CASS
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2024, n. 33617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33617 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RR AN AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
letteYsentitEi le conclusioni del PG C.,z2.c.oxy,%5.1J:3" Penale Sent. Sez. 1 Num. 33617 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 26/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di GA CC D'OR, tesa a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero, in subordine, della detenzione domiciliare. A ragione della decisione ha valorizzato lo stato detentivo del condannato, con fine pena previsto per il 2027, e l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole, stante la distanza temporale tra l'attuale programma connesso al lavoro di pubblica utilità e l'esecuzione della pena sostitutiva che potrebbe far venir meno la disponibilità dell'ente presso cui svolgere l'attività lavorativa predisposta nel programma, nonché per la personalità del reo. 2. D'OR, per mezzo del difensore di fiducia avv. Luigi Esposito, propone ricorso per cassazione e, nell'unico, articolato motivo di ricorso, deduce erronea applicazione della legge e vizi di motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla scorta di una motivazione meramente astratta e ipotetica e, comunque, erroneamente valorizzando la personalità del reo, trascurando che la modifica dell'art. 59 I. 698 del 1981 a seguito della cd. riforma Cartabia ha eliminato la recidiva reiterata quale causa ostativa all'applicazione delle pene sostitutive. Censura, altresì, la totale assenza di motivazione sulle ragioni per le quali non poteva essere concessa la misura più restrittiva della detenzione domiciliare. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Coconnello è intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 11 aprile 2024. 4. La difesa di D'OR, in data 10 aprile, ha depositato motivi nuovi, con i quali - nell'articolare ulteriormente le censure contenute nel ricorso - ha citato giurisprudenza di legittimità a supporto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. Preliminarmente va detto che il Sostituto Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria in data 11 aprile 2024, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente all'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l'intervento del Pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede. 3. Venendo al merito del ricorso, in virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa. Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». È appena il caso di evidenziare che la nuova disciplina delle pene sostitutive trova la sua naturale collocazione nel giudizio di cognizione e in ciò risiede una delle novità di maggior impatto sistematico della riforma adottata con il d.lgs. n.150 del 2022. L'attribuzione di competenza al giudice della esecuzione (nei sensi descritti dall'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022) è avvenuta, in tutta evidenza, per coniugare da un lato la necessità di rendere applicabili le nuove disposizioni di diritto sostanziale più favorevoli a tutti i casi in cui alla data del 30 3 dicembre 2022 non si era formato il giudicato, dall'altro quella di non attribuire alla Corte di Cassazione un potere incompatibile con la fisionomia normativa del giudizio di legittimità. Le istanze rivolte ai sensi della disciplina transitoria al giudice della esecuzione sono pertanto da qualificarsi come un "appendice" del giudizio di cognizione. Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. 3. Tanto premesso in diritto, nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione in punto di giudizio prognostico sfavorevole non adeguata, poiché 4 meramente imperniata su una non meglio specificata «personalità del reo» e sullo status detentionis dell'istante. A tale ultimo proposito, questa Corte ha già condivisibilmente chiarito che «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia detenuto in espiazione di altra pena definitiva» (Sez. 1, n. 19776 del 05/12/2023, dep. 2024, Angileri, Rv. 286400). Nessuna previsione normativa, invero, sancisce l'inapplicabilità delle pene sostitutive ai soggetti che si trovano detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione. E, anzi, la ricognizione delle disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022 impone la soluzione affermativa: i) l'art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l'altro, che «Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione»; l'«Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) della stessa legge stabilisce che «Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità»; iii) l'art. 70 della citata legge disciplina il fenomeno della co-esistenza di più titoli. c•*-ìT. Ciòche sta a significare che il legislatore non'21:179 trascurato il fenomeno, ma lo la procrastinato sul piano della regolamentazione, rispetto alla decisione da emettersi in cognizione. Il giudice della cognizione - ed è da ritenersi tale, per le ragioni dette in premessa, anche il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022 - «decide sempre in via autonoma nell'ambito del proprio giudizio, lì dove sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda (limite di pena per il reato oggetto di giudizio e adeguatezza della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 58) e soltanto in un secondo momento (la sede esecutiva in senso proprio) può porsi un problema di coesistenza di più titoli, che va risolto secondo le disposizioni di cui all'articolo 70 citato» (Sez. 1, Sentenza n. 13133 del 07/12/2023 , dep. 2024, De Francesco, Rv. 286129). Il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva è avvenuto in violazione di legge, perché il giudice dell'esecuzione, in mancanza di una norma che preveda la detenzione come ostacolo alla pronuncia che disponga la 5 I ,I 13residente Il Consigliere estensore sostituzione, ha ancorato la decisione proprio allo status detentionis cui il condannato era sottoposto. Inoltre, il laconico riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alla «personalità del condannato», non rende ragione del doveroso giudizio d'impraticabilità e inidoneità delle sanzioni sostitutive nei termini suindicati che, pur certamente dovendo comprendere la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e gli eventuali precedenti penali, deve altresì tener conto altresì della condotta post delictum, e che - più in generale - necessita una compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita e personali, se del caso anche attivando i poteri istruttori di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. 4. In accoglimento del ricorso, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto - Ufficio Gip. Così deciso il 26 aprile 2024
letteYsentitEi le conclusioni del PG C.,z2.c.oxy,%5.1J:3" Penale Sent. Sez. 1 Num. 33617 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 26/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di GA CC D'OR, tesa a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero, in subordine, della detenzione domiciliare. A ragione della decisione ha valorizzato lo stato detentivo del condannato, con fine pena previsto per il 2027, e l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole, stante la distanza temporale tra l'attuale programma connesso al lavoro di pubblica utilità e l'esecuzione della pena sostitutiva che potrebbe far venir meno la disponibilità dell'ente presso cui svolgere l'attività lavorativa predisposta nel programma, nonché per la personalità del reo. 2. D'OR, per mezzo del difensore di fiducia avv. Luigi Esposito, propone ricorso per cassazione e, nell'unico, articolato motivo di ricorso, deduce erronea applicazione della legge e vizi di motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla scorta di una motivazione meramente astratta e ipotetica e, comunque, erroneamente valorizzando la personalità del reo, trascurando che la modifica dell'art. 59 I. 698 del 1981 a seguito della cd. riforma Cartabia ha eliminato la recidiva reiterata quale causa ostativa all'applicazione delle pene sostitutive. Censura, altresì, la totale assenza di motivazione sulle ragioni per le quali non poteva essere concessa la misura più restrittiva della detenzione domiciliare. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Coconnello è intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 11 aprile 2024. 4. La difesa di D'OR, in data 10 aprile, ha depositato motivi nuovi, con i quali - nell'articolare ulteriormente le censure contenute nel ricorso - ha citato giurisprudenza di legittimità a supporto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. Preliminarmente va detto che il Sostituto Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria in data 11 aprile 2024, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente all'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l'intervento del Pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede. 3. Venendo al merito del ricorso, in virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa. Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». È appena il caso di evidenziare che la nuova disciplina delle pene sostitutive trova la sua naturale collocazione nel giudizio di cognizione e in ciò risiede una delle novità di maggior impatto sistematico della riforma adottata con il d.lgs. n.150 del 2022. L'attribuzione di competenza al giudice della esecuzione (nei sensi descritti dall'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022) è avvenuta, in tutta evidenza, per coniugare da un lato la necessità di rendere applicabili le nuove disposizioni di diritto sostanziale più favorevoli a tutti i casi in cui alla data del 30 3 dicembre 2022 non si era formato il giudicato, dall'altro quella di non attribuire alla Corte di Cassazione un potere incompatibile con la fisionomia normativa del giudizio di legittimità. Le istanze rivolte ai sensi della disciplina transitoria al giudice della esecuzione sono pertanto da qualificarsi come un "appendice" del giudizio di cognizione. Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. 3. Tanto premesso in diritto, nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione in punto di giudizio prognostico sfavorevole non adeguata, poiché 4 meramente imperniata su una non meglio specificata «personalità del reo» e sullo status detentionis dell'istante. A tale ultimo proposito, questa Corte ha già condivisibilmente chiarito che «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia detenuto in espiazione di altra pena definitiva» (Sez. 1, n. 19776 del 05/12/2023, dep. 2024, Angileri, Rv. 286400). Nessuna previsione normativa, invero, sancisce l'inapplicabilità delle pene sostitutive ai soggetti che si trovano detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione. E, anzi, la ricognizione delle disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022 impone la soluzione affermativa: i) l'art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l'altro, che «Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione»; l'«Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) della stessa legge stabilisce che «Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità»; iii) l'art. 70 della citata legge disciplina il fenomeno della co-esistenza di più titoli. c•*-ìT. Ciòche sta a significare che il legislatore non'21:179 trascurato il fenomeno, ma lo la procrastinato sul piano della regolamentazione, rispetto alla decisione da emettersi in cognizione. Il giudice della cognizione - ed è da ritenersi tale, per le ragioni dette in premessa, anche il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022 - «decide sempre in via autonoma nell'ambito del proprio giudizio, lì dove sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda (limite di pena per il reato oggetto di giudizio e adeguatezza della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 58) e soltanto in un secondo momento (la sede esecutiva in senso proprio) può porsi un problema di coesistenza di più titoli, che va risolto secondo le disposizioni di cui all'articolo 70 citato» (Sez. 1, Sentenza n. 13133 del 07/12/2023 , dep. 2024, De Francesco, Rv. 286129). Il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva è avvenuto in violazione di legge, perché il giudice dell'esecuzione, in mancanza di una norma che preveda la detenzione come ostacolo alla pronuncia che disponga la 5 I ,I 13residente Il Consigliere estensore sostituzione, ha ancorato la decisione proprio allo status detentionis cui il condannato era sottoposto. Inoltre, il laconico riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alla «personalità del condannato», non rende ragione del doveroso giudizio d'impraticabilità e inidoneità delle sanzioni sostitutive nei termini suindicati che, pur certamente dovendo comprendere la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e gli eventuali precedenti penali, deve altresì tener conto altresì della condotta post delictum, e che - più in generale - necessita una compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita e personali, se del caso anche attivando i poteri istruttori di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. 4. In accoglimento del ricorso, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto - Ufficio Gip. Così deciso il 26 aprile 2024