Art. 2.
Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, e' punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento.
In ogni caso la pena e' aumentata da un terzo ella meta' se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualita', la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, e' punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento.
In ogni caso la pena e' aumentata da un terzo ella meta' se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualita', la pena e' della reclusione da uno a tre anni.