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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2672/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_5
(C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. ) Parte_7 CodiceFiscale_7
(C.F. ) Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.F. ) Parte_9 CodiceFiscale_9
(C.F. ) Parte_10 CodiceFiscale_10 con l'Avv. Latino del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Monza, Via Frisi n. 1
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in Milano, via Soderini n. 24
- RESISTENTE -
Oggetto: ricostruzione carriera, retribuzione All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il Controparte_2
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a vedersi computato il servizio svolto nell'anno 2013 ai fini giuridici della ricostruzione e della progressione di carriera e con effetti economici sulla posizione stipendiale dal 01.01.2014, e comunque come da giurisprudenza richiamata e allegata e, per l'effetto
2) Condannare il convenuto, in persona del ministro pro tempore, a computare CP_1
l'anno 2013 ai fini giuridici della ricostruzione e della progressione di carriera, condannando altresì il convenuto a versare a ciascuno dei ricorrenti le rispettive CP_1 differenze retributive maturate e maturande per la diversa posizione stipendiale sulla base di quanto accertato al punto 1, nei limiti della prescrizione quinquennale, interrotta dal deposito del presente ricorso”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituivano in giudizio il
[...]
Controparte_2
eccependo l'infondatezza in fatto e in
[...] diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti domandavano di:
“DICHIARARE preliminarmente la prescrizione quinquennale per ogni somma oggetto di pretesa anteriore al 2/4/2020.
RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 24 giugno 2025, il
Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come risulta dalla documentazione di causa, i ricorrenti in epigrafe indicati sono dipendenti dell'Amministrazione convenuta, con inquadramento nell'ambito del personale ausiliario tecnico e amministrativo, ossia personale ATA, e sono attualmente in servizio, rispettivamente:
2 “- presso I.C. “R. L. Montalcini” di Peschiera Borromeo;
Parte_1
- presso I.C. “R. L. Montalcini” di Peschiera Borromeo;
Parte_2
- presso I.C. “R. L. Montalcini” di Peschiera Borromeo;
Parte_3
- presso I. “P. P. Pasolini” di Milano;
Parte_4
- presso I.I.S. “P. Della Francesca” di San Donato Milanese;
Parte_5
- presso Liceo “P. Levi” di San Donato Milanese;
Parte_6
- presso I.C. “R. L. Montalcini” di Peschiera Borromeo;
Parte_7
- presso I.C. “R. L. Montalcini” di Peschiera Borromeo;
Parte_8
- presso I.I.S. “P. Della Francesca” di San Donato Milanese;
Parte_9
- presso I.T. e Liceo “Mattei” di San Donato Milanese, fino Parte_10 alla data del 31.08.2023, poi collocata in pensione dal 01.09.2023(all.1)” (pagg. 2-3, ricorso). I ricorrenti deducono quanto segue:
“I dipendenti del comparto Scuola percepiscono la retribuzione per posizioni o fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, vale a dire: ad anni 0-8 di anzianità corrisponde una determinata retribuzione;
ad anni 9-14 una retribuzione maggiore;
ad anni 15-20 una retribuzione ancora maggiore e così via, fino all'ultima posizione stipendiale che si acquisisce con 35 anni di anzianità (all.A)… In virtù delle rispettive date di assunzione a tempo indeterminato (all.3), delle ricostruzioni di carriera (all.2) e, comunque, delle buste paga prodotte (all.1), i ricorrenti godono delle seguenti posizioni stipendiali:
- acquisirà la fascia 21-27 in data 01.02.2029 e, quindi, l'attuale Parte_1 fascia 15-20 è stata acquisita in data 01.02.2023;
- acquisirà la fascia 28-34 in data 01.09.2031 e, quindi, l'attuale Parte_2 fascia 21-27 è stata acquisita in data 01.09.2024;
- acquisirà la fascia 28-34 in data 01.02.2031 e, quindi, l'attuale Parte_3 fascia 21-27 è stata acquisita in data 01.02.2024;
- acquisirà la fascia 21-27 in data 01.07.2028 e, quindi, l'attuale Parte_4 fascia 15-20 è stata acquisita in data 01.07.2022;
- acquisirà la fascia 28-34 in data 01.11.2030 e, quindi, l'attuale Parte_5 fascia 21-27 è stata acquisita in data 01.11.2023;
- acquisirà la fascia 21-27 in data 01.08.2025 e, quindi, Parte_6 l'attuale fascia 15-20 è stata acquisita in data 01.08.2019;
- acquisirà la fascia 28-34 in data 01.09.2031 e, quindi, Parte_7
l'attuale fascia 21-27 è stata acquisita in data 01.09.2024;
- acquisirà la fascia 21-27 in data 01.07.2028 e, quindi, l'attuale Parte_8 fascia 15-20 è stata acquisita in data 01.07.2022;
- acquisirà la fascia 21-27 in data 01.07.2030 e, quindi, Parte_9
l'attuale fascia 15-20 è stata acquisita in data 01.07.2024;
- ha acquisito la fascia 28-34 in data 01.01.2020” (pagg. Parte_10
3-4, ricorso).
*
3 1.1. Con il presente giudizio, i ricorrenti lamentano di aver subito un blocco di carriera nell'anno 2013, nonostante il servizio sia stato regolarmente reso per l'intera annualità (cfr. cap. 5, ricorso).
In particolare, deducono quanto segue: “6. Le norme che, a partire dal Decreto Legge n.
78/2010, hanno stabilito il blocco degli incrementi stipendiali per i dipendenti della Pubblica
Amministrazione, con riferimento al comparto Scuola, hanno determinato tale blocco per l'anno
2013 (si vedano art. 9, comma 23 e art. 8, comma 14 D.L. n. 78/2010; art. 1, comma 1
D.P.R. n. 122/2013; Decreto Interministeriale 14.01.2011; C.C.N.L. 13.03.2013 e
C.C.N.L. 07.08.2014 – all. C);
7. Il ha inteso il blocco Controparte_2 dell'anno 2013 come la definitiva cancellazione del relativo servizio svolto, inibendone gli effetti giuridici ed economici;
in pratica, rendendo l'anno 2013 definitivamente inutile ai fini della carriera;
così che l'anno 2013 non viene computato ai ricorrenti ai fini giuridici della carriera e dell'acquisizione delle fasce stipendiali per anzianità;
8. Viceversa, con l'odierna causa, i ricorrenti chiedono di interpretare il blocco stipendiale dell'anno 2013 nel senso di vedersi negati gli incrementi della retribuzione da pagarsi appunto nel 2013 (con risparmio per la P.A. ed effetto economico a danno dei ricorrenti limitato a detto anno), ma tenendo conto poi, ai fini della carriera e dei successivi incrementi retributivi, del servizio svolto nell'anno del cosiddetto blocco. Vale a dire, i ricorrenti chiedono che il blocco degli incrementi retributivi del 2013 non si traduca nella negazione del servizio per tutta la carriera;
9. Dunque, dal mancato computo dell'anno 2013, sorge l'odierna causa che, come da iniziative giudiziali già definite dalla Suprema Corte di Cassazione, si pone l'obiettivo di riportare il blocco del 2013 al dato letterale della legge: mancata corresponsione di aumenti retributivi e non cancellazione del servizio del 2013” (pagg. 4-5, ricorso).
Insistono, pertanto, per il riconoscimento – ai fini giuridici della carriera e dell'acquisizione delle fasce stipendiali per anzianità – dell'Anno Scolastico 2013.
*** * ***
2. Il ricorso non può essere accolto.
*
2.1. Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziato il Supremo
Collegio.
In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della
4 maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il
5 pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619)
Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
*
2.2. Con la suddetta decisione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013.
Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
*
2.3. Alla luce dei principi appena richiamati, non può che concludersi per l'infondatezza della pretesa attorea: domanda volta a ottenere una progressione di carriera che presuppone il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, anche dell'annualità
2013 che la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso possa essere utilmente invocata.
Per completezza, giova evidenziare come questo Tribunale abbia già superato ulteriori questioni opportunamente osservando: “in sede di discussione i procuratori del ricorrente hanno eccepito che, in forza dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, verrebbe violato il principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea, giacché la misura afflittiva disposta, in questa sede contestata, si protrarrebbe oltre la misura del necessario. La doglianza, ad avviso del giudicante, non coglie nel segno se si considera che, come già sopra accennato, gli effetti economici dell'anzianità del 2013 possono comunque essere recuperati, per quanto tramite
6 la contrattazione collettiva, il che rende la misura non necessariamente definitiva quanto agli effetti”
(Trib. Milano, Sez. Lav., 4 giugno 2025, n. 2596).
Deve escludersi, infine, che – a fronte di una domanda limitata al riconoscimento dell'annualità ai soli fini economici e di progressione di carriera – possa darsi luogo a un riconoscimento dell'anno 2013 nei limiti delineati dalla Corte di Cassazione.
