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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
II Collegio
R.G. 260/2023
La Corte D'Appello di Ancona, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere relatore
Dott.Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 260/2023 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Senigallia (AN), Via Rodi n. 35, presso lo studio dell'Avv. Marco Subiaco (c.f.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in C.F._2
calce all'atto di citazione in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: . Em_1 [...]
Email_2
- appellante-
CONTRO
in persona del Curatore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata a Fermignano (PU), Via Cittadella n. 10, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Leoni (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._3
in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_3
- appellato-
OGGETTO
appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 73/2023, emessa e pubblicata in data 02/03/2023 nel giudizio R.G. n. 879/2022, Rep. n. 124/2023, notificata il
10/02/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 73/2023 emessa dal
Tribunale di Pesaro, Giudice Dott. Storti, nell'ambito del giudizio n. R.G. 879/2022,
depositata in cancelleria in data 02.02.2023, notificata il 10.02.2023, accogliere tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “respingere le
domande attoree in quanto infondate e destituite di fondamento alcuno sia in punto di
fatto che di diritto e, per l'effetto, confermare l'efficacia, legittimità e validità degli atti
di costituzione usufrutto indicati in premessa, ovvero l'atto a rogito Notaio
[...]
di Fano del 20.04.2018, Rep. 9998, Racc. 4979, e l'atto a rogito Notaio Per_1
di Fano del 24.05.2018, Rep. 10141, Racc. 5025” e, Persona_1
pag. 2/12 conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atti.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite e compensi professionali
di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione della CTU tecnico-contabile-
estimativa richiesta in primo grado – e non accolta – affinché venga accertato,
calcolato e determinato, partendo dal corretto valore di piena proprietà dei n. 2
immobili siti a Fano (PU), Strada Nazionale Adriatica Sud n. 351 e n. 13, e tenuto
conto del tasso di interesse legale vigente all'epoca di costituzione dell'usufrutto (anno
2018), il valore degli usufrutti trentennali per cui è causa costituiti in favore del IG.
dalla in bonis, oltreché sulla prova testimoniale già Parte_1 CP_1
articolata in seno alla memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. di cui al giudizio di
prime cure”.
Per l'appellato: “piaccia al l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona accogliere le seguenti
conclusioni: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per
violazione dell'art. 342 c.p.c.; - nel merito, a) rigettare integralmente l'appello proposto
dal sig. contro l'impugnata sentenza, in quanto palesemente infondato Parte_1
sia in fatto che in diritto;
b) correggere l'errore materiale presente sia nella premessa
che nel dispositivo dichiarando che dove è indicato 20.04.1018 debba leggersi
20.04.2018; c) con vittoria di spese e compensi professionali di causa e
consequenziali”.
pag. 3/12 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha accolto la domanda avanzata dal tesa alla declaratoria di inefficacia ex art. 67 c. 2 L.F. o Controparte_1
in subordine ad accertare la simulazione ex art. 1414 c.c., degli atti di compravendita a rogito Notaio di Fano in data 20/04/2018, Rep. 9998 Racc. 4979, e Persona_1
l'atto a rogito Notaio di Fano in data 24/05/2018, Rep. 10141 Racc. Persona_1
5025, in forza dei quali la società fallita aveva costituito in favore di Parte_1
l'usufrutto trentennale su n. 2 immobili siti a Fano (PU), rispettivamente, quanto all'atto
Rep. n. 9998 - Racc. 4979, alla Strada Nazionale Adriatica Sud n. 351 e, quanto all'atto
Rep. n. 10141- Racc. 5025, alla Strada Nazionale Adriatica Sud n. 13.
