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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 874 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rosario C.F._1
Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società “ , sede Controparte_1
legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), come da procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa Alessandra CP_3
Liberatore, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO OGGETTO: R.P.D.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente.
Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente CP_2
della somma di euro 1792,92 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso,
con istanza di condanna generica di controparte ex art 278 c.p.c., con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate;
- con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- in subordine, ove fosse accolto il ricorso ex adverso proposto, disporre
l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.”.
Pag. 2 di 8 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.10.2024 conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire dichiarare e riconoscere Controparte_2 il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD), avendo svolto periodi di supplenze brevi o saltuarie, come documentalmente risultanti in atti tra gli per gli a.s.
2020/2022, pari a complessivi euro 1.792,92.
2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della Controparte_2 ratio della normativa vigente, la RPD non spettasse in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato e con incarichi annuali. Infine, rivendicava, il compito di determinare il conteggio definitivo del beneficio in questione, alla luce dei certificati di servizio da verificare al netto di eventuali aspettative o altri istituti che abbiano effetto diretto sull'erogazione della retribuzione professionale docente.
3. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata discussa e decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. La retribuzione professionale docenti (RPD) è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario effettuare ore aggiuntive, realizzare progetti o svolgere particolari funzioni), istituito dal CCNL “secondo biennio economico
2000/2001”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che
“sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3 stabilisce poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del
31.8.1999”.
Pag. 3 di 8 5. Parte ricorrente invoca a sostegno dell'illegittimità della esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione della RPD la violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE).
L'assunto è fondato.
In ambito europeo trova infatti cittadinanza il principio in forza del quale è vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no. Tale principio trova fondamento nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea (principio di non discriminazione), così come interpretata dalla Corte di Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. La predetta clausola 4 stabilisce infatti che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ; (…) “I criteri del periodo di anzianità̀ di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità̀ siano giustificati da motivazioni oggettive”. La giurisprudenza della Corte di
Giustizia ha così chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE
e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica
Pag. 4 di 8 della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché́ la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità̀ di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”
(si veda: Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 Per_1 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 e Per_2
C- 456/09 punto 43). Una disparità di trattamento che Per_3 riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità̀ di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”.
Rispetto alla norma che ha istituito la retribuzione in parola, gli interventi successivi hanno solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
Da tale complesso normativo emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo. Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C. App. Milano, 20.4.2012). Del resto, tale interpretazione della Corte di Giustizia costituisce applicazione
Pag. 5 di 8 concreta del principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.
In applicazione di siffatti principi, la Corte di Cassazione n.
20015/2018 ha ritenuta ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, proprio in ragione del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato. Secondo la S.C. infatti l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
6. Parte resistente, si è limitata a dedurre che l'emolumento spetterebbe solo al personale con contratto a tempo indeterminato, ai supplenti annuali e a quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche, in quanto solo tali docenti parteciperebbero a tutte quelle attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
In realtà, il compenso in parola non assume la natura di corrispettivo per prestazioni aggiuntive svolte, ma costituisce un emolumento volto a valorizzare il ruolo del docente onde offrire un migliore servizio scolastico. Come tale, pertanto, esso deve valere anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale per i quale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli
Pag. 6 di 8 insegnanti. Funzioni – si ripete - in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato appunto istituito.
Del resto – ha evidenziato la stessa S.C. nel citato arresto - una diversa interpretazione “finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più̀ che la tesi del
Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità̀ di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»”.
7. La domanda sul punto deve essere quindi accolta.
Non essendovi contestazione sul presupposto relativo all'entità dell'impegno svolto dal ricorrente con contratti a tempo determinato Cont per supplenze brevi o saltuarie svolte negli a.s. il deve essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dall'applicazione del compenso nella misura normativamente predeterminata (oltre interessi dal dovuto al saldo) come calcolata da parte ricorrente, dal momento che la resistente si è limitata a contestare genericamente il conteggio rivendicando in capo a sé
(nella persona del dirigente dell'istituzione scolastica presso cui la ricorrente presta servizio) il diritto/dovere di predisporre il conteggio, ma non attivandosi in tal senso onde verificare se, al tempo della proposizione della domanda giudiziale, l'importo indicato da parte ricorrente fosse o no corretto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Il valore della causa, la sua natura seriale nonché il mancato svolgimento della fase istruttoria, alla luce dell'ordinanza della Cass.
n. 8146 del 23 aprile 2020 – secondo cui “non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n.
Pag. 7 di 8 794 del 1942, art. 24; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M.
n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale” - giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti e, per l'effetto,
- condanna altresì il , in Controparte_5 persona del pro tempore, al pagamento in favore del CP_3 ricorrente delle differenze retributive a tal titolo risultanti in relazione alle supplenze brevi svolte negli per gli a.s. 2020/2022, nella misura di euro 1.792,92 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione;
- condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Avv. CP_2
Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 800 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 874 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rosario C.F._1
Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società “ , sede Controparte_1
legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), come da procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa Alessandra CP_3
Liberatore, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO OGGETTO: R.P.D.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente.
Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente CP_2
della somma di euro 1792,92 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso,
con istanza di condanna generica di controparte ex art 278 c.p.c., con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate;
- con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- in subordine, ove fosse accolto il ricorso ex adverso proposto, disporre
l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.”.
Pag. 2 di 8 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.10.2024 conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire dichiarare e riconoscere Controparte_2 il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD), avendo svolto periodi di supplenze brevi o saltuarie, come documentalmente risultanti in atti tra gli per gli a.s.
2020/2022, pari a complessivi euro 1.792,92.
2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della Controparte_2 ratio della normativa vigente, la RPD non spettasse in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato e con incarichi annuali. Infine, rivendicava, il compito di determinare il conteggio definitivo del beneficio in questione, alla luce dei certificati di servizio da verificare al netto di eventuali aspettative o altri istituti che abbiano effetto diretto sull'erogazione della retribuzione professionale docente.
3. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata discussa e decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. La retribuzione professionale docenti (RPD) è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario effettuare ore aggiuntive, realizzare progetti o svolgere particolari funzioni), istituito dal CCNL “secondo biennio economico
2000/2001”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che
“sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3 stabilisce poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del
31.8.1999”.
Pag. 3 di 8 5. Parte ricorrente invoca a sostegno dell'illegittimità della esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione della RPD la violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE).
L'assunto è fondato.
In ambito europeo trova infatti cittadinanza il principio in forza del quale è vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no. Tale principio trova fondamento nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea (principio di non discriminazione), così come interpretata dalla Corte di Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. La predetta clausola 4 stabilisce infatti che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ; (…) “I criteri del periodo di anzianità̀ di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità̀ siano giustificati da motivazioni oggettive”. La giurisprudenza della Corte di
Giustizia ha così chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE
e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica
Pag. 4 di 8 della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché́ la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità̀ di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”
(si veda: Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 Per_1 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 e Per_2
C- 456/09 punto 43). Una disparità di trattamento che Per_3 riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità̀ di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”.
Rispetto alla norma che ha istituito la retribuzione in parola, gli interventi successivi hanno solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
Da tale complesso normativo emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo. Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C. App. Milano, 20.4.2012). Del resto, tale interpretazione della Corte di Giustizia costituisce applicazione
Pag. 5 di 8 concreta del principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.
In applicazione di siffatti principi, la Corte di Cassazione n.
20015/2018 ha ritenuta ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, proprio in ragione del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato. Secondo la S.C. infatti l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
6. Parte resistente, si è limitata a dedurre che l'emolumento spetterebbe solo al personale con contratto a tempo indeterminato, ai supplenti annuali e a quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche, in quanto solo tali docenti parteciperebbero a tutte quelle attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
In realtà, il compenso in parola non assume la natura di corrispettivo per prestazioni aggiuntive svolte, ma costituisce un emolumento volto a valorizzare il ruolo del docente onde offrire un migliore servizio scolastico. Come tale, pertanto, esso deve valere anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale per i quale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli
Pag. 6 di 8 insegnanti. Funzioni – si ripete - in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato appunto istituito.
Del resto – ha evidenziato la stessa S.C. nel citato arresto - una diversa interpretazione “finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più̀ che la tesi del
Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità̀ di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»”.
7. La domanda sul punto deve essere quindi accolta.
Non essendovi contestazione sul presupposto relativo all'entità dell'impegno svolto dal ricorrente con contratti a tempo determinato Cont per supplenze brevi o saltuarie svolte negli a.s. il deve essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dall'applicazione del compenso nella misura normativamente predeterminata (oltre interessi dal dovuto al saldo) come calcolata da parte ricorrente, dal momento che la resistente si è limitata a contestare genericamente il conteggio rivendicando in capo a sé
(nella persona del dirigente dell'istituzione scolastica presso cui la ricorrente presta servizio) il diritto/dovere di predisporre il conteggio, ma non attivandosi in tal senso onde verificare se, al tempo della proposizione della domanda giudiziale, l'importo indicato da parte ricorrente fosse o no corretto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Il valore della causa, la sua natura seriale nonché il mancato svolgimento della fase istruttoria, alla luce dell'ordinanza della Cass.
n. 8146 del 23 aprile 2020 – secondo cui “non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n.
Pag. 7 di 8 794 del 1942, art. 24; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M.
n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale” - giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti e, per l'effetto,
- condanna altresì il , in Controparte_5 persona del pro tempore, al pagamento in favore del CP_3 ricorrente delle differenze retributive a tal titolo risultanti in relazione alle supplenze brevi svolte negli per gli a.s. 2020/2022, nella misura di euro 1.792,92 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione;
- condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Avv. CP_2
Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 800 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
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