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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M.Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1275/2023 avente ad oggetto: rapporti societari – azione revocatoria promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante elettivamente domiciliata in Torino, via Ettore De Sonnaz n.14, presso Parte_1
lo studio degli Avv.ti Toti S. Musumeci, Ivan Uglio e Carlotta Pastore, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Asti, via Incisa n.10, CP_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Leuzzi, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In contraddittorio con
(C.F. ); Parte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Udienza di rimessione della causa in decisione del 7.10.2025
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
-previe le declaratorie del caso;
-previa se del caso rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio che tenga conto di tutta la documentazione prodotta in giudizio da Parte_1
-respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa;
nel merito:
A) riformare la sentenza parziale n. 107/2022 del Tribunale di Asti, Giudice dott. Andrea Carena, pubblicata il 22 febbraio 2022, rispetto a cui ha formulato espressa Parte_1 riserva di appello all'udienza del 7 marzo 2022 e la sentenza del Tribunale di Asti, Giudice dott. Andrea
Carena, n. 149/2023, pubblicata il 7 marzo 2023, rese nel giudizio contraddistinto dal R.G. n.
1291/2019 promosso da nei confronti di con Parte_1 CP_1 intervento volontario di nelle parti in cui hanno ritenuto che “I bilanci prodotti dalla Parte_1
parte attrice non possono infatti costituire idoneo mezzo di prova, trattandosi di meri atti di formazione unilaterale, non depositati presso il Registro delle Imprese e privi, peraltro, di sottoscrizione e di data certa. Né, in relazione a tali bilanci (la cui validità probatoria è stata contestata dalla convenuta) sono stati prodotti i verbali di approvazione dell'assemblea societaria, con la conseguenza che i tali documenti risultano del tutto privi dei requisiti minimi essenziali richiesti per assumere valore probatorio” (Sentenza , pag. 6, Sentenza pag. 8) e che “non possono, invece, considerarsi validi Tes_1 mezzi di prova le schede contabili prodotte da parte attrice sub. doc. n. 7, (…), trattandosi di atti di formazione unilaterale, privi di sottoscrizione e di data certa” (Sentenza Parziale, pag. 7, Sentenza pag.
7);
B) riformare la sentenza del Tribunale di Asti, Giudice dott. Andrea Carena, n. 149/2023, pubblicata il
7 marzo 2023, resa all'esito del giudizio contraddistinto dal R.G. n. 1291/2019 promosso da
[...]
nei confronti di con intervento volontario di Parte_1 CP_1 Parte_1
con riferimento ai capi oggetto di impugnazione e comunque alle statuizioni con cui (i) ha limitato la condanna di “a restituire alla società attrice, per le ragioni esposte in motivazione, la CP_1
complessiva somma, indebitamente percepita dal de cuius, di euro 31.197,35, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo”, (ii) ha rigettato la domanda di revocatoria ordinaria proposta da
[...] con riferimento all'atto di donazione effettuato da in Parte_1 CP_2
favore di in data 16 dicembre 2015 e (iii) ha compensato integralmente le spese di lite tra CP_1
le parti e ha posto le spese di CTU a carico solidale delle parti;
pagina 2 di 18 C) in ogni caso accogliere le conclusioni svolte da nel giudizio di Parte_1
primo grado, che si trascrivono di seguito testualmente:
“Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
(A) Accertare che il sig. (codice fiscale ), nato a [...] il 20 CP_2 C.F._3
settembre 1950 e deceduto il 1° luglio 2018 è debitore nei confronti della conchiudente società della somma di € 342.244,50 (o di quella veriore che risulterà all'esito del presente giudizio, tenuto conto del maggior danno subito dalla conchiudente, da liquidarsi anche in via equitativa) e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, nella sua qualità di erede beneficiata, al pagamento di quanto come sopra risulterà dovuto;
(B) Dichiarare inefficace nei confronti della società attrice, ex art. 2901 c.c., l'atto di donazione di cui in premessa (rog. notaio del 16 dicembre 2015 - rep. 479 – racc. 379) relativo alla Persona_1 nuda proprietà dell'immobile in Neive, alla Via Roma n. 7, fabbricato di civile abitazione sviluppantesi su due livelli (piano terra e primo), composto di 9,5 vani catastali, entrostante ad area urbana (foglio 15 mappale 418) con annessa area urbana pertinenziale estesa 310 metri quadrati catastali, e confinante con strada comunale su tre lati;
il tutto riportato nel catasto fabbricati del comune di Neive (CN), in ditta ”, foglio 15 con i seguenti, ulteriori, dati catastali: - particella 418, via Roma CP_2
9, piano T-1, categoria A/7, classe 1, vani 9,5, sup. cat. 187 mq, R.C. Euro 711, 42, planimetria depositata in data 29 marzo 1985; - particella 18 sub 4, via Roma n. 7, piano T, cat. area urbana.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di giudizio”;
D) respingere integralmente tutte le domande contenute nell'appello incidentale proposto dalla sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in atti, mendando CP_1
comunque assolta da ogni avversaria pretesa. Parte_1
In ogni caso con il favore delle spese, anche di CTU, e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, CPA e IVA come per legge, anche del primo grado di giudizio.
PER PARTE APPELLATA FA:
Piaccia all'Ill.mo Collegio d'Appello, previe le declaratorie del caso e di legge, respingere l'appello promosso dalla soc. in quanto infondato per tutte le ragioni svolte Parte_1
negli atti del presente giudizio. Voglia, poi, riformare la sentenza non definitiva del Tribunale di Asti n.
107/2022 per le ragioni esposte negli atti depositati, nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte nonché l'eccezione di introduzione di domande nuove e la sentenza CP_1 definitiva del Tribunale di Asti n. 149/2023 nella parte in cui rigetta l'eccezione di carenza della pagina 3 di 18 legittimazione ad intervenire della sig.ra così come formulata dalla parte e Parte_1 CP_1
nella parte in cui accoglie seppur parzialmente la domanda avversaria.
In ogni caso, Voglia la Corte in principalità: respingere tutte le domande di controparte in quanto, prescritte e infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati negli atti depositati in causa, disponendo la cancellazione della trascrizione della domanda avversaria. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, ridurre le pretese di controparte così come emergeranno in misura minore nel corso della causa e nei limiti dell'eredità beneficiata, tenendo in ogni caso conto della prescrizione maturata e qui ritualmente ribadita ed eccepita. Con riferimento all'intervento della sig.ra Voglia respingere le avverse domande e pretese dichiarando le stesse Parte_1
inammissibili e tardive o comunque irrituali e infondate per le ragioni indicate in atti, anche in ragione della contestata legittimazione ad agire ed intervenire della socia superstite.
Con riserva di agire in altro procedimento per la liquidazione della quota sociale spettante all'erede ed il versamento dei contributi previdenziali. Con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio e con distrazione a favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate ex art. 93 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato il 4.4.2019, la conveniva in Parte_1
giudizio nella sua qualità di erede beneficiata di chiedendo la condanna CP_1 CP_2 della stessa al pagamento di € 342.244,50 e l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione di a della nuda proprietà dell'immobile sito in Neive Via Roma n. 7. CP_2 CP_1
A fondamento della domanda sosteneva che:
-tra i sig.ri e era corrente una società sotto la ragione sociale Pieffe di Parte_1 CP_2
LD AV & C. s.n.c., il cui capitale sociale era di € 20.658,28 ed era diviso in misura del 60% in capo al sig. e in misura del 40% in capo alla sig.ra CP_1 Pt_1
-in data 1.7.2018 decedeva il socio al quale succedeva l'unica figlia che CP_2 CP_1 accettava l'eredità con beneficio d'inventario;
-in data 17.12.2018 la socia superstite comunicava alla sig.ra di voler procedere Parte_1 CP_1
alla liquidazione della quota sociale spettante al defunto nella predetta società;
-in data 22.12.2019 veniva ricostruita la pluralità dei soci mediante ingresso in società della sig.ra
[...]
con contestuale trasformazione della società stessa in s.a.s. e con assunzione della qualifica di Pt_2
socio accomandatario da parte di;
Parte_1
pagina 4 di 18 -dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società era emerso che alla Pt_1
data del decesso del socio risultava nei suoi confronti un credito della società per CP_2 prelievi in misura eccedente gli utili sociali pari a € 342.244,50;
-in data 5.3.2019 la sig.ra invitava la sig.ra a pagare la somma capitale di cui sopra oltre Pt_1 CP_1 accessori, nonché a comunicare copia dell'inventario redatto, ma la sig.ra respingeva tale richiesta CP_1
e ne contestava la fondatezza;
-con atto pubblico del 16.12.2015 aveva donato alla figlia riservando a sé CP_2 CP_1
l'usufrutto vitalizio, la nuda proprietà dell'immobile sito in Neive Via Roma n. 7; non risultavano altri beni mobili o immobili intestati al defunto, fatta eccezione della quota di comproprietà di 1/5 di alcuni terreni agricoli in Comune di Verduno, insufficienti a far fronte al credito indicato;
l'atto di donazione era attuato in pregiudizio del creditore , sussistendo i requisiti per la dichiarazione di inefficacia Pt_1 dell'atto ex art. 2901 c.c..
costituendosi, chiedeva di rigettare le domande avversarie eccependo: la prescrizione dei CP_1 crediti sorti anteriormente al 30.6.2013 per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2949
c.c.; l'infondatezza della pretesa non sussistendo il diritto alla restituzione delle somme pretese;
l'infondatezza della domanda revocatoria dell'atto di donazione, mancando i presupposti per l'accoglimento della stessa.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la precisava che la domanda di condanna doveva Pt_1
intendersi proposta anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., quale azione di ripetizione di indebito e riferita non solo al pagamento delle somme indebitamente percepite dal sig. in qualità di socio ed CP_1
eccedenti gli utili allo stesso spettanti, ma anche a titolo di responsabilità quale amministratore della società. Parte convenuta eccepiva l'inammissibilità di tale precisazione, trattandosi di domanda nuova.
Con sentenza non definitiva n.107/2022 pubblicata il 22.2.2022, il Tribunale di Asti:
-dichiarava inammissibili le domande risarcitorie proposte da parte attrice con la memoria ex art. 183 n.
1 c.p.c. in relazione alla responsabilità quale amministratore di rilevando che tale CP_2
modificazione della domanda oltrepassava i confini della c.d. emendatio libelli, come definiti dalla giurisprudenza di legittimità, per sfociare in una inammissibile mutatio; era invece ammissibile la modificazione svolta con la medesima memoria n.1 che qualificava la domanda, originariamente prospettata quale restituzione di somme di denaro ricevute dal socio in eccedenza rispetto a quanto spettante a titolo di ripartizione degli utili, anche quale restituzione di indebito ex art. 2033 c.c.;
-rilevava che il credito di cui parte attrice domandava l'accertamento non poteva ritenersi dimostrato sulla base delle risultanze dei bilanci prodotti da parte attrice, in quanto tali documenti erano meri atti di formazione unilaterale, non depositati presso il Registro delle Imprese e privi di sottoscrizione e di pagina 5 di 18 data certa;
che parimenti non costituivano validi mezzi di prova le schede contabili prodotte sub doc. 7; che però, ai fini della domanda di ripetizione di indebito, erano stati provati i pagamenti effettuati dalla società nei confronti di mediante i docc. 9, 10, 30, 31, 32, 58, 63, e i documenti CP_2
prodotti da e ex art. 210 c.p.c.; la prova degli utili prodotti dalla società CP_3 Controparte_4
poteva desumersi dalle dichiarazioni dei redditi Modello Unico della società, docc. da 33 a 48 di parte attrice, sottoscritte da e munite di comunicazione di avvenuto ricevimento;
dovendo CP_2
essere disposta c.t.u. contabile;
-riteneva generica e infondata l'allegazione della convenuta che le somme ricevute in eccedenza da sarebbero state percepite a titolo di compenso per l'attività svolta in favore della CP_2
società quale amministratore;
-accertava e dichiarava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta con riferimento ai “prelievi personali e socio asseritamente attribuiti al proprio de cuius dal 1.1.2002 al
30.6.2012 pari ad euro 279.518,00”, rilevando che (pur dovendosi applicare la prescrizione quinquennale ex art. 2494 c.c. come eccepito dalla convenuta e pur non dovendosi ritenere il decorso della prescrizione interrotto, come invece dedotto dall'attrice, in forza del riconoscimento del debito effettuato dal debitore, né sussistendo la causa di sospensione prevista dall'art. 2941 n. 7 c.c.) la convenuta non aveva allegato, neppure genericamente, il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, aveva determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (come da insegnamento costante della Corte di Cassazione, tra cui Cass. 16326/2009, Cass. 6760/2020; Cass.
5413/2021).
Con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria disponendo c.t.u. tecnico-contabile.
All'udienza del 21.11.2022 interveniva volontariamente in giudizio richiamando e Parte_1 facendo proprie tutte le ragioni esposte dall'attrice nei propri atti.
Con sentenza definitiva n. 149/2023 pubblicata il 7.3.2023, il Tribunale di Asti:
-riteneva sussistente la legittimazione in capo a per l'intervento adesivo poiché, in Parte_1
qualità di socia e garante della Pieffe di LD AV & C. s.n.c., era portatrice di un interesse economico giuridicamente qualificato;
-riteneva parzialmente fondata la domanda di ripetizione di indebito di parte attrice nella misura di
€ 31.197,35, rilevando che: erano state provate dalla documentazione prodotta, nella misura ricostruita dal c.t.u., le elargizioni economiche effettuate dalla società in favore di non potevano CP_2 essere condivise le critiche di parte attrice all'elaborato peritale, poiché il c.t.u. aveva correttamente ricompreso nel calcolo dei versamenti effettuati dalla società le sole somme indicate nelle deleghe di pagamento modello F24 intestate al sig. e, laddove nella stessa data riportata sui modelli di CP_1
pagina 6 di 18 pagamento F24, sull'estratto di conto corrente bancario risultava l'addebito cumulativo di più modelli per il relativo importo complessivo, senza spiegazione di alcun dettaglio, non poteva essere accertato se, tra gli stessi, rientrava o meno il modello di pagamento depositato in atti;
relativamente agli utili spettanti al sig. doveva ritenersi corretta la ricostruzione del c.t.u.; non potevano invece costituire CP_1
idoneo mezzo di prova i bilanci prodotti da parte attrice, poiché atti di mera formazione unilaterale, né i libri inventari prodotti da parte intervenuta poiché produzioni tardive;
la prova dell'esistenza di utili prodotti dalla società, spettanti al sig. poteva essere desunta dalle dichiarazioni dei redditi della CP_1
società prodotti da parte attrice;
non poteva essere condivisa la quantificazione effettuata dal c.t.u. in relazione alle somme prive di giustificazione ricevute da negli anni 2012, 2014 e 2018 CP_2 poiché tra le somme percepite era stato computato anche l'importo corrispondente alla perdita di esercizio registrata e l'inclusione di tale voce non era pertinente per il calcolo delle somme rientranti nella domanda di restituzione;
relativamente al 2018 la convenuta aveva allegato che i versamenti effettuati dalla società erano giustificati dagli utili spettanti e, a fronte di tale allegazione, l'attrice non aveva dimostrato l'inidoneità di tale causa di attribuzione;
pertanto il sig. aveva indebitamente CP_1 ricevuto € 31.197,35 quale differenza tra somme percepite e utili spettanti, e ai sensi dell'art. 2033 c.c.
l'attrice aveva il diritto di ripetere tale somma dalla convenuta;
-riteneva infondata la domanda revocatoria relativa all'atto di donazione effettuato da CP_2
in favore della convenuta in data 16.12.2015, per difetto del requisito del pregiudizio del creditore, poiché al momento della donazione il sig. risultava munito di un patrimonio tale da poter CP_1 soddisfare il debito di € 28.638,68 (e non € 333.363,41 come indicato dall'attrice); era infatti titolare del 60% delle quote sociali della e proprietario della quota di 1/5 di terreni agricoli siti nel Pt_1
Comune di Verduno;
inoltre con l'atto di donazione non si era spogliato completamente del bene ma ne aveva conservato l'usufrutto, il cui valore, considerata l'età del disponente era pari al 50% del valore dell'immobile; dall'inventario depositato dopo la sua morte risultava inoltre che egli disponeva di liquidità bancaria per oltre € 38.000.
Pertanto dichiarava tenuta e condannava nella sua qualità di erede beneficiata di CP_1
a restituire all'attrice la complessiva somma, indebitamente percepita dal de cuius, di CP_2
€ 31.197,35, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
compensava tra le parti le spese di lite e poneva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuna.
Con atto di citazione di appello, la impugnava la sentenza non Parte_1
definitiva (oggetto di riserva di appello in primo grado) e la sentenza definitiva del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati, e formulava le conclusioni sopra riportate.
pagina 7 di 18 costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello in quanto infondato e proponeva a sua volta CP_1
appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
non si costituiva. Parte_1
II. Preliminarmente viene dichiarata la contumacia di che ha ricevuto rituale notifica Parte_1 dell'atto di appello e non si è costituita.
III. L'appello proposto dalla è articolato nei seguenti motivi di Parte_1
gravame, di seguito riportati con le relative allegazioni.
1)-Sull'erroneità della Sentenza nella parte in cui non ritiene interamente dimostrato il credito vantato da nei confronti di , pari ad euro 342.244,50, e limita la condanna Pt_1 CP_2 dell'erede beneficiata al pagamento della minor somma di euro 31.197,35. CP_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (sia con la sentenza non definitiva che con la sentenza definitiva) i bilanci della società prodotti come documenti da 11 a 28 e le schede contabili prodotte come doc. 7, costituiscono prova idonea del credito dell'appellante, dovendo tutta la documentazione essere considerata nella sua interezza anche alla luce delle risultanze testimoniali, risultando così provata la fondatezza della domanda nel suo pieno ammontare.
E' stato provato il ruolo centrale di nell'amministrazione della società, come emerso CP_2
dalle dichiarazioni testimoniali (della sig.ra e del sig. ), e dal fatto che lo Tes_2 Testimone_3
stesso aveva sottoscritto tutti i modelli Unico per la dichiarazione dei redditi della società.
Era che si occupava in della contabilità e dei bilanci della società. CP_2 Pt_1
Non si può allora ritenere che i documenti in questione siano di formazione unilaterale e privi di data certa, perché gli stessi vengono utilizzati quale prova del credito nei confronti di chi li ha formati.
Controparte non ha contestato l'origine dei documenti prodotti da né la veridicità del relativo Pt_1
contenuto, limitandosi a svolgere una contestazione generica afferente la loro valenza probatoria.
I dati risultanti da tali documenti trovano piena corrispondenza nelle dichiarazioni dei redditi sottoscritte dal sig. che il Tribunale ha ritenuto costituire prova idonea degli utili prodotti. CP_1
Dalle scritture contabili e dai bilanci risulta chiaramente che il credito dalla stessa vantato nei confronti del sig. è di € 342.244,50. CP_1
Il Tribunale ha altresì errato laddove ha considerato correttamente ricostruita dal c.t.u. la misura delle elargizioni economiche effettuate in favore del sig. sulla base dei documenti ammessi al vaglio CP_1
peritale, non tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi, nelle quali sono riportati i dati di bilancio e pagina 8 di 18 che alla voce RS103 certificano l'ammontare degli “altri crediti compresi nell'attivo circolante”, diversi dai crediti verso clienti (doc. 46 Mod. Unico 2016).
Non è poi chiaro come la sentenza determini il quantum oggetto di condanna in contrasto con l'esito della c.t.u., che ha comunque riconosciuto un credito a favore della società pari a € 88.229,97.
2)-Sull'erroneità della Sentenza parziale.
Il primo giudice ha errato nella motivazione della sentenza parziale nella parte in cui ha ritenuto che il credito non poteva ritenersi dimostrato sulla base delle risultanze dei bilanci societari e delle schede contabili versati in atti perché di formazione unilaterale, per le ragioni suddette.
Tale ragionamento ha inciso sull'istruttoria della causa limitando significativamente il perimetro di indagine della c.t.u., dalla quale sono stati impropriamente esclusi i bilanci e le schede contabili prodotti da . Pt_1
3)-Sull'erroneità della Sentenza nella parte in cui rigetta l'azione revocatoria svolta da . Pt_1
Il Tribunale ha errato nel ritenere infondata l'azione revocatoria proposta da . Pt_1
Dalla corretta ricostruzione del debito di verso al momento della donazione, pari CP_2 Pt_1
a € 333.363,41, risulta certamente fondata l'azione revocatoria e l'esistenza del requisito del pregiudizio del creditore.
4)-Sulle spese di lite del procedimento di primo grado.
La riforma della sentenza per i motivi sopra dedotti comporta anche la riforma della parte in cui la stessa ha compensato le spese tra le parti.
L'appellata eccepisce l'infondatezza dei motivi, richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza in accoglimento delle proprie tesi difensive.
Il primo e il secondo motivo sono infondati.
Gli stessi sono incentrati sulla decisione del Tribunale di non attribuire efficacia probatoria, anche ai fini del materiale utilizzabile da parte del c.t.u., a: (i) i documenti da 11 a 28 prodotti da parte attrice in primo grado quali copie dei bilanci della società Pieffe s.n.c.; (ii) i documenti 7 prodotti da parte attrice in primo grado quali schede contabili della società.
