Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 349/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 349/2025, promossa con ricorso depositato il 27/01/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
C.F. cittadino rumeno, C.F._1
residente e attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate in via Belgioioso Cristina n. 120, con gli Avv.ti Cristina Miccoli del Foro di Varese e Valentina Milone del Foro di
Busto Arsizio,
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
C.F. , cittadina rumena, C.F._2
residente in [...], con gli con gli Avv.ti Cristina Miccoli del Foro di Varese e Valentina Milone del
Foro di Busto Arsizio. con il seguente figlio minorenne:
, nato a [...], in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1) Disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del minore Persona_1 alla madre, la quale potrà assumere autonomamente, in via esclusiva, le
[...] decisioni di maggiore interesse, sia di natura ordinaria che straordinaria nell'ambito scolastico, educativo, sanitario e residenziale, nonché ai fini del rilascio e rinnovo di tutti
i documenti in generale del minore;
2) Disporre il contributo al mantenimento del figlio da parte del padre nella somma mensile di € 100,00, importo che sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat;
3) Disporre che le spese straordinarie vengano poste interamente a carico della madre;
4) Disporre, relativamente ai diritti di visita, che il signor potrà contattare Pt_1 telefonicamente il proprio figlio almeno una volta alla settimana, compatibilmente con le prescrizioni del carcere e gli impegni di;
Per_1
5) Disporre che una volta rimesso in libertà, il sig. si dovrà sottoporre Parte_1 ad un percorso di sostegno alla genitorialità e, in ogni caso, le visite del minore avverranno in spazio neutro e con l'ausilio di assistenti sociali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025. pagina2 di 3 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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