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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/08/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel dott. Paolo Salvatore Giudice dott. Mirco Lombardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al numero di RG 545/2025 promossa da:
CF ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...] assistita e difesa dall'Avv.
Eleonora Raimondo ricorrente
CONTRO
(CF ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(MAURITIUS) e residente in [...] resistente contumace che ha presentato le seguenti conclusioni all'On. Le Tribunale adito:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE:
a. Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al signor per i motivi indicati Controparte_1 in narrativi;
b. Accertare, dichiarare e quantificare secondo giustizia il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Signora Parte_1
e della figlia a causa dell'abbandono della famiglia da parte del signor
[...] Controparte_2
e della totale omissione di alcun tipo di sostentamento economico e morale. Controparte_1
c. Accertato e dichiarato che la signora ersa in reale stato di bisogno non essendo in grado di provvedere Parte_1 in tutto o in parte al proprio sostentamento porre a carico del sig. (NDR da intendersi Persona_1 CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie di alimenti per un importo mensile di € 1.000,00=, o il diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mesa con decorrenza dalla domanda.
d. Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere € 800,00= al mese per la figlia Parte_2
a titolo di mantenimento ordinario in quanto il suo stato di salute non le permette di svolgere Controparte_2 alcuna attività lavorativa, oltre il 100% delle spese straordinarie, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui l'On. Le Giudicante non dovesse ravvisare il diritto della sig.ra Parte_1
a percepire gli alimenti, porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno Parte_2 mensile di € 1.000,00= o il diverso importo che si riterrà di giustizia a titolo di mantenimento.
IN VIA ISTRUTTORIA con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie anche per testimoni.
Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Svolgimento del processo. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Flacq- Mauritius il
12.06.1979, ed in seguito al trasferimento in Italia, l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giuliano Milanese al n. 116 P.2 S. C anno 2024. I coniugi durante i primi anni in Italia hanno vissuto a Catania, dove il 20.08.1987, è nata la loro unica figlia . CP_2
Nel 1989 il Sig. ha abbandonato la moglie e la figlia di due anni, senza da allora, aver CP_1 mai fatto ritorno a casa, e la condizione di abbandono è stata certificata dal Comune di San Giuliano
Milanese.
Con ricorso depositato in data 02.04.2025 la sig.ra a chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione giudiziale dei coniugi con addebito al signor nonché la CP_1 regolamentazione in punto di mantenimento e di ulteriori aspetti economici. Parte ricorrente ha precisato che il sig. dopo aver abbandonato il tetto coniugale si è trasferito in CP_1
Merate con il suo nuovo nucleo familiare, e dal certificato di famiglia prodotto, si evince che oggi il nucleo familiare del resistente contumace è costituito dalla signora e dalla Controparte_3 loro figlia nata a [...] il [...] CodiceFiscale_3
All'udienza del 1.07.2025 nessuno è comparso per parte resistente, né lo stesso si è costituito, per cui
Il Presidente, verificata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia della parte resistente e non potendosi esperire il tentativo di conciliazione ha invitato il procuratore attoreo, a precisare le conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Contumacia del resistente: Per quanto riguarda la posizione del resistente sig.
se ne deve rilevare la mancata costituzione nonostante la regolare Parte_2 notifica dell'atto introduttivo e del decreto dell'8.04.20251, cosicché va condivisa la dichiarazione di contumacia del Presidente Relatore, all'udienza del 1.07.2025. 3. Addebito della Separazione giudiziale: la ricorrente ha chiesto che la responsabilità della separazione sia attribuita al marito per aver violato l'obbligo di fedeltà, avendo abbandonato il tetto coniugale e intrattenuto una relazione con la sig.ra sfociata in una Controparte_3 convivenza e nel concepimento di una figlia.
La relazione extraconiugale trova conferma sia nel certificato di stato di famiglia del resistente contumace agli atti, sia nel certificato di abbandono del Coniuge rilasciato dal Comune di San
Giuliano Milanese, entrambi prova inconfutabile della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito. Le modalità (abbandono del tetto coniugale) e la particolare gravità dei fatti (il marito si è allontanato dal nucleo familiare immediatamente dopo la nascita della figlia senza dare alcun apporto economico e morale alla famiglia) è di per se sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, in quanto, l'abbandono del tetto coniugale è senz'altro idoneo ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, in assenza di prova che il menage tra i coniugi precedentemente fosse meramente formale ( in tal senso Cass. 11516/2014, Cass 8512/2006, Cass 25618/2007 e Cass.
21245/2010).
La domanda di addebito merita pertanto pieno accoglimento.
4. Risarcimento dei danni.
Parte ricorrente richiede per sé e per la figlia il risarcimento del danno subito a causa CP_2 dell'abbandono della famiglia da parte del signor e della sua totale omissione di CP_1 alcun tipo di sostentamento economico e morale
La fonte della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'abbandono e al tradimento subito è rappresentata dal combinato disposto dell'art. 2043 e 2059 cc, e perché il coniuge possa avere diritto al risarcimento del danno occorre che egli lamenti una lesione di un diritto non patrimoniale che sia meritevole di tutela costituzionale, e quindi, il diritto alla salute, alla riservatezza, all'onorabilità e dignità, alla realizzazione nell'ambito del proprio nucleo familiare, nonché nelle relazioni sociali.
Fermo restando che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possano di per sé e automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria,
è necessario che ricorrano tutti i presupposti di cui all'art. 2059 cc e cioè che l'abbandono del tetto coniugale e il tradimento abbiano comportato delle conseguenze pregiudizievoli per il coniuge abbandonato e tradito (NDR Cass Civ, 19 novembre 2020, 26383).
Il sig. ha abbandonato il tetto coniugale nei due anni successivi alla nascita della CP_1 figlia senza aver mai contribuito al suo sostentamento economico e morale. La ricorrente, in CP_2 seguito all'abbandono, è stata costretta a dover crescere la figlia da sola, in un ambiente lontano dalla propria cultura, senza alcun riferimento familiare, conducendo una vita di stenti per far si che la figlia potesse studiare. Ciò ha comportato per la resistente e per la figlia un danno all'integrità CP_2 psico-fisica e quindi la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (NDR CASS 15 settembre
2011, n. 18853). Oggi alla stessa , è stata diagnosticato un disturbo della personalità NAS con CP_2 un'importante disabilità nelle autonomie tale che la giovane è rimasta a lungo chiusa in casa incapace di uscire da sola.
Considerato che l'abbandono del tetto coniugale è stato certificato dal Comune di San Giuliano
Milanese il 14.03.2024 e che dal certificato dello stato di famiglia del resistente contumace, la figlia nata dalla relazione more uxorio è del 2003.
Considerato che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal momento in cui si
è verificato il fatto illecito ai sensi dell'art. 2947 cc e considerata la data certa attribuita dal certificato dell'abbandono del tetto coniugale del 14.03.2024, si deve ritenere provato il danno con decorrenza dalla certificazione e quindi dal 14.3.24. Con riferimento alla quantificazione del danno si deve ritenere che in base alle conseguenze pregiudizievoli allegate, tenuto conto del necessario criterio equitativo richiesto dalla stessa parte, appare doveroso condannare il sig. al CP_1 risarcimento del danno nei confronti della sig.ra e della loro figlia Parte_1
per la somma determinata in via equitativa pari ad euro 7.500,00. CP_2
4. Domande di contributo al mantenimento in favore della moglie e della figlia pur se maggiorenne.
La ricorrente attualmente lavora come colf, con contratto regolare per 17 ore alla settimana, avendo dovuto rinunciare ad ore lavorative in seguito alla forte depressione che ha colpito la figlia , CP_2 che le impedisce di svolgere alcuna attività lavorativa.
Dal momento dell'abbandono del tetto coniugale, il resistente contumace non ha mai provveduto a versare alcuna somma alla moglie e l'ha costretta a crescere la figlia da sola e a trovare le risorse economiche per farlo.
Nel frattempo, il sig. si trasferiva e costituiva un nuovo nucleo familiare. Con CP_1 riferimento alle sue condizioni economiche, le allegazioni, tenuto conto del mancato assolvimento dell'onero probatorio del resistente contumace, consentono di ritenere provato un reddito basilare di dipendente a tempo pieno, con conseguente necessario ridimensionamento delle richieste di contributo al mantenimento della figlia. La figlia maggiorenne non consta, ad oggi, essere autonoma dal punto di vista economico, in CP_2 seguito alla forte crisi depressiva che l'ha costretta ad abbandonare il lavoro e dipendere nuovamente dalla madre che versava comunque in una situazione di precarietà.
Per tali motivi, dovendosi ritenere incolpevole l'abbandono dell'attività lavorativa per certificate condizioni di salute, appare adeguata alle condizioni economiche del resistente la somma di euro
350,00 a titolo di mantenimento;
Attese le condizioni economiche dei coniugi, alla luce della produzione documentale effettuata dalla ricorrente e tenuto conto del mancato assolvimento dell'onero probatorio del resistente contumace, si ritiene adeguata per la sig.ra la somma di euro 350,00 a titolo di Parte_1 mantenimento;
5. Spese di lite. In ragione dell'accoglimento delle domande, le spese di lite vanno integralmente poste a carico del sig. nella misura liquidata come da dispositivo, Parte_2 tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso nei confronti di
(CF ) contro Parte_1 C.F._1 CP_1
(CF ) ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] C.F._2
DISPONE
la separazione personale dei coniugi (CF ) e Parte_1 C.F._1
(CF ) con addebito a carico del marito;
Controparte_1 C.F._2
DISPONE
Che (CF ) contribuisca al Controparte_1 C.F._2 mantenimento della moglie corrispondendole mensilmente la somma di euro 350,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza della domanda;
Che (CF ) contribuisca al Controparte_1 C.F._2 mantenimento ordinario della figlia corrispondendole Controparte_2 mensilmente la somma di euro 350,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza della domanda;
CONDANNA Il Sig. a risarcire il danno non patrimoniale che si determina in Controparte_1 via equitativa nella somma pari ad euro 7.500,00;
Il Sig. alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 Controparte_1 per compensi professionali ed € 27,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al
15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge, disponendo il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione in via provvisoria della ricorrente all'Istituto del patrocinio a spese dello Stato.
ORDINA
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI) di procedere alla annotazione della presente sentenza;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecco, 13.8.25
Il Presidente Relatore
Dott Marco Erminio Maria Tremolada 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'ufficiale postale nella cartolina attesta la consegna presso la residenza a famigliare convivente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel dott. Paolo Salvatore Giudice dott. Mirco Lombardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al numero di RG 545/2025 promossa da:
CF ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...] assistita e difesa dall'Avv.
Eleonora Raimondo ricorrente
CONTRO
(CF ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(MAURITIUS) e residente in [...] resistente contumace che ha presentato le seguenti conclusioni all'On. Le Tribunale adito:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE:
a. Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al signor per i motivi indicati Controparte_1 in narrativi;
b. Accertare, dichiarare e quantificare secondo giustizia il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Signora Parte_1
e della figlia a causa dell'abbandono della famiglia da parte del signor
[...] Controparte_2
e della totale omissione di alcun tipo di sostentamento economico e morale. Controparte_1
c. Accertato e dichiarato che la signora ersa in reale stato di bisogno non essendo in grado di provvedere Parte_1 in tutto o in parte al proprio sostentamento porre a carico del sig. (NDR da intendersi Persona_1 CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie di alimenti per un importo mensile di € 1.000,00=, o il diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mesa con decorrenza dalla domanda.
d. Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere € 800,00= al mese per la figlia Parte_2
a titolo di mantenimento ordinario in quanto il suo stato di salute non le permette di svolgere Controparte_2 alcuna attività lavorativa, oltre il 100% delle spese straordinarie, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui l'On. Le Giudicante non dovesse ravvisare il diritto della sig.ra Parte_1
a percepire gli alimenti, porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno Parte_2 mensile di € 1.000,00= o il diverso importo che si riterrà di giustizia a titolo di mantenimento.
IN VIA ISTRUTTORIA con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie anche per testimoni.
Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Svolgimento del processo. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Flacq- Mauritius il
12.06.1979, ed in seguito al trasferimento in Italia, l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giuliano Milanese al n. 116 P.2 S. C anno 2024. I coniugi durante i primi anni in Italia hanno vissuto a Catania, dove il 20.08.1987, è nata la loro unica figlia . CP_2
Nel 1989 il Sig. ha abbandonato la moglie e la figlia di due anni, senza da allora, aver CP_1 mai fatto ritorno a casa, e la condizione di abbandono è stata certificata dal Comune di San Giuliano
Milanese.
Con ricorso depositato in data 02.04.2025 la sig.ra a chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione giudiziale dei coniugi con addebito al signor nonché la CP_1 regolamentazione in punto di mantenimento e di ulteriori aspetti economici. Parte ricorrente ha precisato che il sig. dopo aver abbandonato il tetto coniugale si è trasferito in CP_1
Merate con il suo nuovo nucleo familiare, e dal certificato di famiglia prodotto, si evince che oggi il nucleo familiare del resistente contumace è costituito dalla signora e dalla Controparte_3 loro figlia nata a [...] il [...] CodiceFiscale_3
All'udienza del 1.07.2025 nessuno è comparso per parte resistente, né lo stesso si è costituito, per cui
Il Presidente, verificata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia della parte resistente e non potendosi esperire il tentativo di conciliazione ha invitato il procuratore attoreo, a precisare le conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Contumacia del resistente: Per quanto riguarda la posizione del resistente sig.
se ne deve rilevare la mancata costituzione nonostante la regolare Parte_2 notifica dell'atto introduttivo e del decreto dell'8.04.20251, cosicché va condivisa la dichiarazione di contumacia del Presidente Relatore, all'udienza del 1.07.2025. 3. Addebito della Separazione giudiziale: la ricorrente ha chiesto che la responsabilità della separazione sia attribuita al marito per aver violato l'obbligo di fedeltà, avendo abbandonato il tetto coniugale e intrattenuto una relazione con la sig.ra sfociata in una Controparte_3 convivenza e nel concepimento di una figlia.
La relazione extraconiugale trova conferma sia nel certificato di stato di famiglia del resistente contumace agli atti, sia nel certificato di abbandono del Coniuge rilasciato dal Comune di San
Giuliano Milanese, entrambi prova inconfutabile della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito. Le modalità (abbandono del tetto coniugale) e la particolare gravità dei fatti (il marito si è allontanato dal nucleo familiare immediatamente dopo la nascita della figlia senza dare alcun apporto economico e morale alla famiglia) è di per se sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, in quanto, l'abbandono del tetto coniugale è senz'altro idoneo ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, in assenza di prova che il menage tra i coniugi precedentemente fosse meramente formale ( in tal senso Cass. 11516/2014, Cass 8512/2006, Cass 25618/2007 e Cass.
21245/2010).
La domanda di addebito merita pertanto pieno accoglimento.
4. Risarcimento dei danni.
Parte ricorrente richiede per sé e per la figlia il risarcimento del danno subito a causa CP_2 dell'abbandono della famiglia da parte del signor e della sua totale omissione di CP_1 alcun tipo di sostentamento economico e morale
La fonte della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'abbandono e al tradimento subito è rappresentata dal combinato disposto dell'art. 2043 e 2059 cc, e perché il coniuge possa avere diritto al risarcimento del danno occorre che egli lamenti una lesione di un diritto non patrimoniale che sia meritevole di tutela costituzionale, e quindi, il diritto alla salute, alla riservatezza, all'onorabilità e dignità, alla realizzazione nell'ambito del proprio nucleo familiare, nonché nelle relazioni sociali.
Fermo restando che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possano di per sé e automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria,
è necessario che ricorrano tutti i presupposti di cui all'art. 2059 cc e cioè che l'abbandono del tetto coniugale e il tradimento abbiano comportato delle conseguenze pregiudizievoli per il coniuge abbandonato e tradito (NDR Cass Civ, 19 novembre 2020, 26383).
Il sig. ha abbandonato il tetto coniugale nei due anni successivi alla nascita della CP_1 figlia senza aver mai contribuito al suo sostentamento economico e morale. La ricorrente, in CP_2 seguito all'abbandono, è stata costretta a dover crescere la figlia da sola, in un ambiente lontano dalla propria cultura, senza alcun riferimento familiare, conducendo una vita di stenti per far si che la figlia potesse studiare. Ciò ha comportato per la resistente e per la figlia un danno all'integrità CP_2 psico-fisica e quindi la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (NDR CASS 15 settembre
2011, n. 18853). Oggi alla stessa , è stata diagnosticato un disturbo della personalità NAS con CP_2 un'importante disabilità nelle autonomie tale che la giovane è rimasta a lungo chiusa in casa incapace di uscire da sola.
Considerato che l'abbandono del tetto coniugale è stato certificato dal Comune di San Giuliano
Milanese il 14.03.2024 e che dal certificato dello stato di famiglia del resistente contumace, la figlia nata dalla relazione more uxorio è del 2003.
Considerato che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal momento in cui si
è verificato il fatto illecito ai sensi dell'art. 2947 cc e considerata la data certa attribuita dal certificato dell'abbandono del tetto coniugale del 14.03.2024, si deve ritenere provato il danno con decorrenza dalla certificazione e quindi dal 14.3.24. Con riferimento alla quantificazione del danno si deve ritenere che in base alle conseguenze pregiudizievoli allegate, tenuto conto del necessario criterio equitativo richiesto dalla stessa parte, appare doveroso condannare il sig. al CP_1 risarcimento del danno nei confronti della sig.ra e della loro figlia Parte_1
per la somma determinata in via equitativa pari ad euro 7.500,00. CP_2
4. Domande di contributo al mantenimento in favore della moglie e della figlia pur se maggiorenne.
La ricorrente attualmente lavora come colf, con contratto regolare per 17 ore alla settimana, avendo dovuto rinunciare ad ore lavorative in seguito alla forte depressione che ha colpito la figlia , CP_2 che le impedisce di svolgere alcuna attività lavorativa.
Dal momento dell'abbandono del tetto coniugale, il resistente contumace non ha mai provveduto a versare alcuna somma alla moglie e l'ha costretta a crescere la figlia da sola e a trovare le risorse economiche per farlo.
Nel frattempo, il sig. si trasferiva e costituiva un nuovo nucleo familiare. Con CP_1 riferimento alle sue condizioni economiche, le allegazioni, tenuto conto del mancato assolvimento dell'onero probatorio del resistente contumace, consentono di ritenere provato un reddito basilare di dipendente a tempo pieno, con conseguente necessario ridimensionamento delle richieste di contributo al mantenimento della figlia. La figlia maggiorenne non consta, ad oggi, essere autonoma dal punto di vista economico, in CP_2 seguito alla forte crisi depressiva che l'ha costretta ad abbandonare il lavoro e dipendere nuovamente dalla madre che versava comunque in una situazione di precarietà.
Per tali motivi, dovendosi ritenere incolpevole l'abbandono dell'attività lavorativa per certificate condizioni di salute, appare adeguata alle condizioni economiche del resistente la somma di euro
350,00 a titolo di mantenimento;
Attese le condizioni economiche dei coniugi, alla luce della produzione documentale effettuata dalla ricorrente e tenuto conto del mancato assolvimento dell'onero probatorio del resistente contumace, si ritiene adeguata per la sig.ra la somma di euro 350,00 a titolo di Parte_1 mantenimento;
5. Spese di lite. In ragione dell'accoglimento delle domande, le spese di lite vanno integralmente poste a carico del sig. nella misura liquidata come da dispositivo, Parte_2 tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso nei confronti di
(CF ) contro Parte_1 C.F._1 CP_1
(CF ) ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] C.F._2
DISPONE
la separazione personale dei coniugi (CF ) e Parte_1 C.F._1
(CF ) con addebito a carico del marito;
Controparte_1 C.F._2
DISPONE
Che (CF ) contribuisca al Controparte_1 C.F._2 mantenimento della moglie corrispondendole mensilmente la somma di euro 350,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza della domanda;
Che (CF ) contribuisca al Controparte_1 C.F._2 mantenimento ordinario della figlia corrispondendole Controparte_2 mensilmente la somma di euro 350,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza della domanda;
CONDANNA Il Sig. a risarcire il danno non patrimoniale che si determina in Controparte_1 via equitativa nella somma pari ad euro 7.500,00;
Il Sig. alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 Controparte_1 per compensi professionali ed € 27,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al
15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge, disponendo il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione in via provvisoria della ricorrente all'Istituto del patrocinio a spese dello Stato.
ORDINA
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI) di procedere alla annotazione della presente sentenza;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecco, 13.8.25
Il Presidente Relatore
Dott Marco Erminio Maria Tremolada 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'ufficiale postale nella cartolina attesta la consegna presso la residenza a famigliare convivente.