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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6095 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 4773/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da Diego Rosario Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere
all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente: SENTENZA (ex artt. 429-437 c.p.c) nel giudizio di appello iscritto al n. RG 4773 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli vvv.ti Carlo Cecchi e Maurizio Savioli APPELLANTE E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difeso dall'Avv. Massimo Raspini APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n. 2813/2022 pubblicata il 21.02.2022
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del presente appello respingere ogni domanda rivolta da
anche nella misura ridotta determinata nella sentenza di primo CP_1 grado nei confronti di e condannare l'appellata al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio.” Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento delle sopra esposte difese, rigettare integralmente l'impugnazione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2813/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Roma e, dunque, la legittimità della Determina Dirigenziale Ingiuntiva nr. 95190018094 del 15.11.19, prot. 1003232 e della relativa sanzione. Con vittoria di spese, onorari di giudizio
1 e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80% (art. 1, comma 208, legge 266/2005).”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in appello tempestivamente depositato ha Parte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“1) Riduce al minimo edittale la sanzione di cui alla determinazione dirigenziale n determinazione dirigenziale n 95190018094 del 15 novembre 2019, notificata il 2 dicembre 2019, con la quale ha ingiunto all'istante il pagamento di CP_1 euro 9.028,47. 2) Compensa le spese di lite tra le parti.” Nel giudizio di primo grado aveva proposto opposizione Parte_1 avverso la determinazione dirigenziale n. 95190018094 in data 15 novembre 2019, notificata il 2 dicembre 2019 con la quale era stata comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di € 9.028,47 a fronte della violazione ex art. 15 della legge Regione Lazio n 12/99 . L'atto opposto era stato emesso sulla base del verbale di accertamento del Corpo di Polizia Municipale di n. 73120002511 del 14 marzo 2015, nel quale CP_1 in cui era stata contestata al l'abusiva occupazione dell'immobile sito Parte_1 in alla Via Ginori n.1, scala D, int.1. CP_1 A sostegno dell'opposizione svolta in primo grado, il ricorrente aveva dedotto che:
1) contrariamente alle risultanze del verbale, egli non occupava l'immobile “al fine di ottenere la residenza”, dato che risultava già lì residente, come dimostrato dal certificato di residenza, dal modulo di richiesta di cambio abitazione del dicembre 2009, nonché dalla tessera elettorale.
2) egli aveva vissuto con la nonna, in Via Ginori, permanendo Persona_1 nell'appartamento anche dopo il decesso di quest'ultima, avvenuto nel 2009, circostanza di cui l'Amministrazione era a conoscenza, essendo stato il ricorrente regolarmente censito nel 2011; pertanto, il verbale doveva considerarsi nullo poiché riportava una motivazione non corrispondente a verità;
3) era evidente la buona fede del ricorrente che era convinto della legittimità della propria posizione, atteso che aveva stabilito la residenza nell'abitazione e che, nonostante l'amministrazione fosse a conoscenza del fatto che occupasse l'immobile (vd. censimento), nulla aveva mai contestato al;
Parte_1
4) sussistevano in ogni caso i presupposti per la riduzione della sanzione.
Con la decisione, Il Tribunale riteneva che:
- era stato rispettato dall'amministrazione l'obbligo di motivazione imposto dalla legge 689/81 in quanto la condotta descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata, era pacificamente riferibile alla normativa che si assumeva violata;
- nel merito, l'illecito amministrativo doveva ritenersi commesso dal ricorrente che neppure astrattamente aveva dato prova di possedere i
2 requisiti per poter occupare l'alloggio tale da legittimare la regolare permanenza nell'immobile;
- non sussisteva l'invocata esimente dalla buona fede, da ritenersi operante solo quando ricorressero elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dove risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge;
- tenuto conto dei fatti rappresentati da parte ricorrente, in applicazione dell'art 11 legge 689/81, doveva ridursi la sanzione al minimo edittale.