Il Tribunale sul punto ha rilevato, tanto nella sentenza non definitiva quanto nella sentenza definitiva, che: (i) i documenti da 11 a 28 non possono costituire idoneo mezzo di prova, trattandosi di meri atti di formazione unilaterale, non depositati presso il Registro delle Imprese, privi di sottoscrizione e di data certa;
né sono stati prodotti i verbali di approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea societaria;
con la conseguenza che tali documenti, la cui validità probatoria è stata contestata dalla convenuta,
pagina 9 di 18 risultano del tutto privi dei requisiti minimi essenziali richiesti per assumere valore probatorio;
pertanto il credito di parte attrice non può ritenersi dimostrato dalle risultanze di tali documenti e gli stessi non possono costituire mezzo di prova circa l'ammontare degli utili e la ricostruzione dei rapporti dare/avere intercorsi tra e la , oggetto di c.t.u.; (ii) i documenti 7 non possono CP_2 Pt_1
considerarsi validi mezzi di prova per le stesse ragioni, trattandosi di atti di formazione unilaterale, privi di sottoscrizione e di data certa.
L'appellante non contesta che i documenti siano privi di sottoscrizione, che non siano stati depositati presso il Registro delle Imprese (deposito non dovuto dalla s.n.c.), che non siano stati prodotti i verbali di approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea dei soci.
Tali circostanze sono d'altronde confermate dall'esame dei documenti in questione.
E' infondata l'allegazione secondo cui controparte non avrebbe contestato l'origine e la veridicità dei medesimi.
con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'insussistenza CP_1
della prova fondante la domanda attorea, ha contestato ex art. 2712 c.c. e seguenti le produzioni documentali e in particolare la loro efficacia in termini di prova delle asserite pretese;
ha dedotto che la documentazione non rappresentava, anche per la sua formazione unilaterale, alcun riscontro probatorio delle pretese della società attrice.
E' quindi stata formulata contestazione sufficientemente specifica, sia con riferimento alla non conformità delle copie agli originali, sia quanto alla inefficacia probatoria, per la formazione unilaterale, dei documenti.
Sono poi irrilevanti, ai fini in esame, le circostanze allegate dall'appellante secondo cui il sig. svolgeva un ruolo centrale nell'amministrazione della società e ne curava la contabilità CP_2
e i bilanci;
nel caso di specie non sono stati forniti elementi per ritenere che i documenti prodotti dalla corrispondano a bilanci della società redatti dagli amministratori e approvati dall'assemblea dei Pt_1
soci; e lo stesso vale per le schede contabili.
Correttamente il Tribunale, così come eccepito da ha ritenuto che si trattasse di CP_1
documenti di formazione unilaterale;
la parte che li ha prodotti in giudizio li ha infatti indicati come propri documenti (ovvero bilanci della società e schede contabili della società), e in essi non vi è sottoscrizione della controparte, né di terzi.
Gli stessi non sono utilizzati come prova nei confronti di chi li ha formati, non essendo sottoscritti da
(dante causa di . CP_2 CP_1
L'allegazione secondo cui i dati risultanti da tali documenti trovano piena corrispondenza nelle dichiarazioni dei redditi (che sono state utilizzate nella ricostruzione dare/avere in sede di c.t.u.,
pagina 10 di 18 trattandosi di documenti sottoscritti da in qualità di dichiarante, che come tale si è CP_2
assunto la responsabilità circa la veridicità dei dati indicati, e muniti di comunicazione di avvenuto ricevimento), è generica e come tale inammissibile;
l'appellante avrebbe dovuto indicare specificamente i dati dell'uno e dell'altro documento, riferiti allo stesso anno, che coinciderebbero.
La c.t.u. è stata svolta utilizzando l'ampia documentazione prodotta dalle parti (ad esclusione dei documenti sopra citati) e dalle banche a seguito di ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., ovvero estratti conto di conti correnti bancari della società e di modelli di pagamento F24, CP_2
documentazione di bonifici, dichiarazioni dei redditi, così ricostruendo il rapporto dare/avere tra società
e socio deceduto (dato dalla differenza tra le elargizioni fatte dalla società al socio e gli utili societari spettanti al socio).
La deduzione dell'appellante secondo cui la c.t.u. non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi, è generica e come tale inammissibile;
non viene infatti spiegato quali dati trascurati avrebbero dovuto essere presi in considerazione, per quali ragioni e con quale diverso risultato.
L'unico dato individuato dall'appellante è la “voce RS103”, poi corretta nella “voce RS102”, che certifica <l'ammontare degli “altri crediti compresi nell'attivo circolante” diversi dai verso clienti (cfr. ad esempio il doc. 46 modello unico 2016 relativo all'esercizio 2015)>>. L'allegazione è inammissibile, in quanto nuova, non svolta in primo grado dalla parte, né dal c.t.p. nel corso delle operazioni peritali;
è comunque infondata poiché gli “altri crediti compresi nell'attivo circolante” diversi dai “crediti verso clienti” (oggetto di voce separata) non sono necessariamente e solo i crediti verso il socio né l'appellante svolge alcuna affermazione e spiegazione in tal senso;
si CP_2 osserva infine che l'importo riportato per tale voce nel Modello Unico 2016 redditi 2015, non coincide
(come invece affermato dall'appellante) con quello indicato nel bilancio 2015 (inutilizzabile) quale voce “207.3 cont. Elev. Soci , che nella prospettazione di individuerebbe il credito verso il CP_1 Pt_1
socio CP_1
La sentenza è chiara e ben argomentata in ordine al percorso seguito per determinare il quantum oggetto di condanna, sia nel considerare l'importo individuato nella prima relazione peritale e non quello oggetto dell'integrazione, disposta sulla base delle osservazioni del c.t.p. attoreo poi non condivise in sentenza (“non possono ritenersi condivisibili le critiche mosse all'elaborato peritale dalla difesa di parte attrice, avendo correttamente il CTU ricompreso nel calcolo dei versamenti effettuati dalla società in favore di le sole somme indicate nelle deleghe di pagamento CP_2 modello F24 intestate al signor che, alternativamente: 1) “recano indicazione, con CP_2
riferimento al conto di addebito della stessa, del numero di conto corrente, del codice ABI e del codice
CAB riconducibili ad uno dei conti correnti bancari in capo alla società “PIEFFE di LD AV
pagina 11 di 18 & C. S.n.c.”; 2) recano, in assenza di indicazione del numero di conto corrente sul quale sono state addebitate, “indicazione del codice ABI e del codice CAB riconducibili ad un istituto di credito presso il quale la società “PIEFFE di LD AV & C. S.n.c.” risulta titolare di un conto ) corrente bancario, previa verifica dell'effettivo addebito, sul relativo estratto conto, di un modello di pagamento
F24 nella medesima data e per il medesimo importo in esso riportati”. Ed infatti, come correttamente e condivisibilmente osservato dal CTU, laddove, nella stessa data riportata sui modelli di pagamento
F24 agli atti, sull'estratto di conto corrente bancario risulti l'addebito cumulativo di più modelli di pagamento F24 per il relativo importo complessivo, senza specificazione alcuna del relativo dettaglio, non risulta possibile accertare se, tra gli stessi, rientrasse o meno il modello di pagamento depositato in atti, non potendo sopperire a tale carenza probatoria i metodi meramente induttivi suggeriti dalla difesa attorea), sia nel detrarre, dall'importo indicato dal c.t.u. (nella prima relazione) le perdite di esercizio che invece erano state addebitate al sig. e i prelievi dell'anno 2018 (“risultano infine CP_1
condivisibili, nei limiti che seguono, le critiche mosse in sede conclusionale dalla difesa di parte convenuta alla quantificazione effettuata dal CTU in relazione alle somme prive di giustificazione ricevute da negli anni 2012, 2014 e 2018. Ed infatti, il CTU, in relazione agli anni CP_2
2012 e 2014, ha computato, tra le somme percepite da senza giustificazione causale, CP_2
non solo quelle effettivamente elargite in suo favore della società (così come risultanti dalla documentazione in atti, in misura pari ad euro 22.400,00 per l'anno 2012 e ad euro 14.300,00 per
l'anno 2014), ma anche l'importo corrispondente alla perdita di esercizio registrata (pari ad euro
10.171.80 per l'anno 2012 e ad euro 2.273,40 per l'anno 2014). L'inclusione di tali voci contabili non risulta tuttavia pertinente ai fini della quantificazione delle somme rientranti della domanda di restituzione di indebito proposta dalla parte attrice nel presente giudizio. Non vi è prova, infatti, che la somma corrispondente alle perdite di esercizio sia stata percepita da , né la presente CP_2
causa ha ad oggetto la ripartizione ai soci delle perdite sociali. Parimenti, non è stato dimostrato che le perdite registrate negli anni 2012 e 2014 abbiano comportato una perdita del capitale sociale non ripianata, riverberandosi, quindi, negativamente, sulla ripartibilità degli utili prodotti negli esercizi successivi. Per quanto riguarda, invece, l'anno 2018, correttamente il CTU ha rilevato la mancanza di documentazione sufficiente a ricostruire l'entità degli (eventuali) utili spettanti a . Tale CP_2
carenza probatoria, tuttavia, comporta, sotto il profilo giuridico, la reiezione della domanda proposta dall'attrice in relazione ai prelievi effettuati in tale anno. Come si è già detto in precedenza, infatti, in tema di ripetizione di indebito oggettivo l'attore ha l'onere di provare, oltre al fatto materiale dell'avvenuto pagamento, l'inesistenza della causa debendi e, qualora il titolo giustificativo del pagamento gli sia ignoto, può limitarsi a provare l'inidoneità del titolo da egli stesso ipotizzato.
pagina 12 di 18 Tuttavia, qualora il convenuto indichi una diversa causa dell'attribuzione, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'inidoneità (cfr., Cass. n.1170/1999). Nel caso di specie, la convenuta ha allegato che i versamenti effettuati dalla società in favore di fossero giustificati dagli utili ad esso CP_2 spettanti. A fronte di tale allegazione, gravava quindi sull'attrice l'onere di dimostrare l'inidoneità di tale causa dell'attribuzione, provando che, nell'anno 2018, la PIEFFE di DO FA & C.
SN non aveva prodotto utili distribuibili ai soci (utili, peraltro, che la società aveva invece prodotto, come risulta dalla documentazione in atti, nei tre anni precedenti). Ne consegue, pertanto, che a fronte della giustificazione causale allegata dalla convenuta (peraltro corroborata dai documenti relativi all'andamento economico della società negli anni precedenti), non può dirsi provata l'inesistenza della causa debendi relativa all'elargizione della complessiva somma di euro 10.691,28 effettuata dalla società predetta in favore di nel corso dell'anno 2018”). CP_2
La parte di motivazione non è stata specificamente censurata, risultando del tutto generico il rilievo di mancanza di chiarezza.
Il credito dell'appellante nei confronti dell'appellata è stato quindi correttamente determinato in
€ 31.197,35 oltre interessi.
Ne discende l'infondatezza del terzo motivo di appello, in cui viene censurata la pronuncia di rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. esclusivamente sulla base dell'allegazione che il credito non era, all'epoca dell'atto di donazione, dell'importo quantificato dal Tribunale, ma del diverso importo individuato da parte attrice secondo i precedenti motivi di gravame.
