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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4939/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...], il [...], e residente in [...]della Parte_1
Vigolana (TN), via Villa nr. 60, C.F: C.F._1
e
, nato a [...] il [...], e residente a [...]
Mor nr. 12, CF: C.F._2
Entrambi assistiti e difesi, come da mandato allegato al ricorso, da MA TI, CF:
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Largo G. C.F._3
Carducci nr. 53, a Trento
Parti ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 28 novembre 2024 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs.
n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 1.05.1995, in IN, come da estratto di matrimonio nr. 5, p. 2, Serie A, anno 1995, che, dalla loro unione, erano nati i figli in data 09.10.1995 e in data 15.06.1999, che la loro Persona_1 Persona_2
separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento con decreto n. 748/2018 del 27.02.2018 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
a IN (TN) in data 01.05.1995 tra la Sig.ra e il Sig. , come CP_1 Parte_2
meglio descritto nel Doc) n. 2 allegato al presente ricorso. ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del competente Comune a merlo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui Pubblici Registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. 2) Revocare le condizioni della separazione consensuale e, segnatamente, disporre formalmente la cessazione dell'obbligo di contribuzione da parte del padre Sig. verso le figlie. e , Parte_2 Per_1 Per_2
dell'obbligo di contribuzione siccome convenuto in sede di separazione consensuale sottoscritta nel 2018”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2018 con decreto di omologa di accordi di separazione consensuale del 22.02.2018, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio
è stato depositato il 02.11.2024, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
In ordine, poi, alle condizioni previste dalle parti, tenuto conto del fatto che le figlie sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le stesse si ritengono conformi all'interesse di queste ultime e all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso depositato in data così provvede
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IN in data
01.05.1995 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 5, parte II, Serie A, dell'anno
1995), da , nata a [...], il [...] e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi