Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2272/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 2272/2023 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)” – APPELLO -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Vito ASCIANO
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce
APPELLATA
_____________________________
IN FATTO Con ricorso del 02.11.2022 l'odierno appellante adiva l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1 per proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. AT_IT PR_BRSPC 00034267 del 07.09.2022 Area III, notificata al medesimo in data 05.10.2022 e relativa al verbale di violazione al C.d.S. n. 001062/X/22 (Registro n. 002777/22), elevato il 03.04.2022 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Mesagne, per la supposta infrazione dell'art. 142, comma 8, del C.d.S., accertata a mezzo dell'apparecchio Autovelox 106, in quanto, a dire dei verbalizzanti, il veicolo di proprietà dell'odierno appellante, marca BMW, targato DS 339 FW, in data 29.03.2022, alle ore 9:24, in località SS. 7 Taranto – al km 701.500 direzione di marcia nel Comune di CP_1 CP_1 Mesagne, oltrepassava “il limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h”… “superando quindi il limite imposto di km/40”.
€ 191,00, oltre a quella accessoria consistente nella decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida, veniva dal Sig. impugnata innanzi al Prefetto di Brindisi che, rigettando il Parte_1 ricorso, con la suddetta ordinanza prefettizia n. M_IT PR_BRSPC 00034267 del 07.09.2022 Area III, notificata al deducente il 05.10.2022, irrogava al ricorrente la sanzione amministrativa di € 364,00. Avverso tale ultimo provvedimento, pertanto, il Sig. proponeva Parte_1 opposizione innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di concludendo per la declaratoria di CP_1 nullità dell'ordinanza prefettizia n. M_IT PR_BRSPC 00034267 del 07.09.2022 Area III, notificata al medesimo il 05.10.2022, con ogni presupposta e /o conseguente statuizione circa il prodromico verbale di violazione al codice della strada n. 001062/X/22 (Registro n. 002777/22), elevato il 03.04.2022 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Mesagne e notificatogli in data 11.04.2022, per la presunta infrazione dell'art. 142, comma 8 del C.d.S., indi revocando le relative sanzioni economiche comminate, nonché la pena accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, con condanna dell'Ente resistente alla rifusione delle spese e competenze di causa. Con comparsa di costituzione e risposta del 15.12.2022 si costituiva la Controparte_1 contestando i motivi di opposizione e concludendo per il rigetto del ricorso proposto. All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva discussa e decisa con la sentenza n. 173/2023, pubblicata in data 30.01.2023, con la quale l'Ufficio del Giudice di Pace di pur CP_1 accogliendo totalmente l'opposizione proposta dal ricorrente e, conseguentemente, annullando l'ordinanza prefettizia n. M_IT PR_BRSPC 00034267 del 07.09.2022 Area III decideva di compensare le spese di lite. Con ricorso depositato il 25.07.2023, il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza n. 173/2023 del Giudice di Pace di esclusivamente nella parte CP_1 in cui si statuisce che “L'accoglimento dell'opposizione in relazione ad uno solo dei motivi, assorbente rispetto agli altri, induce a ritenere corretta la compensazione delle spese di lite”, nonché nella parte del dispositivo in cui il primo Giudice statuisce “Compensa le spese di causa”. Eccepiva l'immotivata ed illegittima compensazione delle spese legali per la violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza di cui agli art. 91 e 92 c.p.c. unitamente al vizio della sentenza per contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di prime cure annullato il verbale per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Pubblica amministrazione ma, di contro, compensato le spese. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e Controparte_1 diritto, avendo il Giudice di primo grado giustificato la compensazione delle spese e stante la obiettiva incertezza del diritto controverso. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e la condanna alla refusione delle spese legali e solo in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, la liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio. La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 03.06.2025.
IN DIRITTO
L'appello è pienamente fondato e deve essere accolto. Il giudice di prime cure non ha motivato la compensazione delle spese del giudizio, e ciò si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., così come novellato dall'art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014, a norma del quale il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c. o ad altre ed analoghe gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, (ipotesi quest'ultime previste dalla sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore): il convenuto è totalmente soccombente;
nella motivazione della sentenza non vi è alcun riferimento ai motivi della disposta regolamentazione delle spese, né alcun riferimento a condotte negligenti e scorrette tenute dall'opponente nella fase preprocessuale o nel corso del giudizio e tali da giustificare una deroga al principio della soccombenza. Ed invero, la opposizione è stata accolta per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Pubblica amministrazione sicché l'esito del giudizio è imputabile esclusivamente all'autorità amministrativa nei confronti della quale si è proceduto. La Suprema Corte ha più volte rimarcato la necessità che le ragioni giustificatrici della compensazione totale o parziale delle spese si evincano in maniera chiara ed inequivoca dalla motivazione posta a sostegno della statuizione di merito, salvo, in ogni caso, l'obbligo di motivazione del giudice (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent. 09-06-2015, n. 11947). Il giudice, è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (sez. 6- 3, ordinanza n. 15431 del 2011). Tale orientamento pare confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale “Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022)”. (Corte di Cassazione sez. II civile, ord., 19 settembre 2023, n. 26847) Deve osservarsi, infine, che il regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c, che lascia a carico della parte gli oneri difensivi in misura tale da elidere il valore del bene conseguito, determinerebbe una sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost. (Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 5696/2012). In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del G.d.P., deve disporsi la condanna del alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore del appellante, nella misura di euro 389,00 di cui euro Parte_1 43,00 per spese ed euro 346,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute). Alla soccombenza segue anche la condanna della alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali, in favore del relativamente al giudizio di Parte_1 appello, di complessivi euro 726,50, di cui euro 64,50 per spese ed euro 662,00 per compensi;
oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_1 [...] accoglie l'appello. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 173/2023 Controparte_1 del Giudice di Pace di del 26.01.2023, depositata in Cancelleria il 30.01.2023/2021, dispone CP_1 la condanna della alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, nella misura di complessivi €
[...] 389,00 di cui € 43,00 per spese ed € 346,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario. Inoltre, condanna la alla rifusione, in favore di Controparte_2 Parte_1
, delle spese processuali del grado di appello, nella misura di complessivi € 726,50, di cui
[...]
€ 64,50 per spese ed € 662,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 03.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.