sanitario e in particolare il CPS: - mantengano per il periodo di ventiquattro mesi un attento monitoraggio sulla situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei minori;
- proseguano la presa in carico psicologica e farmacologica della ricorrente, verificandone l'effettiva partecipazione;
- attivino un supporto psicologico ed educativo alla genitorialità; - mantengano i bambini inseriti in famiglie d'appoggio, potenziando secondo le modalità ritenute più opportune tale misura di accoglienza, e inserendo i minori in attività ricreative mediante l'attivazione dei percorsi educativi e assistenziali reputati utili;
- proseguano il percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
- attivino un percorso di supporto per il padre, previa acquisizione del suo assenso;
- regolamentino gli incontri padre-figli in forma protetta, secondo il calendario che verrà predisposto dai servizi affidatari, sentiti i genitori, con la facoltà di procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti e previa verifica dell'idoneità abitativa del signor - attivino ogni percorso reputato CP_1 utile o anche solo opportuno nell'interesse esclusivo dei figli;
6. dispone che i servizi affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate;
7. onera i servizi affidatari di segnalare alla Procura eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori;
8. onera i servizi sociali di adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e i minori, ove necessario, anche evitando la contemporanea presenza delle parti;
9. pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto della prole, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza (detratte le somme già versate a tale titolo), l'importo mensile di 250 euro per ciascun figlio (500 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per
i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti
e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
10. condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro
7.616 euro, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
11. condanna la ricorrente e il resistente, in misura uguale e in solido tra loro, al pagamento a favore dell'Erario delle spese sostenute nel presente giudizio dalla curatrice speciale dei minori, che si liquidano in euro 7.616 euro, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 05/12/2022 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Cecilia Parte_1 C.F._1
CONSONNI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento dell'avv. Sabrina GHEZZI, in qualità di curatrice speciale dei minori Persona_1
, ammesso in via provvisoria al gratuito patrocinio con delibera dell'Ordine degli
[...]
Avvocati di Bergamo n. 406/2023 del 25 luglio 2023, e , ammesso in via CP_2 provvisoria al gratuito patrocinio con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 406/2023 del 25 luglio 2023, difesi in proprio;
CURATRICE SPECIALE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la curatrice speciale: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di aver contratto matrimonio in Pt_1
Senegal con il signor e che dalla loro unione sono nati i figli minori ha CP_1 Per_1 CP_2
domandato al Tribunale adito la pronuncia di separazione dal marito, l'affido esclusivo della prole con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite col papà secondo le modalità ritenute più opportune e un contributo per il mantenimento della prole nella misura ritenuta di giustizia, dando atto della pendenza, dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia, di un procedimento promosso a tutela dei minori, nell'ambito del quale è stato dapprima previsto l'affido dei figli ai servizi sociali con collocamento presso i genitori (decreto 15.12.20) e successivamente, a seguito degli agiti aggressivi posti in essere dal marito nei confronti della moglie, anche alla presenza dei minori, come dalla stessa denunciati (v. doc. 7, 10), l'allontanamento del signor dalla casa coniugale con CP_1
divieto di avvicinamento e coabitazione ai figli, il collocamento presso la mamma e la
Cont regolamentazione delle visite col padre in forma protetta, previa valutazione da parte del (v. decreto definitivo del 23.12.22), misura disposte anche in via cautelare dal Giudice per le indagini preliminari con contestuale divieto di comunicazione e di dimora del resistente nel comune di
Scanzorosciate (ordinanza 27.10.22).
All'udienza del 22 giugno 2023, il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito né è comparso personalmente e il Presidente designato, sentita liberamente la ricorrente sui fatti di causa, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, ha confermato gli incarichi già conferiti dal giudice minorile ai servizi sociali e ha nominato la curatrice speciale dei minori ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. Ha dunque nominato Giudice Istruttore se stessa e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
La curatrice speciale si è costituita in giudizio con memoria del 2 novembre 2023, chiedendo che, nelle more degli accertamenti disposti, venissero confermati i provvedimenti assunti dal Presidente designato in via provvisoria ed urgente, risultando allineati alle emergenze processuali in atti e corrispondenti all'interesse delle minori.
