Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
In caso di proposizione della stessa domanda davanti a due diverse giurisdizioni, la pronuncia da parte di uno dei giudici di sentenza solo sulla giurisdizione o su una questione processuale non rende inammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizione nell'ambito dell'altro procedimento. (Nella specie la adita commissione tributaria aveva escluso con sentenza la propria giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario; l'interessato, oltre ad appellare tale decisione, aveva adito il giudice ordinario e nel corso di questo ulteriore giudizio aveva proposto il regolamento di giurisdizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
- Dott. Franco BILE Primo Presidente f.f.
- " Mario CORDA Presidente di sezione
- " Francesco RA " "
- " Gaetano GAROFALO Consigliere
- " Giuseppe IANNIRUBERTO "
- " IO HI "
- " Francesco AR OR "
- " OV ES "
- " Francesco SABATINI, Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:
BAR STAR s.a.s. di CO OR e C., in persona dell'amministratore sig. CO OR, con sede in Torino ed elett. dom. in Roma, via Pier Luigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'avv. Mario Contaldi che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Fulvia Conti Maiorca, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TORINO, in persona del sindaco p.t., elett. dom. in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18, presso lo studio dell'avv.
Massimo Colarizi che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente agli avv. Maria Antonietta Caldo e Maria Domenica Cisaro, in virtù di procura a margine del controricorso e delibera G.M. n. 1919 del 24.4.1997;
- controricorrente -
nonché
contro
CONCESSIONE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON.RI.T.) s.p.a.;
- intimata -
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del Tribunale di Torino.
Udita nella pubblica udienza del 1 ottobre 1998 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
È comparso per la ricorrente, per delega, l'avv. Ricci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
È comparso per il controricorrente l'avv. Colarizi, che ha chiesto l'accoglimento del controricorso.
Sentito il P.M., in persona dell'avvocato generale dott. Franco Morozzo della Rocca, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 luglio 1987 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte annullò il verbale di asta pubblica - indetta del Consiglio Comunale del luogo in data 6 ottobre 1986 - del 3 dicembre successivo, relativo alla concessione, alla società Bar Star, del servizio di bar e ristoro nei locali siti all'interno dello stadio comunale di Torino per il periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 luglio 1990; la pronuncia fu confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 299/88 e la società aggiudicataria venne conseguentemente estromessa dai locali comunali e dal relativo servizio.
Notificate alla predetta società, alle date del 7 giugno e del 4 settembre 1996, due cartelle esattoriali, ciascuna dell'importo di lire 58.062.055, per canoni concessori ed interessi relativi all'anno 1987, la debitrice propose separati ricorsi alla Commissione Tributaria provinciale di Torino la quale, dopo aver disposto la sospensione della prima cartella, con decisioni del 21 febbraio 1997 dichiarò, per entrambi i ricorsi, il proprio difetto di giurisdizione.
Con atto di citazione, notificato il 21 marzo 1997, la stessa società convenne quindi, dinanzi al Tribunale del luogo, il Comune di Torino e la società Con.ri.t. (concessione riscossione tributi della Provincia di Torino) e chiese dichiararsi che nulla era da essa dovuto in relazione alla suindicate cartelle.
Con atto notificato il 4-7 aprile 1997 l'attrice ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione affermando che la cognizione della domanda appartiene alla giurisdizione del giudice tributario. Il convenuto Comune resiste con controricorso . Le parti costituite hanno depositato, entrambe, memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La declaratoria di difetto di giurisdizione - emessa dalla commissione tributaria provinciale di Torino in ordine ai ricorsi proposti, come in narrativa, dall'attuale ricorrente, ed aventi ad oggetto l'impugnativa delle stesse cartelle esattoriali, riproposta poi dalla medesima parte dinanzi al giudice ordinario a seguito di detta decisione - importa, secondo il resistente comune di Torino, il quale si richiama al riguardo alle sentenze di queste sezioni unite del 22.3.1996 n. 2466 e del 7.5.1996 n. 4218, l'improponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. L'eccezione è infondata.
Con la prima delle due menzionate sentenze questa Corte, innovando la precedente giurisprudenza alla stregua, in particolare, delle modifiche apportate dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 al testo dell'art. 367 c.p.c., ha affermato che il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale:
indirizzo, questo, ribadito dalla seconda sentenza con riferimento al caso in cui sia intervenuta sentenza di primo grado declinatoria della competenza per materia.
