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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4018/2024 R.G.
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Alessandro Conforti
opponente
E
, con Avv. Stefano Soriano Controparte_1 opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.10.2024 la società in epigrafe proponeva opposizione al precetto notificato il 23.9.2024 e con il quale Controparte_1
aveva intimato il pagamento dell'importo di € 4.046,25 chiedendo
[...]
“[..] Accertare e dichiarare che il sig. [..] nella sua qualità di Controparte_2 legale rappresentante pro tempore della Parte_1
Con
[..] non ha sottoscritto il verbale di conciliazione dell' con la sig.ra ; - Pt_2
Accertare e dichiarare la nullità, e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 23.9.2024 nonché del verbale di conciliazione, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della sig.ra di procedere a esecuzione Pt_2 forzata per i crediti di cui alla diffida e al relativo verbale [..]”.
1 Dopo aver premesso che il precetto opposto era fondato su verbale di Con conciliazione dell' di Vibo Valentia del 25.7.2023 ne lamentava la illegittimità per: 1) omessa notifica del tiolo esecutivo, ossia del verbale di Con conciliazione dell' ; 2) l'inefficacia del titolo posto alla base del precetto opposto per non aver il né personalmente né nella sua qualità Controparte_2 di legale rappresentante della società opponente sottoscritto alcun verbale di conciliazione con l'opposta; 3) inesistenza del diritto azionato nei suoi confronti.
Con decreto presidenziale del 15.10.2024 il fascicolo veniva assegnato alla
Sezione Lavoro di questo Tribunale;
indi si Parte_3 costituiva in giudizio contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto per infondatezza con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 1.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione, contrariamente a quanto sostiene l'opposta, è tempestiva poiché proposta con ricorso originariamente depositato il 11.10.2024 (con successiva assegnazione del fascicolo alla Sezione Lavoro con decreto presidenziale del
15.10.2024), e dunque entro il termine ex art. 617 c.p.c. di 20 giorni dalla notifica del precetto opposto, avvenuta il 23.9.2024.
Tanto precisato, il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto per quanto di seguito esposto.
La doglianza dell'opponente che fa leva sulla omessa notifica del titolo Con esecutivo (ossia del verbale del 25.7.2023) coglie nel segno poiché dalla documentazione prodotta dall'opposta (cfr. all. “atto di precetto 23 settembre
2024” in fasc. opposta) si ricava che all'opponente in data 23.9.2024 è stato notificato unicamente l'atto di precetto opposto e la procura alle liti, come del resto si evince anche “dall'elenco allegati” contenuto nella ricevuta e accettazione PEC nel quale sono indicati quali atti allegati, appunto, il precetto e la procura oltre alla “relata di notifica digitale atto di precetto”.
Deduce l'opposta che “[..] non avendo ricevuto alcun pagamento dopo diverse richieste a mezzo del sottoscritto procuratore la sig.ra Parte_4
[...] in data 15 dicembre 2023 notificava all'odierno opponente atto di
[...] precetto unitamente al processo verbale di conciliazione reso esecutivo in data
28 novembre 2023 dal Tribunale di Vibo Valenta […]” Che, infine, in data 23 settembre 2024 veniva notificato un ultimo atto di precetto che veniva opposto con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 e notificato in data 15 novembre 2024 [..]” (cfr. pag. 2 della memoria).
Rileva in proposito il giudice che il precetto notificato in data 15 dicembre 2023 cui fa riferimento l'opposta (cfr. all. fasc. di parte) è divenuto inefficace ex art. 481 c.p.c. poiché non è dedotto né risulta che nel successivo termine di 90 giorni dalla sua notifica sia iniziata l'esecuzione nei confronti dell'intimato, né il successivo precetto notificato il 23.9.2024 - qui opposto - può considerarsi rinnovazione del precedente precetto, non recando questo, invero, né la menzione della notifica in data 15.12.2023 del precedente precetto né
l'indicazione della precedente data di notifica del titolo esecutivo.
Il precetto notificato il 23.9.2024 siccome non contenente l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo (e tantomeno la trascrizione integrale del titolo stesso) deve, dunque, ritenersi nullo.
A tanto consegue, assorbite le altre doglianze, l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto;
condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite liquida in complessive €
2.626,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 1 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4018/2024 R.G.
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Alessandro Conforti
opponente
E
, con Avv. Stefano Soriano Controparte_1 opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.10.2024 la società in epigrafe proponeva opposizione al precetto notificato il 23.9.2024 e con il quale Controparte_1
aveva intimato il pagamento dell'importo di € 4.046,25 chiedendo
[...]
“[..] Accertare e dichiarare che il sig. [..] nella sua qualità di Controparte_2 legale rappresentante pro tempore della Parte_1
Con
[..] non ha sottoscritto il verbale di conciliazione dell' con la sig.ra ; - Pt_2
Accertare e dichiarare la nullità, e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 23.9.2024 nonché del verbale di conciliazione, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della sig.ra di procedere a esecuzione Pt_2 forzata per i crediti di cui alla diffida e al relativo verbale [..]”.
1 Dopo aver premesso che il precetto opposto era fondato su verbale di Con conciliazione dell' di Vibo Valentia del 25.7.2023 ne lamentava la illegittimità per: 1) omessa notifica del tiolo esecutivo, ossia del verbale di Con conciliazione dell' ; 2) l'inefficacia del titolo posto alla base del precetto opposto per non aver il né personalmente né nella sua qualità Controparte_2 di legale rappresentante della società opponente sottoscritto alcun verbale di conciliazione con l'opposta; 3) inesistenza del diritto azionato nei suoi confronti.
Con decreto presidenziale del 15.10.2024 il fascicolo veniva assegnato alla
Sezione Lavoro di questo Tribunale;
indi si Parte_3 costituiva in giudizio contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto per infondatezza con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 1.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione, contrariamente a quanto sostiene l'opposta, è tempestiva poiché proposta con ricorso originariamente depositato il 11.10.2024 (con successiva assegnazione del fascicolo alla Sezione Lavoro con decreto presidenziale del
15.10.2024), e dunque entro il termine ex art. 617 c.p.c. di 20 giorni dalla notifica del precetto opposto, avvenuta il 23.9.2024.
Tanto precisato, il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto per quanto di seguito esposto.
La doglianza dell'opponente che fa leva sulla omessa notifica del titolo Con esecutivo (ossia del verbale del 25.7.2023) coglie nel segno poiché dalla documentazione prodotta dall'opposta (cfr. all. “atto di precetto 23 settembre
2024” in fasc. opposta) si ricava che all'opponente in data 23.9.2024 è stato notificato unicamente l'atto di precetto opposto e la procura alle liti, come del resto si evince anche “dall'elenco allegati” contenuto nella ricevuta e accettazione PEC nel quale sono indicati quali atti allegati, appunto, il precetto e la procura oltre alla “relata di notifica digitale atto di precetto”.
Deduce l'opposta che “[..] non avendo ricevuto alcun pagamento dopo diverse richieste a mezzo del sottoscritto procuratore la sig.ra Parte_4
[...] in data 15 dicembre 2023 notificava all'odierno opponente atto di
[...] precetto unitamente al processo verbale di conciliazione reso esecutivo in data
28 novembre 2023 dal Tribunale di Vibo Valenta […]” Che, infine, in data 23 settembre 2024 veniva notificato un ultimo atto di precetto che veniva opposto con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 e notificato in data 15 novembre 2024 [..]” (cfr. pag. 2 della memoria).
Rileva in proposito il giudice che il precetto notificato in data 15 dicembre 2023 cui fa riferimento l'opposta (cfr. all. fasc. di parte) è divenuto inefficace ex art. 481 c.p.c. poiché non è dedotto né risulta che nel successivo termine di 90 giorni dalla sua notifica sia iniziata l'esecuzione nei confronti dell'intimato, né il successivo precetto notificato il 23.9.2024 - qui opposto - può considerarsi rinnovazione del precedente precetto, non recando questo, invero, né la menzione della notifica in data 15.12.2023 del precedente precetto né
l'indicazione della precedente data di notifica del titolo esecutivo.
Il precetto notificato il 23.9.2024 siccome non contenente l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo (e tantomeno la trascrizione integrale del titolo stesso) deve, dunque, ritenersi nullo.
A tanto consegue, assorbite le altre doglianze, l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto;
condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite liquida in complessive €
2.626,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 1 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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