Accertata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale al coniuge resistente, rinnovata su ordine del Giudice, il processo si è svolto nella sua contumacia, dichiarata all'udienza del 12 marzo
2024. Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., si è svolta l'istruttoria della causa, consistita nella prosecuzione dell'indagine delegata ai servizi sociali e nell'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa al rapporto di lavoro e ai redditi del signor CP_1
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23 gennaio 2025, emessa all'esito dell'udienza di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore. In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dalla ricorrente, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti ai fini della decisione.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza e nei rispettivi atti e dalle relazioni acquisite dai servizi sociali, risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Il dispositivo della sentenza emessa Corte d'Appello di Brescia avverso la decisione di condanna del
Tribunale di Bergamo per i reati commessi dal signor nei confronti della moglie, prodotta dalla CP_1
difesa della ricorrente con la comparsa conclusionale, deve dichiararsi ammissibile, trattandosi di documento rilevante ai fini della decisione e di formazione successiva rispetto alla scadenza dei termini istruttori.
Sulla domanda di separazione
In via preliminare, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie, derivante dalla cittadinanza straniera del resistente e dal luogo del matrimonio.
L'art. 3 del nuovo Regolamento europeo n. 1111 del 25 giugno 2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, risultando dagli atti che i coniugi vivono in Italia. Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile nella legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana, come richiesto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n. 1259/2010.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, gli episodi che hanno determinato la condanna penale del resistente e la condotta processuale tenuta da quest'ultimo, il quale, non costituendosi, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla causa, sono infatti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
La signora nel precisare le proprie conclusioni, ha chiesto di adottare il regime di affido Pt_1 maggiormente rispondente all'interesse dei minori, mantenendo il loro collocamento presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, e la prosecuzione delle visite col papà in forma protetta.
La curatrice speciale ha sostanzialmente domandato la conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, con attribuzione al servizio affidatario del potere di assumere le decisioni in materia di salute, istruzione, educazione, residenza abituale e rapporti con la Pubblica
Amministrazione e mantenere in atto tutti gli interventi di sostegno fino ad ora attuati a tutela della prole.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle importanti criticità e fragilità presenti nei genitori, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per i minori, che, allo stato, non può che ravvisarsi nella conferma dell'affido ai servizi sociali, con limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi.
In premessa, giova rammentare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
Quest'ultimo modello, configurando un'ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., presuppone la necessità di tutelare i figli dalle condotte pregiudizievoli dei genitori e costituisce una misura di protezione che, al contempo, consente ai servizi sociali di svolgere una costante opera di vigilanza su situazioni familiari instabili e di sostenere le funzioni genitoriali attraverso concrete indicazioni educative e di restituzione delle responsabilità degli adulti, coadiuvati nel cosiddetto “recupero” della capacità genitoriale.
Con la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022, l'affido ai servizi sociali ha trovato regolamentazione nell'art. 5 bis della legge n. 184/1983, che ha consacrato a livello normativo la portata sussidiaria di tale misura, la quale presuppone che gli interventi attivati a sostegno della famiglia si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione ovvero sussista una situazione di pregiudizio ai sensi dell'art. 333 c.c.
In base alla normativa oggi vigente, dall'affido al servizio sociale discende, automaticamente, una limitazione della responsabilità in capo ai genitori, rendendo così necessaria la dettagliata indicazione da parte dell'autorità giudiziaria: dell'attività demandata ai servizi, degli atti rimessi al genitore collocatario, delle decisioni che residuano in capo ai genitori e degli eventuali compiti attribuiti al curatore.
Com'è noto, le novità introdotte dal testo normativo sopra richiamato sono destinate a trovare applicazione nei procedimenti instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023, con esclusione pertanto del procedimento a quo.
Tuttavia, questo giudicante, tenuto conto della disciplina oggi vigente e dell'orientamento già formatosi nella giurisprudenza di merito ante riforma (cfr. Trib. Milano, decreto 14.12.2017; Trib.
Milano 11 dicembre 2017, n. 12380), reputa opportuno adottare nel caso di specie delle misure specifiche in ordine ai compiti e ai poteri affidati al servizio, al periodo dell'affido e alle modalità di vigilanza, nei termini che verranno di seguito illustrati.
Nell'ambito dell'indagine psicosociale avviata dai servizi su incarico del Tribunale per i Minorenni
e poi di questo Tribunale, è emersa la presenza di importanti criticità interne al nucleo familiare, legate alla fragilità psichica della mamma, alle difficoltà economiche e abitative della stessa, alla mancata partecipazione del padre alla vita dei figli, che pongono la madre, priva di una rete di supporto amicale e familiare, in una condizione di solitudine destinata ad acuirsi in situazioni di maggiore fatica e che talvolta la distrae dai bisogni affettivi dei figli (v. relazione SS dep. 23.10.23,
5.3.24, 13.12.24).
Ciononostante, gli importanti interventi di sostegno attivati hanno favorito il raggiungimento di un sufficiente compenso, grazie all'alleanza creatasi tra la mamma e gli operatori e la buona relazione instaurata anche con le famiglie d'appoggio dei minori (Relazione ASST 23.10.23; relazione SS dep.
5.3.24, 13.12.24).
Secondo quanto osservato in sede di educativa domiciliare, la ricorrente soddisfa i bisogni primari dei figli, è amorevole con loro ed è capace di prendersi cura degli stessi sotto il profilo sanitario e dell'alimentazione, mentre sussistono dei limiti sotto il profilo normativo, non riuscendo a far rispettare ai figli delle regole precise, richiedendo un supporto anche per favorire il raggiungimento di una loro maggiore autonomia (Relazione educativa dep. 23.10.23).
Ella assume con impegno e responsabilità il suo ruolo di genitore unico (v. relazione SS dep.
13.12.24), pur necessitando per via delle sue fragilità psicologiche di tutti gli interventi di sostegno attivati.
Anche le insegnanti delle scuole frequentate dai bambini non riportano criticità: la frequenza è regolare, gli apprendimenti sono nella norma, la madre è attenta ai bisogni dei figli fornendo quanto
è necessario sia in termini di supporto ai compiti che dotandoli del materiale scolastico necessario ed entrambi i minori si presentano ben curati e adeguati nell'abbigliamento (v. relazioni scolastiche in atti).
Cont Pur proseguendo con regolarità il percorso presso il tende a rallentare la costanza nell'assunzione farmacologica nei periodi di maggiore benessere e non sempre pare consapevole della sua fragilità personologica e di quanto questo possa avere delle ricadute sulla gestione quotidiana dei figli (v. relazione SS dep. 13.10.23 e Relazione SS 10.6.24).
Inoltre, sebbene mantenga una sufficiente collaborazione con gli operatori coinvolti sulla presa in carico, a volte esprime la volontà di vivere la propria vita senza dover rendere conto a nessuno delle sue scelte, riconducendo la presenza dei servizi solo alla problematica della conflittualità della coppia, ormai risolta con la separazione e l'allontanamento dell'ex marito dalla casa coniugale (v. Relazione
SS 10.6.24).
Rispetto alla figura paterna, nonostante le violenze subite e per le quali il signor è stato CP_1
condannato con sentenza di primo grado, riformata in appello rispetto alla sola quantificazione della pena ma confermata per il resto, la signora ha sempre accompagnato i figli agli incontri e Pt_1
quando i bambini le parlano del padre accoglie le domande o le affermazioni dei minori, senza esprimere commenti negativi sul genitore (Relazione ASST 23.10.23). D'altra parte, il signor ha mantenuto durante l'intero giudizio un atteggiamento vittimistico e CP_1
deresponsabilizzante, lamentando di essere stato offeso nella sua dignità, di essere vittima di discriminazione socio-culturale e addebitando alla moglie e ai servizi la responsabilità per l'accaduto, senza alcuna revisione critica rispetto alle proprie condotte che hanno determinato anche l'assunzione della misura cautelare ed esposto i minori in un clima di violenza domestica del quale sono stati spettatori e vittime secondarie (Relazione SS dep. 23.10.23).
I figli, nel narrato del resistente, sono poco presenti e anche durante gli incontri protetti mostra scarso interesse verso gli stessi, non chiedendo informazioni e mostrandosi isolato e passivo rispetto al momento del gioco (Relazione SS dep. 23.10.23; Relazione incontri protetti dep. 23.10.23 e 5.3.24).
Inoltre, non mostra consapevolezza rispetto ai loro bisogni e non è in grado di anteporre l'interesse dei figli al conflitto con la moglie, avendo da ultimo dichiarato ai servizi di essere disposto a licenziarsi pur di non contribuire al mantenimento dei figli (relazione SS dep. 13.11.24; Relazione
SS dep. 10.6.24), come sembra essere effettivamente avvenuto (v. comparsa conclusionale ricorrente).
In ragione di tali elementi, i servizi sociali hanno evidenziato come la mancata elaborazione della separazione ed il riferimento a un modello culturale diverso senza alcuna possibilità di mediazione non consentano di costruire una compliance che gli possa dare un ruolo di padre maggiormente qualitativo/quantitativo (relazione SS dep. 13.12.24), dovendosi così confermare il suo giudizio di inadeguatezza.
Alla luce del quadro probatorio descritto, ritiene il Tribunale che gli interventi di sostegno attivati in favore del nucleo familiare si siano rivelati allo stato parzialmente inefficaci, non avendo permesso ai genitori di superare le proprie fragilità, persistendo, in particolare, le fatiche della mamma a prendersi cura dei bisogni e delle esigenze dei minori in modo stabile e adeguato a causa delle proprie condizioni psicologiche, rispetto alle quali mostra una scarsa consapevolezza, e d'altra parte gli importanti limiti alla genitorialità del signor disinteressato dei minori al punto da licenziarsi per CP_1
non provvedere al loro mantenimento e del tutto incapace di elaborare e comprendere i propri agiti e le conseguenze che questi possano aver avuto rispetto alle condizioni di crescita dei minori, elementi questi ultimi che non possono essere trascurati nella valutazione della sua idoneità ad assolvere con consapevolezza il proprio ruolo, secondo il disposto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul.
Sussistono pertanto le condizioni per derogare al regime dell'affido condiviso, dovendo trovare conferma l'affido ai servizi sociali dei minori che, allo stato, appare il regime più tutelante e rispondente all'interesse degli stessi. Invero, si ritiene che persista una situazione di pregiudizio per ai sensi dell'art. Per_1 CP_2
333 c.c., che discende dalla inidoneità accertata nei confronti di entrambi di prendersi adeguatamente cura dei propri figli, rischiando così di compromettere lo stato di benessere psicofisico dei minori.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque di confermare, per il periodo di ventiquattro mesi, l'affidamento dei minori ai servizi sociali territorialmente competenti, ai quali è attribuito il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza, e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti.
È indispensabile che per il medesimo periodo di tempo i servizi sociali, in collaborazione col servizio sanitario:- mantengano per il periodo di ventiquattro mesi un attento monitoraggio sulla situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei minori;
- proseguano la presa in carico psicologica e farmacologica della ricorrente, verificandone l'effettiva partecipazione;
- attivino un supporto psicologico ed educativo alla genitorialità; - mantengano i bambini inseriti in famiglie d'appoggio, potenziando secondo le modalità ritenute più opportune tale misura di accoglienza, e inserendo i minori in attività ricreative mediante l'attivazione dei percorsi educativi e assistenziali reputati utili;
- proseguano il percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
- attivino un percorso di supporto per il padre, previa acquisizione del suo assenso;
- attivino ogni percorso reputato utile o anche solo opportuno nell'interesse esclusivo dei figli.
Eventuali situazioni pregiudizio, anche solo potenziali, dovranno essere tempestivamente segnalate alla competente Procura Minorile.
Infine, i servizi affidatari sono invitati a riferire con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori col padre e sull'attuazione delle misure adottate e ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e i minori, ove necessario, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.
Ciò posto, i minori rimarranno collocati presso la mamma, con la quale vivono da quando è sorta la crisi coniugale e alla quale viene assegnata la casa coniugale.
Le visite tra il papà e i minori proseguiranno in forma protetta, secondo il calendario che verrà predisposto dai servizi affidatari, sentiti i genitori, con la facoltà di procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti e previa verifica dell'idoneità abitativa del signor CP_1 Da ultimo, il Tribunale adito ritiene superfluo e, anzi, potenzialmente pregiudizievole l'ascolto dei minori, considerata la loro età (6 e 8 anni).