In particolare, il Tribunale di prime cure rilevava che:
- sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 67 co. 1 n. 1, gli atti erano, infatti, stati eseguiti entro un anno dal fallimento;
- poteva applicarsi la disposizione dell'art. 69 bis L.F., essendo indiscutibile che l'insolvenza sussisteva già alla data della domanda di concordato, stante il breve lasso di tempo intercorso tra questa e la dichiarazione di fallimento;
- il prezzo previsto per la cessione dei due usufrutti era ben inferiore al prezzo di mercato,
era sufficiente fare una semplice comparazione con i canoni di locazione;
- l' era certamente a conoscenza dello stato di insolvenza della fallita essendone socio Pt_1
al 50% ed essendo figlio dell'amministratore e non aveva fornito alcuna prova in senso contrario;
- il danno per la massa dei creditori era in re ipsa, impedendo l'usufrutto la vendita dell'immobile e non permettendo di ottenere dal godimento dell'immobile un ricavo conforme al suo valore.
pag. 4/12 La parte soccombente in primo grado ha proposto appello articolando un unico motivo di gravame, relativo all'inapplicabilità al caso di specie dell'ipotesi di revocatoria ex artt. 67
L.F. – atti a titolo oneroso – giusto prezzo – mancato pregiudizio creditori.
L'appellato fallimento ha resistito al gravame, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. L'appellato ha richiesto altresì disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata là
dove sia nella parte motiva sia nel dispositivo indica come data del primo atto revocato la data 20.04.1018, anziché quella corretta del 20.04.2018.
Va in primis disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.
È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice,
indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante,
finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
pag. 5/12 Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Nel merito l'appello non appare meritevole di accoglimento.
L'appellante si duole che la sentenza impugnata ha errato laddove ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 67, comma 1, L.F., così giungendo a dichiarare inefficaci, e quindi revocabili, nei confronti della Curatela, gli atti di disposizione compiuti dalla nei confronti del IG. . CP_1 Parte_1
In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere inferiori al loro valore di mercato i prezzi previsti per la cessione dei due usufrutti e in ogni caso, oltre a essere stato venduti a giusto prezzo, gli atti non sarebbero revocabili, costituendo gli immobili oggetto degli stessi l'abitazione principale rispettivamente l'uno dell'appellante e l'altro del coniuge della sorella.
Ritiene, innanzitutto, questa corte che vada confermata la sentenza impugnata laddove ha ritenuto i prezzi per la cessione dei due usufrutti ben inferiori al valore di mercato.
Il calcolo del valore dell'usufrutto a tempo determinato di norma è effettuato secondo le disposizioni di cui agli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 131/1986, Testo Unico dell'imposta di registro.
Il calcolo deve essere determinato assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse (art. 48,
comma 1, secondo periodo, T.U.R.). Nel 2018 il tasso legale era fissato nello 0,30 %.
A sua volta, il predetto art. 46 del Testo Unico Imposta di Registro, il quale verte in tema di base imponibile di rendite e pensioni, stabilisce che il valore della rendita o pag. 6/12 pensione è costituito, nel caso di rendita a tempo determinato, “dal valore attuale
dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore a
333,33 volte l'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato ” (art. 46, comma 2, lett. b), T.U.R., secondo la formulazione vigente nel 2018).
Va precisato, inoltre, che non potendo eccedere la durata dell'usufrutto la vita dell'usufruttuario (art. 979 Codice civile) il valore dell'usufrutto costituito per un tempo determinato comunque non può superare il valore che l'usufrutto avrebbe se fosse stato costituito non per un tempo determinato, ma con estinzione programmata alla morte dell'usufruttuario (art. 46, comma 4, D.P.R. n. 131/1986) e cioè se si trattasse di un usufrutto vitalizio.
Fatta questa premessa, l'immobile di cui all'atto Rep. n. 9998 - Racc. 4979, distinto al
Fg. 121, p.lla 110, sub 5, viene valutato nella perizia del Dott. (all. come doc. 8 Per_2
all'atto di citazione in primo) € 449.894,00 e il valore dell'usufrutto ammonterebbe a €
38.653,63.
