Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
PY BBLICA ITAL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Presidente Dr. Maura Stassano
Consigliere Dr. Rocco Pavese
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. in data 24.3.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 616/2023
TRA
Pt 1 rappresentato e difeso dall' avv.to BEVILACQUA
VALENTINA e presso il cui studio elettivamente domicilia in
CORSO GARIBALDI 38 84100 SALERNO
- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO Controparte_1
TECLA e dom.to VIA C.SO GARIBALDI N. 153 84123 SALERNO
- appellato -
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1487/23
notificata il 19.10.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2022, Controparte 1
conveniva Pt 1 dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro,
impugnando l'ordinanza ingiunzione n. OI-000073823,
notificatagli in data 27.05.2022, relativa a sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n.463/1983, chiedendone l'annullamento, con condanna dell'opposto Pt 1 al rimborso delle spese di lite.
Il ricorrente eccepiva: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione;
3) la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81; 4) la sproporzione delle sanzioni irrogate.
Pt 1 costituitosi, resisteva al ricorso concludendo per il rigetto.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 1487/2023,
pubblicata il 11.10.2023 e notificata il 19.10.2023, accoglieva il ricorso e annullava l'ordinanza ingiunzione impugnata,
dichiarando estinta l'obbligazione di pagare la somma dovuta,
con condanna dell' Pt 1 alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente. Con ricorso depositato in data 8.11.2023 Pt 1 propone ora appello avverso la sentenza predetta, con due motivi di gravame.
Quanto al primo motivo, l' Pt 1 impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito.
Evidenzia Pt 1 che il verbale di accertamento è stato notificato in data 8.5.2017 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 23.5.2023. Tenuto conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale non risulta decorso il quinquennio per il maturare della prescrizione. Ebbene,
osserva la Corte che tale motivo di doglianza è fondato. Va
rilevato, infatti, che non risulta decorso il termine per aversi prescrizione tra la data della notifica del verbale di
accertamento, primo atto interruttivo della prescrizione, e l'ordinanza ingiunzione notificata il 23.5.2022. Infatti, ai cinque anni necessari per la prescrizione, va aggiunta la sospensione di cui al Decreto Cura Italia.
Su tale punto di gravame l'appello è fondato.
Altro punto di gravame concerne la decadenza in cui sarebbe incorso Pt 1, disciplinata dall'art. 14 della legge 689/1981. In
particolare evidenzia l'appellante che, per effetto dell'art. 9 d.
L.vo n. 8/2016, all'inosservanza del termine di cui all'art. 14
citato non è prevista più quale conseguenza l'estinzione dell'obbligazione: il termine avrebbe natura acceleratoria e non più perentoria. Tali argomentazioni sono prive di pregio atteso che l'effetto della previsione di cui all'art. 9 D.L.vo 8/2016 è
quello di rimettere in termini l'Pt_1, spostando la decorrenza del termine di 90 gg. per notificare la contestazione, al momento della trasmissione degli atti dalla sede penale. Il dies a quo va pertanto va individuato, per tutti i casi trasferiti dalla sede penale, nel momento in cui Pt 1 riceve gli atti.
Diversamente opinando si avrebbe la possibilità da parte dell' Pt 1 di contestare ed emettere ordinanze ingiunzioni ad libitum per tutte le violazione transitate dalla sede penale e ciò
in barba alla esigenza di certezza del diritto.
Sul punto anche la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito:
"Va premesso che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8,
comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato,
all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione,
stabilendo anzitutto che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già
stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo,
che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti" (comma
4).
9. Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono
intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”:
prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già
visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la
,
giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato della potestà come termine di decadenza dall'esercizio sanzionatoria (cfr., ex multis, Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult.,
Cass. n. 4345 del 2024)" (Cass. S.S.U.U. 6041/2024).
Orbene, tornando al caso che ci occupa, considerato che il termine di 90 gg decorre dal momento della trasmissione degli atti dalla sede penale, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza del predetto termine, previsto a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto, incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del
1997, 7093 del 2003) in tal caso è l' Pt 1 onerato in tal senso.
Ebbene, dalla sentenza impugnata si evince la mancata allegazione non solo della data di trasmissione ma, ancor prima, se trattasi di atti trasmessi dalla sede penale.
Ne consegue che, correttamente il giudice di prime cure ha accolto sul punto il ricorso annullando l'atto impugnato.
L'appello pertanto va rigettato e confermata la sentenza di primo grado essendo Pt 1 comunque incorso nella decadenza di cui all'art. 14 DL.689/81. Le spese del presente grado di giudizio, con attribuzione all'avvocato anticipatario, seguono la soccombenza come
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati, definitivamente pronunziando nella causa di appello instaurata in data 08.11.2023 e vertente tra Pt 1
"avverso la sentenza del Tribunale di e Controparte_1
Salerno n. 1487/2023 notificata in data 19.10.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.444,00, per compensi, oltre esborsi,
maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
Salerno così deciso il 24/03/2025
Il Relatore Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano