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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Meloni Bruna e dell'avv. Parte_1
Piersantelli Alessandra in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Tinivella Anna in virtù di procura speciale in atti CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte di udienza depositate rispettivamente il 02.12.2024 ed il 03.12.2024):
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , dando atto che la figlia è divenuta Per_1 Per_2 maggiorenne nelle more del giudizio. Stabilire che entrambi i coniugi eserciteranno la potestà genitoriale, che potranno esercitare anche disgiuntamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Quanto alla collocazione abitativa del minore stabilire che lo stesso avrà la residenza e dimora abituale presso il domicilio materno, in Torino, via Montebello, 21.
Stabilire che il genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto del precipuo interesse del minore, terrà il figlio minore con sé un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, pagina 1 di 4 dalle 18,30 alla mattina seguente;
nel periodo da maggio a novembre a weekend alterni dal venerdì alle 18,30 al lunedì mattina, nonché durante la stagione sciistica, ovvero da dicembre ad aprile
passerà tutti i fine settimana con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Stabilire Per_1 che il figlio minore trascorrerà di regola le vacanze di Natale con il padre e le vacanze di Pasqua con la madre, accordandosi i genitori di volta in volta per le altre festività e i compleanni dei figli od altre ricorrenze, salvo diverse esigenze del ragazzo.
Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli il IG corrisponda alla IGa a far data dal CP_1 Pt_1 mese di novembre 2024 l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) e così entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'importo mensile che attualmente il IG percepisce a titolo di assegno unico universale da parte dell'Inps, non CP_1 appena ne avrà la disponibilità sul conto corrente di accredito.
Le spese legate all'attività sportiva dello sci dei figli saranno a totale carico del IG . Le CP_1 spese relative alle cure odontoiatriche e assicurative dei figli saranno a carico del fino al CP_1 compimento del venticinquesimo anno di età degli stessi. Disporre che le spese straordinarie, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15-3- Contr 2016 tra il Tribunale ordinario e il Torino.
Dare che atto che quanto dovuto dal IG alla IGa in base all'ordinanza ex art. CP_1 Pt_1
473 bis.22 c.p.c., ovvero assegno periodico di euro 450,00 dalla data della domanda giudiziale al mese di settembre 2024 a titolo di mantenimento per i figli, viene forfettariamente determinato in euro
3.500,00, che il IG si impegna a corrispondere nella misura di euro 1.500,00 entro il 30 CP_1 novembre 2024 ed euro 2.000,00 entro il 31 gennaio 2025.
Spese di giudizio compensate.”
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGi e contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio in CASTAGNETO PO il 10/09/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25 agosto 2006 e Persona_3 Persona_4 il 11 gennaio 2009.
[...]
Con ricorso depositato in data 11/01/2024 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore.
Con memoria difensiva depositata in data 10.07.2024 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione e chiedendo, a sua volta, la regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore.
Nelle more del giudizio, la figlia raggiungeva la maggiore età. Persona_3
All'udienza in data 9.09.2024 avanti al Giudice Delegato, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. All'esito il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo ed autorizzati i coniugi a vivere separati, riservava la decisione n ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti ed alle istanze istruttorie delle parti.
pagina 2 di 4 Con ordinanza del 26.09.2024 il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo e, con istanza congiunta depositata il
31.10.2024, chiedevano la revoca della udienza già fissata in presenza e la sua sostituzione con il deposito di note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note scritte d'udienza depositate entro il termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo rispondente al principio della bigenitorialità consacrato dall'art. 337 ter c.p.c. ed all'interesse delle parti e della prole minore anche sotto il profilo economico.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore dando atto che la figlia Persona_4
è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio;
Per_2
DISPONE che entrambi i coniugi esercitino la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Quanto alla collocazione abitativa del minore lo stesso avrà la residenza e dimora abituale presso il domicilio materno, in Torino, via Montebello, 21;
DISPONE che il genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto del precipuo interesse del minore, possa vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità:
− un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, dalle 18,30 alla mattina seguente;
− nel periodo da maggio a novembre a weekend alterni dal venerdì alle 18,30 al lunedì mattina;
− durante la stagione sciistica, ovvero da dicembre ad aprile passerà tutti i fine settimana Per_1 con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
− il figlio minore trascorrerà di regola le vacanze di Natale con il padre e le vacanze di Pasqua con la madre, accordandosi i genitori di volta in volta per le altre festività e i compleanni dei figli od altre ricorrenze, salvo diverse esigenze del ragazzo;
pagina 3 di 4 DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il IG corrisponderà alla IGa a far data dal mese di novembre 2024 CP_1 Parte_1 l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) e così entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'importo mensile che attualmente il IG
percepisce a titolo di assegno unico universale da parte dell'Inps, non appena ne avrà la CP_1 disponibilità sul conto corrente di accredito. Le spese legate all'attività sportiva dello sci dei figli saranno a totale carico del IG . Le spese relative alle cure odontoiatriche e assicurative dei CP_1 figli saranno a carico del fino al compimento del venticinquesimo anno di età degli stessi;
CP_1
DISPONE che le spese straordinarie, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15-3-2016 tra il Tribunale ordinario e il COA Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che quanto dovuto dal IG alla IGa CP_1 Parte_1 in base all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., ovvero assegno periodico di euro 450,00 dalla data della domanda giudiziale al mese di settembre 2024 a titolo di mantenimento per i figli, venga forfettariamente determinato in euro 3.500,00, che il IG si impegna a corrispondere nella CP_1 misura di euro 1.500,00 entro il 30 novembre 2024 ed euro 2.000,00 entro il 31 gennaio 2025;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il
24.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Meloni Bruna e dell'avv. Parte_1
Piersantelli Alessandra in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Tinivella Anna in virtù di procura speciale in atti CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte di udienza depositate rispettivamente il 02.12.2024 ed il 03.12.2024):
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , dando atto che la figlia è divenuta Per_1 Per_2 maggiorenne nelle more del giudizio. Stabilire che entrambi i coniugi eserciteranno la potestà genitoriale, che potranno esercitare anche disgiuntamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Quanto alla collocazione abitativa del minore stabilire che lo stesso avrà la residenza e dimora abituale presso il domicilio materno, in Torino, via Montebello, 21.
Stabilire che il genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto del precipuo interesse del minore, terrà il figlio minore con sé un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, pagina 1 di 4 dalle 18,30 alla mattina seguente;
nel periodo da maggio a novembre a weekend alterni dal venerdì alle 18,30 al lunedì mattina, nonché durante la stagione sciistica, ovvero da dicembre ad aprile
passerà tutti i fine settimana con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Stabilire Per_1 che il figlio minore trascorrerà di regola le vacanze di Natale con il padre e le vacanze di Pasqua con la madre, accordandosi i genitori di volta in volta per le altre festività e i compleanni dei figli od altre ricorrenze, salvo diverse esigenze del ragazzo.
Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli il IG corrisponda alla IGa a far data dal CP_1 Pt_1 mese di novembre 2024 l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) e così entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'importo mensile che attualmente il IG percepisce a titolo di assegno unico universale da parte dell'Inps, non CP_1 appena ne avrà la disponibilità sul conto corrente di accredito.
Le spese legate all'attività sportiva dello sci dei figli saranno a totale carico del IG . Le CP_1 spese relative alle cure odontoiatriche e assicurative dei figli saranno a carico del fino al CP_1 compimento del venticinquesimo anno di età degli stessi. Disporre che le spese straordinarie, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15-3- Contr 2016 tra il Tribunale ordinario e il Torino.
Dare che atto che quanto dovuto dal IG alla IGa in base all'ordinanza ex art. CP_1 Pt_1
473 bis.22 c.p.c., ovvero assegno periodico di euro 450,00 dalla data della domanda giudiziale al mese di settembre 2024 a titolo di mantenimento per i figli, viene forfettariamente determinato in euro
3.500,00, che il IG si impegna a corrispondere nella misura di euro 1.500,00 entro il 30 CP_1 novembre 2024 ed euro 2.000,00 entro il 31 gennaio 2025.
Spese di giudizio compensate.”
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGi e contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio in CASTAGNETO PO il 10/09/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25 agosto 2006 e Persona_3 Persona_4 il 11 gennaio 2009.
[...]
Con ricorso depositato in data 11/01/2024 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore.
Con memoria difensiva depositata in data 10.07.2024 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione e chiedendo, a sua volta, la regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore.
Nelle more del giudizio, la figlia raggiungeva la maggiore età. Persona_3
All'udienza in data 9.09.2024 avanti al Giudice Delegato, le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. All'esito il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo ed autorizzati i coniugi a vivere separati, riservava la decisione n ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti ed alle istanze istruttorie delle parti.
pagina 2 di 4 Con ordinanza del 26.09.2024 il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo e, con istanza congiunta depositata il
31.10.2024, chiedevano la revoca della udienza già fissata in presenza e la sua sostituzione con il deposito di note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note scritte d'udienza depositate entro il termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo rispondente al principio della bigenitorialità consacrato dall'art. 337 ter c.p.c. ed all'interesse delle parti e della prole minore anche sotto il profilo economico.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore dando atto che la figlia Persona_4
è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio;
Per_2
DISPONE che entrambi i coniugi esercitino la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Quanto alla collocazione abitativa del minore lo stesso avrà la residenza e dimora abituale presso il domicilio materno, in Torino, via Montebello, 21;
DISPONE che il genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto del precipuo interesse del minore, possa vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità:
− un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, dalle 18,30 alla mattina seguente;
− nel periodo da maggio a novembre a weekend alterni dal venerdì alle 18,30 al lunedì mattina;
− durante la stagione sciistica, ovvero da dicembre ad aprile passerà tutti i fine settimana Per_1 con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
− il figlio minore trascorrerà di regola le vacanze di Natale con il padre e le vacanze di Pasqua con la madre, accordandosi i genitori di volta in volta per le altre festività e i compleanni dei figli od altre ricorrenze, salvo diverse esigenze del ragazzo;
pagina 3 di 4 DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il IG corrisponderà alla IGa a far data dal mese di novembre 2024 CP_1 Parte_1 l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) e così entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'importo mensile che attualmente il IG
percepisce a titolo di assegno unico universale da parte dell'Inps, non appena ne avrà la CP_1 disponibilità sul conto corrente di accredito. Le spese legate all'attività sportiva dello sci dei figli saranno a totale carico del IG . Le spese relative alle cure odontoiatriche e assicurative dei CP_1 figli saranno a carico del fino al compimento del venticinquesimo anno di età degli stessi;
CP_1
DISPONE che le spese straordinarie, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15-3-2016 tra il Tribunale ordinario e il COA Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che quanto dovuto dal IG alla IGa CP_1 Parte_1 in base all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., ovvero assegno periodico di euro 450,00 dalla data della domanda giudiziale al mese di settembre 2024 a titolo di mantenimento per i figli, venga forfettariamente determinato in euro 3.500,00, che il IG si impegna a corrispondere nella CP_1 misura di euro 1.500,00 entro il 30 novembre 2024 ed euro 2.000,00 entro il 31 gennaio 2025;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il
24.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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