Il quarto motivo (in punto spese di lite) è inammissibile, non essendo formulato come autonomo motivo di gravame ma come domanda di riforma conseguente all'accoglimento dei precedenti motivi.
L'appello principale viene pertanto rigettato.
IV. L'appello incidentale proposto da è articolato nei seguenti motivi di gravame, di CP_1
seguito riportati con le relative allegazioni.
1)-Sulla statuizione di rigetto della Sentenza Parziale dell'eccezione di prescrizione formulata da
CP_1
Il Tribunale ha erroneamente rigettato, nella sentenza parziale, l'eccezione di prescrizione ex art. 2949
c.c. avente ad oggetto il periodo delle rivendicazioni avversarie che vanno dal 1.1.2002 al 30.06.2013; la tesi esposta in sentenza è errata perché è fatto pacifico, indicato negli atti delle parti, l'intervenuto pagina 13 di 18 decesso del sig. in data 01.07.2018, dunque è questo il termine da cui far retroagire il CP_2 periodo prescrizionale quinquennale contenuto dall'art. 2949 c.c.; è infatti pacifico che dalla data del decesso si è interrotto il rapporto societario tra il socio e la , di conseguenza nessun'altra Pt_1
operazione tra il e la società può essere stata posta in essere successivamente a tale data;
la stessa CP_1
, a fronte dell'eccezione di prescrizione proposta in comparsa di costituzione da Pt_1 CP_1
prendeva posizione assumendo che il termine prescrizionale fosse in realtà più ampio, ovvero decennale, e che la decorrenza era sospesa ex art. 2941 c.c.; risultava quindi ben delineato il perimetro di efficacia dell'eccezione di prescrizione formulata.
2)-Sul rigetto contenuto nella Sentenza definitiva sull'eccezione di carenza di legittimazione della terza intervenuta . Parte_1
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione all'intervento di con Parte_1 una motivazione viziata da non corretta applicazione dell'art. 268 c.p.c. e apparente;
l'intervento non può avvenire oltre le preclusioni stabilite dall'art. 268 c.c. e nel caso di specie la causa era già stata rimessa una prima volta a decisione, con pronuncia di sentenza parziale;
non era Parte_1 legittimata perché l'intervento è stato motivato, sia come adesivo autonomo e sia come adesivo dipendente, sostenendo di essere garante di un finanziamento della , circostanza che non legittima Pt_1
l'intervento adesivo e tantomeno quello autonomo;
il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione per un interesse economico giuridicamente rilevante, senza tuttavia indicarlo compiutamente.
3)-Sull'accoglimento della domanda avversaria.
Il Tribunale ha erroneamente accolto, sia pure parzialmente, la domanda avversaria e ritenuto ammissibile la modificazione svolta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. qualificando la domanda altresì sotto il profilo della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; si è trattato invece di una illegittima introduzione di domanda nuova, che travalicava i limiti della domanda attorea originariamente azionata e le nuove argomentazioni spese si ponevano in contrasto con le barriere preclusive poste dalle norme processuali (a sostegno Cass. civ. 32146/2018); inoltre la fattispecie di domanda promossa dall'attrice imponeva un maggior rigore nel valutare l'onere probatorio gravante sulla medesima per dimostrare l'effettività dei prelevamenti eccedenti e imputati a il CP_2
Tribunale ha avvalorato una pretesa senza un concreto e preciso riscontro probatorio;
dal materiale documentale ammesso ai fini della c.t.u. non si poteva affermare che l'onere probatorio fosse assolto.
eccepisce l'infondatezza dei motivi, richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza Pt_1
impugnata, di cui chiede la conferma sotto i profili qui dedotti.
pagina 14 di 18 Il primo motivo è inammissibile.
Il Tribunale, nella sentenza non definitiva, ha rigettato l'eccezione di prescrizione così motivando:
“l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta non può trovare accoglimento, non essendo stato indicato, neppure genericamente, il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto vantato dall'attrice, ha determinato l'inizio della decorrenza del termine a sensi dell'art. 2935 Codice Civile.
La parte convenuta, infatti, nulla ha allegato con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, avendo unicamente dedotto che: “l'attrice avrebbe potuto, teoricamente, azionare verso gli eredi del sig. solo quei diritti (in questo caso creditori) sorti successivamente alla CP_2 data del 30.6.2013, in quanto quelli precedenti risultano in ogni caso prescritti” (cfr. comparsa costitutiva, pag. II).
La difesa convenuta non ha tuttavia specificato per quale ragione ha ritenuto di indicare, nel
30.6.2013, la data di maturazione dell'eccepita prescrizione.
Al riguardo, dal tenore complessivo della comparsa costitutiva, pare potersi desumere che il richiamo ai crediti fino al 30.6.2013 sia stato fatto con riferimento al quinquennio precedente la data del
1.7.2018, giorno in cui, a seguito della morte di , si è determinata la successione in CP_2 favore dell'odierna convenuta. Nessun altro elemento emerso in giudizio, infatti, consente di individuare la data del 30.6.2013.
Tale circostanza, tuttavia, non è stata espressamente allegata dalla difesa convenuta, e, in ogni caso, non spiegherebbe comunque la ragione per cui i crediti, azionati dall'attrice in via stragiudiziale con atto di diffida del 5.3.2019 e in via giudiziale con atto di citazione notificato il 4.4.2019, si sarebbero prescritti con riferimento ai “prelievi personali e socio asseritamente attribuiti al proprio de cuius che vanno dal 1.1.2002 al 30.6.2012 pari ad euro 279.518,00”, (come si legge in comparsa costitutiva), non essendo indicato in forza di quale specifico fatto (o di quali specifici fatti) il diritto di credito (o i diritti di credito) avrebbe potuto essere esercitato entro il termine di prescrizione quinquennale.
La mera indicazione temporale che precede, effettuata dalla convenuta, non risulta quindi sufficiente per considerare ammissibile l'eccezione di prescrizione dalla stessa formulata.
Per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso dallo scrivente, “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice (vedi per l'appunto Cass. n.
11843, 2007 citata). Ne consegue che il debitore, eccependo la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine a sensi dell'art. 2935 Codice Civile. Né il giudice può accogliere l'eccezione sulla base di
pagina 15 di 18 un fatto diverso e conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa”
(cfr., tra le altre: Cass. n. 16326/2009; Cass. n. 6760/2020; Cass. n. 5413/2021).
Nel caso di specie, come si è già evidenziato in precedenza, la parte eccipiente non ha in alcun modo allegato il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine
a sensi dell'art. 2935 Codice Civile”.
L'appellante non contesta la giurisprudenza della Suprema Corte citata, né il principio che il Tribunale trae da tale giurisprudenza in ordine all'onere, a carico della parte debitrice che eccepisce la prescrizione del credito, di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c..
E, con riferimento all'accertamento contenuto in sentenza secondo cui nel caso di specie la parte convenuta debitrice non ha in alcun modo allegato il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., non svolge censure specifiche e argomentate;
non afferma di avere al contrario allegato il fatto che determina l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione perché permette l'esercizio del diritto;
e non individua tale specifico fatto.
Il motivo di gravame non si confronta con la sentenza;
e le considerazioni svolte sono totalmente estranee all'argomento oggetto della parte di sentenza impugnata.
Il secondo motivo è infondato.
è intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado, con intervento adesivo, per Parte_1
l'udienza di precisazione delle conclusioni (dopo la pronuncia di sentenza non definitiva e l'espletamento di c.t.u.).
Ai sensi dell'art. 268 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
E nel caso di specie le conclusioni non erano ancora state precisate, pertanto l'intervento è avvenuto tempestivamente.
La giurisprudenza citata dall'appellante incidentale, secondo cui la preclusione stabilita dal primo comma dell'art. 268 c.p.c. non opera quando la causa “sia restituita all'istruttore, anche se per la sola prestazione del giuramento della parte alla quale lo stesso sia stato deferito, salvo il caso in cui il ritorno della causa nella fase dell'acquisizione delle prove sia stato preceduto dalla parziale decisione della lite con una sentenza non definitiva che le istanze dell'interventore tendano a modificare”, conferma l'ammissibilità dell'intervento nel caso di specie;
la causa era infatti già stata trattenuta a decisione, per poi essere rimessa in istruttoria dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva, che la pagina 16 di 18 domanda della interveniente non tendeva a modificare;
l'interveniente ha invero chiesto di accogliere le domande proposte da (e le istanze istruttorie sono invece correttamente state ritenute Pt_1
inammissibili dal Tribunale, senza appello sul punto).
Sussisteva l'interesse ad intervenire di trattandosi della socia della Pieffe di LD Parte_1
AV & C. s.n.c., nonché socia accomandataria della Parte_1
illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società e garante (quale terza datrice di ipoteca e fideiussore) della medesima, avente pertanto un interesse economico, giuridicamente qualificato, concreto e attuale all'accoglimento delle domande proposte dalla società nei confronti di CP_1
che tendono ad ottenere la restituzione di somme di denaro indebitamente pagate, reintegrando il patrimonio della società che costituisce la garanzia per i creditori sociali.
Si condivide pertanto quanto rilevato dal Tribunale sul punto.
Il terzo motivo è infondato.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la ha allegato che nei confronti Pt_1
del socio deceduto risultava un credito della società per prelievi in misura eccedente gli CP_2 utili sociali, pari a € 342.244,50; e ha chiesto di accertare che era debitore nei suoi CP_2 confronti della somma di € 342.244,50 e di dichiarare tenuta e condannare l'erede al CP_1
pagamento di tale importo.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., la ha precisato la domanda come da intendersi Pt_1 proposta anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. quale azione di ripetizione di indebito, formulando le medesime conclusioni.
Si tratta di modifica ammissibile perché la domanda resta collegata alla medesima vicenda sostanziale introdotta in giudizio, con le medesime conclusioni;
non venendo così compromesso il diritto di difesa della controparte, né determinandosi rallentamenti nello svolgimento del processo (Cass. Sez. Unite
12310/2015; Cass. Sez. Unite 22404/2018; Cass. civ. 4410/2025).
Il motivo è poi inammissibile con riferimento alle considerazioni relative alla decisione di merito e alla sussistenza della prova dell'indebito, essendo le deduzioni generiche e non confrontandosi con la motivazione della sentenza.
Conseguentemente l'appello incidentale viene rigettato.
V. Le spese di lite del presente giudizio d'appello sono integralmente compensate tra le parti, a fronte della reciproca soccombenza parziale.
pagina 17 di 18 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza non definitiva n.107/2022 del Tribunale di Asti, CP_1
pubblicata il 22.2.2022, e la sentenza definitiva n. 149/2023 del Tribunale di Asti, pubblicata il
7.3.2023, che per l'effetto conferma.
Compensa tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M.Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1275/2023 avente ad oggetto: rapporti societari – azione revocatoria promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante elettivamente domiciliata in Torino, via Ettore De Sonnaz n.14, presso Parte_1
lo studio degli Avv.ti Toti S. Musumeci, Ivan Uglio e Carlotta Pastore, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Asti, via Incisa n.10, CP_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Leuzzi, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In contraddittorio con
(C.F. ); Parte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Udienza di rimessione della causa in decisione del 7.10.2025
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
-previe le declaratorie del caso;
-previa se del caso rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio che tenga conto di tutta la documentazione prodotta in giudizio da Parte_1
-respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa;
nel merito:
A) riformare la sentenza parziale n. 107/2022 del Tribunale di Asti, Giudice dott. Andrea Carena, pubblicata il 22 febbraio 2022, rispetto a cui ha formulato espressa Parte_1 riserva di appello all'udienza del 7 marzo 2022 e la sentenza del Tribunale di Asti, Giudice dott. Andrea
Carena, n. 149/2023, pubblicata il 7 marzo 2023, rese nel giudizio contraddistinto dal R.G. n.
1291/2019 promosso da nei confronti di con Parte_1 CP_1 intervento volontario di nelle parti in cui hanno ritenuto che “I bilanci prodotti dalla Parte_1
parte attrice non possono infatti costituire idoneo mezzo di prova, trattandosi di meri atti di formazione unilaterale, non depositati presso il Registro delle Imprese e privi, peraltro, di sottoscrizione e di data certa. Né, in relazione a tali bilanci (la cui validità probatoria è stata contestata dalla convenuta) sono stati prodotti i verbali di approvazione dell'assemblea societaria, con la conseguenza che i tali documenti risultano del tutto privi dei requisiti minimi essenziali richiesti per assumere valore probatorio” (Sentenza , pag. 6, Sentenza pag. 8) e che “non possono, invece, considerarsi validi Tes_1 mezzi di prova le schede contabili prodotte da parte attrice sub. doc. n. 7, (…), trattandosi di atti di formazione unilaterale, privi di sottoscrizione e di data certa” (Sentenza Parziale, pag. 7, Sentenza pag.
7);
B) riformare la sentenza del Tribunale di Asti, Giudice dott. Andrea Carena, n. 149/2023, pubblicata il
7 marzo 2023, resa all'esito del giudizio contraddistinto dal R.G. n. 1291/2019 promosso da
[...]
nei confronti di con intervento volontario di Parte_1 CP_1 Parte_1
con riferimento ai capi oggetto di impugnazione e comunque alle statuizioni con cui (i) ha limitato la condanna di “a restituire alla società attrice, per le ragioni esposte in motivazione, la CP_1
complessiva somma, indebitamente percepita dal de cuius, di euro 31.197,35, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo”, (ii) ha rigettato la domanda di revocatoria ordinaria proposta da
[...] con riferimento all'atto di donazione effettuato da in Parte_1 CP_2
favore di in data 16 dicembre 2015 e (iii) ha compensato integralmente le spese di lite tra CP_1
le parti e ha posto le spese di CTU a carico solidale delle parti;
pagina 2 di 18 C) in ogni caso accogliere le conclusioni svolte da nel giudizio di Parte_1
primo grado, che si trascrivono di seguito testualmente:
“Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
(A) Accertare che il sig. (codice fiscale ), nato a [...] il 20 CP_2 C.F._3
settembre 1950 e deceduto il 1° luglio 2018 è debitore nei confronti della conchiudente società della somma di € 342.244,50 (o di quella veriore che risulterà all'esito del presente giudizio, tenuto conto del maggior danno subito dalla conchiudente, da liquidarsi anche in via equitativa) e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, nella sua qualità di erede beneficiata, al pagamento di quanto come sopra risulterà dovuto;
(B) Dichiarare inefficace nei confronti della società attrice, ex art. 2901 c.c., l'atto di donazione di cui in premessa (rog. notaio del 16 dicembre 2015 - rep. 479 – racc. 379) relativo alla Persona_1 nuda proprietà dell'immobile in Neive, alla Via Roma n. 7, fabbricato di civile abitazione sviluppantesi su due livelli (piano terra e primo), composto di 9,5 vani catastali, entrostante ad area urbana (foglio 15 mappale 418) con annessa area urbana pertinenziale estesa 310 metri quadrati catastali, e confinante con strada comunale su tre lati;
il tutto riportato nel catasto fabbricati del comune di Neive (CN), in ditta ”, foglio 15 con i seguenti, ulteriori, dati catastali: - particella 418, via Roma CP_2
9, piano T-1, categoria A/7, classe 1, vani 9,5, sup. cat. 187 mq, R.C. Euro 711, 42, planimetria depositata in data 29 marzo 1985; - particella 18 sub 4, via Roma n. 7, piano T, cat. area urbana.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di giudizio”;
D) respingere integralmente tutte le domande contenute nell'appello incidentale proposto dalla sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in atti, mendando CP_1
comunque assolta da ogni avversaria pretesa. Parte_1
In ogni caso con il favore delle spese, anche di CTU, e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, CPA e IVA come per legge, anche del primo grado di giudizio.
PER PARTE APPELLATA FA:
Piaccia all'Ill.mo Collegio d'Appello, previe le declaratorie del caso e di legge, respingere l'appello promosso dalla soc. in quanto infondato per tutte le ragioni svolte Parte_1
negli atti del presente giudizio. Voglia, poi, riformare la sentenza non definitiva del Tribunale di Asti n.
107/2022 per le ragioni esposte negli atti depositati, nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte nonché l'eccezione di introduzione di domande nuove e la sentenza CP_1 definitiva del Tribunale di Asti n. 149/2023 nella parte in cui rigetta l'eccezione di carenza della pagina 3 di 18 legittimazione ad intervenire della sig.ra così come formulata dalla parte e Parte_1 CP_1
nella parte in cui accoglie seppur parzialmente la domanda avversaria.
In ogni caso, Voglia la Corte in principalità: respingere tutte le domande di controparte in quanto, prescritte e infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati negli atti depositati in causa, disponendo la cancellazione della trascrizione della domanda avversaria. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, ridurre le pretese di controparte così come emergeranno in misura minore nel corso della causa e nei limiti dell'eredità beneficiata, tenendo in ogni caso conto della prescrizione maturata e qui ritualmente ribadita ed eccepita. Con riferimento all'intervento della sig.ra Voglia respingere le avverse domande e pretese dichiarando le stesse Parte_1
inammissibili e tardive o comunque irrituali e infondate per le ragioni indicate in atti, anche in ragione della contestata legittimazione ad agire ed intervenire della socia superstite.
Con riserva di agire in altro procedimento per la liquidazione della quota sociale spettante all'erede ed il versamento dei contributi previdenziali. Con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio e con distrazione a favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate ex art. 93 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato il 4.4.2019, la conveniva in Parte_1
giudizio nella sua qualità di erede beneficiata di chiedendo la condanna CP_1 CP_2 della stessa al pagamento di € 342.244,50 e l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione di a della nuda proprietà dell'immobile sito in Neive Via Roma n. 7. CP_2 CP_1
A fondamento della domanda sosteneva che:
-tra i sig.ri e era corrente una società sotto la ragione sociale Pieffe di Parte_1 CP_2
LD AV & C. s.n.c., il cui capitale sociale era di € 20.658,28 ed era diviso in misura del 60% in capo al sig. e in misura del 40% in capo alla sig.ra CP_1 Pt_1
-in data 1.7.2018 decedeva il socio al quale succedeva l'unica figlia che CP_2 CP_1 accettava l'eredità con beneficio d'inventario;
-in data 17.12.2018 la socia superstite comunicava alla sig.ra di voler procedere Parte_1 CP_1
alla liquidazione della quota sociale spettante al defunto nella predetta società;
-in data 22.12.2019 veniva ricostruita la pluralità dei soci mediante ingresso in società della sig.ra
[...]
con contestuale trasformazione della società stessa in s.a.s. e con assunzione della qualifica di Pt_2
socio accomandatario da parte di;
Parte_1
pagina 4 di 18 -dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società era emerso che alla Pt_1
data del decesso del socio risultava nei suoi confronti un credito della società per CP_2 prelievi in misura eccedente gli utili sociali pari a € 342.244,50;
-in data 5.3.2019 la sig.ra invitava la sig.ra a pagare la somma capitale di cui sopra oltre Pt_1 CP_1 accessori, nonché a comunicare copia dell'inventario redatto, ma la sig.ra respingeva tale richiesta CP_1
e ne contestava la fondatezza;
-con atto pubblico del 16.12.2015 aveva donato alla figlia riservando a sé CP_2 CP_1
l'usufrutto vitalizio, la nuda proprietà dell'immobile sito in Neive Via Roma n. 7; non risultavano altri beni mobili o immobili intestati al defunto, fatta eccezione della quota di comproprietà di 1/5 di alcuni terreni agricoli in Comune di Verduno, insufficienti a far fronte al credito indicato;
l'atto di donazione era attuato in pregiudizio del creditore , sussistendo i requisiti per la dichiarazione di inefficacia Pt_1 dell'atto ex art. 2901 c.c..
costituendosi, chiedeva di rigettare le domande avversarie eccependo: la prescrizione dei CP_1 crediti sorti anteriormente al 30.6.2013 per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2949
c.c.; l'infondatezza della pretesa non sussistendo il diritto alla restituzione delle somme pretese;
l'infondatezza della domanda revocatoria dell'atto di donazione, mancando i presupposti per l'accoglimento della stessa.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la precisava che la domanda di condanna doveva Pt_1
intendersi proposta anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., quale azione di ripetizione di indebito e riferita non solo al pagamento delle somme indebitamente percepite dal sig. in qualità di socio ed CP_1
eccedenti gli utili allo stesso spettanti, ma anche a titolo di responsabilità quale amministratore della società. Parte convenuta eccepiva l'inammissibilità di tale precisazione, trattandosi di domanda nuova.
Con sentenza non definitiva n.107/2022 pubblicata il 22.2.2022, il Tribunale di Asti:
-dichiarava inammissibili le domande risarcitorie proposte da parte attrice con la memoria ex art. 183 n.
1 c.p.c. in relazione alla responsabilità quale amministratore di rilevando che tale CP_2
modificazione della domanda oltrepassava i confini della c.d. emendatio libelli, come definiti dalla giurisprudenza di legittimità, per sfociare in una inammissibile mutatio; era invece ammissibile la modificazione svolta con la medesima memoria n.1 che qualificava la domanda, originariamente prospettata quale restituzione di somme di denaro ricevute dal socio in eccedenza rispetto a quanto spettante a titolo di ripartizione degli utili, anche quale restituzione di indebito ex art. 2033 c.c.;
-rilevava che il credito di cui parte attrice domandava l'accertamento non poteva ritenersi dimostrato sulla base delle risultanze dei bilanci prodotti da parte attrice, in quanto tali documenti erano meri atti di formazione unilaterale, non depositati presso il Registro delle Imprese e privi di sottoscrizione e di pagina 5 di 18 data certa;
che parimenti non costituivano validi mezzi di prova le schede contabili prodotte sub doc. 7; che però, ai fini della domanda di ripetizione di indebito, erano stati provati i pagamenti effettuati dalla società nei confronti di mediante i docc. 9, 10, 30, 31, 32, 58, 63, e i documenti CP_2
prodotti da e ex art. 210 c.p.c.; la prova degli utili prodotti dalla società CP_3 Controparte_4
poteva desumersi dalle dichiarazioni dei redditi Modello Unico della società, docc. da 33 a 48 di parte attrice, sottoscritte da e munite di comunicazione di avvenuto ricevimento;
dovendo CP_2
essere disposta c.t.u. contabile;
-riteneva generica e infondata l'allegazione della convenuta che le somme ricevute in eccedenza da sarebbero state percepite a titolo di compenso per l'attività svolta in favore della CP_2
società quale amministratore;
-accertava e dichiarava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta con riferimento ai “prelievi personali e socio asseritamente attribuiti al proprio de cuius dal 1.1.2002 al
30.6.2012 pari ad euro 279.518,00”, rilevando che (pur dovendosi applicare la prescrizione quinquennale ex art. 2494 c.c. come eccepito dalla convenuta e pur non dovendosi ritenere il decorso della prescrizione interrotto, come invece dedotto dall'attrice, in forza del riconoscimento del debito effettuato dal debitore, né sussistendo la causa di sospensione prevista dall'art. 2941 n. 7 c.c.) la convenuta non aveva allegato, neppure genericamente, il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, aveva determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (come da insegnamento costante della Corte di Cassazione, tra cui Cass. 16326/2009, Cass. 6760/2020; Cass.
5413/2021).
Con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria disponendo c.t.u. tecnico-contabile.
All'udienza del 21.11.2022 interveniva volontariamente in giudizio richiamando e Parte_1 facendo proprie tutte le ragioni esposte dall'attrice nei propri atti.
Con sentenza definitiva n. 149/2023 pubblicata il 7.3.2023, il Tribunale di Asti:
-riteneva sussistente la legittimazione in capo a per l'intervento adesivo poiché, in Parte_1
qualità di socia e garante della Pieffe di LD AV & C. s.n.c., era portatrice di un interesse economico giuridicamente qualificato;
-riteneva parzialmente fondata la domanda di ripetizione di indebito di parte attrice nella misura di
€ 31.197,35, rilevando che: erano state provate dalla documentazione prodotta, nella misura ricostruita dal c.t.u., le elargizioni economiche effettuate dalla società in favore di non potevano CP_2 essere condivise le critiche di parte attrice all'elaborato peritale, poiché il c.t.u. aveva correttamente ricompreso nel calcolo dei versamenti effettuati dalla società le sole somme indicate nelle deleghe di pagamento modello F24 intestate al sig. e, laddove nella stessa data riportata sui modelli di CP_1
pagina 6 di 18 pagamento F24, sull'estratto di conto corrente bancario risultava l'addebito cumulativo di più modelli per il relativo importo complessivo, senza spiegazione di alcun dettaglio, non poteva essere accertato se, tra gli stessi, rientrava o meno il modello di pagamento depositato in atti;
relativamente agli utili spettanti al sig. doveva ritenersi corretta la ricostruzione del c.t.u.; non potevano invece costituire CP_1
idoneo mezzo di prova i bilanci prodotti da parte attrice, poiché atti di mera formazione unilaterale, né i libri inventari prodotti da parte intervenuta poiché produzioni tardive;
la prova dell'esistenza di utili prodotti dalla società, spettanti al sig. poteva essere desunta dalle dichiarazioni dei redditi della CP_1
società prodotti da parte attrice;
non poteva essere condivisa la quantificazione effettuata dal c.t.u. in relazione alle somme prive di giustificazione ricevute da negli anni 2012, 2014 e 2018 CP_2 poiché tra le somme percepite era stato computato anche l'importo corrispondente alla perdita di esercizio registrata e l'inclusione di tale voce non era pertinente per il calcolo delle somme rientranti nella domanda di restituzione;
relativamente al 2018 la convenuta aveva allegato che i versamenti effettuati dalla società erano giustificati dagli utili spettanti e, a fronte di tale allegazione, l'attrice non aveva dimostrato l'inidoneità di tale causa di attribuzione;
pertanto il sig. aveva indebitamente CP_1 ricevuto € 31.197,35 quale differenza tra somme percepite e utili spettanti, e ai sensi dell'art. 2033 c.c.
l'attrice aveva il diritto di ripetere tale somma dalla convenuta;
-riteneva infondata la domanda revocatoria relativa all'atto di donazione effettuato da CP_2
in favore della convenuta in data 16.12.2015, per difetto del requisito del pregiudizio del creditore, poiché al momento della donazione il sig. risultava munito di un patrimonio tale da poter CP_1 soddisfare il debito di € 28.638,68 (e non € 333.363,41 come indicato dall'attrice); era infatti titolare del 60% delle quote sociali della e proprietario della quota di 1/5 di terreni agricoli siti nel Pt_1
Comune di Verduno;
inoltre con l'atto di donazione non si era spogliato completamente del bene ma ne aveva conservato l'usufrutto, il cui valore, considerata l'età del disponente era pari al 50% del valore dell'immobile; dall'inventario depositato dopo la sua morte risultava inoltre che egli disponeva di liquidità bancaria per oltre € 38.000.
Pertanto dichiarava tenuta e condannava nella sua qualità di erede beneficiata di CP_1
a restituire all'attrice la complessiva somma, indebitamente percepita dal de cuius, di CP_2
€ 31.197,35, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
compensava tra le parti le spese di lite e poneva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuna.
Con atto di citazione di appello, la impugnava la sentenza non Parte_1
definitiva (oggetto di riserva di appello in primo grado) e la sentenza definitiva del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati, e formulava le conclusioni sopra riportate.
pagina 7 di 18 costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello in quanto infondato e proponeva a sua volta CP_1
appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
non si costituiva. Parte_1
II. Preliminarmente viene dichiarata la contumacia di che ha ricevuto rituale notifica Parte_1 dell'atto di appello e non si è costituita.
III. L'appello proposto dalla è articolato nei seguenti motivi di Parte_1
gravame, di seguito riportati con le relative allegazioni.
1)-Sull'erroneità della Sentenza nella parte in cui non ritiene interamente dimostrato il credito vantato da nei confronti di , pari ad euro 342.244,50, e limita la condanna Pt_1 CP_2 dell'erede beneficiata al pagamento della minor somma di euro 31.197,35. CP_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (sia con la sentenza non definitiva che con la sentenza definitiva) i bilanci della società prodotti come documenti da 11 a 28 e le schede contabili prodotte come doc. 7, costituiscono prova idonea del credito dell'appellante, dovendo tutta la documentazione essere considerata nella sua interezza anche alla luce delle risultanze testimoniali, risultando così provata la fondatezza della domanda nel suo pieno ammontare.
E' stato provato il ruolo centrale di nell'amministrazione della società, come emerso CP_2
dalle dichiarazioni testimoniali (della sig.ra e del sig. ), e dal fatto che lo Tes_2 Testimone_3
stesso aveva sottoscritto tutti i modelli Unico per la dichiarazione dei redditi della società.
Era che si occupava in della contabilità e dei bilanci della società. CP_2 Pt_1
Non si può allora ritenere che i documenti in questione siano di formazione unilaterale e privi di data certa, perché gli stessi vengono utilizzati quale prova del credito nei confronti di chi li ha formati.
Controparte non ha contestato l'origine dei documenti prodotti da né la veridicità del relativo Pt_1
contenuto, limitandosi a svolgere una contestazione generica afferente la loro valenza probatoria.
I dati risultanti da tali documenti trovano piena corrispondenza nelle dichiarazioni dei redditi sottoscritte dal sig. che il Tribunale ha ritenuto costituire prova idonea degli utili prodotti. CP_1
Dalle scritture contabili e dai bilanci risulta chiaramente che il credito dalla stessa vantato nei confronti del sig. è di € 342.244,50. CP_1
Il Tribunale ha altresì errato laddove ha considerato correttamente ricostruita dal c.t.u. la misura delle elargizioni economiche effettuate in favore del sig. sulla base dei documenti ammessi al vaglio CP_1
peritale, non tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi, nelle quali sono riportati i dati di bilancio e pagina 8 di 18 che alla voce RS103 certificano l'ammontare degli “altri crediti compresi nell'attivo circolante”, diversi dai crediti verso clienti (doc. 46 Mod. Unico 2016).
Non è poi chiaro come la sentenza determini il quantum oggetto di condanna in contrasto con l'esito della c.t.u., che ha comunque riconosciuto un credito a favore della società pari a € 88.229,97.
2)-Sull'erroneità della Sentenza parziale.
Il primo giudice ha errato nella motivazione della sentenza parziale nella parte in cui ha ritenuto che il credito non poteva ritenersi dimostrato sulla base delle risultanze dei bilanci societari e delle schede contabili versati in atti perché di formazione unilaterale, per le ragioni suddette.
Tale ragionamento ha inciso sull'istruttoria della causa limitando significativamente il perimetro di indagine della c.t.u., dalla quale sono stati impropriamente esclusi i bilanci e le schede contabili prodotti da . Pt_1
3)-Sull'erroneità della Sentenza nella parte in cui rigetta l'azione revocatoria svolta da . Pt_1
Il Tribunale ha errato nel ritenere infondata l'azione revocatoria proposta da . Pt_1
Dalla corretta ricostruzione del debito di verso al momento della donazione, pari CP_2 Pt_1
a € 333.363,41, risulta certamente fondata l'azione revocatoria e l'esistenza del requisito del pregiudizio del creditore.
4)-Sulle spese di lite del procedimento di primo grado.
La riforma della sentenza per i motivi sopra dedotti comporta anche la riforma della parte in cui la stessa ha compensato le spese tra le parti.
L'appellata eccepisce l'infondatezza dei motivi, richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza in accoglimento delle proprie tesi difensive.
Il primo e il secondo motivo sono infondati.
Gli stessi sono incentrati sulla decisione del Tribunale di non attribuire efficacia probatoria, anche ai fini del materiale utilizzabile da parte del c.t.u., a: (i) i documenti da 11 a 28 prodotti da parte attrice in primo grado quali copie dei bilanci della società Pieffe s.n.c.; (ii) i documenti 7 prodotti da parte attrice in primo grado quali schede contabili della società.
Il Tribunale sul punto ha rilevato, tanto nella sentenza non definitiva quanto nella sentenza definitiva, che: (i) i documenti da 11 a 28 non possono costituire idoneo mezzo di prova, trattandosi di meri atti di formazione unilaterale, non depositati presso il Registro delle Imprese, privi di sottoscrizione e di data certa;
né sono stati prodotti i verbali di approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea societaria;
con la conseguenza che tali documenti, la cui validità probatoria è stata contestata dalla convenuta,
pagina 9 di 18 risultano del tutto privi dei requisiti minimi essenziali richiesti per assumere valore probatorio;
pertanto il credito di parte attrice non può ritenersi dimostrato dalle risultanze di tali documenti e gli stessi non possono costituire mezzo di prova circa l'ammontare degli utili e la ricostruzione dei rapporti dare/avere intercorsi tra e la , oggetto di c.t.u.; (ii) i documenti 7 non possono CP_2 Pt_1
considerarsi validi mezzi di prova per le stesse ragioni, trattandosi di atti di formazione unilaterale, privi di sottoscrizione e di data certa.
L'appellante non contesta che i documenti siano privi di sottoscrizione, che non siano stati depositati presso il Registro delle Imprese (deposito non dovuto dalla s.n.c.), che non siano stati prodotti i verbali di approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea dei soci.
Tali circostanze sono d'altronde confermate dall'esame dei documenti in questione.
E' infondata l'allegazione secondo cui controparte non avrebbe contestato l'origine e la veridicità dei medesimi.
con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'insussistenza CP_1
della prova fondante la domanda attorea, ha contestato ex art. 2712 c.c. e seguenti le produzioni documentali e in particolare la loro efficacia in termini di prova delle asserite pretese;
ha dedotto che la documentazione non rappresentava, anche per la sua formazione unilaterale, alcun riscontro probatorio delle pretese della società attrice.
E' quindi stata formulata contestazione sufficientemente specifica, sia con riferimento alla non conformità delle copie agli originali, sia quanto alla inefficacia probatoria, per la formazione unilaterale, dei documenti.
Sono poi irrilevanti, ai fini in esame, le circostanze allegate dall'appellante secondo cui il sig. svolgeva un ruolo centrale nell'amministrazione della società e ne curava la contabilità CP_2
e i bilanci;
nel caso di specie non sono stati forniti elementi per ritenere che i documenti prodotti dalla corrispondano a bilanci della società redatti dagli amministratori e approvati dall'assemblea dei Pt_1
soci; e lo stesso vale per le schede contabili.
Correttamente il Tribunale, così come eccepito da ha ritenuto che si trattasse di CP_1
documenti di formazione unilaterale;
la parte che li ha prodotti in giudizio li ha infatti indicati come propri documenti (ovvero bilanci della società e schede contabili della società), e in essi non vi è sottoscrizione della controparte, né di terzi.
Gli stessi non sono utilizzati come prova nei confronti di chi li ha formati, non essendo sottoscritti da
(dante causa di . CP_2 CP_1
L'allegazione secondo cui i dati risultanti da tali documenti trovano piena corrispondenza nelle dichiarazioni dei redditi (che sono state utilizzate nella ricostruzione dare/avere in sede di c.t.u.,
pagina 10 di 18 trattandosi di documenti sottoscritti da in qualità di dichiarante, che come tale si è CP_2
assunto la responsabilità circa la veridicità dei dati indicati, e muniti di comunicazione di avvenuto ricevimento), è generica e come tale inammissibile;
l'appellante avrebbe dovuto indicare specificamente i dati dell'uno e dell'altro documento, riferiti allo stesso anno, che coinciderebbero.
La c.t.u. è stata svolta utilizzando l'ampia documentazione prodotta dalle parti (ad esclusione dei documenti sopra citati) e dalle banche a seguito di ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., ovvero estratti conto di conti correnti bancari della società e di modelli di pagamento F24, CP_2
documentazione di bonifici, dichiarazioni dei redditi, così ricostruendo il rapporto dare/avere tra società
e socio deceduto (dato dalla differenza tra le elargizioni fatte dalla società al socio e gli utili societari spettanti al socio).
La deduzione dell'appellante secondo cui la c.t.u. non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi, è generica e come tale inammissibile;
non viene infatti spiegato quali dati trascurati avrebbero dovuto essere presi in considerazione, per quali ragioni e con quale diverso risultato.
L'unico dato individuato dall'appellante è la “voce RS103”, poi corretta nella “voce RS102”, che certifica <l'ammontare degli “altri crediti compresi nell'attivo circolante” diversi dai verso clienti (cfr. ad esempio il doc. 46 modello unico 2016 relativo all'esercizio 2015)>>. L'allegazione è inammissibile, in quanto nuova, non svolta in primo grado dalla parte, né dal c.t.p. nel corso delle operazioni peritali;
è comunque infondata poiché gli “altri crediti compresi nell'attivo circolante” diversi dai “crediti verso clienti” (oggetto di voce separata) non sono necessariamente e solo i crediti verso il socio né l'appellante svolge alcuna affermazione e spiegazione in tal senso;
si CP_2 osserva infine che l'importo riportato per tale voce nel Modello Unico 2016 redditi 2015, non coincide
(come invece affermato dall'appellante) con quello indicato nel bilancio 2015 (inutilizzabile) quale voce “207.3 cont. Elev. Soci , che nella prospettazione di individuerebbe il credito verso il CP_1 Pt_1
socio CP_1
La sentenza è chiara e ben argomentata in ordine al percorso seguito per determinare il quantum oggetto di condanna, sia nel considerare l'importo individuato nella prima relazione peritale e non quello oggetto dell'integrazione, disposta sulla base delle osservazioni del c.t.p. attoreo poi non condivise in sentenza (“non possono ritenersi condivisibili le critiche mosse all'elaborato peritale dalla difesa di parte attrice, avendo correttamente il CTU ricompreso nel calcolo dei versamenti effettuati dalla società in favore di le sole somme indicate nelle deleghe di pagamento CP_2 modello F24 intestate al signor che, alternativamente: 1) “recano indicazione, con CP_2
riferimento al conto di addebito della stessa, del numero di conto corrente, del codice ABI e del codice
CAB riconducibili ad uno dei conti correnti bancari in capo alla società “PIEFFE di LD AV
pagina 11 di 18 & C. S.n.c.”; 2) recano, in assenza di indicazione del numero di conto corrente sul quale sono state addebitate, “indicazione del codice ABI e del codice CAB riconducibili ad un istituto di credito presso il quale la società “PIEFFE di LD AV & C. S.n.c.” risulta titolare di un conto ) corrente bancario, previa verifica dell'effettivo addebito, sul relativo estratto conto, di un modello di pagamento
F24 nella medesima data e per il medesimo importo in esso riportati”. Ed infatti, come correttamente e condivisibilmente osservato dal CTU, laddove, nella stessa data riportata sui modelli di pagamento
F24 agli atti, sull'estratto di conto corrente bancario risulti l'addebito cumulativo di più modelli di pagamento F24 per il relativo importo complessivo, senza specificazione alcuna del relativo dettaglio, non risulta possibile accertare se, tra gli stessi, rientrasse o meno il modello di pagamento depositato in atti, non potendo sopperire a tale carenza probatoria i metodi meramente induttivi suggeriti dalla difesa attorea), sia nel detrarre, dall'importo indicato dal c.t.u. (nella prima relazione) le perdite di esercizio che invece erano state addebitate al sig. e i prelievi dell'anno 2018 (“risultano infine CP_1
condivisibili, nei limiti che seguono, le critiche mosse in sede conclusionale dalla difesa di parte convenuta alla quantificazione effettuata dal CTU in relazione alle somme prive di giustificazione ricevute da negli anni 2012, 2014 e 2018. Ed infatti, il CTU, in relazione agli anni CP_2
2012 e 2014, ha computato, tra le somme percepite da senza giustificazione causale, CP_2
non solo quelle effettivamente elargite in suo favore della società (così come risultanti dalla documentazione in atti, in misura pari ad euro 22.400,00 per l'anno 2012 e ad euro 14.300,00 per
l'anno 2014), ma anche l'importo corrispondente alla perdita di esercizio registrata (pari ad euro
10.171.80 per l'anno 2012 e ad euro 2.273,40 per l'anno 2014). L'inclusione di tali voci contabili non risulta tuttavia pertinente ai fini della quantificazione delle somme rientranti della domanda di restituzione di indebito proposta dalla parte attrice nel presente giudizio. Non vi è prova, infatti, che la somma corrispondente alle perdite di esercizio sia stata percepita da , né la presente CP_2
causa ha ad oggetto la ripartizione ai soci delle perdite sociali. Parimenti, non è stato dimostrato che le perdite registrate negli anni 2012 e 2014 abbiano comportato una perdita del capitale sociale non ripianata, riverberandosi, quindi, negativamente, sulla ripartibilità degli utili prodotti negli esercizi successivi. Per quanto riguarda, invece, l'anno 2018, correttamente il CTU ha rilevato la mancanza di documentazione sufficiente a ricostruire l'entità degli (eventuali) utili spettanti a . Tale CP_2
carenza probatoria, tuttavia, comporta, sotto il profilo giuridico, la reiezione della domanda proposta dall'attrice in relazione ai prelievi effettuati in tale anno. Come si è già detto in precedenza, infatti, in tema di ripetizione di indebito oggettivo l'attore ha l'onere di provare, oltre al fatto materiale dell'avvenuto pagamento, l'inesistenza della causa debendi e, qualora il titolo giustificativo del pagamento gli sia ignoto, può limitarsi a provare l'inidoneità del titolo da egli stesso ipotizzato.
pagina 12 di 18 Tuttavia, qualora il convenuto indichi una diversa causa dell'attribuzione, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'inidoneità (cfr., Cass. n.1170/1999). Nel caso di specie, la convenuta ha allegato che i versamenti effettuati dalla società in favore di fossero giustificati dagli utili ad esso CP_2 spettanti. A fronte di tale allegazione, gravava quindi sull'attrice l'onere di dimostrare l'inidoneità di tale causa dell'attribuzione, provando che, nell'anno 2018, la PIEFFE di DO FA & C.
SN non aveva prodotto utili distribuibili ai soci (utili, peraltro, che la società aveva invece prodotto, come risulta dalla documentazione in atti, nei tre anni precedenti). Ne consegue, pertanto, che a fronte della giustificazione causale allegata dalla convenuta (peraltro corroborata dai documenti relativi all'andamento economico della società negli anni precedenti), non può dirsi provata l'inesistenza della causa debendi relativa all'elargizione della complessiva somma di euro 10.691,28 effettuata dalla società predetta in favore di nel corso dell'anno 2018”). CP_2
La parte di motivazione non è stata specificamente censurata, risultando del tutto generico il rilievo di mancanza di chiarezza.
Il credito dell'appellante nei confronti dell'appellata è stato quindi correttamente determinato in
€ 31.197,35 oltre interessi.
Ne discende l'infondatezza del terzo motivo di appello, in cui viene censurata la pronuncia di rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. esclusivamente sulla base dell'allegazione che il credito non era, all'epoca dell'atto di donazione, dell'importo quantificato dal Tribunale, ma del diverso importo individuato da parte attrice secondo i precedenti motivi di gravame.
Il quarto motivo (in punto spese di lite) è inammissibile, non essendo formulato come autonomo motivo di gravame ma come domanda di riforma conseguente all'accoglimento dei precedenti motivi.
L'appello principale viene pertanto rigettato.
IV. L'appello incidentale proposto da è articolato nei seguenti motivi di gravame, di CP_1
seguito riportati con le relative allegazioni.
1)-Sulla statuizione di rigetto della Sentenza Parziale dell'eccezione di prescrizione formulata da
CP_1
Il Tribunale ha erroneamente rigettato, nella sentenza parziale, l'eccezione di prescrizione ex art. 2949
c.c. avente ad oggetto il periodo delle rivendicazioni avversarie che vanno dal 1.1.2002 al 30.06.2013; la tesi esposta in sentenza è errata perché è fatto pacifico, indicato negli atti delle parti, l'intervenuto pagina 13 di 18 decesso del sig. in data 01.07.2018, dunque è questo il termine da cui far retroagire il CP_2 periodo prescrizionale quinquennale contenuto dall'art. 2949 c.c.; è infatti pacifico che dalla data del decesso si è interrotto il rapporto societario tra il socio e la , di conseguenza nessun'altra Pt_1
operazione tra il e la società può essere stata posta in essere successivamente a tale data;
la stessa CP_1
, a fronte dell'eccezione di prescrizione proposta in comparsa di costituzione da Pt_1 CP_1
prendeva posizione assumendo che il termine prescrizionale fosse in realtà più ampio, ovvero decennale, e che la decorrenza era sospesa ex art. 2941 c.c.; risultava quindi ben delineato il perimetro di efficacia dell'eccezione di prescrizione formulata.
2)-Sul rigetto contenuto nella Sentenza definitiva sull'eccezione di carenza di legittimazione della terza intervenuta . Parte_1
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione all'intervento di con Parte_1 una motivazione viziata da non corretta applicazione dell'art. 268 c.p.c. e apparente;
l'intervento non può avvenire oltre le preclusioni stabilite dall'art. 268 c.c. e nel caso di specie la causa era già stata rimessa una prima volta a decisione, con pronuncia di sentenza parziale;
non era Parte_1 legittimata perché l'intervento è stato motivato, sia come adesivo autonomo e sia come adesivo dipendente, sostenendo di essere garante di un finanziamento della , circostanza che non legittima Pt_1
l'intervento adesivo e tantomeno quello autonomo;
il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione per un interesse economico giuridicamente rilevante, senza tuttavia indicarlo compiutamente.
3)-Sull'accoglimento della domanda avversaria.
Il Tribunale ha erroneamente accolto, sia pure parzialmente, la domanda avversaria e ritenuto ammissibile la modificazione svolta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. qualificando la domanda altresì sotto il profilo della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; si è trattato invece di una illegittima introduzione di domanda nuova, che travalicava i limiti della domanda attorea originariamente azionata e le nuove argomentazioni spese si ponevano in contrasto con le barriere preclusive poste dalle norme processuali (a sostegno Cass. civ. 32146/2018); inoltre la fattispecie di domanda promossa dall'attrice imponeva un maggior rigore nel valutare l'onere probatorio gravante sulla medesima per dimostrare l'effettività dei prelevamenti eccedenti e imputati a il CP_2
Tribunale ha avvalorato una pretesa senza un concreto e preciso riscontro probatorio;
dal materiale documentale ammesso ai fini della c.t.u. non si poteva affermare che l'onere probatorio fosse assolto.
eccepisce l'infondatezza dei motivi, richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza Pt_1
impugnata, di cui chiede la conferma sotto i profili qui dedotti.
pagina 14 di 18 Il primo motivo è inammissibile.
Il Tribunale, nella sentenza non definitiva, ha rigettato l'eccezione di prescrizione così motivando:
“l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta non può trovare accoglimento, non essendo stato indicato, neppure genericamente, il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto vantato dall'attrice, ha determinato l'inizio della decorrenza del termine a sensi dell'art. 2935 Codice Civile.
La parte convenuta, infatti, nulla ha allegato con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, avendo unicamente dedotto che: “l'attrice avrebbe potuto, teoricamente, azionare verso gli eredi del sig. solo quei diritti (in questo caso creditori) sorti successivamente alla CP_2 data del 30.6.2013, in quanto quelli precedenti risultano in ogni caso prescritti” (cfr. comparsa costitutiva, pag. II).
La difesa convenuta non ha tuttavia specificato per quale ragione ha ritenuto di indicare, nel
30.6.2013, la data di maturazione dell'eccepita prescrizione.
Al riguardo, dal tenore complessivo della comparsa costitutiva, pare potersi desumere che il richiamo ai crediti fino al 30.6.2013 sia stato fatto con riferimento al quinquennio precedente la data del
1.7.2018, giorno in cui, a seguito della morte di , si è determinata la successione in CP_2 favore dell'odierna convenuta. Nessun altro elemento emerso in giudizio, infatti, consente di individuare la data del 30.6.2013.
Tale circostanza, tuttavia, non è stata espressamente allegata dalla difesa convenuta, e, in ogni caso, non spiegherebbe comunque la ragione per cui i crediti, azionati dall'attrice in via stragiudiziale con atto di diffida del 5.3.2019 e in via giudiziale con atto di citazione notificato il 4.4.2019, si sarebbero prescritti con riferimento ai “prelievi personali e socio asseritamente attribuiti al proprio de cuius che vanno dal 1.1.2002 al 30.6.2012 pari ad euro 279.518,00”, (come si legge in comparsa costitutiva), non essendo indicato in forza di quale specifico fatto (o di quali specifici fatti) il diritto di credito (o i diritti di credito) avrebbe potuto essere esercitato entro il termine di prescrizione quinquennale.
La mera indicazione temporale che precede, effettuata dalla convenuta, non risulta quindi sufficiente per considerare ammissibile l'eccezione di prescrizione dalla stessa formulata.
Per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso dallo scrivente, “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice (vedi per l'appunto Cass. n.
11843, 2007 citata). Ne consegue che il debitore, eccependo la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine a sensi dell'art. 2935 Codice Civile. Né il giudice può accogliere l'eccezione sulla base di
pagina 15 di 18 un fatto diverso e conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa”
(cfr., tra le altre: Cass. n. 16326/2009; Cass. n. 6760/2020; Cass. n. 5413/2021).
Nel caso di specie, come si è già evidenziato in precedenza, la parte eccipiente non ha in alcun modo allegato il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine
a sensi dell'art. 2935 Codice Civile”.
L'appellante non contesta la giurisprudenza della Suprema Corte citata, né il principio che il Tribunale trae da tale giurisprudenza in ordine all'onere, a carico della parte debitrice che eccepisce la prescrizione del credito, di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c..
E, con riferimento all'accertamento contenuto in sentenza secondo cui nel caso di specie la parte convenuta debitrice non ha in alcun modo allegato il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., non svolge censure specifiche e argomentate;
non afferma di avere al contrario allegato il fatto che determina l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione perché permette l'esercizio del diritto;
e non individua tale specifico fatto.
Il motivo di gravame non si confronta con la sentenza;
e le considerazioni svolte sono totalmente estranee all'argomento oggetto della parte di sentenza impugnata.
Il secondo motivo è infondato.
è intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado, con intervento adesivo, per Parte_1
l'udienza di precisazione delle conclusioni (dopo la pronuncia di sentenza non definitiva e l'espletamento di c.t.u.).
Ai sensi dell'art. 268 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
E nel caso di specie le conclusioni non erano ancora state precisate, pertanto l'intervento è avvenuto tempestivamente.
La giurisprudenza citata dall'appellante incidentale, secondo cui la preclusione stabilita dal primo comma dell'art. 268 c.p.c. non opera quando la causa “sia restituita all'istruttore, anche se per la sola prestazione del giuramento della parte alla quale lo stesso sia stato deferito, salvo il caso in cui il ritorno della causa nella fase dell'acquisizione delle prove sia stato preceduto dalla parziale decisione della lite con una sentenza non definitiva che le istanze dell'interventore tendano a modificare”, conferma l'ammissibilità dell'intervento nel caso di specie;
la causa era infatti già stata trattenuta a decisione, per poi essere rimessa in istruttoria dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva, che la pagina 16 di 18 domanda della interveniente non tendeva a modificare;
l'interveniente ha invero chiesto di accogliere le domande proposte da (e le istanze istruttorie sono invece correttamente state ritenute Pt_1
inammissibili dal Tribunale, senza appello sul punto).
Sussisteva l'interesse ad intervenire di trattandosi della socia della Pieffe di LD Parte_1
AV & C. s.n.c., nonché socia accomandataria della Parte_1
illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società e garante (quale terza datrice di ipoteca e fideiussore) della medesima, avente pertanto un interesse economico, giuridicamente qualificato, concreto e attuale all'accoglimento delle domande proposte dalla società nei confronti di CP_1
che tendono ad ottenere la restituzione di somme di denaro indebitamente pagate, reintegrando il patrimonio della società che costituisce la garanzia per i creditori sociali.
Si condivide pertanto quanto rilevato dal Tribunale sul punto.
Il terzo motivo è infondato.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la ha allegato che nei confronti Pt_1
del socio deceduto risultava un credito della società per prelievi in misura eccedente gli CP_2 utili sociali, pari a € 342.244,50; e ha chiesto di accertare che era debitore nei suoi CP_2 confronti della somma di € 342.244,50 e di dichiarare tenuta e condannare l'erede al CP_1
pagamento di tale importo.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., la ha precisato la domanda come da intendersi Pt_1 proposta anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. quale azione di ripetizione di indebito, formulando le medesime conclusioni.
Si tratta di modifica ammissibile perché la domanda resta collegata alla medesima vicenda sostanziale introdotta in giudizio, con le medesime conclusioni;
non venendo così compromesso il diritto di difesa della controparte, né determinandosi rallentamenti nello svolgimento del processo (Cass. Sez. Unite
12310/2015; Cass. Sez. Unite 22404/2018; Cass. civ. 4410/2025).
Il motivo è poi inammissibile con riferimento alle considerazioni relative alla decisione di merito e alla sussistenza della prova dell'indebito, essendo le deduzioni generiche e non confrontandosi con la motivazione della sentenza.
Conseguentemente l'appello incidentale viene rigettato.
V. Le spese di lite del presente giudizio d'appello sono integralmente compensate tra le parti, a fronte della reciproca soccombenza parziale.
pagina 17 di 18 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza non definitiva n.107/2022 del Tribunale di Asti, CP_1
pubblicata il 22.2.2022, e la sentenza definitiva n. 149/2023 del Tribunale di Asti, pubblicata il
7.3.2023, che per l'effetto conferma.
Compensa tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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