Art. 1.
Per la corresponsione dei contributi autorizzati dall' art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 662 , sui bozzoli prodotti nell'annata 1947, l'accertamento circa la campagna di provenienza, delle partite di bozzoli per le quali vengono richiesti i contributi e' demandato all'Ente nazionale serico che, ove lo ritenga opportuno, provvede sentita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso.
Contro la decisione dell'Ente, l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, con provvedimento definitivo, sentito il Ministero del tesoro.
Per la corresponsione dei contributi autorizzati dall' art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 662 , sui bozzoli prodotti nell'annata 1947, l'accertamento circa la campagna di provenienza, delle partite di bozzoli per le quali vengono richiesti i contributi e' demandato all'Ente nazionale serico che, ove lo ritenga opportuno, provvede sentita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso.
Contro la decisione dell'Ente, l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, con provvedimento definitivo, sentito il Ministero del tesoro.