Il ha impugnato la sentenza articolando diversi motivi. Parte_1
Con il primo motivo la parte lamenta una carenza di motivazione, nella sentenza, circa la illiceità della occupazione dell'immobile, stante la omessa valutazione dell'iter procedurale antecedente alla emissione dell'ingiunzione opposta, nel quale erano state dedotte “prove documentali sulla presenza dell'appellante nel nucleo familiare dell'assegnataria,
[...]
sin dal 16.11.2006, come attestato dalla tessera elettorale inviata Per_1 all'odierno appellante in Via Ginori 41, sc. D int. 1, la dichiarazione di volontà di cambio di residenza in Via Ginori al Comune di del CP_1 03.09.2007, richiesta di certificato di residenza e del modulo cambio abitazione del 02.10.2009, la ricevuta di censimento del 2012, dichiarazione dei redditi”.
Il motivo è infondato. La censura non dialoga minimamente né vale a superare la stringente motivazione della prima decisione che ha accertato - senza che la conclusione possa dirsi in alcun modo smentita - l'omessa dimostrazione, da parte del ricorrente, del possesso dei requisiti previsti dalla legge per fondare la titolarità del proprio diritto al subentro nell'immobile, non essendovi riscontro della di alcuna “comunicazione di ampliamente o coabitazione, né alcuna istanza di assistenza … presentata dal Parte_1 il quale risulta solo anagraficamente nell'alloggio”. Tale conclusione va condivisa non essendo stata smentita in alcun modo, unicamente rilevando che l'appellante fosse privo di alcun formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio, condizione imprescindibile per escludere l'illegittimità dell'occupazione. a nulla rilevando che avesse provato di possedere la residenza anagrafica presso l'immobile. Sulla titolarità del diritto al subentro è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione. Ne deriva che in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati
3 nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia (da ultimo, ex pluribus, Cass. n. 22341/25). Al fine di stabilire se l'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sia legittimo o meno non è, infatti, sufficiente accertare se sussista in astratto il diritto ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio, perché – come chiarito da Cass., Sez. Un., 20761/2021 – neppure la presentazione di un'istanza di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di ampliamento del nucleo familiare (il cui esito nel caso di specie non è noto) è sufficiente ad escludere l'illiceità dell'occupazione, non trovando applicazione in questa materia l'istituto del silenzio-assenso previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (principio espresso proprio con riferimento ad una fattispecie di subentro nell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 12 della legge della Regione Lazio n.12 del 1999). La necessità che venga adottato un provvedimento espresso di assegnazione dell'alloggio ovvero che venga espressamente comunicato all'interessato l'esito della procedura di ampliamento del nucleo familiare, portano ad escludere che, ai fini della legittimità dell'occupazione, possa dirsi sufficiente la residenza anagrafica dell'appellante presso l'immobile posto che ciò rappresenta solo uno dei requisiti ai fini dell'ottenimento dell'assegnazione. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale escluso, nella specie, la sussistenza della buona fede del ricorrente sul presupposto che lo stesso non aveva “neanche astrattamente dato prova di avere i requisiti per occupare l'alloggio”. L'appellante sostiene che tale ragionamento sarebbe viziato sul piano logico e giuridico perché le difese del sul punto erano incentrate non sulla Parte_1 convinzione dell'occupante di avere diritto a detenere l'alloggio da un punto di vista normativo ed amministrativo, ma su altre allegazioni in punto di fatto (la percezione da parte dell'occupante che per il Comune di la CP_1 sua situazione fosse regolare, la consegna della tessera elettorale, il formale possesso della residenza anagrafica dal 02.12.2009 e la dichiarazione resa alla Polizia lo stesso 14.03.2015, nel verbale di CP_1 elezione/dichiarazione di domicilio e contestuale nomina di difensore). Anche tale motivo è infondato. Sulla questione, il Tribunale ha così motivato Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale, infatti, ha così motivato: “Neppure è emersa la buona fede del trasgressore in applicazione dell'art. 3 della l. 689/81, sull'elemento soggettivo dell'illecito secondo il quale le violazioni colpite, necessitano e, al tempo stesso richiedono, una sufficiente coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui
4 che lo abbia commesso, riservando poi a questo l'onere di provare di aver agito senza. In buon sostanza l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dove risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.(v. sentenze n. 10508/1995 delle sezioni unite, n. 4927/1998, 664, 1142/1999, 2642/2000, 7143/2001, 10607, 16608/2003 di sezioni semplici). Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610).” In applicazione di tali principi, pur volendo ammettere le circostanze allegate dall'appellante, lo stesso, per escludere la propria responsabilità (in ragione di un'eventuale esimente in funzione dell'assenza dell'elemento della colpa), avrebbe dovuto dimostrare di avere presentato una istanza all'Ente proprietario per poter ottenere la autorizzazione al subentro, osservandosi come le ulteriori circostanze di fatto rappresentate nel ricorso ( quali il trasferimento della residenza nell'alloggio o la (conseguente) consegna del certificato elettorale) costituiscono fatti del tutto neutri rispetto all'oggetto della prova necessaria a vincere la presunzione di legge, non ravvisandosi alcuna equivalenza tra le condotte indicate dal ricorrente e lo specifico onere normativo. Analoghi rilievi presidiano il rigetto del terzo motivo con cui l'appellante sostiene che la circostanza di aver convissuto abitualmente con la nonna dal novembre 2006 al 23.10.2009 e successivamente di aver Persona_1 continuato a pagare a proprio nome ogni addebito per canoni ed oneri accessori, fondasse la sua convinzione di essere l'unico erede in linea retta. Tali circostanze non forniscono la prova di elementi che abbiano indotto nel il convincimento di liceità della sua condotta né che egli abbia Parte_1 fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, non avendo l'appellante dedotto né provato di avere anche solo tentato di regolarizzare la propria posizione dopo la morte dell'assegnatario. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 13.08.2022, n. 247 e ss.mm.ii, tenuto conto del valore della lite. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'appello;
5 2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese CP_1 del presente giudizio che si liquidano in € 3.011,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali se dovuti;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso in Roma, il 22.10.2025 Il Consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da Diego Rosario Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere
all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente: SENTENZA (ex artt. 429-437 c.p.c) nel giudizio di appello iscritto al n. RG 4773 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli vvv.ti Carlo Cecchi e Maurizio Savioli APPELLANTE E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difeso dall'Avv. Massimo Raspini APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n. 2813/2022 pubblicata il 21.02.2022
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del presente appello respingere ogni domanda rivolta da
anche nella misura ridotta determinata nella sentenza di primo CP_1 grado nei confronti di e condannare l'appellata al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio.” Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento delle sopra esposte difese, rigettare integralmente l'impugnazione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2813/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Roma e, dunque, la legittimità della Determina Dirigenziale Ingiuntiva nr. 95190018094 del 15.11.19, prot. 1003232 e della relativa sanzione. Con vittoria di spese, onorari di giudizio
1 e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80% (art. 1, comma 208, legge 266/2005).”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in appello tempestivamente depositato ha Parte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“1) Riduce al minimo edittale la sanzione di cui alla determinazione dirigenziale n determinazione dirigenziale n 95190018094 del 15 novembre 2019, notificata il 2 dicembre 2019, con la quale ha ingiunto all'istante il pagamento di CP_1 euro 9.028,47. 2) Compensa le spese di lite tra le parti.” Nel giudizio di primo grado aveva proposto opposizione Parte_1 avverso la determinazione dirigenziale n. 95190018094 in data 15 novembre 2019, notificata il 2 dicembre 2019 con la quale era stata comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di € 9.028,47 a fronte della violazione ex art. 15 della legge Regione Lazio n 12/99 . L'atto opposto era stato emesso sulla base del verbale di accertamento del Corpo di Polizia Municipale di n. 73120002511 del 14 marzo 2015, nel quale CP_1 in cui era stata contestata al l'abusiva occupazione dell'immobile sito Parte_1 in alla Via Ginori n.1, scala D, int.1. CP_1 A sostegno dell'opposizione svolta in primo grado, il ricorrente aveva dedotto che:
1) contrariamente alle risultanze del verbale, egli non occupava l'immobile “al fine di ottenere la residenza”, dato che risultava già lì residente, come dimostrato dal certificato di residenza, dal modulo di richiesta di cambio abitazione del dicembre 2009, nonché dalla tessera elettorale.
2) egli aveva vissuto con la nonna, in Via Ginori, permanendo Persona_1 nell'appartamento anche dopo il decesso di quest'ultima, avvenuto nel 2009, circostanza di cui l'Amministrazione era a conoscenza, essendo stato il ricorrente regolarmente censito nel 2011; pertanto, il verbale doveva considerarsi nullo poiché riportava una motivazione non corrispondente a verità;
3) era evidente la buona fede del ricorrente che era convinto della legittimità della propria posizione, atteso che aveva stabilito la residenza nell'abitazione e che, nonostante l'amministrazione fosse a conoscenza del fatto che occupasse l'immobile (vd. censimento), nulla aveva mai contestato al;
Parte_1
4) sussistevano in ogni caso i presupposti per la riduzione della sanzione.
Con la decisione, Il Tribunale riteneva che:
- era stato rispettato dall'amministrazione l'obbligo di motivazione imposto dalla legge 689/81 in quanto la condotta descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata, era pacificamente riferibile alla normativa che si assumeva violata;
- nel merito, l'illecito amministrativo doveva ritenersi commesso dal ricorrente che neppure astrattamente aveva dato prova di possedere i
2 requisiti per poter occupare l'alloggio tale da legittimare la regolare permanenza nell'immobile;
- non sussisteva l'invocata esimente dalla buona fede, da ritenersi operante solo quando ricorressero elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dove risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge;
- tenuto conto dei fatti rappresentati da parte ricorrente, in applicazione dell'art 11 legge 689/81, doveva ridursi la sanzione al minimo edittale.
Il ha impugnato la sentenza articolando diversi motivi. Parte_1
Con il primo motivo la parte lamenta una carenza di motivazione, nella sentenza, circa la illiceità della occupazione dell'immobile, stante la omessa valutazione dell'iter procedurale antecedente alla emissione dell'ingiunzione opposta, nel quale erano state dedotte “prove documentali sulla presenza dell'appellante nel nucleo familiare dell'assegnataria,
[...]
sin dal 16.11.2006, come attestato dalla tessera elettorale inviata Per_1 all'odierno appellante in Via Ginori 41, sc. D int. 1, la dichiarazione di volontà di cambio di residenza in Via Ginori al Comune di del CP_1 03.09.2007, richiesta di certificato di residenza e del modulo cambio abitazione del 02.10.2009, la ricevuta di censimento del 2012, dichiarazione dei redditi”.
Il motivo è infondato. La censura non dialoga minimamente né vale a superare la stringente motivazione della prima decisione che ha accertato - senza che la conclusione possa dirsi in alcun modo smentita - l'omessa dimostrazione, da parte del ricorrente, del possesso dei requisiti previsti dalla legge per fondare la titolarità del proprio diritto al subentro nell'immobile, non essendovi riscontro della di alcuna “comunicazione di ampliamente o coabitazione, né alcuna istanza di assistenza … presentata dal Parte_1 il quale risulta solo anagraficamente nell'alloggio”. Tale conclusione va condivisa non essendo stata smentita in alcun modo, unicamente rilevando che l'appellante fosse privo di alcun formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio, condizione imprescindibile per escludere l'illegittimità dell'occupazione. a nulla rilevando che avesse provato di possedere la residenza anagrafica presso l'immobile. Sulla titolarità del diritto al subentro è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione. Ne deriva che in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati
3 nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia (da ultimo, ex pluribus, Cass. n. 22341/25). Al fine di stabilire se l'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sia legittimo o meno non è, infatti, sufficiente accertare se sussista in astratto il diritto ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio, perché – come chiarito da Cass., Sez. Un., 20761/2021 – neppure la presentazione di un'istanza di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di ampliamento del nucleo familiare (il cui esito nel caso di specie non è noto) è sufficiente ad escludere l'illiceità dell'occupazione, non trovando applicazione in questa materia l'istituto del silenzio-assenso previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (principio espresso proprio con riferimento ad una fattispecie di subentro nell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 12 della legge della Regione Lazio n.12 del 1999). La necessità che venga adottato un provvedimento espresso di assegnazione dell'alloggio ovvero che venga espressamente comunicato all'interessato l'esito della procedura di ampliamento del nucleo familiare, portano ad escludere che, ai fini della legittimità dell'occupazione, possa dirsi sufficiente la residenza anagrafica dell'appellante presso l'immobile posto che ciò rappresenta solo uno dei requisiti ai fini dell'ottenimento dell'assegnazione. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale escluso, nella specie, la sussistenza della buona fede del ricorrente sul presupposto che lo stesso non aveva “neanche astrattamente dato prova di avere i requisiti per occupare l'alloggio”. L'appellante sostiene che tale ragionamento sarebbe viziato sul piano logico e giuridico perché le difese del sul punto erano incentrate non sulla Parte_1 convinzione dell'occupante di avere diritto a detenere l'alloggio da un punto di vista normativo ed amministrativo, ma su altre allegazioni in punto di fatto (la percezione da parte dell'occupante che per il Comune di la CP_1 sua situazione fosse regolare, la consegna della tessera elettorale, il formale possesso della residenza anagrafica dal 02.12.2009 e la dichiarazione resa alla Polizia lo stesso 14.03.2015, nel verbale di CP_1 elezione/dichiarazione di domicilio e contestuale nomina di difensore). Anche tale motivo è infondato. Sulla questione, il Tribunale ha così motivato Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale, infatti, ha così motivato: “Neppure è emersa la buona fede del trasgressore in applicazione dell'art. 3 della l. 689/81, sull'elemento soggettivo dell'illecito secondo il quale le violazioni colpite, necessitano e, al tempo stesso richiedono, una sufficiente coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui
4 che lo abbia commesso, riservando poi a questo l'onere di provare di aver agito senza. In buon sostanza l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dove risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.(v. sentenze n. 10508/1995 delle sezioni unite, n. 4927/1998, 664, 1142/1999, 2642/2000, 7143/2001, 10607, 16608/2003 di sezioni semplici). Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610).” In applicazione di tali principi, pur volendo ammettere le circostanze allegate dall'appellante, lo stesso, per escludere la propria responsabilità (in ragione di un'eventuale esimente in funzione dell'assenza dell'elemento della colpa), avrebbe dovuto dimostrare di avere presentato una istanza all'Ente proprietario per poter ottenere la autorizzazione al subentro, osservandosi come le ulteriori circostanze di fatto rappresentate nel ricorso ( quali il trasferimento della residenza nell'alloggio o la (conseguente) consegna del certificato elettorale) costituiscono fatti del tutto neutri rispetto all'oggetto della prova necessaria a vincere la presunzione di legge, non ravvisandosi alcuna equivalenza tra le condotte indicate dal ricorrente e lo specifico onere normativo. Analoghi rilievi presidiano il rigetto del terzo motivo con cui l'appellante sostiene che la circostanza di aver convissuto abitualmente con la nonna dal novembre 2006 al 23.10.2009 e successivamente di aver Persona_1 continuato a pagare a proprio nome ogni addebito per canoni ed oneri accessori, fondasse la sua convinzione di essere l'unico erede in linea retta. Tali circostanze non forniscono la prova di elementi che abbiano indotto nel il convincimento di liceità della sua condotta né che egli abbia Parte_1 fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, non avendo l'appellante dedotto né provato di avere anche solo tentato di regolarizzare la propria posizione dopo la morte dell'assegnatario. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 13.08.2022, n. 247 e ss.mm.ii, tenuto conto del valore della lite. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'appello;
5 2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese CP_1 del presente giudizio che si liquidano in € 3.011,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali se dovuti;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso in Roma, il 22.10.2025 Il Consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
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