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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 10251/2024 R.G. avente ad oggetto: "separazione giudiziale e divorzio contenzioso"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mauriello, presso il cui studio Parte 1
elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via delle Pansè n. 5
RICORRENTE
E
Controparte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Consiglia Conte, presso il cui studio elett.mente domicilia in Lusciano, alla via Dante Alighieri n. 52
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.12.2024, l'odierno ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in Teverola, il 15.4.2011) con Controparte 1 dalla cui unione nascevano i figli ' minori Per 1 (in data 28.6.2011) e Per 2 (in data 25.9.2014), e che la prosecuzione della convivenza con la resistente era divenuta intollerabile, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge e lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Controparte 1 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 27.10.2025 le parti raggiungevano un accordo in merito alle condizioni della separazione, e la causa veniva trattenuta in decisione. Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori della separazione, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 27.10.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Dovendo la causa continuare per il giudizio di divorzio, va emessa sentenza non definitiva di separazione e va disposta la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi Pt 1
[...] (nata in [...], il [...]);(nato in [...], il [...]) e Controparte 1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teverola (atto n. 1, parte I, serie A, anno 2011), per gli adempimenti di legge;
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 5.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 10251/2024 R.G. avente ad oggetto: "separazione giudiziale e divorzio contenzioso"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mauriello, presso il cui studio Parte 1
elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via delle Pansè n. 5
RICORRENTE
E
Controparte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Consiglia Conte, presso il cui studio elett.mente domicilia in Lusciano, alla via Dante Alighieri n. 52
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 13.12.2024, l'odierno ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in Teverola, il 15.4.2011) con Controparte 1 dalla cui unione nascevano i figli ' minori Per 1 (in data 28.6.2011) e Per 2 (in data 25.9.2014), e che la prosecuzione della convivenza con la resistente era divenuta intollerabile, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge e lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Controparte 1 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 27.10.2025 le parti raggiungevano un accordo in merito alle condizioni della separazione, e la causa veniva trattenuta in decisione. Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori della separazione, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 27.10.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Dovendo la causa continuare per il giudizio di divorzio, va emessa sentenza non definitiva di separazione e va disposta la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi Pt 1
[...] (nata in [...], il [...]);(nato in [...], il [...]) e Controparte 1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teverola (atto n. 1, parte I, serie A, anno 2011), per gli adempimenti di legge;
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 5.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro