Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/06/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado n. 2297/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo De Valerio Parte_1
-attore-
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio Battaglia e Marco Tullio Cataldo Controparte_1
-convenuta-
NONCHE'
con sede in Brindisi, contumace Controparte_2
-terza chiamata-
Le parti costituite precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la chiedendone la condanna alla riduzione del Parte_1 Controparte_1
prezzo di acquisto dell'auto Renault Arkana rimasta danneggiata a seguito del sinistro occorso in data
27/1/2022 che assumeva provocato da vizio di funzionamento dello sterzo.Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.A tanto Controparte_1
autorizzato, eseguiva la chiamata in causa del terzo che rimaneva Parte_1 Controparte_3
contumace, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in solido con la convenuta.In diritto, le
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Five Motors s.r.l.Tale prospettazione dei fatti, emergente dalle stesse allegazioni attoree, induce ad escludere una qualsiasi responsabilità di per il sinistro che ha visto coinvolta l'auto del Controparte_1
La non risulta, infatti, né venditrice dell'auto e né produttrice della stessa, Pt_1 Controparte_1
elementi fattuali che era onere dell'attore provare.In assenza di tali requisiti non è neppure astrattamente configurabile a carico della convenuta né una responsabilità del produttore, ai sensi dell'art. 114 e segg. D.
Lgs.n. 206/2005. e né una responsabilità contrattuale per difetti di conformità, ai sensi dell'art. 128 e segg.
del citato Codice del Consumo.Quanto alla responsabilità per danni arrecati da difetti del prodotto l'art. 114 del richiamato Codice individua il primo responsabile nel produttore e solo qualora il produttore non sia noto indica quale responsabile (art. 116) il distributore.Ma tale sussidiaria responsabilità del distributore matura solo a condizione che quest'ultimo abbia avuto, dal danneggiato, una esplicita richiesta di indicare i dati del produttore e non via abbia provveduto nei tre mesi successivi.Nella specie, non è stato allegato nè
provato che il produttore dell'auto non fosse noto, né che l'attore abbia inoltrato richiesta alla convenuta di indicare i dati del produttore dell'auto e che non abbia risposto nei tre mesi successivi, CP_1
requisiti in assenza dei quali non ricorre responsabilità del distibutore.Va esclusa anche una responsabilità
risarcitoria della convenuta secondo la norma generale di cui all'art. 2043 c.c. poiché nelle vendite a catena,
quale quella che riguarda il trasferimento di proprietà dal produttore al distributore dal distributore al concessionario e da quest'ultimo all'acquirente finale, l'acquirente può esperire le azioni contrattuali nei confronti del solo proprio venditore diretto e quella extracontrattuale esclusivamente nei confronti del produttore per vizi che rendono il bene pericoloso (in tal senso Cass. civ. n. 8893/2024).Poichè la
[...]
non risulta provato che sia produttore e non è neppure venditrice nei confronti dell'attore, per CP_1
stessa ammissione di quest'ultimo, va escluso che possa esserle imputata una qualche responsabilità per il sinistro lamentato dall'attore.Le domande avanzate dall'attore vanno respinte anche nei confronti della terza chiamata .Innanzi tutto il documento denominato ordine di acquisto è un mera Controparte_2
proposta indirizzata dall'attore alla E non risulta provato che tale proposta sia stata accettata, CP_2
anche per facta concludentia dalla terza chiamata.Infatti, l'ordine di acquisto non reca alcuna sottoscrizione per accettazione riferibile al legale rappresentante di od a soggetto da lui incaricato di CP_2
accettare la proposta.Non risulta neppure provato che l'auto sia stata consegnata all'attore da CP_2
2 in segno di accettazione della proposta attraverso la diretta esecuzione della prestazione a suo carico.In
definitiva, manca la prova che il contratto di vendita si sia effettivamente concluso tra l'attore e la
[...]
secondo le modalità disciplinate dagli artt. 1326 e 1327 c.c..Inoltre, nei confronti del soggetto CP_2
che assume venditore il chiede la condanna al pagamento della somma di euro 25.400,00 che, in Pt_1
atto di citazione, qualifica come riduzione del prezzo e nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. qualifica come pretesa di risarcimento dei danni.Quanto alla riduzione del prezzo tale rimedio può essere esperito dal consumatore solo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 135 bis del Codice del Consumo che si sostanziano: nel rifiuto del venditore di eseguire la riparazione;
nella manifestazione di un difetto di conformità nonostante i tentativi di riparazione del venditore;
nella ricorrenza di un difetto di conformità
talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo primo rimedioPoichè non risulta provata la ricorrenza di nessuna delle tre richiamate ipotesi, in realtà non vi è alcuna prova del fatto che l'attore abbia mai compulsato la per ottenere la eliminazione del difetto allo sterzo, che secondo la CP_2
comunicazione di richiedeva un mero aggiornamento del software di comando, va escluso che CP_1
l'attore avesse comunque diritto alla riduzione del prezzo nei confronti della terza chiamata, ove anche avesse provato che quest'ultima fosse realmente la venditrice dell'auto, in quanto, in assenza delle condizioni elencate dall'art. 135 bis innanzi richiamato, il consumatore ha diritto alla sola riparazione e non anche alla riduzione del prezzo.La pretesa di pagamento dell'attore è infondata anche qualora ritenuta domanda di risarcimento del danno.Tale domanda può essere in astratto avanzata dal consumatore atteso che i rimedi specifici previsti dal codice del consumo si aggiungono ai rimedi ordinari (in tal senso Cass. civ.
n. 23238/2024).Ma il suo accoglimento postula, tuttavia, la prova della effettiva esistenza dei danni lamentati e della loro riconducibilità causale alla mancanza di conformità lamentata.L'avvenuto pagamento delle rate di prestito acceso dall'attore per l'acquisto dell'auto non ha alcuna relazione causale, in termini di pregiudizio patrimoniale, con il fatto che l'auto sia rimasta inutilizzabile per il tempo occorso alla riparazione.Il prestito era, infatti, finalizzato all'acquisto della proprietà dell'auto, nell'ambito del sinallagma proprio (art. 1470 c.c.) della compravendita.E tale acquisto è regolarmente avvenuto nonostante il successivo verificarsi del dedotto sinistro che ha solo, per breve periodo, impedito l'utilizzo dell'auto.Ma
anche il temporaneo inutilizzo dell'auto non ha provocato alcun danno nella sfera giuridica dell'attore il quale, per sua stessa ammissione, ha goduto di auto sostitutiva.L'ulteriore doglianza secondo cui l'auto sostitutiva era di segmento inferiore, rispetto a quella rimasta incidentata, in primo luogo non è provata,
3 essendo rimaste ignote la marca e modello del veicolo sostitutivo, ed in secondo luogo non è neppure dedotto, oltre che dimostrato, quale tipo di pregiudizio abbia potuto cagionare tale circostanza al patrimonio del Infondata è anche la doglianza riguardante il fatto che la riparazione dell'auto Pt_1
avrebbe, comunque, prodotto un deprezzamento commerciale.Su tale aspetto delle proprie doglianze l'attore avrebbe dovuto provare che, nonostante la riparazione attraverso ricambi originali e nuovi di fabbrica, come attesta la stessa fattura prodotta in allegato all'atto di citazione, l'auto non aveva più le stesse capacità di funzionamento e prestazionali dell'epoca precedente al sinistro.Nulla di tutto ciò è
provato.Nè la prova poteva essere offerta con la invocata CTU che si appalesa del tutto esplorativa, in difetto di allegazione delle ragioni per cui la riparazione, pacificamente avvenuta dell'auto, avrebbe avuto risultati insoddisfacenti.Infine, dopo aver sempre dedotto che l'auto era stata riparata, fino al deposito della prima memoria prevista dall'art. 171 ter c.p.c., l'attore, per la prima volta, con la memoria n. 2
prevista dal citato art. 171 ter c.p.c., ha dedotto che il difetto di funzionamento dello sterzo non era stato riparato.Tale circostanza non produce alcuna responsabilità della terza chiamata sia per la già CP_2
evidenziata mancanza di prova circa il fatto che l'auto sia stata venduta da detta società e sia per il rilievo che, a mente dell'art. 135 ter Codice del Consumo, l'obbligo di riparazione del venditore ricorre quando lo stesso abbia avuto una espressa richiesta di riparazione dall'acquirente e la sua responsabilità sorge solo se non abbia provveduto alla riparazione in un congruo termine dalla richiesta del consumatore.Nella specie,
non risulta provato che l'attore abbia mai indirizzato alla terza chiamata, prima del giudizio, richieste di aggiornamento del software sterzo della propria auto e che la sia rimasta sorda a tale CP_2
richiesta.La corrispondenza prodotta in allegato all'atto di citazione ha, infatti, destinatari diversi dalla
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così come diversi dalla terza chiamata sono i soggetti cui l'attore si è rivolto per la riparazione dei CP_2
danni da sinistro e per la manutenzione ordinaria, secondo le fatture esibite.Alla soccombenza dell' attrice verso la convenuta segue la sua condanna (art. 81 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore della stessa, liquidate secondo minimi tariffari, attesa l'esigua attività difensiva resasi necessaria per la definizione del procedimento, e distratte come da separato dispositivo.Nulla per le spese nei confronti della terza chiamata, a sua volta vittoriosa, attesa la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa
4 assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente nella causa di cui all'epigrafe, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attore;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate Parte_1 Controparte_1
in euro 2540,00 per compensi, oltre IVA, Cap e rimborso spese generali in misura di legge da distrarsi in favore dei difensori di dichiaratisi anticipatari. Controparte_1
Taranto, 8/5/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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