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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - PRESIDENTE
- dott. Marco Genna -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 19/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 182 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
- ( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Alberto Gava, Dario De Blasi e Francesco Renda come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difesa dall'avv. Giulia Margherita Castiglioni come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 10728/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “CHIEDE alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di fissare l'udienza di discussione della
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 causa e accogliere le seguenti conclusioni: 1) riformare la sentenza n. 10728/2021 del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II Civile, pubblicata in data 17 giugno 2021; 2) per l'effetto, accogliere le richieste rassegnate in primo grado dal sig. Parte_1 annullando e/o dichiarando la nullità delle determinazioni dirigenziali ingiuntive nn. 96170009891 (del 27/04/2017), 96170009805 (del 24/07/2017), emesse da
per violazione di legge e/o insussistenza del fatto, e delle sanzioni CP_1 accessorie;
3) condannare in persona del Sindaco pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate in primo grado e di seguito riportate: “…Si indicano quali testi i sig.ri: Dott. nato a Testimone_1 il 13/05/1969 e residente in [...]; Sig.ra CP_1 CP_1
nata a [...] [...] e residente in [...] CP_1 CP_1
Balzaretto n. 184; sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che l'impianto di depurazione e relativo scarico al servizio degli edifici di civile abitazione siti in Via Giuseppe Balzaretto civici 184 e 246 (ex civico 80) è stato sempre CP_1 affidato nella conduzione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria ad impresa specializzata e da ultimo anche nel 2012 alla Ditta Faraci Depurazioni Sas che provvedeva in piena autonomia e responsabilità e senza ingerenza di alcuno a quanto necessario per il rispetto della normativa ambientale? 2. Vero che i costi della gestione, manutenzione, analisi dei reflui tramite idonei laboratori erano posti a carico e pagati dai proprietari degli edifici siti in Via Balzaretto 184 e 246? 3. CP_1
Vero che nel novembre/dicembre 2011 si verificò un fermo del depuratore al servizio degli immobili di Via Balzaretto 184 e 246 cagionato dalla mancata alimentazione elettrica per fatti imputabili ad animali selvatici ovvero topi, disservizio prontamente risolto nei giorni immediatamente successivi tramite intervento della ditta gestrice?..”.
Per l'appellata: “1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Rigettare tutte le istanze istruttore formulate da parte appellante;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 10728/2021 relativa agli illeciti a lui ascritti quale proprietario dell'appartamento di Via
Balzaretto n. 184 in salvo che per la riduzione della sanzione amministrativa CP_1
(da euro 15.028,47 ed euro 3.000,00 e da euro 60.028,47 ad euro 6.000,00), è stata respinta l'opposizione dal medesimo proposta ex art. 6 d.lgs. 150/2011 contro la determinazione dirigenziale n. 96170009891 del 27/4/2017 (per la violazione dell'art. 133, II comma, d.lgs. n. 152/2006 dovuta agli scarichi di acque reflue r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 domestiche in difetto di autorizzazione) e contro la determinazione dirigenziale n.
96170009805 del 24/4/2017 (per la violazione dell'art. 133, I comma del d.lgs. n.
152/2006 dovuta al superamento, nell'effettuazione dello scarico, dei valori limite di emissione).
Nella resistenza del convenuto al gravame, sono state respinte le richieste istruttorie dell'appellante e la causa è stata rinviata per la discussione;
all'udienza odierna, previo deposito delle note conclusive, le parti hanno ribadito le conclusioni di cui ai rispettivi atti (come riportate in epigrafe)
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
I) e II). Con il primo motivo, l'appellante lamenta il contrasto con “il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 79593/2020”: a) in accoglimento dell'opposizione del Condominio “A” -relativo all'immobile limitrofo, in tesi servito dal medesimo impianto- è stata dichiarata la nullità dei provvedimenti sanzionatori emessi sulla base degli stessi accertamenti;
b) tale decisione, con la quale è stata (fra l'altro) ritenuta la violazione del procedimento amministrativo (ex art. 15 legge 689/1981) e l'insussistenza del difetto di autorizzazione allo scarico, ha efficacia di giudicato ex art. 324 c.p.c.. Con il secondo motivo, il ricorrente ribadisce il “contrasto tra la pronuncia impugnata e il giudicato formatosi sulla sentenza n.
7593/2020 del Tribunale di Roma del 21.05.2020”, con riguardo all'ulteriore profilo della “insussistenza dell'elemento soggettivo e buona fede” del medesimo.
Tali doglianze non possono trovare accoglimento.
L'illecito è distintamente configurabile rispetto a ciascuno degli immobili che effettuavano gli scarichi di acque reflue domestiche senza autorizzazione e al di sopra dei limiti soglia, come tale oggetto di specifici verbali di accertamento e correlativi provvedimenti sanzionatori: la vicenda riguarda, nella specie, quella dell'immobile (c.d. villino “B”) che è costituito dalle due unità di cui sono proprietari, dell'una, l'odierno appellante e, dell'altra, (quale Controparte_2 opponente in primo grado che non ha proposto impugnazione).
In altri termini, come dedotto dalla resistente, il rapporto giuridico risulta autonomo e distinto da quello cui si riferisce la pronuncia invocata;
per tali ragioni,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 va esclusa l'efficacia “riflessa” del giudicato che, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2909 c.c., postula pur sempre che “i terzi estranei al giudizio siano titolari di diritti dipendenti o comunque subordinati al rapporto deciso con efficacia di giudicato”, quale “situazione giuridica” che “può configurarsi come: a)
subappalto, contratti derivati in genere); c)
i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che sia stata oggetto della controversia in precedente giudizio
29310/2023.
Si nota, d'altro canto, che gli accertamenti che l'appellante ritiene coperti dal giudicato investono lo stato soggettivo del singolo (e diverso) trasgressore (v. infra), oltre che il vizio -ex art. 15 legge 689/1981- nell'autonomo, per ciascuno, procedimento amministrativo.
III). Proprio la violazione dell'obbligo di comunicazione delle analisi costituisce oggetto del terzo motivo di impugnazione: secondo l'appellante sussiste la “violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della l. 689/1981; vizio di motivazione e di istruttoria;
violazione dell'art. 24 Cost.; erroneità nell'apprezzamento delle prove” rispetto alla statuizione secondo cui tale adempimento è stato soddisfatto attraverso la notifica del verbale di accertamento
“con l'indicazione dei risultati delle analisi” di talché “parte ricorrente è stata posta in condizione di instaurare contraddittorio con una nuova revisione delle analisi stessa” (v. sentenza impugnata); per contro, secondo lo il verbale e la Parte_1 determinazione dirigenziale non contengono le analisi fra gli allegati e non individuano le circostanze in cui è avvenuto il prelievo né riportano il contenuto dei relativi risultati: l'inosservanza dell'obbligo di legge, pertanto, ha impedito la conoscenza degli esiti della verifica condotta dall' in data 11/4/2012. Pt_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 Come osservato dall'ente resistente, tuttavia, la comunicazione all'interessato può avvenire nelle forme di cui all'art. 14 legge 689/1981 (come previsto dall'art. 15, VI comma) e cioè, direttamente, mediante la notifica del verbale di contestazione
(nella specie tempestivamente effettuata in data 27/6/2012).
Al riguardo, va infatti considerato che: a) il verbale contiene l'informazione
“che trattasi di liquami non depurati, nei quali il valore dei parametri- solidi sospesi totali, BOD, COD- sono superiori ai valori limite previsti dall'art. 22, comma 1 del piano tutela delle acque (D.C.R. Lazio n. 4 del 27/9/2007) e successive precisazioni
(D.G.R. n. 219 del 13/5/2011)”; b) appare tardiva la doglianza (nelle note conclusive del presente giudizio) relativa all'omessa indicazione delle ragioni impeditive della comunicazione in via ordinaria.
Per altro verso, si nota che il ricorrente ha presentato gli “scritti difensivi” dolendosi della mancata trasmissione dei risultati, ma non ha avanzato alcuna concreta richiesta di accesso né ha mai prospettato -in quella sede, ma neppure nel giudizio di opposizione- la necessità di revisione delle analisi.
Non di meno, la comunicazione dei risultati -nella specie realizzata mediante forme equipollenti- è pur sempre funzionale all'eventuale richiesta di verifica nel contraddittorio tecnico con l'interessato; l'irregolarità nelle forme della comunicazione, pertanto, non assume rilevanza in sé ma soltanto in quanto si sia in concreo tradotta nella lesione dei diritti di difesa: è ormai consolidato il principio (v. infra) secondo cui -a prescindere dai vizi dell'ordinanza ingiunzione derivanti dall'iter procedimentale- l'opposizione riguarda il “rapporto” e non l'“atto amministrativo”, potendo essere riproposta in sede giudiziale ogni argomentazione difensiva.
IV). Tale rilievo introduce il quarto motivo di gravame: la “violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. 689/1981; vizio di motivazione e di istruttoria;
violazione dell'art. 24 Cost” in relazione alla statuizione secondo cui “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ex art. 18 della legge n.
689/81 non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (da ultimo
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord.. 07/08/2019, n. 21146)” (v. sentenza impugnata).
L'appellante ribadisce, in questa sede, che l'omessa audizione determina la nullità del provvedimento amministrativo;
tuttavia, come già evidenziato,
l'orientamento richiamato (Cass. 13505/2004) deve ritenersi superato dal contrario principio ormai affermato dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. S.U.
n. 1786/2010), fermo restando che, nella specie, risulta documentato l'invito per l'audizione (mediante comunicazione del 22/12/2014).
V). Con il quinto motivo, lo lamenta il “vizio di motivazione e di Parte_1 istruttoria;
erroneità nell'apprezzamento delle prove;
error in judicando”: il giudice di primo grado “non spiega (…) come e sulla base di quali ragioni giunge a ritenere legittima la D.D. prot. 96170009805/2017”, mentre è stato dimostrato che l'impianto di depurazione era stato “oggetto di autorizzazione da parte del CP_3
(il quale, nel vigore della disciplina di cui alla legge 319/1976, era competente anche per il controllo); l'ente comunale, pertanto, ha “assentito lo scarico delle acque reflue di cui si tratta in conformità alla normativa all'epoca vigente” quale provvedimento che resta valido ed efficace per il tempo successivo, in forza dell'espressa previsione di cui all'art. 69 d.lgs. n. 152/99 e (poi) all'art. 170 d.lgs. n.
152/2006.
Va però considerato che non consta il rilascio dell'autorizzazione ma del mero “parere favorevole” in data 22/11/1995; tale atto, per altro verso, riguarda la realizzazione dell'impianto di depurazione (ad ossidazione totale), destinato ad operare in assenza della rete fognaria: come dedotto dall'appellato, esso non è sovrapponibile all'autorizzazione “allo scarico” delle acque reflue;
d'altro canto, come precisato dallo stesso ricorrente, la fognatura comunale è stata realizzata nel
2011, non essendovi quindi ragioni per escludere l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione. Per altro verso, appare inconferente il richiamo all'ultrattività dell'efficacia dell'autorizzazione già rilasciata, che è nella specie insussistente.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 VI). Con il sesto motivo, l'appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 689/1981; violazione e falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c.; erroneità nell'apprezzamento delle prove;
vizio di motivazione e di istruttoria” nella parte in cui è esclusa la configurabilità dell'errore sul fatto o l'assenza della colpa “perché l'assenza della prescritta autorizzazione non può considerarsi un errore scusabile” (v. sentenza impugnata). Secondo lo Parte_1 per contro, è riconoscibile l'errore scusabile per avere egli acquistato l'immobile dalla società costruttrice, già munito del depuratore e del parere favorevole dell'ente comunale;
d'altro canto, stante l'inesistenza della fognatura pubblica, non era possibile conseguire il titolo autorizzatorio.
Anche tale motivo va respinto, sussistendo l'obbligo del proprietario dell'immobile di munirsi, nel mutato contesto, dell'autorizzazione prevista per lo scarico;
d'altro canto, l'ignoranza circa l'insussistenza del titolo legittimante non può ritenersi “incolpevole”, poiché superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (v.
Cass. 6018/2019).
VII). Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, ritenuti assorbiti nella sentenza impugnata (e qui riproposti mediante mera trasposizione dell'atto introduttivo del primo grado), si osserva che:
1. l'affidamento della manutenzione del depuratore alla ditta specializzata è da solo inidoneo ad escludere l'illecito
(risultando per l'effetto irrilevante la prova orale, oltre che inammissibile in quanto valutativa);
2. non consta alcun riscontro in ordine al superamento dei limiti per effetto della temporanea assenza di energia elettrica (essendo la richiesta di prova orale riferita al fatto in sé del black-out);
3. come già evidenziato, la differente titolarità degli immobili -privi dell'autorizzazione allo scarico delle rispettive acque reflue- configura il “concorso” ex art. 5 della legge n. 689/1981 (e non la mera solidarietà, invocata dal ricorrente ex art. 6 della legge medesima).
Per quanto premesso, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Roma n. 10728/2021, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali ed CP_1 accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 19/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8