****
3.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
* 3.1. La novità della questione interpretativa e la presenza di precedenti di merito difformi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa, integralmente, le spese di lite tra le parti.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 24 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_5
(C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. ) Parte_7 CodiceFiscale_7
(C.F. ) Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.F. ) Parte_9 CodiceFiscale_9
(C.F. ) Parte_10 CodiceFiscale_10 con l'Avv. Latino del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Monza, Via Frisi n. 1
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in Milano, via Soderini n. 24
- RESISTENTE -
Oggetto: ricostruzione carriera, retribuzione All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il Controparte_2
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a vedersi computato il servizio svolto nell'anno 2013 ai fini giuridici della ricostruzione e della progressione di carriera e con effetti economici sulla posizione stipendiale dal 01.01.2014, e comunque come da giurisprudenza richiamata e allegata e, per l'effetto
2) Condannare il convenuto, in persona del ministro pro tempore, a computare CP_1
l'anno 2013 ai fini giuridici della ricostruzione e della progressione di carriera, condannando altresì il convenuto a versare a ciascuno dei ricorrenti le rispettive CP_1 differenze retributive maturate e maturande per la diversa posizione stipendiale sulla base di quanto accertato al punto 1, nei limiti della prescrizione quinquennale, interrotta dal deposito del presente ricorso”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituivano in giudizio il
[...]
Controparte_2
eccependo l'infondatezza in fatto e in
[...] diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti domandavano di:
“DICHIARARE preliminarmente la prescrizione quinquennale per ogni somma oggetto di pretesa anteriore al 2/4/2020.
RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 24 giugno 2025, il
Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come risulta dalla documentazione di causa, i ricorrenti in epigrafe indicati sono dipendenti dell'Amministrazione convenuta, con inquadramento nell'ambito del personale ausiliario tecnico e amministrativo, ossia personale ATA, e sono attualmente in servizio, rispettivamente:
2 “- presso I.C. “R. L. Montalcini” di Peschiera Borromeo;
Parte_1
- presso I.C. “R. L. Montalcini” di Peschiera Borromeo;
Parte_2
- presso I.C. “R. L. Montalcini” di Peschiera Borromeo;
Parte_3
- presso I. “P. P. Pasolini” di Milano;
Parte_4
- presso I.I.S. “P. Della Francesca” di San Donato Milanese;
Parte_5
- presso Liceo “P. Levi” di San Donato Milanese;
Parte_6
- presso I.C. “R. L. Montalcini” di Peschiera Borromeo;
Parte_7
- presso I.C. “R. L. Montalcini” di Peschiera Borromeo;
Parte_8
- presso I.I.S. “P. Della Francesca” di San Donato Milanese;
Parte_9
- presso I.T. e Liceo “Mattei” di San Donato Milanese, fino Parte_10 alla data del 31.08.2023, poi collocata in pensione dal 01.09.2023(all.1)” (pagg. 2-3, ricorso). I ricorrenti deducono quanto segue:
“I dipendenti del comparto Scuola percepiscono la retribuzione per posizioni o fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, vale a dire: ad anni 0-8 di anzianità corrisponde una determinata retribuzione;
ad anni 9-14 una retribuzione maggiore;
ad anni 15-20 una retribuzione ancora maggiore e così via, fino all'ultima posizione stipendiale che si acquisisce con 35 anni di anzianità (all.A)… In virtù delle rispettive date di assunzione a tempo indeterminato (all.3), delle ricostruzioni di carriera (all.2) e, comunque, delle buste paga prodotte (all.1), i ricorrenti godono delle seguenti posizioni stipendiali:
- acquisirà la fascia 21-27 in data 01.02.2029 e, quindi, l'attuale Parte_1 fascia 15-20 è stata acquisita in data 01.02.2023;
- acquisirà la fascia 28-34 in data 01.09.2031 e, quindi, l'attuale Parte_2 fascia 21-27 è stata acquisita in data 01.09.2024;
- acquisirà la fascia 28-34 in data 01.02.2031 e, quindi, l'attuale Parte_3 fascia 21-27 è stata acquisita in data 01.02.2024;
- acquisirà la fascia 21-27 in data 01.07.2028 e, quindi, l'attuale Parte_4 fascia 15-20 è stata acquisita in data 01.07.2022;
- acquisirà la fascia 28-34 in data 01.11.2030 e, quindi, l'attuale Parte_5 fascia 21-27 è stata acquisita in data 01.11.2023;
- acquisirà la fascia 21-27 in data 01.08.2025 e, quindi, Parte_6 l'attuale fascia 15-20 è stata acquisita in data 01.08.2019;
- acquisirà la fascia 28-34 in data 01.09.2031 e, quindi, Parte_7
l'attuale fascia 21-27 è stata acquisita in data 01.09.2024;
- acquisirà la fascia 21-27 in data 01.07.2028 e, quindi, l'attuale Parte_8 fascia 15-20 è stata acquisita in data 01.07.2022;
- acquisirà la fascia 21-27 in data 01.07.2030 e, quindi, Parte_9
l'attuale fascia 15-20 è stata acquisita in data 01.07.2024;
- ha acquisito la fascia 28-34 in data 01.01.2020” (pagg. Parte_10
3-4, ricorso).
*
3 1.1. Con il presente giudizio, i ricorrenti lamentano di aver subito un blocco di carriera nell'anno 2013, nonostante il servizio sia stato regolarmente reso per l'intera annualità (cfr. cap. 5, ricorso).
In particolare, deducono quanto segue: “6. Le norme che, a partire dal Decreto Legge n.
78/2010, hanno stabilito il blocco degli incrementi stipendiali per i dipendenti della Pubblica
Amministrazione, con riferimento al comparto Scuola, hanno determinato tale blocco per l'anno
2013 (si vedano art. 9, comma 23 e art. 8, comma 14 D.L. n. 78/2010; art. 1, comma 1
D.P.R. n. 122/2013; Decreto Interministeriale 14.01.2011; C.C.N.L. 13.03.2013 e
C.C.N.L. 07.08.2014 – all. C);
7. Il ha inteso il blocco Controparte_2 dell'anno 2013 come la definitiva cancellazione del relativo servizio svolto, inibendone gli effetti giuridici ed economici;
in pratica, rendendo l'anno 2013 definitivamente inutile ai fini della carriera;
così che l'anno 2013 non viene computato ai ricorrenti ai fini giuridici della carriera e dell'acquisizione delle fasce stipendiali per anzianità;
8. Viceversa, con l'odierna causa, i ricorrenti chiedono di interpretare il blocco stipendiale dell'anno 2013 nel senso di vedersi negati gli incrementi della retribuzione da pagarsi appunto nel 2013 (con risparmio per la P.A. ed effetto economico a danno dei ricorrenti limitato a detto anno), ma tenendo conto poi, ai fini della carriera e dei successivi incrementi retributivi, del servizio svolto nell'anno del cosiddetto blocco. Vale a dire, i ricorrenti chiedono che il blocco degli incrementi retributivi del 2013 non si traduca nella negazione del servizio per tutta la carriera;
9. Dunque, dal mancato computo dell'anno 2013, sorge l'odierna causa che, come da iniziative giudiziali già definite dalla Suprema Corte di Cassazione, si pone l'obiettivo di riportare il blocco del 2013 al dato letterale della legge: mancata corresponsione di aumenti retributivi e non cancellazione del servizio del 2013” (pagg. 4-5, ricorso).
Insistono, pertanto, per il riconoscimento – ai fini giuridici della carriera e dell'acquisizione delle fasce stipendiali per anzianità – dell'Anno Scolastico 2013.
*** * ***
2. Il ricorso non può essere accolto.
*
2.1. Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziato il Supremo
Collegio.
In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della
4 maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il
5 pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619)
Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
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2.2. Con la suddetta decisione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013.
Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
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2.3. Alla luce dei principi appena richiamati, non può che concludersi per l'infondatezza della pretesa attorea: domanda volta a ottenere una progressione di carriera che presuppone il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, anche dell'annualità
2013 che la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso possa essere utilmente invocata.
Per completezza, giova evidenziare come questo Tribunale abbia già superato ulteriori questioni opportunamente osservando: “in sede di discussione i procuratori del ricorrente hanno eccepito che, in forza dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, verrebbe violato il principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea, giacché la misura afflittiva disposta, in questa sede contestata, si protrarrebbe oltre la misura del necessario. La doglianza, ad avviso del giudicante, non coglie nel segno se si considera che, come già sopra accennato, gli effetti economici dell'anzianità del 2013 possono comunque essere recuperati, per quanto tramite
6 la contrattazione collettiva, il che rende la misura non necessariamente definitiva quanto agli effetti”
(Trib. Milano, Sez. Lav., 4 giugno 2025, n. 2596).
Deve escludersi, infine, che – a fronte di una domanda limitata al riconoscimento dell'annualità ai soli fini economici e di progressione di carriera – possa darsi luogo a un riconoscimento dell'anno 2013 nei limiti delineati dalla Corte di Cassazione.
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3.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
* 3.1. La novità della questione interpretativa e la presenza di precedenti di merito difformi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa, integralmente, le spese di lite tra le parti.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 24 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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