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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 320/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maria Ambra Furiani Parte_1
Parte appellante
E
- rappresentato e difeso Controparte_1 per procura generale alle liti dall'Avv. Valeria Salvati
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 settembre 2024 , titolare di pensione di inabilità e di Parte_1
CP_ pensione di reversibilità, ha proposto appello nei confronti dell' ed avverso la sentenza del 14 maggio 2024 con cui il Tribunale di Fermo aveva respinto la domanda di essa ricorrente, intesa a conseguire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità, a suo dire ingiustamente negatole dall' sull'errato presupposto che tale provvidenza fosse prevista solo Controparte_2 per la vedova inabile. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel ritenere che ai sensi dell'art.2, ottavo comma, del D.L. n.69/88 per “titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente con diritto all'assegno familiare” fosse da intendersi esclusivamente il coniuge titolare di pensione ai superstiti, quindi nell'escludere dal beneficio gli ulteriori soggetti possibili titolari di pensione ai superstiti (figli, fratelli, genitori); ha evidenziato che l'art. 2, ottavo comma, D.L.
n.69/88, non limitava il diritto all'assegno familiare al coniuge vedovo titolare di pensione ai superstiti, ma beneficiava la categoria dei superstiti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero maggiorenni nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
che, pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del
D.L.lgs.230/21, l'erogazione degli assegni familiari era prevista in favore dei nuclei formati da una sola persona, allorquando questa fosse titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente di età inferiore a 18 anni, ovvero titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
che, dunque, i soggetti titolari di pensione ai superstiti aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare erano tutti coloro che potenzialmente avrebbero potuto goderne (figli, genitori, fratelli, sorelle) ancorché costituenti un nucleo monofamiliare, purché nelle condizioni di età o di salute richieste dalla legge. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda proposta in primo grado con vittoria di spese del doppio grado. CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio che la lettura dell'art. 10 del d.lgs.n. 230/2021 suggerita dall'appellante non sia fedele alla ratio di detta disposizione legislativa, né alla voluntas legis che permea l'intera normativa emanata in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile
2021, n. 46 e finalizzata all'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
In primo luogo, va detto che l'art. 2 del d.lgs.n.230/2021 individua come beneficiari dell'emolumento di nuova istituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, i nuclei familiari in seno ai quali figurino: a) figli minorenni a carico;
b) figli maggiorenni a carico fino ai
21 anni di età, se frequentanti corsi di formazione scolastica o professionale, ovvero un corsi di laurea, o ancora se impegnati in attività di tirocinio o lavorativa con reddito complessivo inferiore a
8.000 euro annui, oppure se registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego ed infine se impegnati nel servizio civile universale;
c) figli con disabilità a carico, senza limiti di età. Con precipuo riferimento ai nuclei familiari orfanili, la disposizione chiarisce che l'assegno spetta “per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Tali previsioni, in forza di quanto disposto dall'art.30, secondo comma, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.
Di seguito, l'art.10, terzo comma, del d.lgs.n.230/2021 chiarisce: 3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di CP_1 cui al primo periodo.
Alla stregua del surriferito quadro normativo, viene smentito l'argomento di parte appellante, secondo cui troverebbe tuttora applicazione la disciplina dettata dall'art. 2, ottavo comma, del D.L.
69/88 convertito in legge, per i nuclei familiari composti da una sola persona, qualora questa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e, seppure maggiorenne, si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
ciò per la semplice ragione che tale disciplina è stata interamente sostituita dalle surrichiamate disposizioni del d.lgs. n. 230/2021, ferma restando la definizione di “nucleo familiare” che, a mente dell'art. 2, ottavo comma, del D.L.n.88/69, va estesa anche al nucleo
“…composto di una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.”.
In altri termini, il legislatore non ha inteso modificare la definizione del nucleo familiare, originariamente posta a base dell'assegno di vecchia istituzione, bensì ha unicamente sostituito tale emolumento con l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2022, fermo restando che, ove il figlio a carico - purché minorenne o inabile - sia unico componente del nucleo, siffatta circostanza, secondo quanto stabilito dall'art. 2, ottavo comma, D.L.n.69/88, continua a non essere di ostacolo alla concessione del beneficio assistenziale di nuova istituzione.
In conclusione, il quadro normativo di riferimento non offre ragionevoli spunti interpretativi per ritenere che il nucleo familiare composto da un solo figlio maggiorenne inabile costituisca tertium genus, dunque per escludere che il nucleo composto dal solo figlio minorenne o inabile rientri a pieno titolo nella categoria dei “nuclei orfanili”, così come stabilito dall'impianto legislativo di originaria emanazione;
ciò comporta che, a decorrere dall'1 marzo 2022, il figlio suddetto possa beneficiare dell'assegno unico e universale, ricorrendo, ovviamente, tutte le altre condizioni stabilite dalla legge per la relativa erogazione.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata può essere confermata.
Sussistono le condizioni per l'esenzione dell'appellante dal pagamento delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 320/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maria Ambra Furiani Parte_1
Parte appellante
E
- rappresentato e difeso Controparte_1 per procura generale alle liti dall'Avv. Valeria Salvati
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 settembre 2024 , titolare di pensione di inabilità e di Parte_1
CP_ pensione di reversibilità, ha proposto appello nei confronti dell' ed avverso la sentenza del 14 maggio 2024 con cui il Tribunale di Fermo aveva respinto la domanda di essa ricorrente, intesa a conseguire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità, a suo dire ingiustamente negatole dall' sull'errato presupposto che tale provvidenza fosse prevista solo Controparte_2 per la vedova inabile. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel ritenere che ai sensi dell'art.2, ottavo comma, del D.L. n.69/88 per “titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente con diritto all'assegno familiare” fosse da intendersi esclusivamente il coniuge titolare di pensione ai superstiti, quindi nell'escludere dal beneficio gli ulteriori soggetti possibili titolari di pensione ai superstiti (figli, fratelli, genitori); ha evidenziato che l'art. 2, ottavo comma, D.L.
n.69/88, non limitava il diritto all'assegno familiare al coniuge vedovo titolare di pensione ai superstiti, ma beneficiava la categoria dei superstiti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero maggiorenni nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
che, pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del
D.L.lgs.230/21, l'erogazione degli assegni familiari era prevista in favore dei nuclei formati da una sola persona, allorquando questa fosse titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente di età inferiore a 18 anni, ovvero titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
che, dunque, i soggetti titolari di pensione ai superstiti aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare erano tutti coloro che potenzialmente avrebbero potuto goderne (figli, genitori, fratelli, sorelle) ancorché costituenti un nucleo monofamiliare, purché nelle condizioni di età o di salute richieste dalla legge. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda proposta in primo grado con vittoria di spese del doppio grado. CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio che la lettura dell'art. 10 del d.lgs.n. 230/2021 suggerita dall'appellante non sia fedele alla ratio di detta disposizione legislativa, né alla voluntas legis che permea l'intera normativa emanata in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile
2021, n. 46 e finalizzata all'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
In primo luogo, va detto che l'art. 2 del d.lgs.n.230/2021 individua come beneficiari dell'emolumento di nuova istituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, i nuclei familiari in seno ai quali figurino: a) figli minorenni a carico;
b) figli maggiorenni a carico fino ai
21 anni di età, se frequentanti corsi di formazione scolastica o professionale, ovvero un corsi di laurea, o ancora se impegnati in attività di tirocinio o lavorativa con reddito complessivo inferiore a
8.000 euro annui, oppure se registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego ed infine se impegnati nel servizio civile universale;
c) figli con disabilità a carico, senza limiti di età. Con precipuo riferimento ai nuclei familiari orfanili, la disposizione chiarisce che l'assegno spetta “per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Tali previsioni, in forza di quanto disposto dall'art.30, secondo comma, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.
Di seguito, l'art.10, terzo comma, del d.lgs.n.230/2021 chiarisce: 3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di CP_1 cui al primo periodo.
Alla stregua del surriferito quadro normativo, viene smentito l'argomento di parte appellante, secondo cui troverebbe tuttora applicazione la disciplina dettata dall'art. 2, ottavo comma, del D.L.
69/88 convertito in legge, per i nuclei familiari composti da una sola persona, qualora questa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e, seppure maggiorenne, si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
ciò per la semplice ragione che tale disciplina è stata interamente sostituita dalle surrichiamate disposizioni del d.lgs. n. 230/2021, ferma restando la definizione di “nucleo familiare” che, a mente dell'art. 2, ottavo comma, del D.L.n.88/69, va estesa anche al nucleo
“…composto di una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.”.
In altri termini, il legislatore non ha inteso modificare la definizione del nucleo familiare, originariamente posta a base dell'assegno di vecchia istituzione, bensì ha unicamente sostituito tale emolumento con l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo 2022, fermo restando che, ove il figlio a carico - purché minorenne o inabile - sia unico componente del nucleo, siffatta circostanza, secondo quanto stabilito dall'art. 2, ottavo comma, D.L.n.69/88, continua a non essere di ostacolo alla concessione del beneficio assistenziale di nuova istituzione.
In conclusione, il quadro normativo di riferimento non offre ragionevoli spunti interpretativi per ritenere che il nucleo familiare composto da un solo figlio maggiorenne inabile costituisca tertium genus, dunque per escludere che il nucleo composto dal solo figlio minorenne o inabile rientri a pieno titolo nella categoria dei “nuclei orfanili”, così come stabilito dall'impianto legislativo di originaria emanazione;
ciò comporta che, a decorrere dall'1 marzo 2022, il figlio suddetto possa beneficiare dell'assegno unico e universale, ricorrendo, ovviamente, tutte le altre condizioni stabilite dalla legge per la relativa erogazione.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata può essere confermata.
Sussistono le condizioni per l'esenzione dell'appellante dal pagamento delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente