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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2999/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2999/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
LUIGI IO RT N.1 MILANO presso lo studio dell'avv. CARDINI
ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. SCOTTI
ELISABETTA ALEXANDRA, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
VISCONTI DI MODRONE, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. pagina 1 di 16 BRAMBILLA PISONI GIOVANNI A., che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
CASELLA ALESSANDRO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
7826/2023, così giudicare:
In via principale nel merito: accertata e dichiarata la nullità dell'Incarico di consulenza oggetto di causa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, rigettare tutte le domande avversarie;
in via gradata rispetto alla domanda precedente, rigettare tutte le domande avversarie per le ragioni in fatto e in diritto di cui al presente atto.
In ogni caso, rigettare il proposto appello incidentale.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di CP_1
in forza dell'Incarico di consulenza in materia di teleriscaldamento e
[...]
cogenerazione oggetto di causa, accertati e dichiarati gli obblighi nascenti dal predetto contratto in capo a già Controparte_2
sia in relazione a incarichi di consulenza da queste conferiti Controparte_3
che all'art. 4 dell'Incarico, condannare a corrispondere a Controparte_4 CP_1
il solo corrispettivo maturato a fronte delle consulenze rese in suo favore.
[...]
pagina 2 di 16 In via istruttoria
Previa revoca delle ordinanze in data 09.01.2023 e 25.05.202, si reitera l'istanza, già formulata a verbale in data 10.11.2022, in ordine alla disposizione di un confronto ex art. 254 c.p.c. tra testi e , escussi in data 10.11.2022 a prova Tes_1 Tes_2
diretta e contraria sui capitoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 di cui alla memoria ex art. 183, vi comma n. 2 di parte attrice, e ciò alla luce della inconciliabilità delle dichiarazioni rese dai predetti testi.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
In via principale e nel merito:
- rigettare l'appello promosso da avverso la sentenza n.7826/23 del Parte_1
9.10.2023 emessa ad esito del procedimento R.G. 6793/2020, dal Tribunale di Milano
(Sezione V Civile - dott.ssa Gravagnola), in quanto infondato in fatto e diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
- in accoglimento dell'unico motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza n.7826/23 del 9.10.2023 emessa ad esito del procedimento R.G. 6793/2020, dal
Tribunale di Milano, rideterminare la data di decorrenza degli interessi moratori ex art.5
D.dlgs. n.231/02, alla data del 25.8.2015 o a quella successiva del 1.12.2025, o alla diversa che dovesse risultare ad esito di causa, confermando nel resto la sentenza impugnata;
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con la più ampia riserva.
pagina 3 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato lo conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Milano chiedendone la condanna al Parte_1
pagamento della somma di euro 177.000,00 oltre IVA e Cdp, a titolo di compensi professionali derivanti da un contratto di consulenza in materia di teleriscaldamento, stipulato dalle parti in data 11.5.2012.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'incarico professionale per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto; in ogni caso nel merito ne contestava la fondatezza.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure così statuiva:
“condanna per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento in Parte_1
favore di dell'importo di euro 177.000,00 oltre iva e cdp, oltre Controparte_1
interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 dal 3.10.2018 al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 14.103,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie”.
In particolare, il primo Giudice osservava che la pretesa creditoria trovava fondamento nel contratto di consulenza in materia di teleriscaldamento e cogenerazione, sottoscritto dalle parti in data 11 maggio 2012, con il quale le società che conferivano incarico a poi fusa per incorporazione con Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6
[...
oggi , e oggi Parte_1 CP_2 Controparte_7 [...]
) dichiaravano in premessa di trovarsi nella necessità “di acquisire con CP_2
sistematicità pareri tecnici in ordine alla gestione e al possibile sviluppo degli impianti
e delle reti di teleriscaldamento e/o cogenerazione da esse detenute e/o in gestione”. Le parti circoscrivevano l'oggetto del contratto a pareri orali o scritti per lo sviluppo delle pagina 4 di 16 centrali e reti di teleriscaldamento in relazione ad un puntuale elenco di normative di settore di cui all'art.
1.2 del contratto, escludendo espressamente prestazioni professionali di progettazione, computi metrici, d.l., coordinamento sicurezza, ecc.,eventualmente oggetto di separati incarichi.
Tanto premesso, respingeva l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto dalla sua lettura si evinceva che le parti avevano chiaramente specificato gli ambiti settoriali per i quali si obbligava, fino alla scadenza CP_1
del contratto, a mettere a disposizione delle controparti la propria professionalità e risorse organizzative.
Nel merito evidenziava che dalla documentazione versata in atti (doc. 13 e 16 fasc. att.)
e dagli esiti della prova orale risultava che lo aveva prestato la propria CP_1
consulenza sia per il rilascio del CPI dell'impianto di cogenerazione di Rho, sia per la gestione dell'impianto di cogenerazione di Busto Garolfo, sia dando il proprio contributo allo sviluppo delle trattative con la società per l'ampliamento CP_8
dell'impianto sull'area di proprietà di quest'ultima e per la fornitura di energia elettrica e termica allo stabilimento chimico, avendo così fornito adeguata prova dell'esecuzione dell'incarico.
Rilevava in ogni caso che, anche diversamente opinando in merito all'assolvimento dell'onere della prova circa la partecipazione dello alla trattativa CP_1 CP_8
il corrispettivo pattuito era in ogni caso dovuto nella sua integralità, in quanto nel contratto in esame il corrispettivo era state definito come “complessivo” e “forfettario”; in particolare riteneva che “quest'ultimo aggettivo contenuto nella clausola disciplinante
l'indennità di recesso … benché non applicabile al caso di specie, essendo il contratto rimasto in vita sino alla sua naturale scadenza, esprime in modo inequivoco l'utilità economica convenzionalmente garantita al consulente, finanche nell'ipotesi di scioglimento anticipato dal vincolo contrattuale.
pagina 5 di 16 Il compenso pattuito era infatti volto a remunerare l'impegno dello , nei CP_1
confronti della committente odierna convenuta e delle altre due società del gruppo, di rendere la propria consulenza in materia di teleriscaldamento per un tempo significativo (di circa 20 mesi), pari all'intera durata del contratto. Qualora il compenso non avesse avuto carattere forfettario e dunque dovuto a prescindere dal numero e dalla complessità dei pareri resi e le parti avessero invece inteso remunerare esclusivamente le singole prestazioni richieste ed eseguite, esse avrebbero indicato un prezzo unitario (o almeno un suo criterio di determinazione) per ciascun tipo di prestazione, invece deliberatamente omesso in contratto”.
Anche in relazione al soggetto obbligato al pagamento del compenso, evidenziava che la disciplina convenzionale del rapporto, prevedendo una valutazione periodica delle competenze spettanti alle singole società al fine della loro liquidazione e fatturazione, poneva l'onere, a carico delle società contraenti, di convenire tra loro la ripartizione delle quote di compenso dovute, in proporzione del diverso beneficio ricavato dalla consulenza resa, e non certamente un limite al diritto del professionista di esigere il pagamento del corrispettivo per l'intero in mancanza di un siffatto accordo.
Osservava infine che tale interpretazione si imponeva anche alla luce dell'assetto di interessi convenuto inter partes e risultante dalla lettura complessiva degli accordi sottoscritti in data 11 maggio 2012, che erano collegati ad un accordo transattivo raggiunto dalle stesse parti a definizione di un altro contenzioso, tra loro intercorso innanzi al Tribunale di Milano.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Parte_1
seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in principalità, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti e, in subordine, di limitare la condanna di Controparte_4
a corrispondere a il solo corrispettivo maturato a fronte delle consulenze CP_1
rese in suo favore.
pagina 6 di 16 Parte appellata ha contestato l'avverso gravame e ha proposto appello incidentale, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla decorrenza degli interessi moratori.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'8 ottobre e decisa nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Con il primo motivo l'appellante principale lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato il contratto, stipulato dalle parti in data 11 maggio 2012.
Rileva infatti l'appellante che l'art. 4 del contratto, non analizzato dal primo Giudice, rubricato competenze e modalità di pagamento, prevede che “a fronte della prestazione dell'attività di cui al presente disciplinare le società [ (oggi Controparte_5 Pt_1
) e -.] riconoscono allo , il
[...] CP_2 Controparte_3 CP_1
compenso complessivo di € 177.000,00 (centosettantamilaeuro/00) oltre IVA e cdp. Le parti convengono di valutare periodicamente con cadenza almeno trimestrale la maturazione delle competenze spettanti a ogni singola società in ogni singolo periodo compreso nell'arco temporale di cui all'art. 3”.
L'articolo prosegue definendo le modalità di pagamento del compenso, che sarà “da fatturare e da liquidare dalle singole società in proporzione alle attività di consulenza previste al pt.
1.2 con pagamento a 90gg data fattura fine mese.” pagina 7 di 16 Sulla scorta di tale articolo l'appellante sostiene che il compenso di euro 177.000,00 non fosse dovuto a prescindere dal numero e dalla complessità dei pareri resi, come affermato dalla sentenza impugnata, ma quale corrispettivo per l'attività di cui all'incarico da rendersi in favore di tre diverse società, ognuna delle quali avrebbe pagato quanto di sua spettanza sulla base di un monitoraggio almeno trimestrale in ordine alle competenze maturate da a fronte dell'attività di consulenza CP_1
resa.
Secondariamente l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per aver parificato quanto previsto per l'ipotesi di risoluzione anticipata – dove, peraltro, si parla di
“importo residuo del compenso forfettario” - con quanto previsto a titolo di compenso.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il contratto di consulenza per cui è causa si inserisce nell'ambito del più ampio accordo raggiunto tra le parti a margine del giudizio R.G.n.15310/10 e sulla scorta di tale presupposto ha confermato il diritto di al riconoscimento del credito CP_1
azionato.
Sostiene in particolare l'appellante che le tre scritture private, sottoscritte dalle parti l'11.5.20128, non sono collegate tra loro e ciò si desume sia dall'assenza di richiami espressi tra le scritture, all'interno dei rispettivi testi negoziali, sia dalla testimonianza del teste , all'epoca amministratore delegato di , il quale con riferimento Tes_3 CP_5
all'incarico di consulenza aveva dichiarato che “si tratta di un accordo che non ha attinenza con la definizione del giudizio”.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per aver respinto l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dello stesso.
pagina 8 di 16 Rileva infatti che, secondo quanto previsto dalle parti, “Oggetto dell'incarico è l'attività di consulenza finalizzata alla gestione ed al possibile sviluppo delle centrali e reti di teleriscaldamento da esse detenute e/o gestite” limitatamente a questioni inerenti la normativa sulla prevenzione incendi, gli impianti termoidraulici, gli impianti elettrici in media e bassa tensione e la direttiva PED;
sicché gli elementi ivi indicati sono insufficienti a pervenire all'esatta identificazione dell'oggetto negoziale.
Con il quarto motivo l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che il compenso fosse stato pattuito in via forfettaria, sebbene il termine forfettario compaia soltanto all'art. 5 del contratto, con riferimento all'indennità di anticipata risoluzione.
Con il quinto motivo ha censurato la sentenza, in quanto l'incarico non Parte_1
prevedeva che le società committenti avrebbero definito tra loro come ripartirsi le quote di compenso dovute, bensì che lo stesso sarebbe stato fatturato e liquidato da parte delle singole società in proporzione alle attività di consulenza di cui le stesse avevano beneficiato, in deroga al regime generale della solidarietà dal lato passivo previsto dall'art. 1294 c.c.
Con il sesto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice aveva ritenuto che avesse fornito prova idonea della consulenza CP_1
prestata, in quanto lo svolgimento delle attività da parte di a favore di CP_1
non trovava conferma nella documentazione prodotta in causa ed era stata CP_5
smentita dai testi e mentre l'attività di ampliamento dell'impianto di Tes_3 Tes_2
cogenerazione nello stabilimento non rientrava tra le questioni oggetto di CP_8
possibile consulenza.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
pagina 9 di 16 Il contratto di consulenza oggetto di causa è intercorso tra da un lato e le CP_1
società (oggi ) e dall'altra. CP_5 Parte_1 CP_2 Controparte_3
L'art. 4 del contratto di consulenza è così formulato:
“a fronte della prestazione dell'attività di cui al presente disciplinare le società riconoscono allo , il compenso complessivo di € 177.000,00 CP_1
(centosettantamilaeuro/00) oltre IVA e cdp.
Tale importo sarà da fatturare e da liquidare dalle singole società in proporzione alle attività di consulenza previste al pt.
1.2 con pagamento a 90gg data fattura fine mese.
Le parti convengono di valutare periodicamente con cadenza almeno trimestrale la maturazione delle competenze spettanti a ogni singola società in ogni singolo periodo compreso nell'arco temporale di cui all'art. 3”.
L'art. 5, intitolato indennità di risoluzione, prevede quanto segue:
“in deroga a quanto previsto dall'art.2237 c.c., in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto determinato dalla volontà delle Società le stesse riconosceranno fin d'ora a
a titolo di indennità di risoluzione e forfettario risarcimento per Controparte_1
mancato guadagno, l'importo residuo del compenso forfettario di € 177.000,00
(centosettantasettemilaeuro) oltre IVA e cdp non ancora corrisposto alla data della risoluzione del rapporto […].
Pertanto, dal tenore testuale delle clausole in esame si evince chiaramente che il compenso è stato definito dalle parti come complessivo, nel senso che lo stesso è dovuto per l'attività di consulenza prestata nel periodo di vigenza del contratto, a prescindere dal numero e dalle singole attività espletate: il compenso, infatti, è stato determinato in relazione alla complessiva attività che avrebbe svolto lo nel periodo di CP_1
vigenza del contratto, senza alcun riferimento a specifici incarichi, di volta in volta espletati.
pagina 10 di 16 Non rileva, in senso contrario, il fatto che il termine forfettario sia utilizzato soltanto nella clausola n. 5, che disciplina l'indennità di risoluzione del contratto: seguendo la tesi di parte appellante, infatti, il compenso verrebbe ad essere calcolato in base ai singoli incarichi svolti, in caso di vigenza del contratto, mentre sarebbe, in modo del tutto contraddittorio, quantificato in forma forfettaria soltanto nell'ipotesi di risoluzione anticipata.
Non può neppure ritenersi che le parti, nel definire l'obbligo di pagamento del compenso, abbiano derogato al regime di solidarietà dal lato passivo, di cui all'art. 1294
c.c.
Infatti, dall'esame complessivo del testo negoziale si evince che le società , CP_5 [...]
e avevano congiuntamente conferito allo CP_2 Controparte_3 CP_1
“l'incarico professionale di assistere le medesime con propria attività di
[...]
consulenza nei limiti e termini di seguito precisati”, senza in alcun modo distinguere le varie prestazioni che lo avrebbe svolto nei loro confronti. CP_1
L'art. 4 del contratto prevede, poi, che “le società riconoscono allo , il CP_1
compenso complessivo di € 177.000,00 (centosettantamilaeuro/00) oltre IVA e cdp”.
Da ciò si desume, per un verso, che le prestazioni conferite allo erano CP_1
rivolte indistintamente a tutte le società che avevano sottoscritto il contratto e, dall'altro, che il pagamento del corrispettivo era a carico delle società (non individuate partitamente) che avevano riconosciuto allo il pagamento del compenso CP_1
complessivo di euro 177.000,00.
La facoltà, prevista dall'art. 4 comma 2 del contratto, conferita alle singole società, di fatturare e liquidare l'importo di euro 177.000,00 “in proporzione alle attività di Co consulenza previste al pt. con pagamento a 90gg data fattura fine mese” non pagina 11 di 16 smentisce la natura solidale dell'obbligazione, assunta per l'intero dalle società che avevano conferito l'incarico.
In altri termini, il tenore delle clausole negoziali evidenzia che l'obbligazione di pagamento del compenso è stata assunta per l'intero dalle Società che hanno sottoscritto l'accordo e che hanno riconosciuto il compenso forfettariamente stabilito in euro
177.000,00; soltanto la fatturazione del compenso sarebbe stata effettuata dalle committenti “in proporzione” all'attività di cui avevano beneficiato, secondo criteri interni di ripartizione del credito tra i condebitori solidali.
Con riguardo all'oggetto dell'attività di consulenza si osserva quanto segue.
Il contratto oggetto di causa definisce l'incarico conferito a quale CP_1
“attività di consulenza finalizzata alla gestione ed al possibile sviluppo delle centrali e reti di riscaldamento” ed è e “limitata dalle parti alle questioni inerenti le seguenti normative: 1) Prevenzione incendi di cui alla L. 966/65 – L. 818/84; 2) Impianti termoidraulici;
3) Impianti elettrici in Bassa tensione;
4) Impianti elettrici in Media tensione;
5) Direttiva PED e sicurezza apparecchiature in pressione” (così art.1.2), con l'espressa esclusione di attività progettuali e/o di assistenza in fase esecutiva: dispone infatti l'art.
2.1 che “sono espressamente escluse dall'oggetto del presente incarico eventuali prestazioni professionali di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva impianti, strutture, edilizia generale;
redazione di computi metrici, contabilità, direzione lavori;
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/08; collaudi, misure elettriche e di terra”, che saranno “disciplinate da separati specifici incarichi” (così art.2.2).
Dalle previsioni negoziali qui riportate si evince, pertanto, che l'oggetto del contratto era chiaramente determinato, risultando espressamente indicate le materie oggetto di pagina 12 di 16 consulenza, mentre erano rimesse a una futura separata disciplina, da regolare con nuovi incarichi, le sole prestazioni professionali individuate dall'art.2.1.
In relazione alle altre doglianze si osserva quanto segue.
Lo svolgimento dell'attività di consulenza trova conferma nella documentazione prodotta da parte attrice, dalla quale risulta che ha predisposto varie CP_1
bozze di accordo (v. doc. n. 16) aventi ad oggetto l'ampliamento della centrale di cogenerazione sita in Rho (MI) nell'area industriale di proprietà e la CP_8
fornitura di energia elettrica ed energia termica allo stabilimento chimico di quest'ultima società e ha partecipato, in qualità di consulente di , alle trattative intercorse con CP_5
(v. doc. 14 - verbale di riunione del febbraio 2013) e alla redazione di una CP_8
lettera di intenti (v. doc. 15).
Tali circostanze hanno trovato conferma nelle deposizioni dei testi Tes_4 Tes_1
In particolare, il teste all'epoca dei fatti presidente di , ha confermato la Tes_4 CP_5
partecipazione di ai vari incontri intercorsi tra ed e il suo CP_1 CP_5 CP_8
contributo alla redazione della lettera di intenti e della proposta di cui ai documenti 15 e
16 prodotti.
Parimenti il teste ha riconosciuto che ha seguito sicuramente la Tes_1 CP_1
questione della prevenzione incendi e ha seguito la trattativa con partecipando CP_8
agli incontri”; ha confermato i contatti tra il dott. l'ing. in merito alla Tes_4 CP_1
trattativa e la consulenza resa da al dottor precisando CP_8 CP_1 Tes_4
di aver egli stesso“partecipato agli incontri in cui , nella persona dell'Ing. CP_1
, forniva documentazione o consulenza al dott. . CP_10 Tes_4
Anche il teste ha confermato che nell'ambito dell'incarico oggetto di causa lo Tes_2
si occupò dell'attività relativa alla “richiesta per l'ottenimento del CP_1
certificato di prevenzione incendi relativo alla centrale di teleriscaldamento sita in Rho
pagina 13 di 16 sud, via Magenta n.77”; invece, diversamente dal teste ha escluso che lo Tes_1 CP_1
abbia partecipato alle trattative con
[...] CP_8
Orbene, come ha correttamente affermato il Giudice di prime cure, il contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle rese dai testi e è soltanto apparente, dal momento Tes_1 Tes_4
che il teste, non rivestendo posizioni apicali nell'ambito della società, non poteva essere a conoscenza delle trattative, seguite direttamente dal presidente di . CP_5
Invece non appaiono attendibili le difformi dichiarazioni rese del teste (il Tes_3
quale ha affermato che l'accordo oggetto di causa fu “voluto dal signor titolo Tes_4
personale per garantirsi un'attività; io ero a.d. e sapevo bene che non avevamo attività da dare a ed è per questo che non ho accettato di pattuire un importo CP_1
forfettario” e che la trattativa tra e era “stata gestita dalla società CP_5 CP_8
, senza alcun supporto da parte di ”) in quanto tali dichiarazioni si CP_5 CP_1
pongono in contrasto con il testo negoziale, sottoscritto dallo stesso , nella Tes_3
sua qualità di amministratore delegato di . CP_5
Di conseguenza sulla scorta del contratto di consulenza oggetto di causa, redatto e sottoscritto dallo stesso teste non può ritenersi che il presidente di si Tes_3 CP_5
fosse avvalso della consulenza di Ancora a mero titolo personale.
In ogni caso, pur diversamente opinando in merito alla partecipazione dello CP_1
alla trattativa con essendo stato il compenso qualificato come
[...] CP_8
forfettario e dunque dovuto a prescindere dal numero e dalla complessità dei pareri resi,
l'appellata non era tenuta a provare le singole prestazioni eseguite.
Pertanto, le considerazioni innanzi svolte conducono al rigetto delle doglianze svolte con il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo d'appello, restando assorbite le censure proposte con il secondo motivo, volte a censurare la sentenza nella parte in cui ha affermato che – in ogni caso - l'incarico di consulenza si inseriva in un complessivo accordo transattivo, trattandosi di argomenti ultronei ai fini del decidere. pagina 14 di 16 Sull'appello incidentale
Le doglianze oggetto dell'appello incidentale, inerenti l'erronea decorrenza degli interessi moratori, sono fondate.
Infatti, con la missiva del 25 agosto 2015 (v. doc. 9 fascicolo parte attrice) ha CP_5
contestato la fattura emessa da dichiarando di non voler adempiere, in CP_1
quanto l'incarico non era stato espletato.
Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 1219 secondo comma n. 2) c.c., gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 decorrono dal 25.8.2015 anziché dal 3.10.2018, come statuito dal primo Giudice, in quanto il rifiuto di adempiere determina la costituzione in mora del debitore.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 7826/2023, pubblicata in data 9 ottobre 2023 che conferma in parte qua;
pagina 15 di 16 2. accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento degli interessi moratori ex Parte_1
art.5 d.dlgs. n.231/02 dal 25.8.2015 al saldo;
3. condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in Parte_1
euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 13 novembre 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2999/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
LUIGI IO RT N.1 MILANO presso lo studio dell'avv. CARDINI
ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. SCOTTI
ELISABETTA ALEXANDRA, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
VISCONTI DI MODRONE, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. pagina 1 di 16 BRAMBILLA PISONI GIOVANNI A., che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
CASELLA ALESSANDRO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
7826/2023, così giudicare:
In via principale nel merito: accertata e dichiarata la nullità dell'Incarico di consulenza oggetto di causa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, rigettare tutte le domande avversarie;
in via gradata rispetto alla domanda precedente, rigettare tutte le domande avversarie per le ragioni in fatto e in diritto di cui al presente atto.
In ogni caso, rigettare il proposto appello incidentale.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di CP_1
in forza dell'Incarico di consulenza in materia di teleriscaldamento e
[...]
cogenerazione oggetto di causa, accertati e dichiarati gli obblighi nascenti dal predetto contratto in capo a già Controparte_2
sia in relazione a incarichi di consulenza da queste conferiti Controparte_3
che all'art. 4 dell'Incarico, condannare a corrispondere a Controparte_4 CP_1
il solo corrispettivo maturato a fronte delle consulenze rese in suo favore.
[...]
pagina 2 di 16 In via istruttoria
Previa revoca delle ordinanze in data 09.01.2023 e 25.05.202, si reitera l'istanza, già formulata a verbale in data 10.11.2022, in ordine alla disposizione di un confronto ex art. 254 c.p.c. tra testi e , escussi in data 10.11.2022 a prova Tes_1 Tes_2
diretta e contraria sui capitoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 di cui alla memoria ex art. 183, vi comma n. 2 di parte attrice, e ciò alla luce della inconciliabilità delle dichiarazioni rese dai predetti testi.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
In via principale e nel merito:
- rigettare l'appello promosso da avverso la sentenza n.7826/23 del Parte_1
9.10.2023 emessa ad esito del procedimento R.G. 6793/2020, dal Tribunale di Milano
(Sezione V Civile - dott.ssa Gravagnola), in quanto infondato in fatto e diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
- in accoglimento dell'unico motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza n.7826/23 del 9.10.2023 emessa ad esito del procedimento R.G. 6793/2020, dal
Tribunale di Milano, rideterminare la data di decorrenza degli interessi moratori ex art.5
D.dlgs. n.231/02, alla data del 25.8.2015 o a quella successiva del 1.12.2025, o alla diversa che dovesse risultare ad esito di causa, confermando nel resto la sentenza impugnata;
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con la più ampia riserva.
pagina 3 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato lo conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Milano chiedendone la condanna al Parte_1
pagamento della somma di euro 177.000,00 oltre IVA e Cdp, a titolo di compensi professionali derivanti da un contratto di consulenza in materia di teleriscaldamento, stipulato dalle parti in data 11.5.2012.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'incarico professionale per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto; in ogni caso nel merito ne contestava la fondatezza.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure così statuiva:
“condanna per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento in Parte_1
favore di dell'importo di euro 177.000,00 oltre iva e cdp, oltre Controparte_1
interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 dal 3.10.2018 al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 14.103,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie”.
In particolare, il primo Giudice osservava che la pretesa creditoria trovava fondamento nel contratto di consulenza in materia di teleriscaldamento e cogenerazione, sottoscritto dalle parti in data 11 maggio 2012, con il quale le società che conferivano incarico a poi fusa per incorporazione con Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6
[...
oggi , e oggi Parte_1 CP_2 Controparte_7 [...]
) dichiaravano in premessa di trovarsi nella necessità “di acquisire con CP_2
sistematicità pareri tecnici in ordine alla gestione e al possibile sviluppo degli impianti
e delle reti di teleriscaldamento e/o cogenerazione da esse detenute e/o in gestione”. Le parti circoscrivevano l'oggetto del contratto a pareri orali o scritti per lo sviluppo delle pagina 4 di 16 centrali e reti di teleriscaldamento in relazione ad un puntuale elenco di normative di settore di cui all'art.
1.2 del contratto, escludendo espressamente prestazioni professionali di progettazione, computi metrici, d.l., coordinamento sicurezza, ecc.,eventualmente oggetto di separati incarichi.
Tanto premesso, respingeva l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto dalla sua lettura si evinceva che le parti avevano chiaramente specificato gli ambiti settoriali per i quali si obbligava, fino alla scadenza CP_1
del contratto, a mettere a disposizione delle controparti la propria professionalità e risorse organizzative.
Nel merito evidenziava che dalla documentazione versata in atti (doc. 13 e 16 fasc. att.)
e dagli esiti della prova orale risultava che lo aveva prestato la propria CP_1
consulenza sia per il rilascio del CPI dell'impianto di cogenerazione di Rho, sia per la gestione dell'impianto di cogenerazione di Busto Garolfo, sia dando il proprio contributo allo sviluppo delle trattative con la società per l'ampliamento CP_8
dell'impianto sull'area di proprietà di quest'ultima e per la fornitura di energia elettrica e termica allo stabilimento chimico, avendo così fornito adeguata prova dell'esecuzione dell'incarico.
Rilevava in ogni caso che, anche diversamente opinando in merito all'assolvimento dell'onere della prova circa la partecipazione dello alla trattativa CP_1 CP_8
il corrispettivo pattuito era in ogni caso dovuto nella sua integralità, in quanto nel contratto in esame il corrispettivo era state definito come “complessivo” e “forfettario”; in particolare riteneva che “quest'ultimo aggettivo contenuto nella clausola disciplinante
l'indennità di recesso … benché non applicabile al caso di specie, essendo il contratto rimasto in vita sino alla sua naturale scadenza, esprime in modo inequivoco l'utilità economica convenzionalmente garantita al consulente, finanche nell'ipotesi di scioglimento anticipato dal vincolo contrattuale.
pagina 5 di 16 Il compenso pattuito era infatti volto a remunerare l'impegno dello , nei CP_1
confronti della committente odierna convenuta e delle altre due società del gruppo, di rendere la propria consulenza in materia di teleriscaldamento per un tempo significativo (di circa 20 mesi), pari all'intera durata del contratto. Qualora il compenso non avesse avuto carattere forfettario e dunque dovuto a prescindere dal numero e dalla complessità dei pareri resi e le parti avessero invece inteso remunerare esclusivamente le singole prestazioni richieste ed eseguite, esse avrebbero indicato un prezzo unitario (o almeno un suo criterio di determinazione) per ciascun tipo di prestazione, invece deliberatamente omesso in contratto”.
Anche in relazione al soggetto obbligato al pagamento del compenso, evidenziava che la disciplina convenzionale del rapporto, prevedendo una valutazione periodica delle competenze spettanti alle singole società al fine della loro liquidazione e fatturazione, poneva l'onere, a carico delle società contraenti, di convenire tra loro la ripartizione delle quote di compenso dovute, in proporzione del diverso beneficio ricavato dalla consulenza resa, e non certamente un limite al diritto del professionista di esigere il pagamento del corrispettivo per l'intero in mancanza di un siffatto accordo.
Osservava infine che tale interpretazione si imponeva anche alla luce dell'assetto di interessi convenuto inter partes e risultante dalla lettura complessiva degli accordi sottoscritti in data 11 maggio 2012, che erano collegati ad un accordo transattivo raggiunto dalle stesse parti a definizione di un altro contenzioso, tra loro intercorso innanzi al Tribunale di Milano.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Parte_1
seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in principalità, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti e, in subordine, di limitare la condanna di Controparte_4
a corrispondere a il solo corrispettivo maturato a fronte delle consulenze CP_1
rese in suo favore.
pagina 6 di 16 Parte appellata ha contestato l'avverso gravame e ha proposto appello incidentale, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla decorrenza degli interessi moratori.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'8 ottobre e decisa nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Con il primo motivo l'appellante principale lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato il contratto, stipulato dalle parti in data 11 maggio 2012.
Rileva infatti l'appellante che l'art. 4 del contratto, non analizzato dal primo Giudice, rubricato competenze e modalità di pagamento, prevede che “a fronte della prestazione dell'attività di cui al presente disciplinare le società [ (oggi Controparte_5 Pt_1
) e -.] riconoscono allo , il
[...] CP_2 Controparte_3 CP_1
compenso complessivo di € 177.000,00 (centosettantamilaeuro/00) oltre IVA e cdp. Le parti convengono di valutare periodicamente con cadenza almeno trimestrale la maturazione delle competenze spettanti a ogni singola società in ogni singolo periodo compreso nell'arco temporale di cui all'art. 3”.
L'articolo prosegue definendo le modalità di pagamento del compenso, che sarà “da fatturare e da liquidare dalle singole società in proporzione alle attività di consulenza previste al pt.
1.2 con pagamento a 90gg data fattura fine mese.” pagina 7 di 16 Sulla scorta di tale articolo l'appellante sostiene che il compenso di euro 177.000,00 non fosse dovuto a prescindere dal numero e dalla complessità dei pareri resi, come affermato dalla sentenza impugnata, ma quale corrispettivo per l'attività di cui all'incarico da rendersi in favore di tre diverse società, ognuna delle quali avrebbe pagato quanto di sua spettanza sulla base di un monitoraggio almeno trimestrale in ordine alle competenze maturate da a fronte dell'attività di consulenza CP_1
resa.
Secondariamente l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per aver parificato quanto previsto per l'ipotesi di risoluzione anticipata – dove, peraltro, si parla di
“importo residuo del compenso forfettario” - con quanto previsto a titolo di compenso.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il contratto di consulenza per cui è causa si inserisce nell'ambito del più ampio accordo raggiunto tra le parti a margine del giudizio R.G.n.15310/10 e sulla scorta di tale presupposto ha confermato il diritto di al riconoscimento del credito CP_1
azionato.
Sostiene in particolare l'appellante che le tre scritture private, sottoscritte dalle parti l'11.5.20128, non sono collegate tra loro e ciò si desume sia dall'assenza di richiami espressi tra le scritture, all'interno dei rispettivi testi negoziali, sia dalla testimonianza del teste , all'epoca amministratore delegato di , il quale con riferimento Tes_3 CP_5
all'incarico di consulenza aveva dichiarato che “si tratta di un accordo che non ha attinenza con la definizione del giudizio”.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per aver respinto l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dello stesso.
pagina 8 di 16 Rileva infatti che, secondo quanto previsto dalle parti, “Oggetto dell'incarico è l'attività di consulenza finalizzata alla gestione ed al possibile sviluppo delle centrali e reti di teleriscaldamento da esse detenute e/o gestite” limitatamente a questioni inerenti la normativa sulla prevenzione incendi, gli impianti termoidraulici, gli impianti elettrici in media e bassa tensione e la direttiva PED;
sicché gli elementi ivi indicati sono insufficienti a pervenire all'esatta identificazione dell'oggetto negoziale.
Con il quarto motivo l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che il compenso fosse stato pattuito in via forfettaria, sebbene il termine forfettario compaia soltanto all'art. 5 del contratto, con riferimento all'indennità di anticipata risoluzione.
Con il quinto motivo ha censurato la sentenza, in quanto l'incarico non Parte_1
prevedeva che le società committenti avrebbero definito tra loro come ripartirsi le quote di compenso dovute, bensì che lo stesso sarebbe stato fatturato e liquidato da parte delle singole società in proporzione alle attività di consulenza di cui le stesse avevano beneficiato, in deroga al regime generale della solidarietà dal lato passivo previsto dall'art. 1294 c.c.
Con il sesto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice aveva ritenuto che avesse fornito prova idonea della consulenza CP_1
prestata, in quanto lo svolgimento delle attività da parte di a favore di CP_1
non trovava conferma nella documentazione prodotta in causa ed era stata CP_5
smentita dai testi e mentre l'attività di ampliamento dell'impianto di Tes_3 Tes_2
cogenerazione nello stabilimento non rientrava tra le questioni oggetto di CP_8
possibile consulenza.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
pagina 9 di 16 Il contratto di consulenza oggetto di causa è intercorso tra da un lato e le CP_1
società (oggi ) e dall'altra. CP_5 Parte_1 CP_2 Controparte_3
L'art. 4 del contratto di consulenza è così formulato:
“a fronte della prestazione dell'attività di cui al presente disciplinare le società riconoscono allo , il compenso complessivo di € 177.000,00 CP_1
(centosettantamilaeuro/00) oltre IVA e cdp.
Tale importo sarà da fatturare e da liquidare dalle singole società in proporzione alle attività di consulenza previste al pt.
1.2 con pagamento a 90gg data fattura fine mese.
Le parti convengono di valutare periodicamente con cadenza almeno trimestrale la maturazione delle competenze spettanti a ogni singola società in ogni singolo periodo compreso nell'arco temporale di cui all'art. 3”.
L'art. 5, intitolato indennità di risoluzione, prevede quanto segue:
“in deroga a quanto previsto dall'art.2237 c.c., in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto determinato dalla volontà delle Società le stesse riconosceranno fin d'ora a
a titolo di indennità di risoluzione e forfettario risarcimento per Controparte_1
mancato guadagno, l'importo residuo del compenso forfettario di € 177.000,00
(centosettantasettemilaeuro) oltre IVA e cdp non ancora corrisposto alla data della risoluzione del rapporto […].
Pertanto, dal tenore testuale delle clausole in esame si evince chiaramente che il compenso è stato definito dalle parti come complessivo, nel senso che lo stesso è dovuto per l'attività di consulenza prestata nel periodo di vigenza del contratto, a prescindere dal numero e dalle singole attività espletate: il compenso, infatti, è stato determinato in relazione alla complessiva attività che avrebbe svolto lo nel periodo di CP_1
vigenza del contratto, senza alcun riferimento a specifici incarichi, di volta in volta espletati.
pagina 10 di 16 Non rileva, in senso contrario, il fatto che il termine forfettario sia utilizzato soltanto nella clausola n. 5, che disciplina l'indennità di risoluzione del contratto: seguendo la tesi di parte appellante, infatti, il compenso verrebbe ad essere calcolato in base ai singoli incarichi svolti, in caso di vigenza del contratto, mentre sarebbe, in modo del tutto contraddittorio, quantificato in forma forfettaria soltanto nell'ipotesi di risoluzione anticipata.
Non può neppure ritenersi che le parti, nel definire l'obbligo di pagamento del compenso, abbiano derogato al regime di solidarietà dal lato passivo, di cui all'art. 1294
c.c.
Infatti, dall'esame complessivo del testo negoziale si evince che le società , CP_5 [...]
e avevano congiuntamente conferito allo CP_2 Controparte_3 CP_1
“l'incarico professionale di assistere le medesime con propria attività di
[...]
consulenza nei limiti e termini di seguito precisati”, senza in alcun modo distinguere le varie prestazioni che lo avrebbe svolto nei loro confronti. CP_1
L'art. 4 del contratto prevede, poi, che “le società riconoscono allo , il CP_1
compenso complessivo di € 177.000,00 (centosettantamilaeuro/00) oltre IVA e cdp”.
Da ciò si desume, per un verso, che le prestazioni conferite allo erano CP_1
rivolte indistintamente a tutte le società che avevano sottoscritto il contratto e, dall'altro, che il pagamento del corrispettivo era a carico delle società (non individuate partitamente) che avevano riconosciuto allo il pagamento del compenso CP_1
complessivo di euro 177.000,00.
La facoltà, prevista dall'art. 4 comma 2 del contratto, conferita alle singole società, di fatturare e liquidare l'importo di euro 177.000,00 “in proporzione alle attività di Co consulenza previste al pt. con pagamento a 90gg data fattura fine mese” non pagina 11 di 16 smentisce la natura solidale dell'obbligazione, assunta per l'intero dalle società che avevano conferito l'incarico.
In altri termini, il tenore delle clausole negoziali evidenzia che l'obbligazione di pagamento del compenso è stata assunta per l'intero dalle Società che hanno sottoscritto l'accordo e che hanno riconosciuto il compenso forfettariamente stabilito in euro
177.000,00; soltanto la fatturazione del compenso sarebbe stata effettuata dalle committenti “in proporzione” all'attività di cui avevano beneficiato, secondo criteri interni di ripartizione del credito tra i condebitori solidali.
Con riguardo all'oggetto dell'attività di consulenza si osserva quanto segue.
Il contratto oggetto di causa definisce l'incarico conferito a quale CP_1
“attività di consulenza finalizzata alla gestione ed al possibile sviluppo delle centrali e reti di riscaldamento” ed è e “limitata dalle parti alle questioni inerenti le seguenti normative: 1) Prevenzione incendi di cui alla L. 966/65 – L. 818/84; 2) Impianti termoidraulici;
3) Impianti elettrici in Bassa tensione;
4) Impianti elettrici in Media tensione;
5) Direttiva PED e sicurezza apparecchiature in pressione” (così art.1.2), con l'espressa esclusione di attività progettuali e/o di assistenza in fase esecutiva: dispone infatti l'art.
2.1 che “sono espressamente escluse dall'oggetto del presente incarico eventuali prestazioni professionali di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva impianti, strutture, edilizia generale;
redazione di computi metrici, contabilità, direzione lavori;
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/08; collaudi, misure elettriche e di terra”, che saranno “disciplinate da separati specifici incarichi” (così art.2.2).
Dalle previsioni negoziali qui riportate si evince, pertanto, che l'oggetto del contratto era chiaramente determinato, risultando espressamente indicate le materie oggetto di pagina 12 di 16 consulenza, mentre erano rimesse a una futura separata disciplina, da regolare con nuovi incarichi, le sole prestazioni professionali individuate dall'art.2.1.
In relazione alle altre doglianze si osserva quanto segue.
Lo svolgimento dell'attività di consulenza trova conferma nella documentazione prodotta da parte attrice, dalla quale risulta che ha predisposto varie CP_1
bozze di accordo (v. doc. n. 16) aventi ad oggetto l'ampliamento della centrale di cogenerazione sita in Rho (MI) nell'area industriale di proprietà e la CP_8
fornitura di energia elettrica ed energia termica allo stabilimento chimico di quest'ultima società e ha partecipato, in qualità di consulente di , alle trattative intercorse con CP_5
(v. doc. 14 - verbale di riunione del febbraio 2013) e alla redazione di una CP_8
lettera di intenti (v. doc. 15).
Tali circostanze hanno trovato conferma nelle deposizioni dei testi Tes_4 Tes_1
In particolare, il teste all'epoca dei fatti presidente di , ha confermato la Tes_4 CP_5
partecipazione di ai vari incontri intercorsi tra ed e il suo CP_1 CP_5 CP_8
contributo alla redazione della lettera di intenti e della proposta di cui ai documenti 15 e
16 prodotti.
Parimenti il teste ha riconosciuto che ha seguito sicuramente la Tes_1 CP_1
questione della prevenzione incendi e ha seguito la trattativa con partecipando CP_8
agli incontri”; ha confermato i contatti tra il dott. l'ing. in merito alla Tes_4 CP_1
trattativa e la consulenza resa da al dottor precisando CP_8 CP_1 Tes_4
di aver egli stesso“partecipato agli incontri in cui , nella persona dell'Ing. CP_1
, forniva documentazione o consulenza al dott. . CP_10 Tes_4
Anche il teste ha confermato che nell'ambito dell'incarico oggetto di causa lo Tes_2
si occupò dell'attività relativa alla “richiesta per l'ottenimento del CP_1
certificato di prevenzione incendi relativo alla centrale di teleriscaldamento sita in Rho
pagina 13 di 16 sud, via Magenta n.77”; invece, diversamente dal teste ha escluso che lo Tes_1 CP_1
abbia partecipato alle trattative con
[...] CP_8
Orbene, come ha correttamente affermato il Giudice di prime cure, il contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle rese dai testi e è soltanto apparente, dal momento Tes_1 Tes_4
che il teste, non rivestendo posizioni apicali nell'ambito della società, non poteva essere a conoscenza delle trattative, seguite direttamente dal presidente di . CP_5
Invece non appaiono attendibili le difformi dichiarazioni rese del teste (il Tes_3
quale ha affermato che l'accordo oggetto di causa fu “voluto dal signor titolo Tes_4
personale per garantirsi un'attività; io ero a.d. e sapevo bene che non avevamo attività da dare a ed è per questo che non ho accettato di pattuire un importo CP_1
forfettario” e che la trattativa tra e era “stata gestita dalla società CP_5 CP_8
, senza alcun supporto da parte di ”) in quanto tali dichiarazioni si CP_5 CP_1
pongono in contrasto con il testo negoziale, sottoscritto dallo stesso , nella Tes_3
sua qualità di amministratore delegato di . CP_5
Di conseguenza sulla scorta del contratto di consulenza oggetto di causa, redatto e sottoscritto dallo stesso teste non può ritenersi che il presidente di si Tes_3 CP_5
fosse avvalso della consulenza di Ancora a mero titolo personale.
In ogni caso, pur diversamente opinando in merito alla partecipazione dello CP_1
alla trattativa con essendo stato il compenso qualificato come
[...] CP_8
forfettario e dunque dovuto a prescindere dal numero e dalla complessità dei pareri resi,
l'appellata non era tenuta a provare le singole prestazioni eseguite.
Pertanto, le considerazioni innanzi svolte conducono al rigetto delle doglianze svolte con il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo d'appello, restando assorbite le censure proposte con il secondo motivo, volte a censurare la sentenza nella parte in cui ha affermato che – in ogni caso - l'incarico di consulenza si inseriva in un complessivo accordo transattivo, trattandosi di argomenti ultronei ai fini del decidere. pagina 14 di 16 Sull'appello incidentale
Le doglianze oggetto dell'appello incidentale, inerenti l'erronea decorrenza degli interessi moratori, sono fondate.
Infatti, con la missiva del 25 agosto 2015 (v. doc. 9 fascicolo parte attrice) ha CP_5
contestato la fattura emessa da dichiarando di non voler adempiere, in CP_1
quanto l'incarico non era stato espletato.
Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 1219 secondo comma n. 2) c.c., gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 decorrono dal 25.8.2015 anziché dal 3.10.2018, come statuito dal primo Giudice, in quanto il rifiuto di adempiere determina la costituzione in mora del debitore.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 7826/2023, pubblicata in data 9 ottobre 2023 che conferma in parte qua;
pagina 15 di 16 2. accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento degli interessi moratori ex Parte_1
art.5 d.dlgs. n.231/02 dal 25.8.2015 al saldo;
3. condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in Parte_1
euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 13 novembre 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carlo Maddaloni
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