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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssaMarialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 674/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO D'AGOSTINO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. SONIA VITA, Controparte_1
giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, ha chiesto l'accertamento del suo Controparte_1
diritto alle prestazioni richieste in forza di un grado di inabilità di percentuale superiore a quanto riconosciuto in sede amministrativa dall' per più malattie professionali (ernia discale, Pt_1
tendinopatia spalle, tendinopatia mano dx, epicondilite mano sx) e la conseguente condanna dell'Ente al pagamento in suo favore di quanto di spettanza.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale rilevava che per le Pt_1
malattie denunciate aveva già riconosciuto una misura complessiva di inabilità del 13%, derivante dal 7% di inabilità permanente per l'ernia discale, dal 4% per la tendinite alle spalle, dal 2% per la tendinopatia mano dx e dal 2% per la epicondilite gomito sx, ed esponeva che tale valutazione era da ritenersi conforme ai criteri tabellari di cui al D. Lgs. 38/2000.
Istruita la causa mediante ctu, il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente all'indennizzo in rendita per menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psico-fisica pari al 23% con decorrenza 8.6.2017.
Ha interposto appello censurando la sentenza per aver acriticamente accolto le risultanze Pt_1
peritali che si appalesavano errate in quanto il ctu: 1) con riferimento alla patologia ernia discale, nell'esame obiettivo, non aveva indicato i gradi di deficit delle articolazioni oggetto di valutazione medico-legale, né aveva descritto lo stato trofico dei muscoli paravertebrali;
non risultavano, inoltre, effettuate le manovre dei punti di Valleix per i nervi ad emergenza radicolare correlata alla lesione erniaria, la manovra di SE ed il grado di insorgenza di sintomo radicolare positivo alla manovra di Lasegue, con la conseguenza che appariva ingiustificata la valutazione massima del
12% (cod. 213) per le ernie discali a fronte di un più congruo 7% riconosciuto in via amministrativa, tenendo presente che il cod. tabellare 213 fa espresso riferimento all'ernia discale del tratto lombare nel suo complesso, non certo alla singola ernia discale lombo-sacrale con conseguente moltiplicazione dei postumi in caso di più ernie;
2) in ordine alla tendinopatia spalla dx, quantificava la medesima menomazione per due volte applicando sia il cod. tabellare 224 e 227 distinguendo tra tendinopatia spalla dx e tendinopatia spalla sx e individuando due diversi codici tabellari, laddove il codice 224, facendo riferimento alla limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, non riguardava il caso in questione;
3) con riferimento alla valutazione complessiva, non indicava la modalità di applicazione del criterio medico-legale che lo aveva indotto ad effettuare la suddetta quantificazione, tenendo presente che, in caso di più menomazioni, il grado complessivo dell'integrità psico-fisica va calcolato sulla base di un giudizio di sintesi che accerti in concreto l'esatta misura del danno subìto, in relazione a specifici elementi medico-legali considerati anche nella loro reciproca influenza;
4) nella valutazione complessiva aveva erroneamente utilizzato la c.d. che deve essere Parte_2
utilizzata usata solo nei casi in cui vi siano preesistenze extra-lavorative in concorso di lesioni attuali al fine di valutare la riduzione dell'integrità psico-fisica derivante dallo stato anteriore rispetto all'incidenza del danno attuale.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
E' stato disposto il rinnovo di ctu,
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11 giugno 2025 fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il Ctu con motivazione esauriente ed immune da vizi logici ha riconosciuto all' un CP_1
grado una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 14%, con decorrenza dal
08/06/2017.
Le contestazioni mosse alla ctu dall' con note depositate in data 13 gennaio 2025 non CP_1
appaiono condivisibili.
L ha infatti evidenziato che la valutazione del ctu appariva “eccessivamente CP_1
restrittiva in rapporto sia alla marcata spondiloartrosi lombare con ernie discali L3-L4 e L5-S1 e impronta sul sacco durale associata ai deficit funzionali ed ai logici deficit neurosensitivi che si presentano in maniera ricorrente o sotto minimo stress in ex bracciante agricola, sia alla patologia bilaterale e concorrente di spalle. In particolare, trattasi di marcata patologia artrosica del rachide lombare con duplice ernia discale ovvero la 213 che prevede per ernia singola fino al 12%: orbene, sull'applicazione di detta voce tabellare si concorda con il CTU. Tuttavia, si evidenzia che trattasi di duplice ernia discale (impronta sul sacco durale) e per tale motivo la quantizzazione avrebbe dovuto spingersi, logicamente, verso il massimo del range (prossimo o coincidente con il
12%, quindi).
Inoltre, non risultano quantizzati i deficit funzionali per i quali la voce da utilizzare è la 204; a tal fine, si fa presente che l'obiettività evidenzia un deficit funzionale di 20°(1\3) e tale quantizzazione comporta un danno biologico pari all'8% da aggiungersi in concorrenza al danno da ernie discali.(..) Per tali motivi la valutazione effettuata dal CTU si ritiene eccessivamente restrittiva per la perizianda. Si deve evidenziare, inoltre, che per quanto concerne la patologia bilaterale concorrente di spalle la valutazione oltre il danno anatomico, valutato giustamente dal
Consulente con codice 227 che, tuttavia, non prevede assolutamente i deficit funzionali, avrebbe, al contempo, meritato l'applicazione anche del codice 224 proprio in ragione degli evidenziati deficit funzionali per la spalla sx e il codice 223 per la spalla dx, con quantizzazione fino al 3% a sx e superiore a dx.”
E però, nella relazione il ctu ha esaurientemente motivato sulle patologie riscontrate e sulla applicazione dei relativi codici nochè sulla percentualizzazione ritenuta congrua.
Il perito ha premesso di dover rimodulare l'entità del danno biologico riconosciuto all'appelata nel seguente modo:
1. Ernia discale lombare in L4-L5 e L5-S1 (codice 213)……………………...7%;
2. Tendinopatia del flessore del 3° raggio (codice 267)………………..…….. 2%;
3. Epicondilite gomito destro (codice 232)……………………………………..2%;
4. Tendinopatia spalla destra a lieve incidenza funzionale (codice 227)……..4%;
5. Tendinopatia spalla sinistra a scarsa incidenza funzionale (codice 227)….1%.
Ciò posto, ha spiegato che “Tale rimodulazione si ritiene dovuta in quanto, per il distretto articolare del rachide lombare, pur essendo diagnosticate due ernie discali a sede L4-L5 ed L5-S1, non sono documentate radicolopatie agli arti inferiori con disturbi trofico-sensitivi persistenti, tali da poter riconoscere la percentuale massima di danno, né limitazioni articolari tali da poter giustificare una percentuale di danno superiore a quanto indicato.
A carico del gomito destro si è riscontrata una normale mobilità, seppur riferita dolente alla flesso-estensione, con valutazione percentuale pari al 2%. Analoghe considerazioni in merito alla tendinopatia del flessore 3° raggio, caratterizzata da sfumati esiti funzionali e valutata pari al 2%..
Infine, in merito alle lesioni documentate a carico delle spalle, il Collegio ha chiesto chiarimenti al ctu sulla mancata applicazione del codice Cod 224 che si riferisce alla “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”, limitazione che egli stesso aveva dato atto di avere riscontrato quantomeno in relazione alla spalla destra.
Il ctu in rsposta ha convincentemente chiarito che ha “ritenuto opportuno applicare esclusivamente il codice 227 per valutare il danno biologico complessivo a carico della spalla destra, in quanto l'esame ecografico presente in atti, datato 22/10/2016, documenta la presenza di ispessimento della cuffia dei rotatori con irregolarità ecostrutturali fibro-sclero-calcifiche a livello dell'inserzione trochitica del sovraspinoso e ispessimento al 3° prossimale del capo lungo del bicipite brachiale, ovvero segni iniziali di degenerazione tendinea del sovraspinoso e infiammazione del CLB, in assenza di evidenti rotture e/o lacerazioni tendinee tali da giustificare
l'applicazione del codice 224 (3%), inerente alla limitazione funzionale articolare, e del codice 227
(fino a 4%), inerente al danno delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente.
Essendo il danno anatomico documentato di lieve entità, che andrebbe valutato con una percentuale invalidante inferiore al 4%, tenuto conto delle lieve incidenza funzionale articolare riscontrata (limitazione ai gradi estremi), che potrebbe essere valutata al massimo al 3%, si è proceduto ad una valutazione complessiva del danno alla spalla destra indicando solo il codice 227
e danno biologico pari al 4%.
Per quanto sopra esposto, si conferma la percentuale di danno biologico riconosciuta per la tendinopatia della spalla destra, in quanto percentuali superiori sovrastimerebbero il danno biologico derivante dalla malattia professionale in oggetto, soprattutto in relazione al dato strumentale ecografico e all'obiettività clinica riscontrata.” Alla luce di quanto testè riportato, appare evidente che tutti i motivi di contestazione non sono idonei ad effettuare un'efficace critica alle conclusioni del ctu, risolvendosi, in realtà, in un mero dissenso diagnostico.
In definitiva in parziale accoglimento dell'appello deve essere rideterminato il diritto dell' all'indennizzo per danno biologico nella misura del 14% e l' condannato alla CP_1 Pt_1
corresponsione in suo favore della relativa rendita con decorrenza dall'8/06/2017, oltre interessi legali dal 121° giorno successico alla domanda amministrativa fino al saldo.
Le spese legali di entrambi i gradi di giudizio, visto l'accoglimento solo in minima parte della domanda e la difficoltà di accertamento in fatto devono essere compensate integralmente, ad eccezione delle spese di ctu che venono poste, con separato e contestuale decreto, a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso Pt_1 Controparte_1
la sentenza n. 232/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 23/03/2022 , in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, così provvede: ridetermina il diritto dell' all'indennizzo per danno biologico nella misura del 14% e CP_1 condanna l' alla corresponsione in suo favore della relativa rendita con decorrenza Pt_1 dall'8/06/2017, oltre interessi legali dal 121° giorno successico alla domanda amministrativa e fino al saldo.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssaMarialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 674/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO D'AGOSTINO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. SONIA VITA, Controparte_1
giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, ha chiesto l'accertamento del suo Controparte_1
diritto alle prestazioni richieste in forza di un grado di inabilità di percentuale superiore a quanto riconosciuto in sede amministrativa dall' per più malattie professionali (ernia discale, Pt_1
tendinopatia spalle, tendinopatia mano dx, epicondilite mano sx) e la conseguente condanna dell'Ente al pagamento in suo favore di quanto di spettanza.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale rilevava che per le Pt_1
malattie denunciate aveva già riconosciuto una misura complessiva di inabilità del 13%, derivante dal 7% di inabilità permanente per l'ernia discale, dal 4% per la tendinite alle spalle, dal 2% per la tendinopatia mano dx e dal 2% per la epicondilite gomito sx, ed esponeva che tale valutazione era da ritenersi conforme ai criteri tabellari di cui al D. Lgs. 38/2000.
Istruita la causa mediante ctu, il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente all'indennizzo in rendita per menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psico-fisica pari al 23% con decorrenza 8.6.2017.
Ha interposto appello censurando la sentenza per aver acriticamente accolto le risultanze Pt_1
peritali che si appalesavano errate in quanto il ctu: 1) con riferimento alla patologia ernia discale, nell'esame obiettivo, non aveva indicato i gradi di deficit delle articolazioni oggetto di valutazione medico-legale, né aveva descritto lo stato trofico dei muscoli paravertebrali;
non risultavano, inoltre, effettuate le manovre dei punti di Valleix per i nervi ad emergenza radicolare correlata alla lesione erniaria, la manovra di SE ed il grado di insorgenza di sintomo radicolare positivo alla manovra di Lasegue, con la conseguenza che appariva ingiustificata la valutazione massima del
12% (cod. 213) per le ernie discali a fronte di un più congruo 7% riconosciuto in via amministrativa, tenendo presente che il cod. tabellare 213 fa espresso riferimento all'ernia discale del tratto lombare nel suo complesso, non certo alla singola ernia discale lombo-sacrale con conseguente moltiplicazione dei postumi in caso di più ernie;
2) in ordine alla tendinopatia spalla dx, quantificava la medesima menomazione per due volte applicando sia il cod. tabellare 224 e 227 distinguendo tra tendinopatia spalla dx e tendinopatia spalla sx e individuando due diversi codici tabellari, laddove il codice 224, facendo riferimento alla limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, non riguardava il caso in questione;
3) con riferimento alla valutazione complessiva, non indicava la modalità di applicazione del criterio medico-legale che lo aveva indotto ad effettuare la suddetta quantificazione, tenendo presente che, in caso di più menomazioni, il grado complessivo dell'integrità psico-fisica va calcolato sulla base di un giudizio di sintesi che accerti in concreto l'esatta misura del danno subìto, in relazione a specifici elementi medico-legali considerati anche nella loro reciproca influenza;
4) nella valutazione complessiva aveva erroneamente utilizzato la c.d. che deve essere Parte_2
utilizzata usata solo nei casi in cui vi siano preesistenze extra-lavorative in concorso di lesioni attuali al fine di valutare la riduzione dell'integrità psico-fisica derivante dallo stato anteriore rispetto all'incidenza del danno attuale.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
E' stato disposto il rinnovo di ctu,
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11 giugno 2025 fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il Ctu con motivazione esauriente ed immune da vizi logici ha riconosciuto all' un CP_1
grado una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 14%, con decorrenza dal
08/06/2017.
Le contestazioni mosse alla ctu dall' con note depositate in data 13 gennaio 2025 non CP_1
appaiono condivisibili.
L ha infatti evidenziato che la valutazione del ctu appariva “eccessivamente CP_1
restrittiva in rapporto sia alla marcata spondiloartrosi lombare con ernie discali L3-L4 e L5-S1 e impronta sul sacco durale associata ai deficit funzionali ed ai logici deficit neurosensitivi che si presentano in maniera ricorrente o sotto minimo stress in ex bracciante agricola, sia alla patologia bilaterale e concorrente di spalle. In particolare, trattasi di marcata patologia artrosica del rachide lombare con duplice ernia discale ovvero la 213 che prevede per ernia singola fino al 12%: orbene, sull'applicazione di detta voce tabellare si concorda con il CTU. Tuttavia, si evidenzia che trattasi di duplice ernia discale (impronta sul sacco durale) e per tale motivo la quantizzazione avrebbe dovuto spingersi, logicamente, verso il massimo del range (prossimo o coincidente con il
12%, quindi).
Inoltre, non risultano quantizzati i deficit funzionali per i quali la voce da utilizzare è la 204; a tal fine, si fa presente che l'obiettività evidenzia un deficit funzionale di 20°(1\3) e tale quantizzazione comporta un danno biologico pari all'8% da aggiungersi in concorrenza al danno da ernie discali.(..) Per tali motivi la valutazione effettuata dal CTU si ritiene eccessivamente restrittiva per la perizianda. Si deve evidenziare, inoltre, che per quanto concerne la patologia bilaterale concorrente di spalle la valutazione oltre il danno anatomico, valutato giustamente dal
Consulente con codice 227 che, tuttavia, non prevede assolutamente i deficit funzionali, avrebbe, al contempo, meritato l'applicazione anche del codice 224 proprio in ragione degli evidenziati deficit funzionali per la spalla sx e il codice 223 per la spalla dx, con quantizzazione fino al 3% a sx e superiore a dx.”
E però, nella relazione il ctu ha esaurientemente motivato sulle patologie riscontrate e sulla applicazione dei relativi codici nochè sulla percentualizzazione ritenuta congrua.
Il perito ha premesso di dover rimodulare l'entità del danno biologico riconosciuto all'appelata nel seguente modo:
1. Ernia discale lombare in L4-L5 e L5-S1 (codice 213)……………………...7%;
2. Tendinopatia del flessore del 3° raggio (codice 267)………………..…….. 2%;
3. Epicondilite gomito destro (codice 232)……………………………………..2%;
4. Tendinopatia spalla destra a lieve incidenza funzionale (codice 227)……..4%;
5. Tendinopatia spalla sinistra a scarsa incidenza funzionale (codice 227)….1%.
Ciò posto, ha spiegato che “Tale rimodulazione si ritiene dovuta in quanto, per il distretto articolare del rachide lombare, pur essendo diagnosticate due ernie discali a sede L4-L5 ed L5-S1, non sono documentate radicolopatie agli arti inferiori con disturbi trofico-sensitivi persistenti, tali da poter riconoscere la percentuale massima di danno, né limitazioni articolari tali da poter giustificare una percentuale di danno superiore a quanto indicato.
A carico del gomito destro si è riscontrata una normale mobilità, seppur riferita dolente alla flesso-estensione, con valutazione percentuale pari al 2%. Analoghe considerazioni in merito alla tendinopatia del flessore 3° raggio, caratterizzata da sfumati esiti funzionali e valutata pari al 2%..
Infine, in merito alle lesioni documentate a carico delle spalle, il Collegio ha chiesto chiarimenti al ctu sulla mancata applicazione del codice Cod 224 che si riferisce alla “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”, limitazione che egli stesso aveva dato atto di avere riscontrato quantomeno in relazione alla spalla destra.
Il ctu in rsposta ha convincentemente chiarito che ha “ritenuto opportuno applicare esclusivamente il codice 227 per valutare il danno biologico complessivo a carico della spalla destra, in quanto l'esame ecografico presente in atti, datato 22/10/2016, documenta la presenza di ispessimento della cuffia dei rotatori con irregolarità ecostrutturali fibro-sclero-calcifiche a livello dell'inserzione trochitica del sovraspinoso e ispessimento al 3° prossimale del capo lungo del bicipite brachiale, ovvero segni iniziali di degenerazione tendinea del sovraspinoso e infiammazione del CLB, in assenza di evidenti rotture e/o lacerazioni tendinee tali da giustificare
l'applicazione del codice 224 (3%), inerente alla limitazione funzionale articolare, e del codice 227
(fino a 4%), inerente al danno delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente.
Essendo il danno anatomico documentato di lieve entità, che andrebbe valutato con una percentuale invalidante inferiore al 4%, tenuto conto delle lieve incidenza funzionale articolare riscontrata (limitazione ai gradi estremi), che potrebbe essere valutata al massimo al 3%, si è proceduto ad una valutazione complessiva del danno alla spalla destra indicando solo il codice 227
e danno biologico pari al 4%.
Per quanto sopra esposto, si conferma la percentuale di danno biologico riconosciuta per la tendinopatia della spalla destra, in quanto percentuali superiori sovrastimerebbero il danno biologico derivante dalla malattia professionale in oggetto, soprattutto in relazione al dato strumentale ecografico e all'obiettività clinica riscontrata.” Alla luce di quanto testè riportato, appare evidente che tutti i motivi di contestazione non sono idonei ad effettuare un'efficace critica alle conclusioni del ctu, risolvendosi, in realtà, in un mero dissenso diagnostico.
In definitiva in parziale accoglimento dell'appello deve essere rideterminato il diritto dell' all'indennizzo per danno biologico nella misura del 14% e l' condannato alla CP_1 Pt_1
corresponsione in suo favore della relativa rendita con decorrenza dall'8/06/2017, oltre interessi legali dal 121° giorno successico alla domanda amministrativa fino al saldo.
Le spese legali di entrambi i gradi di giudizio, visto l'accoglimento solo in minima parte della domanda e la difficoltà di accertamento in fatto devono essere compensate integralmente, ad eccezione delle spese di ctu che venono poste, con separato e contestuale decreto, a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso Pt_1 Controparte_1
la sentenza n. 232/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 23/03/2022 , in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, così provvede: ridetermina il diritto dell' all'indennizzo per danno biologico nella misura del 14% e CP_1 condanna l' alla corresponsione in suo favore della relativa rendita con decorrenza Pt_1 dall'8/06/2017, oltre interessi legali dal 121° giorno successico alla domanda amministrativa e fino al saldo.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)