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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1897/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. AN Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1897/2025 promosso da:
nata ad [...] l'[...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
18.02.1987, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MURRI LETIZIA e CELLINI LUISELLA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. i Sigg.ri e vivranno separati con obbligo del reciproco Parte_2 Parte_1 rispetto, liberi di fissare la loro residenza in relazione ai propri interessi.
2. L'attuale casa coniugale, condotta in locazione, è assegnata temporaneamente in uso alla SI.ra
, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai due figli minori, con onere per il SI. Parte_1 di pagare il canone mensile di locazione. Pt_2
Quest'ultimo, nelle more, si impegna a reperire, entro la data del 31 ottobre 2025, altra abitazione da condurre in locazione, nel Comune di Ancona, dotata di tre camere da letto, soggiorno, cucina e due bagni, da far diventare nuova dimora privilegiata dei due minori, che continueranno ad essere collocati presso la mamma.
Il SI. si farò carico del pagamento del canone mensile anche di questa nuova abitazione, che Pt_2 si stima sin d'ora intorno ad Euro 800/900 mensili.
- 1 - In alternativa alla situazione sopra rappresentata, il SI entro il medesimo termine del 31 Pt_2 ottobre pv, acquisterà un immobile con le stesse caratteristiche di cui sopra, che si intenderà assegnata in uso alla coniuge, quale collocataria dei figli.
3. Il mobilio che attualmente costituisce l'arredo della casa coniugale rimarrà in uso esclusivo della SI.ra , ad eccezione della cucina che dovrà essere acquistata ex novo, per un costo Parte_1 di circa 6.000,00= Euro, di cui si farà carico il SI. Pt_2
4. I due figli minori e AN vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 ma con collocazione prevalente presso la mamma.
Il padre potrà tenere con sé i figli:
- per due week-end (il secondo e il terzo di ogni mese) o dal venerdì al sabato sera o dalla mattina del sabato sino alla domenica sera, con relativo pernottamento, oltre a due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola fino alle ore 22.00;
- quanto alle vacanze Natalizie, o per il pranzo o per la cena di Natale, sempre ad anni alterni, il 27-
28-29 Dicembre o il 30-31 Dicembre e 1° Gennaio, sempre ad anni alterni;
- quanto alle vacanze pasquali o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni;
- una settimana nel corso delle vacanze estive, da scegliersi nei mesi giugno, luglio e agosto.
I giorni di cui sopra potranno essere modificati, previo accordo dei genitori, in considerazione di sopraggiunti impegni dei medesimi e tenendo conto delle eSIenze delle minori.
5. I Sigg.ri e , nel precipuo interesse dei figli, si impegnano a Parte_2 Parte_1 mantenere per il futuro un contegno improntato al reciproco rispetto e ad un sereno dialogo tra loro impegnandosi, altresì, a collaborare, a confrontarsi, a decidere insieme le questioni riguardanti i figli e a comunicarsi le informazioni riguardanti la scuola, lo sport e la salute delle stesse.
Ciascun genitore potrà chiamare i figli due volte al giorno (mattina e sera), nel periodo in cui i figli si troveranno presso l'altro genitore.
Nel caso in cui sia necessario reperire una baby sitter per far fronte agli impegni lavorativi di entrambi, la stessa verrà scelta da entrambi i genitori e dovrà continuare a confrontarsi con entrambi, in caso di necessità.
6. Il SI. si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Pt_2 complessiva mensile di Euro 1.100,00= (millecento/00=), oltre al contributo nelle spese straordinarie che verranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del residuo 30% a carico della mamma, così come regolamentate e individuate nel “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto in data 10.7.2024, dalla Conferenza distrettuale sulla Riforma Cartabia in materia di Famiglia, che si allega e che si intende parte integrante del presente ricorso.
- 2 - 7. L'assegno unico e universale per i figli resterà nella disponibilità esclusiva della SI.ra Parte_1
.
[...]
8. Le parti, godendo entrambi di redditi autonomi e di capacità lavorativa, dichiarano di rinunciare ai rispettivi mantenimenti.
9. Quale condizione funzionale al raggiungimento del presente accordo di separazione, le parti hanno altresì convenuto, a titolo transattivo, quanto segue:
- Il SI. , in qualità di Presidente del ConSIlio di Amministrazione della società Stay Parte_2
Foolish Srl, con sede legale in Ancona, Piazza IV Novembre n. 1, Numero REA AN – 198937, Codice
Fiscale e Partita Iva a sua volta socia unica al 100% della società Rara management P.IVA_1
Srl a capitale ridotto, con sede legale in Ancona, Piazza IV Novembre n. 1, Numero REA AN – 198937
Codice fiscale e Partita IVA , SI IMPEGNA a cedere a titolo gratuito la totalità delle P.IVA_2 quote societarie detenute dalla Stay Foolish Srl, in favore della SI.ra , come in atti Parte_1 meglio generalizzata, nell'attualità amministratrice unica della società Rara Management Srl a capitale ridotto.
In esito alla predetta futura cessione, che dovrà essere formalizzata davanti al Notaio entro e non oltre 15 giorni dall'emissione della sentenza di separazione, la SI.ra diventerà Parte_1 socia unica ed amministratrice unica della società Rara Management Srl a capitale ridotto.
- Nell' ipotesi in cui la società Stay Foolish Srl (costituita da unico socio , Controparte_1 della quale il SI. detiene quote pari all' 80% e la SI.ra la rimanente quota del Pt_2 Parte_1
20%), nella persona del suo Presidente del ConSIlio di Amministrazione , volesse Parte_2 procedere con la vendita a terzi delle quote della , il SI. si impegna sin d'ora a CP_2 Pt_2 liquidare preventivamente la SI.ra della sua quota del 20%, mediante corresponsione a Parte_1 suo favore della somma di un milione di Euro, quale valore stimato ad oggi delle quote medesime.
La SI.ra , alle condizioni predette, dichiara ora per allora di accettare. Parte_1
10. I Sigg.ri e , chiedono sin da ora che l'udienza di comparizione Parte_2 Parte_1 delle parti sia sostituita dal deposito di note scritte e, a tal fine, dichiarano:
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di rinunciare alla comparizione all'udienza che verrà fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al presente ricorso.
11. Le parti con la firma della presente separazione, si danno ogni più ampia liberatoria di legge per ogni questione di carattere economico patrimoniale pregressa e connessa con l'intercorsa convivenza coniugale”.
- 3 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 06.05.2025, e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Agugliano (AN) il 2.05.2015, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state depositate il 26.05.2025.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori, dei quali non viene disposto l'ascolto, in ragione della loro tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Agugliano (AN) il 2/05/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Agugliano (AN) al n. 2, parte 2, serie A dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agugliano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. AN Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1897/2025 promosso da:
nata ad [...] l'[...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
18.02.1987, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MURRI LETIZIA e CELLINI LUISELLA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. i Sigg.ri e vivranno separati con obbligo del reciproco Parte_2 Parte_1 rispetto, liberi di fissare la loro residenza in relazione ai propri interessi.
2. L'attuale casa coniugale, condotta in locazione, è assegnata temporaneamente in uso alla SI.ra
, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai due figli minori, con onere per il SI. Parte_1 di pagare il canone mensile di locazione. Pt_2
Quest'ultimo, nelle more, si impegna a reperire, entro la data del 31 ottobre 2025, altra abitazione da condurre in locazione, nel Comune di Ancona, dotata di tre camere da letto, soggiorno, cucina e due bagni, da far diventare nuova dimora privilegiata dei due minori, che continueranno ad essere collocati presso la mamma.
Il SI. si farò carico del pagamento del canone mensile anche di questa nuova abitazione, che Pt_2 si stima sin d'ora intorno ad Euro 800/900 mensili.
- 1 - In alternativa alla situazione sopra rappresentata, il SI entro il medesimo termine del 31 Pt_2 ottobre pv, acquisterà un immobile con le stesse caratteristiche di cui sopra, che si intenderà assegnata in uso alla coniuge, quale collocataria dei figli.
3. Il mobilio che attualmente costituisce l'arredo della casa coniugale rimarrà in uso esclusivo della SI.ra , ad eccezione della cucina che dovrà essere acquistata ex novo, per un costo Parte_1 di circa 6.000,00= Euro, di cui si farà carico il SI. Pt_2
4. I due figli minori e AN vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 ma con collocazione prevalente presso la mamma.
Il padre potrà tenere con sé i figli:
- per due week-end (il secondo e il terzo di ogni mese) o dal venerdì al sabato sera o dalla mattina del sabato sino alla domenica sera, con relativo pernottamento, oltre a due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola fino alle ore 22.00;
- quanto alle vacanze Natalizie, o per il pranzo o per la cena di Natale, sempre ad anni alterni, il 27-
28-29 Dicembre o il 30-31 Dicembre e 1° Gennaio, sempre ad anni alterni;
- quanto alle vacanze pasquali o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre ad anni alterni;
- una settimana nel corso delle vacanze estive, da scegliersi nei mesi giugno, luglio e agosto.
I giorni di cui sopra potranno essere modificati, previo accordo dei genitori, in considerazione di sopraggiunti impegni dei medesimi e tenendo conto delle eSIenze delle minori.
5. I Sigg.ri e , nel precipuo interesse dei figli, si impegnano a Parte_2 Parte_1 mantenere per il futuro un contegno improntato al reciproco rispetto e ad un sereno dialogo tra loro impegnandosi, altresì, a collaborare, a confrontarsi, a decidere insieme le questioni riguardanti i figli e a comunicarsi le informazioni riguardanti la scuola, lo sport e la salute delle stesse.
Ciascun genitore potrà chiamare i figli due volte al giorno (mattina e sera), nel periodo in cui i figli si troveranno presso l'altro genitore.
Nel caso in cui sia necessario reperire una baby sitter per far fronte agli impegni lavorativi di entrambi, la stessa verrà scelta da entrambi i genitori e dovrà continuare a confrontarsi con entrambi, in caso di necessità.
6. Il SI. si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Pt_2 complessiva mensile di Euro 1.100,00= (millecento/00=), oltre al contributo nelle spese straordinarie che verranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del residuo 30% a carico della mamma, così come regolamentate e individuate nel “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto in data 10.7.2024, dalla Conferenza distrettuale sulla Riforma Cartabia in materia di Famiglia, che si allega e che si intende parte integrante del presente ricorso.
- 2 - 7. L'assegno unico e universale per i figli resterà nella disponibilità esclusiva della SI.ra Parte_1
.
[...]
8. Le parti, godendo entrambi di redditi autonomi e di capacità lavorativa, dichiarano di rinunciare ai rispettivi mantenimenti.
9. Quale condizione funzionale al raggiungimento del presente accordo di separazione, le parti hanno altresì convenuto, a titolo transattivo, quanto segue:
- Il SI. , in qualità di Presidente del ConSIlio di Amministrazione della società Stay Parte_2
Foolish Srl, con sede legale in Ancona, Piazza IV Novembre n. 1, Numero REA AN – 198937, Codice
Fiscale e Partita Iva a sua volta socia unica al 100% della società Rara management P.IVA_1
Srl a capitale ridotto, con sede legale in Ancona, Piazza IV Novembre n. 1, Numero REA AN – 198937
Codice fiscale e Partita IVA , SI IMPEGNA a cedere a titolo gratuito la totalità delle P.IVA_2 quote societarie detenute dalla Stay Foolish Srl, in favore della SI.ra , come in atti Parte_1 meglio generalizzata, nell'attualità amministratrice unica della società Rara Management Srl a capitale ridotto.
In esito alla predetta futura cessione, che dovrà essere formalizzata davanti al Notaio entro e non oltre 15 giorni dall'emissione della sentenza di separazione, la SI.ra diventerà Parte_1 socia unica ed amministratrice unica della società Rara Management Srl a capitale ridotto.
- Nell' ipotesi in cui la società Stay Foolish Srl (costituita da unico socio , Controparte_1 della quale il SI. detiene quote pari all' 80% e la SI.ra la rimanente quota del Pt_2 Parte_1
20%), nella persona del suo Presidente del ConSIlio di Amministrazione , volesse Parte_2 procedere con la vendita a terzi delle quote della , il SI. si impegna sin d'ora a CP_2 Pt_2 liquidare preventivamente la SI.ra della sua quota del 20%, mediante corresponsione a Parte_1 suo favore della somma di un milione di Euro, quale valore stimato ad oggi delle quote medesime.
La SI.ra , alle condizioni predette, dichiara ora per allora di accettare. Parte_1
10. I Sigg.ri e , chiedono sin da ora che l'udienza di comparizione Parte_2 Parte_1 delle parti sia sostituita dal deposito di note scritte e, a tal fine, dichiarano:
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di rinunciare alla comparizione all'udienza che verrà fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al presente ricorso.
11. Le parti con la firma della presente separazione, si danno ogni più ampia liberatoria di legge per ogni questione di carattere economico patrimoniale pregressa e connessa con l'intercorsa convivenza coniugale”.
- 3 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 06.05.2025, e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Agugliano (AN) il 2.05.2015, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state depositate il 26.05.2025.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori, dei quali non viene disposto l'ascolto, in ragione della loro tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Agugliano (AN) il 2/05/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Agugliano (AN) al n. 2, parte 2, serie A dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agugliano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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