Gli immobili di cui all'atto Rep. n. 10141- Racc. 5025, vengono valutati, come è
possibile rilevare dalla domanda di concordato preventivo (all. come doc. 5 all'atto di citazione in primo grado), come segue:
- Fg. 68, p.lla 90, sub 2 e sub 1: € 300.940,00 viene valutato nella perizia del Dott.
(all. come doc. 8 all'atto di citazione in primo) e il valore dell'usufrutto Per_2
ammonterebbe a € 25.864,89;
i terreni individuati al Foglio 68, p.lla 92, p.lla 48, p.lla 31 vengono valutati, nella domanda di concordato preventivo (all. come doc. 5 all'atto di citazione in primo)
complessivamente € 15.928,00 e il valore dell'usufrutto ammonterebbe a € 1.368,96.
pag. 7/12 Risulta, così, del tutto evidente che gli atti sono comunque stati conclusi a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.
Stante l'infondatezza dell'eccezione appena esaminata, del pari priva di pregio è,
poi, la doglianza sollevata dall'appellante per cui in forza del disposto di cui all'art. 67,
comma 2, L.F., non possono formare oggetto di revocatoria le vendite concluse a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado.
Sostiene l'appellante di aver già provato, nell'ambito del giudizio di prime cure, che gli immobili su cui sono stati costituiti i diritti di usufrutto in suo favore sono sempre stati adibiti ad abitazione principale dello stesso, per quanto concerne l'abitazione sita a Fano
(PU), Strada Nazionale Adriatica Sud n. 351, e di suo affine entro il terzo grado, vale a dire il marito della sorella IG.ra , IG. , e la madre Parte_2 Persona_3
dello stesso, IG.ra , per quanto riguarda l'abitazione sita a Fano (PU), Controparte_2
Strada Nazionale Adriatica Sud n. 13.
Posto che la eccezione è assorbita dal rigetto dell'eccezione appena sopra esaminata,
chiedendo la norma dell'art. 67 L.F. che la vendita sia stata conclusa a giusto prezzo,
non può, in ogni caso, ritenersi provata la circostanza lamentata dall'appellante.
Soprattutto con riferimento all'immobile oggetto del secondo atto di compravendita l'appellante non ha dimostrato né che costituisce la sua abitazione principale, né quale sia il legame di parentela eventualmente esistente tra le parti.
Vi sono poi ulteriori aspetti da prendere in considerazione ai fini della revocatoria fallimentare degli atti oggetto di giudizio.
Innanzitutto, il fatto che gli atti di compravendita prevedessero che il pagamento pag. 8/12 avrebbe potuto essere “versato dalla parte acquirente alla parte venditrice, senza
interessi di sorta per patto espresso tra le parti, entro 5 (cinque) anni da oggi, e con
facoltà per essa acquirente di pagare tutto o parte del prezzo anche prima della
scadenza di detto termine, ed anche in più rate”.
E non vi è, in atti, prova che il prezzo sia stato pagato.
In secondo luogo, la circostanza che gli atti siano stati stipulati poco meno di un anno prima della presentazione della domanda di concordato da parte della poi CP_1
dichiarata fallita.
Elementi questi sintomatici che l' fosse senz'altro a conoscenza dello stato di Pt_1
insolvenza della società venditrice, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, essendone socio al 50% e figlio dell'amministratore.
Peraltro, come emerge dalla domanda di concordato preventivo (all. come doc. 5 all'atto di citazione in primo grado), già nel 2016 e poi nel 2017, così come risulta dalle trascrizioni effettuate, erano iniziate le prime azioni esecutive sui beni dalla fallita.
Pronunciandosi in tema di scienta decotionis la Suprema Corte, di recente, ha affermato che: “- la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al
fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'art. 67, comma 2, l. fall.,
dev'essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017); - agli effetti
della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello
stato di insolvenza dell'imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica
dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato (Cass. n. 27070 del
2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del 2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche
da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 13169 del 2020), sempre che questi
pag. 9/12 (come ad es. protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro
gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia
decoctionis da parte dell'acquirente (Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010;
Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 29257 del 2019; Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n.
13169 del 2020), nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte
circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in
cui versava il venditore (cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n.
18196 del 2012; più di recente, Cass. n. 13445 del 2023); - in particolare, ai fini della
revocatoria fallimentare di compravendita ai senso dell'art. 67, comma 2, l. fall., la
conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che
deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su
cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e
concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto,
menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna
della venditrice al pagamento di un rilevante importo (Cass. n. 13169 del 2020, la
quale ha confermato una sentenza nella quale il giudice di merito aveva tratto il
convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente
dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte
sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita); - la scelta degli
elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli
stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto (come la scientia decoctionis) costituiscono,
peraltro, un apprezzamento di fatto che, se (come nel caso in esame) adeguatamente
motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 3854 del
pag. 10/12 2019)” (si veda Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10780).
Nella specie gli elementi indiziari acquisiti consentono di affermare che l'odierno appellante fosse a conoscenza dello stato decoctionis della società CP_1
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto del tutto irrilevanti appaiono le richieste istruttorie di cui l'appellante chiede l'ammissione, stante la necessità di una più
puntuale allegazione fattuale e prova che avrebbe dovuto essere necessariamente documentale.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Va altresì accolta l'istanza di correzione di errore materiale formulata dall'appellata,
trattandosi con tutta evidenza di mero errore materiale, dovendosi sostituire “gli atti del
20.4.1018 e”, sia in parte motiva che in dispositivo, con “gli atti del 20.4.2018 e”.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014
per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 73/2023, emessa e pubblicata in data
02/03/2023 nel giudizio R.G. n. 879/2022, Rep. n. 124/2023, notificata il 10/02/2023,
così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
pag. 11/12 dispone la correzione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 73/2023, dovendosi sostituire “gli atti del 20.4.1018 e”, sia in parte motiva che in dispositivo, con “gli atti
del 20.4.2018 e”;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite,
liquidate nella misura di € 8.470,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e
CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 05/02/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
II Collegio
R.G. 260/2023
La Corte D'Appello di Ancona, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere relatore
Dott.Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 260/2023 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Senigallia (AN), Via Rodi n. 35, presso lo studio dell'Avv. Marco Subiaco (c.f.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in C.F._2
calce all'atto di citazione in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: . Em_1 [...]
Email_2
- appellante-
CONTRO
in persona del Curatore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata a Fermignano (PU), Via Cittadella n. 10, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Leoni (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._3
in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_3
- appellato-
OGGETTO
appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 73/2023, emessa e pubblicata in data 02/03/2023 nel giudizio R.G. n. 879/2022, Rep. n. 124/2023, notificata il
10/02/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 73/2023 emessa dal
Tribunale di Pesaro, Giudice Dott. Storti, nell'ambito del giudizio n. R.G. 879/2022,
depositata in cancelleria in data 02.02.2023, notificata il 10.02.2023, accogliere tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “respingere le
domande attoree in quanto infondate e destituite di fondamento alcuno sia in punto di
fatto che di diritto e, per l'effetto, confermare l'efficacia, legittimità e validità degli atti
di costituzione usufrutto indicati in premessa, ovvero l'atto a rogito Notaio
[...]
di Fano del 20.04.2018, Rep. 9998, Racc. 4979, e l'atto a rogito Notaio Per_1
di Fano del 24.05.2018, Rep. 10141, Racc. 5025” e, Persona_1
pag. 2/12 conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atti.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite e compensi professionali
di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione della CTU tecnico-contabile-
estimativa richiesta in primo grado – e non accolta – affinché venga accertato,
calcolato e determinato, partendo dal corretto valore di piena proprietà dei n. 2
immobili siti a Fano (PU), Strada Nazionale Adriatica Sud n. 351 e n. 13, e tenuto
conto del tasso di interesse legale vigente all'epoca di costituzione dell'usufrutto (anno
2018), il valore degli usufrutti trentennali per cui è causa costituiti in favore del IG.
dalla in bonis, oltreché sulla prova testimoniale già Parte_1 CP_1
articolata in seno alla memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. di cui al giudizio di
prime cure”.
Per l'appellato: “piaccia al l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona accogliere le seguenti
conclusioni: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per
violazione dell'art. 342 c.p.c.; - nel merito, a) rigettare integralmente l'appello proposto
dal sig. contro l'impugnata sentenza, in quanto palesemente infondato Parte_1
sia in fatto che in diritto;
b) correggere l'errore materiale presente sia nella premessa
che nel dispositivo dichiarando che dove è indicato 20.04.1018 debba leggersi
20.04.2018; c) con vittoria di spese e compensi professionali di causa e
consequenziali”.
pag. 3/12 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha accolto la domanda avanzata dal tesa alla declaratoria di inefficacia ex art. 67 c. 2 L.F. o Controparte_1
in subordine ad accertare la simulazione ex art. 1414 c.c., degli atti di compravendita a rogito Notaio di Fano in data 20/04/2018, Rep. 9998 Racc. 4979, e Persona_1
l'atto a rogito Notaio di Fano in data 24/05/2018, Rep. 10141 Racc. Persona_1
5025, in forza dei quali la società fallita aveva costituito in favore di Parte_1
l'usufrutto trentennale su n. 2 immobili siti a Fano (PU), rispettivamente, quanto all'atto
Rep. n. 9998 - Racc. 4979, alla Strada Nazionale Adriatica Sud n. 351 e, quanto all'atto
Rep. n. 10141- Racc. 5025, alla Strada Nazionale Adriatica Sud n. 13.
In particolare, il Tribunale di prime cure rilevava che:
- sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 67 co. 1 n. 1, gli atti erano, infatti, stati eseguiti entro un anno dal fallimento;
- poteva applicarsi la disposizione dell'art. 69 bis L.F., essendo indiscutibile che l'insolvenza sussisteva già alla data della domanda di concordato, stante il breve lasso di tempo intercorso tra questa e la dichiarazione di fallimento;
- il prezzo previsto per la cessione dei due usufrutti era ben inferiore al prezzo di mercato,
era sufficiente fare una semplice comparazione con i canoni di locazione;
- l' era certamente a conoscenza dello stato di insolvenza della fallita essendone socio Pt_1
al 50% ed essendo figlio dell'amministratore e non aveva fornito alcuna prova in senso contrario;
- il danno per la massa dei creditori era in re ipsa, impedendo l'usufrutto la vendita dell'immobile e non permettendo di ottenere dal godimento dell'immobile un ricavo conforme al suo valore.
pag. 4/12 La parte soccombente in primo grado ha proposto appello articolando un unico motivo di gravame, relativo all'inapplicabilità al caso di specie dell'ipotesi di revocatoria ex artt. 67
L.F. – atti a titolo oneroso – giusto prezzo – mancato pregiudizio creditori.
L'appellato fallimento ha resistito al gravame, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. L'appellato ha richiesto altresì disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata là
dove sia nella parte motiva sia nel dispositivo indica come data del primo atto revocato la data 20.04.1018, anziché quella corretta del 20.04.2018.
Va in primis disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.
È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice,
indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante,
finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
pag. 5/12 Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Nel merito l'appello non appare meritevole di accoglimento.
L'appellante si duole che la sentenza impugnata ha errato laddove ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 67, comma 1, L.F., così giungendo a dichiarare inefficaci, e quindi revocabili, nei confronti della Curatela, gli atti di disposizione compiuti dalla nei confronti del IG. . CP_1 Parte_1
In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere inferiori al loro valore di mercato i prezzi previsti per la cessione dei due usufrutti e in ogni caso, oltre a essere stato venduti a giusto prezzo, gli atti non sarebbero revocabili, costituendo gli immobili oggetto degli stessi l'abitazione principale rispettivamente l'uno dell'appellante e l'altro del coniuge della sorella.
Ritiene, innanzitutto, questa corte che vada confermata la sentenza impugnata laddove ha ritenuto i prezzi per la cessione dei due usufrutti ben inferiori al valore di mercato.
Il calcolo del valore dell'usufrutto a tempo determinato di norma è effettuato secondo le disposizioni di cui agli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 131/1986, Testo Unico dell'imposta di registro.
Il calcolo deve essere determinato assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse (art. 48,
comma 1, secondo periodo, T.U.R.). Nel 2018 il tasso legale era fissato nello 0,30 %.
A sua volta, il predetto art. 46 del Testo Unico Imposta di Registro, il quale verte in tema di base imponibile di rendite e pensioni, stabilisce che il valore della rendita o pag. 6/12 pensione è costituito, nel caso di rendita a tempo determinato, “dal valore attuale
dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore a
333,33 volte l'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato ” (art. 46, comma 2, lett. b), T.U.R., secondo la formulazione vigente nel 2018).
Va precisato, inoltre, che non potendo eccedere la durata dell'usufrutto la vita dell'usufruttuario (art. 979 Codice civile) il valore dell'usufrutto costituito per un tempo determinato comunque non può superare il valore che l'usufrutto avrebbe se fosse stato costituito non per un tempo determinato, ma con estinzione programmata alla morte dell'usufruttuario (art. 46, comma 4, D.P.R. n. 131/1986) e cioè se si trattasse di un usufrutto vitalizio.
Fatta questa premessa, l'immobile di cui all'atto Rep. n. 9998 - Racc. 4979, distinto al
Fg. 121, p.lla 110, sub 5, viene valutato nella perizia del Dott. (all. come doc. 8 Per_2
all'atto di citazione in primo) € 449.894,00 e il valore dell'usufrutto ammonterebbe a €
38.653,63.
Gli immobili di cui all'atto Rep. n. 10141- Racc. 5025, vengono valutati, come è
possibile rilevare dalla domanda di concordato preventivo (all. come doc. 5 all'atto di citazione in primo grado), come segue:
- Fg. 68, p.lla 90, sub 2 e sub 1: € 300.940,00 viene valutato nella perizia del Dott.
(all. come doc. 8 all'atto di citazione in primo) e il valore dell'usufrutto Per_2
ammonterebbe a € 25.864,89;
i terreni individuati al Foglio 68, p.lla 92, p.lla 48, p.lla 31 vengono valutati, nella domanda di concordato preventivo (all. come doc. 5 all'atto di citazione in primo)
complessivamente € 15.928,00 e il valore dell'usufrutto ammonterebbe a € 1.368,96.
pag. 7/12 Risulta, così, del tutto evidente che gli atti sono comunque stati conclusi a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.
Stante l'infondatezza dell'eccezione appena esaminata, del pari priva di pregio è,
poi, la doglianza sollevata dall'appellante per cui in forza del disposto di cui all'art. 67,
comma 2, L.F., non possono formare oggetto di revocatoria le vendite concluse a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado.
Sostiene l'appellante di aver già provato, nell'ambito del giudizio di prime cure, che gli immobili su cui sono stati costituiti i diritti di usufrutto in suo favore sono sempre stati adibiti ad abitazione principale dello stesso, per quanto concerne l'abitazione sita a Fano
(PU), Strada Nazionale Adriatica Sud n. 351, e di suo affine entro il terzo grado, vale a dire il marito della sorella IG.ra , IG. , e la madre Parte_2 Persona_3
dello stesso, IG.ra , per quanto riguarda l'abitazione sita a Fano (PU), Controparte_2
Strada Nazionale Adriatica Sud n. 13.
Posto che la eccezione è assorbita dal rigetto dell'eccezione appena sopra esaminata,
chiedendo la norma dell'art. 67 L.F. che la vendita sia stata conclusa a giusto prezzo,
non può, in ogni caso, ritenersi provata la circostanza lamentata dall'appellante.
Soprattutto con riferimento all'immobile oggetto del secondo atto di compravendita l'appellante non ha dimostrato né che costituisce la sua abitazione principale, né quale sia il legame di parentela eventualmente esistente tra le parti.
Vi sono poi ulteriori aspetti da prendere in considerazione ai fini della revocatoria fallimentare degli atti oggetto di giudizio.
Innanzitutto, il fatto che gli atti di compravendita prevedessero che il pagamento pag. 8/12 avrebbe potuto essere “versato dalla parte acquirente alla parte venditrice, senza
interessi di sorta per patto espresso tra le parti, entro 5 (cinque) anni da oggi, e con
facoltà per essa acquirente di pagare tutto o parte del prezzo anche prima della
scadenza di detto termine, ed anche in più rate”.
E non vi è, in atti, prova che il prezzo sia stato pagato.
In secondo luogo, la circostanza che gli atti siano stati stipulati poco meno di un anno prima della presentazione della domanda di concordato da parte della poi CP_1
dichiarata fallita.
Elementi questi sintomatici che l' fosse senz'altro a conoscenza dello stato di Pt_1
insolvenza della società venditrice, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, essendone socio al 50% e figlio dell'amministratore.
Peraltro, come emerge dalla domanda di concordato preventivo (all. come doc. 5 all'atto di citazione in primo grado), già nel 2016 e poi nel 2017, così come risulta dalle trascrizioni effettuate, erano iniziate le prime azioni esecutive sui beni dalla fallita.
Pronunciandosi in tema di scienta decotionis la Suprema Corte, di recente, ha affermato che: “- la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al
fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'art. 67, comma 2, l. fall.,
dev'essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017); - agli effetti
della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello
stato di insolvenza dell'imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica
dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato (Cass. n. 27070 del
2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del 2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche
da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 13169 del 2020), sempre che questi
pag. 9/12 (come ad es. protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro
gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia
decoctionis da parte dell'acquirente (Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010;
Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 29257 del 2019; Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n.
13169 del 2020), nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte
circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in
cui versava il venditore (cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n.
18196 del 2012; più di recente, Cass. n. 13445 del 2023); - in particolare, ai fini della
revocatoria fallimentare di compravendita ai senso dell'art. 67, comma 2, l. fall., la
conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che
deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su
cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e
concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto,
menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna
della venditrice al pagamento di un rilevante importo (Cass. n. 13169 del 2020, la
quale ha confermato una sentenza nella quale il giudice di merito aveva tratto il
convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente
dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte
sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita); - la scelta degli
elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli
stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto (come la scientia decoctionis) costituiscono,
peraltro, un apprezzamento di fatto che, se (come nel caso in esame) adeguatamente
motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 3854 del
pag. 10/12 2019)” (si veda Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10780).
Nella specie gli elementi indiziari acquisiti consentono di affermare che l'odierno appellante fosse a conoscenza dello stato decoctionis della società CP_1
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto del tutto irrilevanti appaiono le richieste istruttorie di cui l'appellante chiede l'ammissione, stante la necessità di una più
puntuale allegazione fattuale e prova che avrebbe dovuto essere necessariamente documentale.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Va altresì accolta l'istanza di correzione di errore materiale formulata dall'appellata,
trattandosi con tutta evidenza di mero errore materiale, dovendosi sostituire “gli atti del
20.4.1018 e”, sia in parte motiva che in dispositivo, con “gli atti del 20.4.2018 e”.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014
per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 73/2023, emessa e pubblicata in data
02/03/2023 nel giudizio R.G. n. 879/2022, Rep. n. 124/2023, notificata il 10/02/2023,
così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
pag. 11/12 dispone la correzione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 73/2023, dovendosi sostituire “gli atti del 20.4.1018 e”, sia in parte motiva che in dispositivo, con “gli atti
del 20.4.2018 e”;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite,
liquidate nella misura di € 8.470,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e
CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 05/02/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
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