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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 975/2023 , avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Franzè ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia al Viale Affaccio n. 95,
Tropea (VV),
- OPPONENTE –
Contro
: n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall' Avv. Leonilda Pirillo ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in Vibo Valentia alla via D.A. Basile n. 20, 3^ traversa,
- OPPOSTA -
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 730/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Vibo Valentia l' 8 giugno 2023, e regolarmente notificato, la società , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, citava in giudizio la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore innanzi al Tribunale di Vibo Valentia per ivi sentir, in accoglimento dei motivi posti a base della spiegata opposizione, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo emesso, perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di giudizio.
1.1. - Con comparsa di costituzione e risposta del 29 settembre 2023, si costituiva in giudizio la società la quale, impugnando e contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto, chiedeva preliminarmente concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non risultando, l'opposizione, fondata su prova scritta;
sempre in via preliminare chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto di citazione, e nel merito, respingersi la spiegata opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo 730/2023 R.G. oltre interessi moratori ex art. 4
D.lgs. 231/03. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
1.2. – Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita sulla base delle risultanze documentali prodotte dalle parti, ed infine, dopo una serie di rinvii, sulle conclusioni rassegnate a verbale all'udienza del 27 maggio 2025, la causa veniva trattenuta, in pari data, per la decisione.
2. – Deve, in via preliminare, respingersi l'eccezione sollevata dal creditore opposto che chiede accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, poiché, secondo l' insegnamento della Suprema Corte, tra il rispetto delle regole tecniche e formali del processo civile telematico ed il raggiungimento dello scopo della notifica dell'atto, è quest'ultimo a prevalere, poiché lo scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è quella di portare l'atto da notificare, a conoscenza del destinatario dello stesso (Cass. Civ., sentenza n. 532/2020).
2.1. - L'inosservanza delle specifiche tecniche di cui all' art. 3 bis della legge
53/1994 , che disciplina le notifiche a mezzo pec da parte degli avvocati, non può, pertanto, determinare l'inesistenza della notifica dell'atto, ma potrebbe comportarne la nullità, sanabile, qualora l'atto notificato sia comunque giunto a conoscenza del destinatario (Cass. Civ., sentenza n. 16189/2023).
2.2. - Parimenti, la mancata indicazione della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” nell'oggetto del messaggio pec, costituisce “una mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola, il destinatario, ricevuta, ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto”
(Cass. Civ., sentenza n. 19814/2016), e non essendovi, peraltro, alcuna incertezza sulla persona cui la copia dell'atto è stato consegnato, né alcuna incertezza sulla data della notifica.
3. – Nel merito, ed in via preliminare, occorre evidenziare che le fatture commerciali, che costituiscono la base dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, poiché unilateralmente predisposte dallo stesso presunto creditore – pur se le stesse siano annotate nelle scritture contabili autenticate della Ditta emittente
-, non presentano i requisiti di prova richiesti in un giudizio a cognizione piena, e, pur costituendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la prova piena del credito in esse indicato, con la conseguenza che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' an o sul quantum, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tantomeno, la sua liquidità ed esigibilità (Cass. Civ., 24 luglio 2000, n. 9685)
3.1.- Nel caso oggetto del presente giudizio, tuttavia, a supporto della richiesta di pagamento avanzata dalla società vi sono non solo le fatture numeri CP_1
341/01 del 31 maggio 2022 e la fattura numero 132/01 del 28 marzo 2023, allegate al fascicolo monitorio, non precedentemente contestate, neanche a seguito dell'invio della raccomandata A/R del 5 maggio 2023, da parte della società opposta, ma, a sostegno della pretesa creditoria, vi è anche il contratto di subappalto dell' 8 marzo 2022, firmato da entrambe le parti in causa, in virtù del quale la società ha assunto in subappalto, dalla la fornitura e la CP_1 Parte_1 posa in opera degli impianti di un edificio sito in Mileto alla via Trebbona n. 1, nell'ambito di un intervento di efficientamento energetico ai sensi del decreto rilancio.
3.2. – All'art. 7 del predetto contratto di subappalto è stabilito che “il saldo dell'ultima rata, pari al 100% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà corrisposto a fine lavori e regolare esecuzione” 2.1.- Ciò posto, nel merito, vi è da osservare che non è in contestazione la circostanza che la società opposta abbia eseguito i lavori oggetto del contratto di subappalto sull'immobile sito in Mileto alla via Trebbona n. 1; né che tali lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, poiché nessuna contestazione mossa dall'opponente ha riguardato la non corretta esecuzione degli stessi;
né, infine, che le somme richieste non siano dovute, poiché nessun riscontro alla richiesta di pagamento avanzata dalla società con raccomandata A/R del 5 maggio CP_1
2023 è stato fornito, e, peraltro, l'opponente non ha contestato la dovutezza delle somme al subappaltatore, bensì la mancata erogazione delle stesse da parte del
General Contractor, terzo estraneo all'accordo concluso, nemmeno chiamato in giudizio.
2.2. - Per quanto esposto, dovrà respingersi l'opposizione proposta e confermarsi il decreto ingiuntivo numero 730/2023 R.G.
4. Le spese legali seguono la soccombenza e devono liquidarsi, in applicazione del
D.M. 55/2014 e ss. nel loro valore medio (decurtato del 30% per il mancato, integrale accoglimento delle eccezioni sollevate dal creditore opposto, e per l'assenza di attività istruttoria), secondo lo scaglione considerato (da euro 26.001 ad euro 52.000) in favore della società ed a carico della società CP_1 [...]
con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Parte_1
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 975/2023 R.G., promossa dalla società in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1 confronti della società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla società , in persona del Parte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, per quanto disposto in parte motiva;
2) Per l'effetto conferma in toto il decreto ingiuntivo opposto anche nella parte relativa alla liquidazione degli interessi convenzionali e delle spese del procedimento monitorio;
3) Condanna l' opponente al pagamento delle competenze del presente giudizio di opposizione, in favore del creditore opposto, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. nella misura di euro 5.331,20 ( euro 7.616,00 decurtata del 30%) oltre rimborso forfettario come per legge, iva e Cassa Avvocati.
Il Giudice Onorario di Tribunale
( dott.ssa Loredana Surace )