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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/01/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
d.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
d.ssa Giulia Carleo Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.607/2021 RGN
TRA in persona del lrpt rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.Demetrio Fenucciu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via G.F.Memoli n.12–appellante
E
, e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quale procuratore di se stesso, rappresentati e difesi dall'avv. Pt_4 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
[...]
Pellezzano alla via M.Pia Notari n.2– appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.182/2021 del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 4/6/2021
e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva, in via principale l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata e sfornita di prova, anche a cagione della dedotta mancanza di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio;
in via subordinata, salvo gravame, chiedeva che la pretesa attorea fosse ridotta nei limiti dell'equo e del giusto, anche, all'occorrenza, in considerazione della nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112
cpc nella parte in cui liquidava agli attori una somma superiore rispetto a quanto richiesto, il tutto con vittoria del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per gli appellati: chiedevano che l'appello fosse rigettato con vittoria delle spese ed attribuzione.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 5 ottobre 2023 e con ordinanza del 12 ottobre 2023 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
convenivano in giudizio l'impresa
[...] Parte_1 al fine di ottenere il pagamento dell'indennità pari a €
[...]
15.000,00 o della somma ritenuta di giustizia o determinata dal CT
per l'occupazione sine titulo dell'immobile di loro proprietà, sito in agro di Casalvelino, loc. Ardisani, censito nel NCT al fg. 21, p.lla n.
919, ex p.lla n. 829, protrattasi per ventuno mesi dal gennaio 2007 sino al settembre 2008.
In particolare gli attori precisavano che tale azione conseguiva ad un'azione di reintegrazione che era stata accolta nei confronti dell'impresa convenuta in giudizio.
Quest'ultima si costituiva ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva deducendo di aver occupato il fondo nella convinzione di esercitare un proprio diritto sulla base di atti emessi dalla stazione appaltante, la carenza di legittimazione attiva degli attori e la prescrizione dell'azione per ottenere l'indennità di occupazione.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale e veniva disposta una CT.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l'impresa convenuta al pagamento in favore della parte attrice di € 21.527,00,
oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo indici sino alla data di pubblicazione Org_1
della sentenza;
applicava il principio della soccombenza in relazione alle spese del giudizio comprensive di quelle di CT.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
il diritto degli attori al rilascio dell'immobile era stato già
accertato con ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania del
10/1/2008 a mezzo della quale veniva accolta l'azione di reintegrazione nel possesso degli stessi e la parte convenuta aveva ammesso di aver occupato il fondo attoreo, per cui l'oggetto del giudizio era limitato alla determinazione del quantum risarcitorio per l'occupazione come cristallizzata nella predetta ordinanza di reintegrazione del possesso;
gli esiti della CT erano condivisibili ed era corretto quale parametro per la determinazione del quantum risarcitorio ,il valore locativo per il periodo in questione (gennaio 2007-settembre 2008),
indicativamente valutato in € 21.527,00 (6407 x 0,16 x 21 mesi).
La ha presentato appello Parte_1
deducendo i seguenti motivi: 1)sulla carenza di titolarità del rapporto dal lato attivo - cessione bonaria del fondo in favore del da parte dei Controparte_2
danti causa degli attori;
come già dedotto in primo grado, vi era la carenza di titolarità del rapporto da parte degli attori che non avevano provato di vantare diritti reali sul fondo in oggetto, pur dichiarandosi proprietari;
tale circostanza poteva essere irrilevante in sede di reintegrazione del possesso ma, invece, era rilevante in sede risarcitoria;
con atto di cessione volontaria del 24/3/1992,
[...]
e , genitori degli attori e danti causa degli Per_1 Persona_2
stessi, cedevano al Comune di Casalvelino l'immobile costituito da una zona di terreno di mq 5850 nel catasto terreni dello stesso Comune
alla partita 4612, già partita 4243 foglio di mappa n. 21 p.lla 34;
nell'art. 9 dell'atto di cessione, la piena proprietà dell'immobile in oggetto veniva trasferita al Comune dalla data di stipulazione dell'atto stesso;
come da visure storiche dell'immobile, la particella 34 aveva dato origine, tramite successive variazioni, a quella di cui alla presente controversia;
da ciò conseguiva che gli odierni appellati non potevano essere indennizzati perché non erano più proprietari del fondo,
all'epoca dei fatti;
neppure era possibile configurare la lesione del possesso risarcibile senza un collegamento con la situazione di diritto;
la sentenza era erronea perché il soggetto spogliato doveva fornire la prova in ordine all'ingiustizia del danno subito ed alla sussistenza dello stesso;
la sentenza era anche contraddittoria nella parte in cui il
Tribunale aveva sostenuto l'irrilevanza del diritto di proprietà,
trattandosi di domanda risarcitoria conseguente allo spoglio e, poi, al fine di accoglierla, richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa;
2)sull'inesistenza del danno in re ipsa- violazione artt. 1223 e ss.,
2056 e 2697 cc;
il Tribunale aveva ritenuto che il danno subito dagli attori fosse in re ipsa, senza considerare che gli stessi non avevano allegato e provato il pregiudizio subito dall'occupazione del fondo;
mediante la prova testimoniale in primo grado avente ad oggetto il danno subito era emerso un generico accenno alle pulizie e coltivazione dello stesso;
conseguentemente non poteva essere ammessa la CT che non poteva essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assumeva;
3)in subordine – sulla CT dell'ing. - erronea Per_3
modalità di determinazione e quantificazione del danno;
la Ctu che era stata ammessa era sicuramente esplorativa in quanto mediante la stessa era stato chiesto al CT di verificare le condizioni del fondo attuali e all'epoca dei fatti, e il valore locativo del bene nel periodo 2007-
2008,in assenza di elementi probatori forniti dagli attori che, pertanto,
venivano esonerati dall'onere probatorio su di loro gravante per legge;
oltretutto la consulenza era erronea relativamente al criterio seguito per la determinazione del danno e all'individuazione dell'area occupata;
il
CT recepiva acriticamente quanto sostenuto da parte attrice,
ritenendo che l'area occupata fosse pari a 6407 mq, quando in realtà,
dalle foto allegate dagli attori nonché dalle dichiarazioni testimoniali e dalla CTP del geom. emergeva che il materiale Persona_4
accumulato era a margine della costruenda piscina comunale:
altrettanto erronea era la determinazione del criterio per l'individuazione dell'asserito danno subito dagli attori e la conseguente sua determinazione;
infatti, il CT, dopo aver individuato l'oggetto della lite nel risarcimento del danno per la perdita della disponibilità del bene dal gennaio 2007 al settembre 2008 e dopo aver rilevato che il terreno oggetto di causa all'epoca dei fatti era adibito a pascolo e non edificato, arbitrariamente dava rilievo ad un certificato di destinazione urbanistica del 2008, tardivamente prodotto, per ritenere che l'area occupata fosse edificabile già nel 2008 ponendo alla base del calcolo un valore pari a 32 E per mq e calcolando il valore locatizio come quello di un'area scoperta edificabile di pertinenza di un fabbricato esistente;
in realtà nel 2008 non esisteva alcun fabbricato e , quindi, l'area occupata non poteva essere ritenuta pertinenza di un fabbricato inesistente;
non solo ma dalla certificazione esibita tardivamente risultava che tale area in prevalenza rientrasse in zona C3 destinata all' iniziativa residenziale pubblica,
previa adozione di un piano particolareggiato di esecuzione per l'edilizia economica e popolare;
4)in subordine - vizio di ultrapetizione - violazione art. 112 c.p.c.
- liquidazione di un quantum superiore a quello richiesto dall'attore; in via ulteriormente gradata, l'appellante contestava il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di prime cure nel liquidare agli attori la somma di E 21.750,00, superiore a quella da loro richiesta nella domanda introduttiva di E 15.000,00; in particolare la richiesta in via subordinata di condanna della parte convenuta al pagamento della somma di denaro ritenuta di giustizia o ritenuta comunque congrua dal
CT non aveva rilievo in quanto per l'inciso era da ritenersi una domanda dal contenuto meramente formale e in ogni caso era illogico riconoscere con l'accoglimento della domanda in via subordinata più
di quanto richiesto con quella in via principale.