Orbene, il controricorrente pone in discussione non già siffatta affermazione - cui, al contrario, espressamente si richiama - sibbene l'estensione di essa all'ipotesi in cui la sentenza, che determina l'improponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione secondo il citato orientamento, sia intervenuta in altro processo.
L'indirizzo in questione si è affermato con riferimento al caso del regolamento preventivo richiesto nel corso del medesimo, e non di altro processo: esplicita è, in tal senso, la citata sentenza n. 2466/96, la quale ha avuto cura di precisare (sub VIII) che ha efficacia preclusiva del regolamento, a norma del primo comma dell'art. 41 c.p.c., " qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ".
Precisazione, questa, che ha incontrato consensi anche in dottrina. Antecedentemente le stesse sezioni unite avevano al contrario statuito (sent.
4.8.1995 n. 8546, la quale richiama la precedente n. 1557/75) che il regolamento di giurisdizione è inammissibile qualora sia stata pronunciata, anche in altro giudizio tra le parti, una sentenza di merito per la medesima questione sostanziale. Riesaminata la questione, ora in discussione, ritiene il collegio di dover confermare l'orientamento restrittivo già espresso con la più recente sentenza n. 2466/96, a favore del quale depongono la natura soltanto endoprocessuale degli artt. 41 e 367 c.p.c., l' eccezionalità dei casi di improponibilità di strumenti processuali quale il regolamento preventivo, il conseguente divieto di applicazione analogica di essi ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, la natura non impugnatoria del regolamento predetto, ed infine la suscettibilità delle pronunce sulla giurisdizione ad acquisire autorità di giudicato formale.
Nessun argomento, del resto, adduce il controricorrente - il quale si richiama acriticamente alle due citate sentenze, che, peraltro, contrastano, sotto tale profilo, la sollevata eccezione - a sostegno di una più lata interpretazione delle norme, che regolano la materia.
Deve, pertanto, concludersi che, essendo intervenuta la declinatoria di giurisdizione nel diverso processo - pur tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto - dinanzi al giudice tributario (declinatoria che, come tra le parti è incontroverso, non ha ancora acquisito autorità di giudicato formale avendo essa formato oggetto di appello nella sede propria), è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione, richiesto nel corso del giudizio di primo grado, attivato dinanzi al giudice ordinario a seguito di detta declinatoria.
2. Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la controversia attiene alla legittimità e dovutezza dei canoni concessori ed interessi, relativi all'anno 1987, pretesi dal comune e, per esso, dall'esattore, nei riguardi della società Bar star ed in relazione alla concessione comunale del servizio di bar e ristoro all'interno dello stadio comunale di Torino, di cui all'asta pubblica del 3 dicembre 1986, poi annullata dal giudice amministrativo.
L'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, infatti, dopo aver devoluto, al primo comma, alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici, al secondo comma fa salva, per quel che qui rileva, la giurisdizione, pertanto residuale, dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi:
tra le quali rientra, come questa Corte ha avuto occasione di affermare in analogo giudizio (sez. un. 18.10.1991 n. 11035), l'attuale procedimento, che non investe minimamente la relativa concessione, riguardo alla quale è intervenuta pronuncia definitiva da parte del giudice amministrativo, con la conseguenza che la giurisdizione esclusiva di detto giudice, di cui al primo comma del citato art. 5 (per la quale vedasi, da ultimo, Cass. sez. un. 13.11.1997 n. 11219), si è nella specie esaurita. Nè la materia è stata innovata a favore del giudice tributario, come si pretende, dal decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546, dal momento che l'art. 2 di esso, come modificato dall'art. 3 comma 37 legge 28.12.1995 n. 549, attribuisce a quest'ultimo giudice competenza giurisdizionale in settori tutt'affatto diversi da quelli, di cui è ora processo: elencazione tassativa la quale priva di ogni rilievo l'argomento che la ricorrente pretende trarre dall'avvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 71 del citato d.l.vo n. 546/92, del terzo comma del d.p.r. 28.1.1988 n. 43.
Non rileva la circostanza che il comune abbia ritenuto di recuperare il preteso credito mediante riscossione coattiva a mezzo di concessionario e ruolo: trattasi, infatti, come lo stesso comune rettamente osserva, di mezzo espressamente previsto dall'art. 69 del menzionato d.p.r. n. 43 del 1988, l'utilizzo del quale non vale a mutare la natura del credito stesso e le modalità di esercizio del diritto di difesa da parte del presunto debitore.
Tra le parti costituite, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite:
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 151.000 oltre lire 4.000.000 (quattromilioni) di onorari in favore del resistente Comune di Torino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 1 ottobre 1998. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 1 FEBBRAIO 1999.