Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2665 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Elena Mameli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/04/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villasimius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1 il 13/10/1984 e , nato ad [...] il [...] e per l'effetto CP_1 autorizzarli a vivere separati.
Per 2) Affidare ad entrambi i genitori il figlio minore il quale dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) Disporre che i genitori esercitino entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le cure mediche, la scelta di attività ricreative e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente.
4) Indicare quale luogo di residenza del minore quello della madre, assegnando a quest'ultima la casa coniugale, sita in Villasimius via Pascoli n. 4 e stabilendo che il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con le rispettive esigenze e con quelle del minore:
- due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.00 alle 21.00 (22.00 nel periodo estivo) dopo la cena e weekend alternati dal venerdì dalle ore 18.00 alla
Pag. 2 di 4 domenica alle ore 18.00, mentre nel periodo estivo (giugno - settembre), considerata l'attività lavorativa del Matta che lavora anche il sabato, tutti i weekend dalle ore 16.00 del sabato sino alle ore 22.00 della domenica, dopo la cena;
- per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo le cui date dovranno essere comunicate alla madre entro il mese di maggio;
- nelle vacanze natalizie, alternativamente, dal 25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- in occasione delle festività pasquali per tre giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
5) Determinare nella misura di € 300,00, la somma che il sig. dovrà CP_1 versare mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Per mantenimento del figlio minore entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le “Linee Guida” elaborate dal
Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017.
6) Disporre che l'assegno unico per il figlio sarà percepito dalla madre nella misura del 100% stante la rinuncia del Matta.
7) Dare atto che a definizione delle questioni economiche e patrimoniali, le parti concordano che la sig.ra si obbliga a cedere al sig. , che CP_2 CP_3 accetta, la quota del 50% della proprietà del predetto immobile sito nel Comune di Villasimius, località “Su Pranu” e precisamente: tratto di terreno agricolo ricadente secondo il vigente Regolamento Edilizio con annesso Programma di
Fabbricazione in “Zona E5 Agricola Speciale” distinto in Catasto terreni al
Foglio 13 mappale 145 (centoquarantacinque): porzione AA, seminativo, classe
2, are 22 (ventidue) centiare 90 (novanta), R.D. euro 4,14, R.A. euro 1,77; porzione AB, pascolo arborato, classe U, are 6 (sei), centiare 70 (settanta), R.D. euro 2,60, R.A. euro 1,77, confinante con strada, con proprietà di Persona_2 Per_
, con proprietà e con proprietà . Controparte_4 Pt_1
Detto atto di trasferimento sarà esente da ogni imposta e tassa (così come prescritto dall'art. 19 Legge n. 74 del 6/3/1987, dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 15 del 10/5/1999 ed in conformità della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16/3/2000) compresa la tassa dovuta all'Archivio
Notarile come stabilito nella nota del Ministero della Giustizia, Ufficio Generale degli Archivi Notarili del 12/04/06 prot. 349 posizione 1162.
Tali trasferimenti, vengono considerati dai coniugi come elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, verranno attuati mediante apposito atto notarile che troverà la sua causa nella necessità di conferire un nuovo assetto agli interessi economici della famiglia conseguenti alla separazione (Cass. n.11485/2005).
Pag. 3 di 4 8) Dare atto che la signora concede in uso al signor il Parte_1 CP_1 seminterrato, di pertinenza dell'unità immobiliare costituente la casa coniugale in Villasimius Via Pascoli n. 4, come deposito per le attrezzature da lavoro del signor , come è attualmente utilizzato da quest'ultimo; e a tal fine CP_1 concede al medesimo il libero accesso al locale seminterrato.
9) Dare atto che il sig. , potrà utilizzare, solo per l'anno 2025, il CP_1 seminterrato per le attrezzature da lavoro della casa coniugale;
a fronte dell'uso del locale seminterrato il sig. si obbliga ad effettuare la manutenzione CP_1 ordinaria del giardino pertinente la casa coniugale sita in Villasimius Via
Pascoli n. 4.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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