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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta ai numeri 5195 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
P.IVA rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocato Giorgio Condemi;
- appellante
e
Controparte_1
- appellato contumace avverso sentenza Tribunale di Tivoli n. 124 dell'anno 2020 oggetto vendita di cose mobili conclusioni come in atti
Con atto di citazione in appello la chiede Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in parziale riforma della sentenza … dichiarare tenuto e, pertanto, condannare il Sig. domiciliato Controparte_1
presso l'esercizio commerciale bar sito in Sezze Scalo (Lt), alla Via Vittorio
Veneto, 12, al pagamento, in favore della della Parte_1
somma di € 8.296,63 per n°38 fatture accompagnatorie di merce regolarmente consegnata e rimasta impagata, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo
e al maggior danno ex art. 1224 c.c…”
Veniva dichiarata la contumacia di all'udienza del Controparte_1
10/03/2021.
Il Tribunale, con la sentenza oggetto del presente gravame, così ha deciso:
“accoglie la domanda relativa alla restituzione e per l'effetto condanna il signor
a restituire alla il bene “Pozzetto Controparte_1 Parte_1
325 L”. Rigetta ogni altra domanda.”.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025 senza concessione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La propone appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale ritenendo che la stessa sia errata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento delle fatture per il pagamento di merce;
conclude chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui rigettava la domanda di condanna al pagamento delle fatture.
In particolare, il titolare di un esercizio commerciale-bar, CP_1
acquistava dalla della merce per complessivi € 8.296,63 e la Pt_1 Pt_1
concedeva al in comodato d'uso gratuito, il bene "Pozzetto 325 L". CP_1 La adiva in giudizio il in quanto sosteneva fosse Pt_1 CP_1
inadempiente al pagamento delle fatture per l'acquisto delle merci. Chiedeva poi la condanna alla restituzione del bene oggetto del contratto di comodato.
Il Tribunale rigettava la domanda di pagamento delle fatture per difetto di prova, mentre accoglieva la domanda di restituzione del bene concesso in comodato.
L'appello è infondato.
La non ha assolto all'onere probatorio di aver consegnato le merci al Pt_1
non avendo fornito la prova di elementi atti a far presumere CP_1
l'adempimento della controprestazione gravante su di essa, essendosi limitata a produrre le fatture commerciali.
Tuttavia, la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (Cass.
Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022).
Inoltre, le fatture commerciali non sono neppure valutabili come principio di prova scritta, ai sensi dell'art. 2724 c.c., e sono quindi inidonee a consentire la prova per testi sull'esistenza e sul contenuto del contratto.
Neanche la prova testimoniale svolta in primo grado consente di ritenere raggiunta la prova, in quanto il teste escusso riferiva genericamente di aver talvolta affiancato i venditori di zona, senza far riferimento alle singole consegne di cui alle fatture emesse dalla Pt_1
La Corte ritiene, altresì, condivisibile la motivazione del Tribunale secondo cui “tali dichiarazioni, anche laddove fossero ritenute idonee a provare
l'esistenza di un rapporto di fornitura tra le parti – non sarebbero comunque sufficienti a provare gli elementi del relativo contratto né l'esecuzione delle singole prestazioni di cui alle fatture stesse”.
In definitiva, l'appello va rigettato. Nulla sulle spese, essendo contumace parte appellata.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.124 dell'anno 2020, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Roma, 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo