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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2860/2024
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2860/2024
All'udienza del 10 aprile 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
Per l'avv. FEDELI CRISTIANA Parte_1
Per in sost. avv. ROSCIONI LEONARDO l'avv. GIORGIA GASPARRI CP_1
L'avv. FEDELI si riporta all'atto di opposizione e ai propri scritti difensivi.
L'avv. GASPARRI si riporta ai propri scritti difensivi.
Il giudice rilevato che la causa appare matura per la definizione visto l'art. 281-sexies c.p.c. invita i difensori a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
I difensori concludono come in atti e ribadiscono di riportarsi ai rispetti scritti difensivi anche ai fini della discussione
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2860/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), quale titolare della ditta individuale CM Restauri Parte_1 C.F._1 di AD Marius, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Fedeli, giusta procura in atti;
- PARTE OPPONENTE - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'avv. Leonardo Roscioni, giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti;
- PARTE OPPOSTA -
* * *
Con citazione notificata a mezzo pec il 3.12.2024, quale titolare della ditta individuale Parte_1
CM Restauri di AD Marius, ha convenuto in giudizio la soc. proponendo opposizione CP_1 al decreto ingiuntivo n. 779/2024, emesso dall'intestato Tribunale il 24.10.2024 e in pari data notificato, in forza del quale gli era stato intimato il pagamento in favore della società convenuta della somma di € 26.638,61, oltre interessi e spese.
La soc. aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo deducendo di essere creditrice CP_1 verso della somma suindicata a fronte del mancato pagamento di 15 fatture “… emesse Parte_1
a seguito di noleggio di ponteggi, giusto contratto del 10.1.22”.
L'attore ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Roma, quale foro convenzionale esclusivo designato dalle parti in forza della clausola n.
3 del contratto di noleggio di ponteggi, peraltro oggetto di specifica approvazione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare e in rito
pagina 2 di 5 - previa occorrendo declaratoria della incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Civitavecchia in favore del
Tribunale Civile di Roma revocare il Decreto Ingiuntivo n. 779/2024 (r.g.n. 2293/2024) emesso dal Tribunale
Civile di Civitavecchia il 24.10.2024; in via principale
- revocare il Decreto Ingiuntivo n. 779/2024 (r.g.n. 2293/2024) emesso dal Tribunale Civile di Civitavecchia il
24.10.2024 per tutte le ragioni dedotte in atti;
in via riconvenzionale
- accertare e dichiarare che il corrispettivo del noleggio dal mese di agosto 2022 è di 2€/mq al mese per i mesi da agosto 2022 a novembre 2023 e pertanto revocare in parte qua il Decreto Ingiuntivo n. 779/2024
(r.g.n.2293/2024) emesso dal Tribunale Civile di Civitavecchia il 24.10.2024 per le ragioni ed importi dedotti in atti;
- accertare e dichiarare che il prezzo per il noleggio del ponteggio relativo al mese di dicembre 2023 non è dovuto per i motivi dedotti in atti e, in via subordinata e nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda, accertare e dichiarare che il prezzo del noleggio per il mese di dicembre 2023 è di 2€/mq, e per l'effetto, in entrambi i casi, revocare in parte qua il Decreto Ingiuntivo n. 779/2024 (r.g.n.2293/2024) emesso dal Tribunale Civile di Civitavecchia il
24.10.2024 per le ragioni ed importi dedotti in atti;
- condannare la al pagamento delle spese di lite. CP_1
La soc. si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali in atti.
***
È meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale svolta in via preliminare dalla parte opponente.
Ai sensi dell'art. 29 c.p.c., l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
Il contratto di noleggio stipulato dalle parti il 10.1.2022, all'art. 13, recita che “per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, si conviene che il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma”.
È indubbio che attraverso la clausola in questione le parti abbiano inteso attribuire al Tribunale di
Roma in via esclusiva la competenza a giudicare qualsiasi controversia recante il proprio titolo nel contratto di noleggio, come evincibile in modo inequivoco dall'utilizzo dell'avverbio
“esclusivamente” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, n.33203: “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della
pagina 3 di 5 pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”).
È sterile il rilievo di parte opposta secondo cui la competenza territoriale del Tribunale di
Civitavecchia sarebbe radicata ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione pecuniaria di somma liquida dedotta in giudizio, avuto riguardo al domicilio della parte creditrice in Civitavecchia. Difatti, la pattuizione di un foro esclusivo ha l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano inoperanti rispetto alle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (Cassazione civile sez. I,
03/11/2023, n.30681).
Né persuade l'obiezione che la pretesa avrebbe ad oggetto il “mancato pagamento di fatture”.
Piuttosto, non è controvertibile che il credito dedotto da abbia ad oggetto il mancato CP_1 pagamento dei canoni di noleggio dei ponteggi per il periodo da agosto 2022 a dicembre 2023 e rinvenga la propria fonte nel contratto del 10.1.2022, contente la convenzione del foro esclusivo. La domanda proposta in sede monitoria e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, pertanto, sono assoggettati alla competenza territoriale del Tribunale di Roma quale foro convenzionale esclusivo.
Non è d'ostacolo all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, siccome a sua volta diretta a far valere una pretesa rinveniente la propria fonte nello stesso rapporto contrattuale. Al riguardo, si richiama e condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “dalla contemporanea proposizione di un'eccezione
d'incompetenza e di una domanda riconvenzionale non è possibile desumere la volontà della parte di rinunciare all'eccezione d'incompetenza proposta, ma significa soltanto che essa manifesta la volontà di far decidere la domanda riconvenzionale, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, compresa la domanda riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che s'estende anche alla riconvenzionale” (Corte appello Napoli sez. III, 18/04/2017).
Peraltro, nella memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. la parte opponente ha precisato di voler chiedere solo in via subordinata la riduzione del corrispettivo del noleggio, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
All'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale consegue la declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo opposto.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri ex DM 55/2014 ss. mm., considerati il valore della domanda e l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia;
pagina 4 di 5 2) per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 779/2024, emesso dall'intestato
Tribunale il 24.10.2024, in quanto emanato da giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Roma;
3) fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Roma;
4) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in CP_1
€ 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA (se dovuta).
Così deciso ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 10/04/2025, del cui verbale la sentenza costituisce parte integrante.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2860/2024
All'udienza del 10 aprile 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
Per l'avv. FEDELI CRISTIANA Parte_1
Per in sost. avv. ROSCIONI LEONARDO l'avv. GIORGIA GASPARRI CP_1
L'avv. FEDELI si riporta all'atto di opposizione e ai propri scritti difensivi.
L'avv. GASPARRI si riporta ai propri scritti difensivi.
Il giudice rilevato che la causa appare matura per la definizione visto l'art. 281-sexies c.p.c. invita i difensori a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
I difensori concludono come in atti e ribadiscono di riportarsi ai rispetti scritti difensivi anche ai fini della discussione
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2860/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), quale titolare della ditta individuale CM Restauri Parte_1 C.F._1 di AD Marius, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Fedeli, giusta procura in atti;
- PARTE OPPONENTE - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'avv. Leonardo Roscioni, giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti;
- PARTE OPPOSTA -
* * *
Con citazione notificata a mezzo pec il 3.12.2024, quale titolare della ditta individuale Parte_1
CM Restauri di AD Marius, ha convenuto in giudizio la soc. proponendo opposizione CP_1 al decreto ingiuntivo n. 779/2024, emesso dall'intestato Tribunale il 24.10.2024 e in pari data notificato, in forza del quale gli era stato intimato il pagamento in favore della società convenuta della somma di € 26.638,61, oltre interessi e spese.
La soc. aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo deducendo di essere creditrice CP_1 verso della somma suindicata a fronte del mancato pagamento di 15 fatture “… emesse Parte_1
a seguito di noleggio di ponteggi, giusto contratto del 10.1.22”.
L'attore ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Roma, quale foro convenzionale esclusivo designato dalle parti in forza della clausola n.
3 del contratto di noleggio di ponteggi, peraltro oggetto di specifica approvazione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare e in rito
pagina 2 di 5 - previa occorrendo declaratoria della incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Civitavecchia in favore del
Tribunale Civile di Roma revocare il Decreto Ingiuntivo n. 779/2024 (r.g.n. 2293/2024) emesso dal Tribunale
Civile di Civitavecchia il 24.10.2024; in via principale
- revocare il Decreto Ingiuntivo n. 779/2024 (r.g.n. 2293/2024) emesso dal Tribunale Civile di Civitavecchia il
24.10.2024 per tutte le ragioni dedotte in atti;
in via riconvenzionale
- accertare e dichiarare che il corrispettivo del noleggio dal mese di agosto 2022 è di 2€/mq al mese per i mesi da agosto 2022 a novembre 2023 e pertanto revocare in parte qua il Decreto Ingiuntivo n. 779/2024
(r.g.n.2293/2024) emesso dal Tribunale Civile di Civitavecchia il 24.10.2024 per le ragioni ed importi dedotti in atti;
- accertare e dichiarare che il prezzo per il noleggio del ponteggio relativo al mese di dicembre 2023 non è dovuto per i motivi dedotti in atti e, in via subordinata e nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda, accertare e dichiarare che il prezzo del noleggio per il mese di dicembre 2023 è di 2€/mq, e per l'effetto, in entrambi i casi, revocare in parte qua il Decreto Ingiuntivo n. 779/2024 (r.g.n.2293/2024) emesso dal Tribunale Civile di Civitavecchia il
24.10.2024 per le ragioni ed importi dedotti in atti;
- condannare la al pagamento delle spese di lite. CP_1
La soc. si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali in atti.
***
È meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale svolta in via preliminare dalla parte opponente.
Ai sensi dell'art. 29 c.p.c., l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
Il contratto di noleggio stipulato dalle parti il 10.1.2022, all'art. 13, recita che “per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, si conviene che il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma”.
È indubbio che attraverso la clausola in questione le parti abbiano inteso attribuire al Tribunale di
Roma in via esclusiva la competenza a giudicare qualsiasi controversia recante il proprio titolo nel contratto di noleggio, come evincibile in modo inequivoco dall'utilizzo dell'avverbio
“esclusivamente” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, n.33203: “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della
pagina 3 di 5 pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”).
È sterile il rilievo di parte opposta secondo cui la competenza territoriale del Tribunale di
Civitavecchia sarebbe radicata ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione pecuniaria di somma liquida dedotta in giudizio, avuto riguardo al domicilio della parte creditrice in Civitavecchia. Difatti, la pattuizione di un foro esclusivo ha l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano inoperanti rispetto alle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (Cassazione civile sez. I,
03/11/2023, n.30681).
Né persuade l'obiezione che la pretesa avrebbe ad oggetto il “mancato pagamento di fatture”.
Piuttosto, non è controvertibile che il credito dedotto da abbia ad oggetto il mancato CP_1 pagamento dei canoni di noleggio dei ponteggi per il periodo da agosto 2022 a dicembre 2023 e rinvenga la propria fonte nel contratto del 10.1.2022, contente la convenzione del foro esclusivo. La domanda proposta in sede monitoria e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, pertanto, sono assoggettati alla competenza territoriale del Tribunale di Roma quale foro convenzionale esclusivo.
Non è d'ostacolo all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, siccome a sua volta diretta a far valere una pretesa rinveniente la propria fonte nello stesso rapporto contrattuale. Al riguardo, si richiama e condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “dalla contemporanea proposizione di un'eccezione
d'incompetenza e di una domanda riconvenzionale non è possibile desumere la volontà della parte di rinunciare all'eccezione d'incompetenza proposta, ma significa soltanto che essa manifesta la volontà di far decidere la domanda riconvenzionale, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, compresa la domanda riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che s'estende anche alla riconvenzionale” (Corte appello Napoli sez. III, 18/04/2017).
Peraltro, nella memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. la parte opponente ha precisato di voler chiedere solo in via subordinata la riduzione del corrispettivo del noleggio, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
All'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale consegue la declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo opposto.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri ex DM 55/2014 ss. mm., considerati il valore della domanda e l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia;
pagina 4 di 5 2) per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 779/2024, emesso dall'intestato
Tribunale il 24.10.2024, in quanto emanato da giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Roma;
3) fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Roma;
4) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in CP_1
€ 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA (se dovuta).
Così deciso ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 10/04/2025, del cui verbale la sentenza costituisce parte integrante.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 5 di 5