I germani si costituivano e controdeducevano chiedendo CP_1
il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
evidenziavano di aver provato con la documentazione depositata in primo grado, che la particella originaria n. 34 fg. 21 NCT del
Comune di Casal Velino, di 7 ettari e mezzo, da cui poi derivava anche la particella 919, di 6.407 mq, era stata sempre in proprietà dei danti causa degli appellati e degli appellati stessi almeno sino all'11/5/2009,
epoca in cui l'avevano venduta al Comune di Casal Velino;
avevano assolto alla cd. probatio diabolica, dimostrando la proprietà del terreno anche attraverso i danti causa, a titolo derivativo e originario per usucapione;
le eccezioni in senso stretto della controparte di cui al primo grado erano state, comunque, sollevate tardivamente ed irritualmente, con conseguente pronuncia di decadenza;
invero la società convenuta in primo grado non si era costituita nei venti giorni precedenti la prima udienza e, quindi, era decaduta dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, quale la questione della titolarità del rapporto, tanto attiva che passiva;
se l'eccezione di controparte doveva essere intesa quale eccezione di carenza di legittimazione ad agire, gli appellati deducevano che la difesa della convenuta in primo grado era articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà;
precisavano che: avevano dimostrato di godere direttamente del bene attraverso l'utilizzazione, la coltivazione, il taglio delle piante, la pulizia periodica, con danno emergente;
che il CT nominato aveva stimato i danni subiti;
che attraverso la prova per testi, il mancato esperimento dell'interrogatorio formale del lr della convenuta e la relazione dell'ing. era stato certamente assolto l'onus Per_3
probandi;
le contestazioni che riguardavano la CT erano inammissibili perchè la controparte in primo grado non aveva mai contestato la CT e la quantificazione del danno, né con osservazioni critiche alla bozza,
né in sede di precisazione delle conclusioni, né in sede di comparsa conclusionale che non veniva nemmeno depositata;
inoltre le contestazioni alla CT, mosse per la prima volta in appello, si fondavano su una consulenza tecnica prodotta irritualmente, in violazione dell'art. 345 cpc che non ammette nuovi mezzi di prova e nuovi documenti;
la stessa violazione riguardava la produzione dell'atto di cessione volontaria del 24/3/1992;
non vi era vizio di ultrapetizione perché in primo grado aveva correttamente chiesto anche la condanna al pagamento di quella somma di danaro ritenuta di giustizia o stimata congrua dal CT ,
avendo tale clausola un significato giuridicamente rilevante, ai fini della determinazione del risarcimento, che non poneva limiti al potere liquidatorio del giudice.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
Il primo motivo non è accoglibile.
In primo grado l'appellante aveva già sollevato tale eccezione,
ma lo aveva fatto tardivamente in quanto non si era costituita prima dei venti giorni precedenti la data della prima udienza. Tale eccezione così come proposta in primo grado era un'eccezione in senso stretto perché la carenza di titolarità attiva o passiva può essere rilevata anche d'ufficio solo se risulti dagli atti di causa (cfr.sent.Cass.sez.un.n.2951/2016 e sent.Cass.n.11744/2018).
Nel caso di specie a sostegno di tale eccezione solo in appello è
stata esibita l'atto di cessione volontaria intercorso con i danti causa degli appellati;
è chiaro che se tale atto fosse stato esibito in primo grado il Tribunale avrebbe potuto rilevare la carenza di titolarità attiva anche di ufficio.
Il problema è che in appello non possono essere esibiti documenti nel rispetto del disposto dell'art.345 cpc.
Neanche può dirsi che gli appellati non avessero fornito la prova della proprietà; invero le allegazioni documentali in primo grado –
ovviamente in assenza dell'atto di cessione volontaria – erano sufficienti a riscontrare la proprietà di quel terreno per il quale vi era stato il riconoscimento della tutela possessoria.
Il secondo e il terzo motivo, il primo proposto in via principale e il secondo in via subordinata sono accogli bili. Prima di tutto va detto che l'appellante ha esibito una CT di parte per la prima volta in appello e ciò è consentito
(cfr.sent.Cass.n.14469/2021) sempre che le valutazioni del consulente di parte non si fondino su elementi nuovi non prospettati in primo grado.
In questo senso la questione relativa alla determinazione dell'area oggetto del contendere non è ammissibile in appello perché
in primo grado in sede di indicazione dei quesiti il Tribunale dava per scontato che l'occupazione riguardasse l'intera particella e le parti sul punto non osservavano alcunché.
Per il resto non può dirsi che gli attori in primo grado abbiano assolto all'onere probatorio in quanto sono venuti meno all'obbligo di allegazione di quegli elementi utili ai fini della quantificazione del danno.
Anche se la giurisprudenza di legittimità ha parlato di danno in e ipsa, è chiaro che alla base di tale riconoscimento vi deve essere un congruo onere di allegazione e , quindi, un principio di prova.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno
subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso e
a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in
contrasto sia con l'insegnamento delle sezioni Unite della Suprema
corte secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-
conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e
più recente intervento nomofilattico che ha riconosciuto la
compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di
espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Deriva da quanto precede, pertanto, che il danno da occupazione sine
titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente
dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento
dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero
dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto
(cfr.sent.Cass.n.26296/2019).
In proposito la Corte di Cassazione con la sez.un..n.33645/2022"
ha espresso i seguenti principi :
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte
di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del
diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del
godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";
"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte
di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il
risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso
è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso
mediante il parametro del canone locativo di mercato";
"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte
di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento
del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito,
quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso
il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al
canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più
conveniente di quello di mercato".
Nel presente giudizio la parte attrice sotto il primo profilo non ha mai dedotto il risarcimento del danno da perdita subita ovverossia la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, non ha fornito elementi di prova utili al fine di determinare il valore locativo di mercato ( non essendo stato provato neanche se il terreno fosse destinato al taglio delle querce o al pascolo)
e non ha dedotto mai quale specifico pregiudizio subito il fatto che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
In concreto nel caso in esame alcuni testi hanno parlato di danno al taglio delle querce, mentre nella CT si è parlato di area destinata al pascolo.
Tali risultanze già di per sè non sono convergenti e, quindi, in tale situazione il mancato espletamento dell'interrogatorio del lr della società convenuta non può costituire argomento di prova utile ex art. 116 IIc cpc a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice in primo grado.
E' chiaro che in tale situazione andare a determinare il valore locativo di tale area, così come richiesto dal Tribunale, era un'attività
in concreto non attuabile. Proprio per risolvere tale situazione di stallo il Ctu faceva uso di una documentazione esibita tardivamente dalla parte attrice ovvero di una certificazione di destinazione urbanistica dalla lettura della quale emergeva che la maggior parte dell'area di cui si deduceva l'occupazione era destinata ad edilizia residenziale pubblica.
E' evidente che all'epoca dell'occupazione non vi era affatto un edificio residenziale pubblico e, quindi, l'area non poteva costituire pertinenza di un fabbricato inesistente.
La CT è stata non solo esplorativa, ma nel concreto mediante la stessa non si riusciti a determinare in alcun modo e in modo congruo,
in assenza del necessario onere di allegazione, il quantum risarcitorio ancorato a priori dal Tribunale al valore locativo dell'area.
In tale situazione la domanda di primo grado andava sicuramente rigettata.
L'accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello ha valore assorbente rispetto al quarto motivo di appello.
L'accoglimento parziale dell'appello costituisce giusta causa di compensazione delle spese nella misura del terzo.
Per il residuo va applicato il principio della soccombenza. La riforma della sentenza di primo grado consente alla Corte di riformare d'ufficio le spese di primo grado con l'applicazione del principio della soccombenza a favore dell'appellante ( scaglione-
5201,00 E- 26.000,00 E- valori minimi- vanno riconosciute tutte le fasi per entrambi i gradi solo che in appello la fase della trattazione va ridotta al 50% per la sua scarsa significatività)
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda attorea e applica il principio della soccombenza a favore della parte convenuta;
2) compensa le spese del presente giudizio nella misura del terzo;
3) condanna la parte appellata a pagare le spese del giudizio di primo grado a favore dell'appellante, spese che liquida in E 2540,00
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
4) condanna la parte appellata a pagare il residuo delle spese di appello, spese che liquida in E 1630,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo d.ssa Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
d.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
d.ssa Giulia Carleo Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.607/2021 RGN
TRA in persona del lrpt rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.Demetrio Fenucciu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via G.F.Memoli n.12–appellante
E
, e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quale procuratore di se stesso, rappresentati e difesi dall'avv. Pt_4 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
[...]
Pellezzano alla via M.Pia Notari n.2– appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.182/2021 del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 4/6/2021
e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva, in via principale l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata e sfornita di prova, anche a cagione della dedotta mancanza di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio;
in via subordinata, salvo gravame, chiedeva che la pretesa attorea fosse ridotta nei limiti dell'equo e del giusto, anche, all'occorrenza, in considerazione della nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112
cpc nella parte in cui liquidava agli attori una somma superiore rispetto a quanto richiesto, il tutto con vittoria del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per gli appellati: chiedevano che l'appello fosse rigettato con vittoria delle spese ed attribuzione.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 5 ottobre 2023 e con ordinanza del 12 ottobre 2023 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
convenivano in giudizio l'impresa
[...] Parte_1 al fine di ottenere il pagamento dell'indennità pari a €
[...]
15.000,00 o della somma ritenuta di giustizia o determinata dal CT
per l'occupazione sine titulo dell'immobile di loro proprietà, sito in agro di Casalvelino, loc. Ardisani, censito nel NCT al fg. 21, p.lla n.
919, ex p.lla n. 829, protrattasi per ventuno mesi dal gennaio 2007 sino al settembre 2008.
In particolare gli attori precisavano che tale azione conseguiva ad un'azione di reintegrazione che era stata accolta nei confronti dell'impresa convenuta in giudizio.
Quest'ultima si costituiva ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva deducendo di aver occupato il fondo nella convinzione di esercitare un proprio diritto sulla base di atti emessi dalla stazione appaltante, la carenza di legittimazione attiva degli attori e la prescrizione dell'azione per ottenere l'indennità di occupazione.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale e veniva disposta una CT.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l'impresa convenuta al pagamento in favore della parte attrice di € 21.527,00,
oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo indici sino alla data di pubblicazione Org_1
della sentenza;
applicava il principio della soccombenza in relazione alle spese del giudizio comprensive di quelle di CT.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
il diritto degli attori al rilascio dell'immobile era stato già
accertato con ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania del
10/1/2008 a mezzo della quale veniva accolta l'azione di reintegrazione nel possesso degli stessi e la parte convenuta aveva ammesso di aver occupato il fondo attoreo, per cui l'oggetto del giudizio era limitato alla determinazione del quantum risarcitorio per l'occupazione come cristallizzata nella predetta ordinanza di reintegrazione del possesso;
gli esiti della CT erano condivisibili ed era corretto quale parametro per la determinazione del quantum risarcitorio ,il valore locativo per il periodo in questione (gennaio 2007-settembre 2008),
indicativamente valutato in € 21.527,00 (6407 x 0,16 x 21 mesi).
La ha presentato appello Parte_1
deducendo i seguenti motivi: 1)sulla carenza di titolarità del rapporto dal lato attivo - cessione bonaria del fondo in favore del da parte dei Controparte_2
danti causa degli attori;
come già dedotto in primo grado, vi era la carenza di titolarità del rapporto da parte degli attori che non avevano provato di vantare diritti reali sul fondo in oggetto, pur dichiarandosi proprietari;
tale circostanza poteva essere irrilevante in sede di reintegrazione del possesso ma, invece, era rilevante in sede risarcitoria;
con atto di cessione volontaria del 24/3/1992,
[...]
e , genitori degli attori e danti causa degli Per_1 Persona_2
stessi, cedevano al Comune di Casalvelino l'immobile costituito da una zona di terreno di mq 5850 nel catasto terreni dello stesso Comune
alla partita 4612, già partita 4243 foglio di mappa n. 21 p.lla 34;
nell'art. 9 dell'atto di cessione, la piena proprietà dell'immobile in oggetto veniva trasferita al Comune dalla data di stipulazione dell'atto stesso;
come da visure storiche dell'immobile, la particella 34 aveva dato origine, tramite successive variazioni, a quella di cui alla presente controversia;
da ciò conseguiva che gli odierni appellati non potevano essere indennizzati perché non erano più proprietari del fondo,
all'epoca dei fatti;
neppure era possibile configurare la lesione del possesso risarcibile senza un collegamento con la situazione di diritto;
la sentenza era erronea perché il soggetto spogliato doveva fornire la prova in ordine all'ingiustizia del danno subito ed alla sussistenza dello stesso;
la sentenza era anche contraddittoria nella parte in cui il
Tribunale aveva sostenuto l'irrilevanza del diritto di proprietà,
trattandosi di domanda risarcitoria conseguente allo spoglio e, poi, al fine di accoglierla, richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa;
2)sull'inesistenza del danno in re ipsa- violazione artt. 1223 e ss.,
2056 e 2697 cc;
il Tribunale aveva ritenuto che il danno subito dagli attori fosse in re ipsa, senza considerare che gli stessi non avevano allegato e provato il pregiudizio subito dall'occupazione del fondo;
mediante la prova testimoniale in primo grado avente ad oggetto il danno subito era emerso un generico accenno alle pulizie e coltivazione dello stesso;
conseguentemente non poteva essere ammessa la CT che non poteva essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assumeva;
3)in subordine – sulla CT dell'ing. - erronea Per_3
modalità di determinazione e quantificazione del danno;
la Ctu che era stata ammessa era sicuramente esplorativa in quanto mediante la stessa era stato chiesto al CT di verificare le condizioni del fondo attuali e all'epoca dei fatti, e il valore locativo del bene nel periodo 2007-
2008,in assenza di elementi probatori forniti dagli attori che, pertanto,
venivano esonerati dall'onere probatorio su di loro gravante per legge;
oltretutto la consulenza era erronea relativamente al criterio seguito per la determinazione del danno e all'individuazione dell'area occupata;
il
CT recepiva acriticamente quanto sostenuto da parte attrice,
ritenendo che l'area occupata fosse pari a 6407 mq, quando in realtà,
dalle foto allegate dagli attori nonché dalle dichiarazioni testimoniali e dalla CTP del geom. emergeva che il materiale Persona_4
accumulato era a margine della costruenda piscina comunale:
altrettanto erronea era la determinazione del criterio per l'individuazione dell'asserito danno subito dagli attori e la conseguente sua determinazione;
infatti, il CT, dopo aver individuato l'oggetto della lite nel risarcimento del danno per la perdita della disponibilità del bene dal gennaio 2007 al settembre 2008 e dopo aver rilevato che il terreno oggetto di causa all'epoca dei fatti era adibito a pascolo e non edificato, arbitrariamente dava rilievo ad un certificato di destinazione urbanistica del 2008, tardivamente prodotto, per ritenere che l'area occupata fosse edificabile già nel 2008 ponendo alla base del calcolo un valore pari a 32 E per mq e calcolando il valore locatizio come quello di un'area scoperta edificabile di pertinenza di un fabbricato esistente;
in realtà nel 2008 non esisteva alcun fabbricato e , quindi, l'area occupata non poteva essere ritenuta pertinenza di un fabbricato inesistente;
non solo ma dalla certificazione esibita tardivamente risultava che tale area in prevalenza rientrasse in zona C3 destinata all' iniziativa residenziale pubblica,
previa adozione di un piano particolareggiato di esecuzione per l'edilizia economica e popolare;
4)in subordine - vizio di ultrapetizione - violazione art. 112 c.p.c.
- liquidazione di un quantum superiore a quello richiesto dall'attore; in via ulteriormente gradata, l'appellante contestava il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di prime cure nel liquidare agli attori la somma di E 21.750,00, superiore a quella da loro richiesta nella domanda introduttiva di E 15.000,00; in particolare la richiesta in via subordinata di condanna della parte convenuta al pagamento della somma di denaro ritenuta di giustizia o ritenuta comunque congrua dal
CT non aveva rilievo in quanto per l'inciso era da ritenersi una domanda dal contenuto meramente formale e in ogni caso era illogico riconoscere con l'accoglimento della domanda in via subordinata più
di quanto richiesto con quella in via principale.
I germani si costituivano e controdeducevano chiedendo CP_1
il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
evidenziavano di aver provato con la documentazione depositata in primo grado, che la particella originaria n. 34 fg. 21 NCT del
Comune di Casal Velino, di 7 ettari e mezzo, da cui poi derivava anche la particella 919, di 6.407 mq, era stata sempre in proprietà dei danti causa degli appellati e degli appellati stessi almeno sino all'11/5/2009,
epoca in cui l'avevano venduta al Comune di Casal Velino;
avevano assolto alla cd. probatio diabolica, dimostrando la proprietà del terreno anche attraverso i danti causa, a titolo derivativo e originario per usucapione;
le eccezioni in senso stretto della controparte di cui al primo grado erano state, comunque, sollevate tardivamente ed irritualmente, con conseguente pronuncia di decadenza;
invero la società convenuta in primo grado non si era costituita nei venti giorni precedenti la prima udienza e, quindi, era decaduta dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, quale la questione della titolarità del rapporto, tanto attiva che passiva;
se l'eccezione di controparte doveva essere intesa quale eccezione di carenza di legittimazione ad agire, gli appellati deducevano che la difesa della convenuta in primo grado era articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà;
precisavano che: avevano dimostrato di godere direttamente del bene attraverso l'utilizzazione, la coltivazione, il taglio delle piante, la pulizia periodica, con danno emergente;
che il CT nominato aveva stimato i danni subiti;
che attraverso la prova per testi, il mancato esperimento dell'interrogatorio formale del lr della convenuta e la relazione dell'ing. era stato certamente assolto l'onus Per_3
probandi;
le contestazioni che riguardavano la CT erano inammissibili perchè la controparte in primo grado non aveva mai contestato la CT e la quantificazione del danno, né con osservazioni critiche alla bozza,
né in sede di precisazione delle conclusioni, né in sede di comparsa conclusionale che non veniva nemmeno depositata;
inoltre le contestazioni alla CT, mosse per la prima volta in appello, si fondavano su una consulenza tecnica prodotta irritualmente, in violazione dell'art. 345 cpc che non ammette nuovi mezzi di prova e nuovi documenti;
la stessa violazione riguardava la produzione dell'atto di cessione volontaria del 24/3/1992;
non vi era vizio di ultrapetizione perché in primo grado aveva correttamente chiesto anche la condanna al pagamento di quella somma di danaro ritenuta di giustizia o stimata congrua dal CT ,
avendo tale clausola un significato giuridicamente rilevante, ai fini della determinazione del risarcimento, che non poneva limiti al potere liquidatorio del giudice.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
Il primo motivo non è accoglibile.
In primo grado l'appellante aveva già sollevato tale eccezione,
ma lo aveva fatto tardivamente in quanto non si era costituita prima dei venti giorni precedenti la data della prima udienza. Tale eccezione così come proposta in primo grado era un'eccezione in senso stretto perché la carenza di titolarità attiva o passiva può essere rilevata anche d'ufficio solo se risulti dagli atti di causa (cfr.sent.Cass.sez.un.n.2951/2016 e sent.Cass.n.11744/2018).
Nel caso di specie a sostegno di tale eccezione solo in appello è
stata esibita l'atto di cessione volontaria intercorso con i danti causa degli appellati;
è chiaro che se tale atto fosse stato esibito in primo grado il Tribunale avrebbe potuto rilevare la carenza di titolarità attiva anche di ufficio.
Il problema è che in appello non possono essere esibiti documenti nel rispetto del disposto dell'art.345 cpc.
Neanche può dirsi che gli appellati non avessero fornito la prova della proprietà; invero le allegazioni documentali in primo grado –
ovviamente in assenza dell'atto di cessione volontaria – erano sufficienti a riscontrare la proprietà di quel terreno per il quale vi era stato il riconoscimento della tutela possessoria.
Il secondo e il terzo motivo, il primo proposto in via principale e il secondo in via subordinata sono accogli bili. Prima di tutto va detto che l'appellante ha esibito una CT di parte per la prima volta in appello e ciò è consentito
(cfr.sent.Cass.n.14469/2021) sempre che le valutazioni del consulente di parte non si fondino su elementi nuovi non prospettati in primo grado.
In questo senso la questione relativa alla determinazione dell'area oggetto del contendere non è ammissibile in appello perché
in primo grado in sede di indicazione dei quesiti il Tribunale dava per scontato che l'occupazione riguardasse l'intera particella e le parti sul punto non osservavano alcunché.
Per il resto non può dirsi che gli attori in primo grado abbiano assolto all'onere probatorio in quanto sono venuti meno all'obbligo di allegazione di quegli elementi utili ai fini della quantificazione del danno.
Anche se la giurisprudenza di legittimità ha parlato di danno in e ipsa, è chiaro che alla base di tale riconoscimento vi deve essere un congruo onere di allegazione e , quindi, un principio di prova.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno
subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso e
a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in
contrasto sia con l'insegnamento delle sezioni Unite della Suprema
corte secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-
conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e
più recente intervento nomofilattico che ha riconosciuto la
compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di
espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Deriva da quanto precede, pertanto, che il danno da occupazione sine
titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente
dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento
dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero
dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto
(cfr.sent.Cass.n.26296/2019).
In proposito la Corte di Cassazione con la sez.un..n.33645/2022"
ha espresso i seguenti principi :
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte
di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del
diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del
godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";
"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte
di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il
risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso
è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso
mediante il parametro del canone locativo di mercato";
"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte
di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento
del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito,
quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso
il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al
canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più
conveniente di quello di mercato".
Nel presente giudizio la parte attrice sotto il primo profilo non ha mai dedotto il risarcimento del danno da perdita subita ovverossia la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, non ha fornito elementi di prova utili al fine di determinare il valore locativo di mercato ( non essendo stato provato neanche se il terreno fosse destinato al taglio delle querce o al pascolo)
e non ha dedotto mai quale specifico pregiudizio subito il fatto che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
In concreto nel caso in esame alcuni testi hanno parlato di danno al taglio delle querce, mentre nella CT si è parlato di area destinata al pascolo.
Tali risultanze già di per sè non sono convergenti e, quindi, in tale situazione il mancato espletamento dell'interrogatorio del lr della società convenuta non può costituire argomento di prova utile ex art. 116 IIc cpc a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice in primo grado.
E' chiaro che in tale situazione andare a determinare il valore locativo di tale area, così come richiesto dal Tribunale, era un'attività
in concreto non attuabile. Proprio per risolvere tale situazione di stallo il Ctu faceva uso di una documentazione esibita tardivamente dalla parte attrice ovvero di una certificazione di destinazione urbanistica dalla lettura della quale emergeva che la maggior parte dell'area di cui si deduceva l'occupazione era destinata ad edilizia residenziale pubblica.
E' evidente che all'epoca dell'occupazione non vi era affatto un edificio residenziale pubblico e, quindi, l'area non poteva costituire pertinenza di un fabbricato inesistente.
La CT è stata non solo esplorativa, ma nel concreto mediante la stessa non si riusciti a determinare in alcun modo e in modo congruo,
in assenza del necessario onere di allegazione, il quantum risarcitorio ancorato a priori dal Tribunale al valore locativo dell'area.
In tale situazione la domanda di primo grado andava sicuramente rigettata.
L'accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello ha valore assorbente rispetto al quarto motivo di appello.
L'accoglimento parziale dell'appello costituisce giusta causa di compensazione delle spese nella misura del terzo.
Per il residuo va applicato il principio della soccombenza. La riforma della sentenza di primo grado consente alla Corte di riformare d'ufficio le spese di primo grado con l'applicazione del principio della soccombenza a favore dell'appellante ( scaglione-
5201,00 E- 26.000,00 E- valori minimi- vanno riconosciute tutte le fasi per entrambi i gradi solo che in appello la fase della trattazione va ridotta al 50% per la sua scarsa significatività)
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda attorea e applica il principio della soccombenza a favore della parte convenuta;
2) compensa le spese del presente giudizio nella misura del terzo;
3) condanna la parte appellata a pagare le spese del giudizio di primo grado a favore dell'appellante, spese che liquida in E 2540,00
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
4) condanna la parte appellata a pagare il residuo delle spese di appello, spese che liquida in E 1630,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo d.ssa Maria Assunta Niccoli