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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro deSInato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2206/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. RUBINO NAZZARENO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA GRANDIZIO e Controparte_1
ETTORE TRIOLO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 settembre 2016, la SI.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso la nota prot. 2202.02/05/2016.0052695, con la CP_1 quale l'Istituto revocava la pensione di anzianità VO/14047495 e alla nota del 5.5.2016 con la quale l richiedeva la restituzione della somma di €15.861,23, corrisposta CP_2
dal 1° dicembre 2014 al 31 maggio 2016. La revoca e la richiesta di restituzione si basavano sul disconoscimento, da parte dell' , del rapporto di lavoro intercorso tra CP_1 la ricorrente e l' , ritenendo insussistente il Parte_2 Controparte_3
vincolo di subordinazione a causa del legame familiare con il rappresentante dell'azienda, SI. marito della ricorrente, nonché per la presunta Controparte_3 gravità della prestazione e l'autonoma organizzazione del lavoro.
1 La ricorrente contestava tali conclusioni, evidenziando principalmente che: a) era stata assunta dall' sin dal 2006; b) il rapporto di lavoro era cessato il 4 Parte_2 ottobre 2014, un anno prima dell'accesso ispettivo avvenuto nell'ottobre 2015; c) nel
2011, la Direzione Provinciale del Lavoro di Vibo Valentia aveva effettuato un controllo sull'azienda, esaminando anche la posizione lavorativa della ricorrente e confermandone la regolarità.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo l'assenza CP_1
del vincolo di subordinazione, basandosi sulle dichiarazioni della stessa ricorrente, la quale avrebbe affermato di: a) non avere un orario di lavoro fisso;
b) svolgere le attività in base alle eSIenze aziendali;
c) non necessitare della presenza del datore di lavoro per lo svolgimento delle sue mansioni.
Nel corso dell'istruttoria, venivano escussi i seguenti testi:
•Sig. : Abitando vicino alla stalla dell'azienda, ha confermato tutte Testimone_1
le circostanze, ed ha testimoniato di aver visto frequentemente la SI.ra
[...]
al lavoro. Parte_1
•Sig.ra Ha confermato le circostanze relative all'attività lavorativa Testimone_2
della ricorrente, pur non ricordando con precisione il periodo.
•Sig.ra (figlia della ricorrente): Ha dichiarato che la madre lavorava Testimone_3
tutti i giorni dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, ricevendo disposizioni dal padre, SI. CP_4
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 3.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale riguarda la possibilità di configurare un rapporto di lavoro subordinato tra familiari. La giurisprudenza ha affrontato tale tema, evidenziando che, tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, basata sul legame affettivo e familiare (affectionis vel benevolentiae causa). Tuttavia, tale presunzione può essere superata mediante una prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, quali: a) Assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
b) Onerosità della prestazione;
c) Osservanza di un orario di lavoro;
d) Continuità della prestazione. (Cfr.
2 Cass. Civ., Sez. Lav., 27 febbraio 2018, n. 4535; Cass. Civ., Sez. Lav., 27 novembre
2018, n. 30899)
Dall'istruttoria è emerso che la SI.ra , svolgeva l'attività Parte_1
lavorativa con continuità, osservando un orario prestabilito (dalle 7:30 alle 12:00 e dalle
15:00 alle 18:00), come riferito dalla figlia, SI.ra ; riceveva disposizioni Testimone_3 dal marito, SI. rappresentante dell'azienda, riguardo alle mansioni da CP_4
svolgere.
Tali elementi depongono a favore dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dall'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro e dall'onerosità della prestazione.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede ispettiva, secondo cui non aveva un orario di lavoro fisso e svolgeva le attività in base alle eSIenze aziendali, devono essere valutate nel contesto complessivo. La presenza di un orario di lavoro definito e la ricezione di direttive dal datore di lavoro, emerse dalle testimonianze, prevalgono su tali dichiarazioni, evidenziando la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la SI.ra
[...]
abbia fornito una prova sufficiente a superare la presunzione di Parte_1 gratuità della prestazione lavorativa tra familiari, dimostrando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l' Pertanto, la revoca della pensione di Parte_2
anzianità e la richiesta di restituzione delle somme percepite risultano infondate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia
Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie il ricorso;
3 2. Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in CP_1 complessivi € 2.000,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 04/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro deSInato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2206/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. RUBINO NAZZARENO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA GRANDIZIO e Controparte_1
ETTORE TRIOLO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 settembre 2016, la SI.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso la nota prot. 2202.02/05/2016.0052695, con la CP_1 quale l'Istituto revocava la pensione di anzianità VO/14047495 e alla nota del 5.5.2016 con la quale l richiedeva la restituzione della somma di €15.861,23, corrisposta CP_2
dal 1° dicembre 2014 al 31 maggio 2016. La revoca e la richiesta di restituzione si basavano sul disconoscimento, da parte dell' , del rapporto di lavoro intercorso tra CP_1 la ricorrente e l' , ritenendo insussistente il Parte_2 Controparte_3
vincolo di subordinazione a causa del legame familiare con il rappresentante dell'azienda, SI. marito della ricorrente, nonché per la presunta Controparte_3 gravità della prestazione e l'autonoma organizzazione del lavoro.
1 La ricorrente contestava tali conclusioni, evidenziando principalmente che: a) era stata assunta dall' sin dal 2006; b) il rapporto di lavoro era cessato il 4 Parte_2 ottobre 2014, un anno prima dell'accesso ispettivo avvenuto nell'ottobre 2015; c) nel
2011, la Direzione Provinciale del Lavoro di Vibo Valentia aveva effettuato un controllo sull'azienda, esaminando anche la posizione lavorativa della ricorrente e confermandone la regolarità.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo l'assenza CP_1
del vincolo di subordinazione, basandosi sulle dichiarazioni della stessa ricorrente, la quale avrebbe affermato di: a) non avere un orario di lavoro fisso;
b) svolgere le attività in base alle eSIenze aziendali;
c) non necessitare della presenza del datore di lavoro per lo svolgimento delle sue mansioni.
Nel corso dell'istruttoria, venivano escussi i seguenti testi:
•Sig. : Abitando vicino alla stalla dell'azienda, ha confermato tutte Testimone_1
le circostanze, ed ha testimoniato di aver visto frequentemente la SI.ra
[...]
al lavoro. Parte_1
•Sig.ra Ha confermato le circostanze relative all'attività lavorativa Testimone_2
della ricorrente, pur non ricordando con precisione il periodo.
•Sig.ra (figlia della ricorrente): Ha dichiarato che la madre lavorava Testimone_3
tutti i giorni dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, ricevendo disposizioni dal padre, SI. CP_4
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 3.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale riguarda la possibilità di configurare un rapporto di lavoro subordinato tra familiari. La giurisprudenza ha affrontato tale tema, evidenziando che, tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, basata sul legame affettivo e familiare (affectionis vel benevolentiae causa). Tuttavia, tale presunzione può essere superata mediante una prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, quali: a) Assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
b) Onerosità della prestazione;
c) Osservanza di un orario di lavoro;
d) Continuità della prestazione. (Cfr.
2 Cass. Civ., Sez. Lav., 27 febbraio 2018, n. 4535; Cass. Civ., Sez. Lav., 27 novembre
2018, n. 30899)
Dall'istruttoria è emerso che la SI.ra , svolgeva l'attività Parte_1
lavorativa con continuità, osservando un orario prestabilito (dalle 7:30 alle 12:00 e dalle
15:00 alle 18:00), come riferito dalla figlia, SI.ra ; riceveva disposizioni Testimone_3 dal marito, SI. rappresentante dell'azienda, riguardo alle mansioni da CP_4
svolgere.
Tali elementi depongono a favore dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dall'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro e dall'onerosità della prestazione.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede ispettiva, secondo cui non aveva un orario di lavoro fisso e svolgeva le attività in base alle eSIenze aziendali, devono essere valutate nel contesto complessivo. La presenza di un orario di lavoro definito e la ricezione di direttive dal datore di lavoro, emerse dalle testimonianze, prevalgono su tali dichiarazioni, evidenziando la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la SI.ra
[...]
abbia fornito una prova sufficiente a superare la presunzione di Parte_1 gratuità della prestazione lavorativa tra familiari, dimostrando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l' Pertanto, la revoca della pensione di Parte_2
anzianità e la richiesta di restituzione delle somme percepite risultano infondate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia
Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie il ricorso;
3 2. Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in CP_1 complessivi € 2.000,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 04/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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