Sul contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore
La ricorrente ha domandato un contributo per il mantenimento dei minori nella misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 200 euro mensili per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La curatrice speciale ha chiesto la conferma dei provvedimenti in essere.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter
c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ai fini dell'attuazione del principio di proporzionalità reddituale, occorre partire dalla ricostruzione delle posizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
La signora svolge l'attività di insegnante e ha percepito un reddito mensile netto, calcolato Pt_1
su dodici mensilità, mediamente pari a 2100 euro nel 2019 e 2500 euro nel 2020 (v. mod. PF 2020 e
2021), è inoltre proprietaria della casa coniugale, ove vive unitamente ai minori.
Il resistente, secondo quanto risultante dalla documentazione acquisita dal datore di lavoro, è stata assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per 40 ore settimanali dal 20 dicembre 2022 al
10 gennaio 2023 con la qualifica di operario e ha percepito in questo periodo un reddito variabile tra i 1700 e i 2200 euro (v. cedolini).
Sebbene allo stato pare essersi licenziato, la pregressa esperienza lavorativa e la retribuzione percepita sono chiari indici della capacità del resistente di procurarsi redditi adeguati sfruttando la propria competenza.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche della ricorrente e della capacità economico- reddituale del resistente, considerati i tempi di permanenza trascorsi dai minori esclusivamente in compagnia della mamma, sulla quale gravano i costi per il loro mantenimento ordinario diretto, e le esigenze dei bambini, dell'età di 6 e 8 anni, appare equo e congruo porre a carico del signor CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla moglie, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'importo di 250 euro mensili per ciascun figlio (500 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza. Pertanto, le spese sostenute dalla ricorrente vengono poste a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese sostenute dalla curatrice speciale dei minori vengono invece poste a carico della ricorrente e del resistente in misura uguale e in solido tra loro, in quanto la sua nomina si è resa necessaria in ragione delle fragilità e dei limiti di entrambi i genitori che ha determinato già in via provvisoria l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Considerato che
i minori sono stati ammessi in via provvisoria al gratuito patrocinio, visti gli artt. 133 e 130 del DPR n. 115/2002, il pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), dovrà essere effettuato in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in IA (Senegal) il 25 giugno 2016;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scanzorosciate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, parte II, serie C, n. 19;
3. dispone l'affido dei minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di ventiquattro mesi, affinché il mantengano collocati presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
4. conferisce ai servizi affidatari dei minori il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza, e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
5. dispone che i servizi sociali, in collaborazione col servizio sanitario e in particolare il CPS: - mantengano per il periodo di ventiquattro mesi un attento monitoraggio sulla situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei minori;
- proseguano la presa in carico psicologica e farmacologica della ricorrente, verificandone l'effettiva partecipazione;
- attivino un supporto psicologico ed educativo alla genitorialità; - mantengano i bambini inseriti in famiglie d'appoggio, potenziando secondo le modalità ritenute più opportune tale misura di accoglienza, e inserendo i minori in attività ricreative mediante l'attivazione dei percorsi educativi e assistenziali reputati utili;
- proseguano il percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
- attivino un percorso di supporto per il padre, previa acquisizione del suo assenso;
- regolamentino gli incontri padre-figli in forma protetta, secondo il calendario che verrà predisposto dai servizi affidatari, sentiti i genitori, con la facoltà di procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti e previa verifica dell'idoneità abitativa del signor - attivino ogni percorso reputato CP_1 utile o anche solo opportuno nell'interesse esclusivo dei figli;
6. dispone che i servizi affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate;
7. onera i servizi affidatari di segnalare alla Procura eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori;
8. onera i servizi sociali di adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente e i minori, ove necessario, anche evitando la contemporanea presenza delle parti;
9. pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto della prole, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza (detratte le somme già versate a tale titolo), l'importo mensile di 250 euro per ciascun figlio (500 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per
i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti
e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
10. condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro
7.616 euro, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
11. condanna la ricorrente e il resistente, in misura uguale e in solido tra loro, al pagamento a favore dell'Erario delle spese sostenute nel presente giudizio dalla curatrice speciale dei minori, che si liquidano in euro 7.616 euro, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo