Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00435/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00997/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2025, proposto da Adelante Group s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Salvati, con domicilio eletto presso il suo studio in Sora (FR), via Lungoliri Mazzini 99 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. arturosalvati@pec.avvocaticassino.it;
contro
Comune di Formia (LT), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
Ministero della cultura, in persona del ministro p.t. , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza di questo tribunale 26 maggio 2025 n. 472, non passata in giudicato ma esecutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il cons. ER TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 19 novembre 2025 e depositato il successivo giorno 27, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza alla sentenza amministrativa indicata in epigrafe, pronunciata sul ricorso n.r.g. 769 del 2024;
Considerato che con la prefata sentenza il Comune di Formia è stato, tra l’altro, condannato a pagare in favore della società ricorrente, a titolo di spese di giudizio, la somma di euro 3.500,00, oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, come da dispositivo;
Considerato che la sentenza in parola è stata notificata al comune resistente il 29 maggio 2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
Considerato che la sentenza de qua è passata in giudicato, come si evince dalla consultazione della banca dati telematica della giustizia amministrativa, la quale dà atto che “ non risulta proposto appello ”;
Rilevato che l’ente pubblico intimato non risulta aver provveduto a eseguire tale provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso vada accolto, anche per quanto riguarda la corresponsione degli interessi legali a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, acquisendo da tale data il credito natura certa, liquida ed esigibile, non avendo l’amministrazione fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, le vada fissato un termine per ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina;
Ritenuto di condannare l’ente locale resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Comune di Formia il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’integrale esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Comune di Formia il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AT CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
ER TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TO | AT CA |
IL SEGRETARIO