Ordinanza cautelare 9 luglio 2019
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2020
Decreto cautelare 30 aprile 2020
Ordinanza cautelare 1 giugno 2020
Ordinanza collegiale 1 luglio 2021
Sentenza 16 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/06/2025, n. 5610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5610 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05610/2025REG.PROV.COLL.
N. 07542/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7542 del 2024, proposto da
De AN Costruzioni s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Puoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3174/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Puoti e l'avv. Antonio Martini su delega dell'avv. Luca Conti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al Tar Lazio la società De AN Costruzioni s.r.l. (di seguito, per brevità, la società) ha impugnato l’ordinanza contingibile prot. n. 2019 -0016844- GEN del 01/04/19, con cui il Comune di Rieti, Settore VI– Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente le ha ordinato di provvedere, entro cinque giorni, alla manutenzione della struttura provvisoria di sicurezza, alla pulizia dell’area limitrofa e alla manutenzione e consolidamento del muro di recinzione e contenimento, nonché gli atti ad essa connessi.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28.4.2020 la società ha impugnato l’ordinanza contingibile prot. n. 2020 -0017552- GEN del 21/04/2020, con cui il Comune di Rieti, Settore V– Lavori Pubblici – Manutenzione – Protezione Civile e Ambiente le ha ordinato di provvedere, entro trenta giorni, alla manutenzione e consolidamento del muro, nonché, nelle more, di assicurare la manutenzione della struttura provvisoria di sicurezza e la pulizia dell’area limitrofa (pulizia delle erbe, rimozione e sostituzione delle parti ammalorate, consolidamento della recinzione), al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti la società ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 30 d. lgs. n. 285/92, in quanto il muro oggetto di causa non svolgerebbe alcuna funzione di sostegno del fondo di proprietà della società, che si troverebbe al medesimo livello della sede stradale, costeggiandola per un lungo tratto; 2) violazione dell’art. 54 d. lgs. n. 267/2000, stante l’insussistenza dei requisiti di indifferibilità e urgenza, legittimanti l’adozione dei gravati provvedimenti extra ordinem ; 3) illegittimità derivata degli atti relativi al procedimento di somma urgenza di cui all’art. 163 d. lgs. n. 50/16, attivato dal civico ente per l’esecuzione delle opere necessarie per l’eliminazione dello stato di pericolo; 4) eccesso di potere, sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Rieti ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 3174/24 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in IU ; erroneità della sentenza del TAR quanto al motivo concernente la violazione e falsa applicazione dell’art 30 d. lgs. n. 285/92; difetto dei presupposti legittimanti l’adozione di ordini in danno dell’odierna appellante; difetto di adeguata istruttoria; violazione dell’art. 97 Cost; 2) error in IU ; violazione dell’art. 54 d. lgs. n. 267/2000; 3) error in IU ; illegittimità derivata degli atti relativi al procedimento di somma urgenza di cui all’art. 163 d. lgs. n. 50/16, attivato dal civico ente per l’esecuzione delle opere necessarie per l’eliminazione dello stato di pericolo; 4) error in IU ; violazione del d.l. n. 6/2020m del D.P.C.M. 22 marzo 2020, del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e s.m.i; eccesso di potere; 5) error in IU ; insussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Rieti ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 13.2.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame l’appellante lamenta la violazione dell’art. 30 d. lgs. n. 285/92 che a suo dire avrebbe imposto l’adozione degli interventi di consolidamento a carico del civico ente.
L’assunto è infondato.
3. Ai sensi dell’art. 30 co. 6 d. lgs. n. 285/92: “ La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere ”.
4. Dalla disposizione in esame emerge pertanto che l’onere di riparazione e manutenzione delle
opere di sostegno grava sul proprietario del fondo, nel caso in cui esso serva “ a difendere e a sostenere i fondi adiacenti ”.
5. Ciò premesso, vi è in atti relazione del verificatore, depositata in data 8.1.2020, in cui si legge che: “ Valutando il terreno a monte del muretto, la sua orografia e il modo con cui è stato profilato in corrispondenza della piccola scarpata artificiale, che va da un’altezza massima di circa 3,7 m nel suo punto più alto, andando poi a diminuire fino a circa 2 m, essendo la strada in salita Nord verso sud. Il muro mantiene nella parte oggetto dell’intervento di messa in sicurezza un andamento similmente orizzontale, con il terreno del fondo superiore a quota maggiore a delimitare il piano di calpestio della soprastante zona alberata. Le pendenze tra il tratto a valle e quello a monte della strada ad una comparazione a vista risultano avere la stessa pendenza media, intervallata solo nel tratto trasversale all’asse stradale dove è stata ricavato il percorso stradale. Il muro di confine all’intero lato della proprietà confinante con via dei Licheni è ora diviso in due parti, una di 28 m circa, oggetto dell’intervento di messa in sicurezza, dove il limite superiore del muro è contenuto in grandi linee al di sotto del terreno soprastante e una restante parte di circa 17 m, non oggetto dell’intervento e di messa in sicurezza, dove in terreno irregolare del bosco va a livellarsi all’altezza dell’ingresso del fondo, al quale si accede attraverso un cancello il ferro posto nella parte più a sud, vale a dire nella parte dove la strada che va verso la piazza a quota maggiore. La struttura nella sua interazione tra l’ambiente è stata modellata in relazione anche all’ampiezza della strada da ospitare, di circa 10 m, molto ampia e in armonia con le altre infrastrutture, strade e parcheggi… In mancanza un progetto d’impianto che dettagliasse la costruzione della strada e lo sviluppo urbano tramite le variazioni catastali, del complesso urbanizzato che è stato negli anni ’30, si è proceduto a un raffronto dello stato di fatto con la storia del luogo e l’unica utilità per costruire un muro impegnativo come quello, istituendo un confine di proprietà, con un bene pubblico è che il terreno sia stato ridimensionato a seguito dei lavori per il passaggio della strada, che negli anni è rimasta la stessa. Si identifica per quanto sopra riportato il muro oggetto dei lavori in somma urgenza, che ha funzioni di contenimento e funge anche da confine tra la proprietà della ditta De AN e la strada comunale, come un’opera di sostegno alla strada, costruita a misura per profilare il terreno e ottenere un terrazzamento sulla parte a valle che ne ospiterà la sottostante strada ”.
6. Emerge pertanto da tale elaborato che il muro in esame “ ha funzione di contenimento ”, circostanza, quest’ultima, avvalorata altresì dall’esame dalle foto in atti. In quest’ottica, non è risolutiva la circostanza che esso valga anche a proteggere la sede stradale, atteso che tale circostanza è inevitabilmente connessa alla stessa struttura e morfologia del muro. Pertanto, ciò che conta non è tanto protezione della sede stradale, ma la circostanza che esso realizza una funzione primaria e fondamentale di contenimento del fondo, rispetto alla quale la circostanza che esso valga anche a proteggere la sede stradale è un aspetto del tutto secondario e conseguenziale.
Rafforza tale convinzione il dislivello esistente tra il terreno del fondo e la strada, il quale rende evidente la funzione di contenimento assolta dal muro in esame.
Di contro, non persuadono le argomentazioni di parte appellante, frutto di deduzioni meramente soggettive in ordine alle risultanze della verificazione, la quale – letta nei termini di cui sopra – evidenzia la fondamentale “ funzione di contenimento ” del fondo assolta dal muro. La qual cosa impone al proprietario di provvedere alla sua manutenzione, ai sensi del cennato art. 30 co. 6 d. lgs. n. 285/92.
7. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di appello è infondato, e va pertanto disatteso.
8. Con il secondo, terzo e quinto motivo di gravame l’appellante, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante contesta la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, e comunque, l’insussistenza dei requisiti per l’adozione del procedimento di somma urgenza ex art. 163 d. lgs. n. 50/16, attivato dall’ente locale per l’esecuzione delle opere necessarie per l’eliminazione dello stato di pericolo.
Gli assunti sono infondati.
9. Per pacifica giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “ I presupposti per l'adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità; tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo ” (C.d.S, V, 4.11.2024, n. 8719).
10. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge nella relazione della polizia locale del 26.3.2019 che la struttura di contenimento provvisoria del muro risultava piegata verso la sede stradale, e in procinto di rovinare sulla stessa. Inoltre, l’ordinanza contingibile del 21.4.2020 richiama la segnalazione del 07/04/2020, con cui è stata evidenziato che la paratia posta a sostegno della strada era stata parzialmente divelta a causa degli avversi eventi meteorologici.
Trattasi di situazioni fattuali dai quali può senz’altro desumersi lo stato di assoluta urgenza, la quale non consentiva pertanto di provvedere per le vie ordinarie. In quest’ottica, del tutto inconferente è il rilievo di parte appellante, secondo cui si trattava di situazioni risalenti nel tempo, atteso che ciò che rileva ai fini dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti è la situazione di permanenza del pericolo; permanenza pacificamente sussistente nel caso di specie.
Per tali ragioni, sia l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, sia l’adozione del procedimento ex art. 163 d. lgs. n. 50/06, devono dirsi pienamente assistiti dai relativi presupposti costitutivi, la qual cosa esclude i profili di illegittimità dedotti dalla società appellante.
Alla luce di tali considerazioni, i suddetti motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
11. Con il quarto motivo di gravame l’appellante lamenta l’illegittimità dell’ordinanza contingibile e urgente Prot. n. 2020 -0017552- GEN, che imponeva alla società di effettuare la manutenzione e il consolidamento di un muro e di una struttura di sicurezza entro un determinato termine, nonostante le restrizioni legali imposte per il contenimento della pandemia da COVID-19.
Il motivo è infondato, sol che si consideri che i divieti di circolazione vigenti durante l’emergenza pandemica prevedevano deroghe in presenza di “ motivate ragioni ”, da rinvenirsi, ex alia , nell’eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. E nel caso di specie, l’esigenza di evitare – o quantomeno contenere – una situazione di pericolo permanente, quale quella sopra descritta, ben giustificavano la deroga al divieto di circolazione, sicché anche sotto tale profilo gli atti impugnati devono ritenersi immuni dalle lamentate censure.
12. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Rieti, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO