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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1759 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 delega in calce all'atto di appello, dall'Avv. Luca Bellabarba presso il cui studio, sito in
Fermo al Viale della Carriera n. 24 è elettivamente domiciliato
Appellante
CONTRO
C.F./P.VA ) quale mandataria di Controparte_1 P.VA_1 [...]
(C.F./P.VA , già intervenuta in primo Parte_2 P.VA_2 Controparte_2
grado tramite la mandataria già Controparte_3 Controparte_3
quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_4
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata in atti, dall'Avv. Roberto Emilio Conti, elettivamente domiciliato in Ancona presso lo studio dell'Avv. Giovanni Carotti al Corso Mazzini 160
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
1 (C.F. ), nata a [...] il [...] residente in Controparte_5 C.F._2
Sant'Elpidio a Mare alla Via Italo Calvino n. 36 già contumace in primo grado
Appellata Contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 519/2019 resa dal Tribunale di Fermo, pubblicata in data 19.092019, notificata in data 20.09.2019, relativa al procedimento civile n. 2428/2015
R.G., in materia di: azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche, depositate per l'udienza del
17.04.2024 riportandosi alle conclusioni già formulate nei rispettivi atti di appello e costituzione.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito, decidendo sull'azione di revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., originariamente proposta da quale Controparte_3
mandataria della , cui subentravano, a seguito di cessione del credito, prima CP_4
la tramite la mandataria e, Controparte_2 Controparte_3
successivamente, la che interveniva in giudizio per il tramite della Parte_2
mandataria nei confronti dei sig.ri Controparte_1 Parte_1
e della sua consorte, sig.ra volta a far dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 Controparte_5
c.c., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale da questi ultimi posto in essere in data
14.11.2011, a rogito dott. con cui il convenuto conferiva Persona_1 Parte_1 in fondo patrimoniale l'immobile di sua proprietà sito in Civitanova Marche, alla Via
Custoza n. 26, distinto al catasto fabbricati al foglio 9 con la particella 153 sub. 17, z.c. 1, cat. A/3, classe 2, vani 4; l'accoglieva e, conseguentemente, dichiarava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_2
costituzione del fondo patrimoniale del 14.11.2011, a rogito dott. Persona_1 con cui il convenuto conferiva in fondo patrimoniale l'immobile di sua Parte_1
proprietà sito in Civitanova Marche, alla Via Custoza n. 26, distinto al catasto fabbricati al foglio 9 con la particella 153 sub. 17, z.c. 1, cat. A/3, classe 2, vani 4 compensando tra le parti le spese di giudizio.
In particolare, il Giudice di primo grado, istruita la causa a mezzo l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti ed espletamento di prova testimoniale;
riteneva palese, la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria invocata e ciò sul presupposto che: 1) l'attore agiva a tutela di credito
2 rispettivamente di € 30.265,75 ed € 19.019,93 oltre interessi e spese sostenute, risultante da decreto ingiuntivo n. 49/2015 emesso dal Tribunale di Fermo;
2) il predetto credito, vantato nei confronti del debitore principale per erogato finanziamento, era stato CP_6
garantito mediante sottoscrizione di apposita fideiussione rilasciata dal nella Parte_1 stessa data (30.12.2009) di erogazione;
3) il credito a tutela del quale l'attore agiva in revocatoria era antecedente all'atto dispositivo del patrimonio ( costituzione di fondo patrimoniale) posto in essere dai convenuti in data 14.11.2011 ; 4) essendo l'atto dispositivo, rappresentato dalla costituzione del fondo patrimoniale oggetto di domanda revocatoria, atto a titolo gratuito intervenuto in data (14.11.2011) successiva al sorgere della ragione di credito tanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio delle ragioni del creditore quanto quello oggettivo del pregiudizio delle ragioni creditorie “eventus damni” potevano dirsi provati dovendosi necessariamente presumere che il convenuto, al momento del perfezionamento dell'atto impugnato, avesse piena contezza della consistenza residua del suo patrimonio ed avesse, quindi, valutato l'impatto negativo dell'atto dispositivo sulle ragioni creditorie della società attrice. D'altra parte, quanto all'eventus damni, lo stesso poteva dirsi integrato dall'aver il debitore determinato, sottraendo al suo patrimonio l'unico immobile di sua proprietà, una modifica della situazione patrimoniale tale da ledere le ragioni creditorie. 5) essendo l'atto dispositivo, rappresentato dalla costituzione del fondo patrimoniale oggetto di domanda revocatoria, atto a titolo gratuito intervenuto in data
(14.11.2011) successiva al sorgere della ragione di credito non era necessaria la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo cessionario.
Il con atto ritualmente notificato, impugnava tempestivamente la predetta Parte_1
decisione, prospettando le ragioni di doglianza riportate in parte motiva, conveniva, infatti, in giudizio la quale mandataria di Controparte_1 Parte_2 chiedendo, all'adita Corte, in accoglimento del proposto gravame, di riformare totalmente la sentenza oggetto di impugnativa rigettando ogni domanda dell'odierna appellata condannando la stessa alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del convenuto appellante.
Costituitasi in giudizio, la quale mandataria di Controparte_1 Parte_2
chiedeva il rigetto dell'appello per infondatezza e la conferma della sentenza di primo
[...]
grado poiché correttamente motivata dal giudice di prime cure, il tutto con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
3 Quindi la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.06.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per essere, successivamente, con ordinanza del 16.11.2023, rimessa sul ruolo al fine di provvedere, ad onere della parte appellante ed entro la data del
23.12.2023, all'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, risultato pretermesso, con rinvio alla nuova udienza del 17.04.2024 ove la Controparte_5
causa, sulla precisazione delle conclusioni come in epigrafe effettuate, veniva assunta a decisione con concessione dei termini 190 c.p.c..
L'appellante deduceva i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ritiene che in tema di azione revocatoria ordinaria il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore vada riferito al momento della conclusione del contratto di fideiussione. Parte appellante ritiene che ai fini valutativi dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo non vada fatto riferimento alla data di conclusione del contratto di fideiussione ma alla nascita del credito della Banca che, nella fattispecie, non era ancora esistente alla data (14.11.2011) di costituzione del fondo patrimoniale, epoca quest'ultima in cui, a ben vedere, la società debitrice principale (società che aveva contratto il CP_6 mutuo con l'Istituto di Credito e della quale esso appellante si era costituito fideiussore) risultava perfettamente in regola con i pagamenti nei confronti dell'Istituto Bancario.
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene erroneamente integrato il requisito dell'eventus damni sull'unico presupposto che il sig. si è Parte_1 spogliato dell'immobile di sua proprietà. Ritiene parte appellante che l'atto dispositivo, pur avendo ad oggetto l'unico bene immobile in proprietà, non possa integrare il requisito dell'eventus damni dato che all'epoca (14.11.2011) della costituzione del fondo patrimoniale neppure esisteva un principio di debito di esso appellante nei confronti dell'Istituto bancario, dato che la società garantita risultava perfettamente in regola con i pagamenti nei CP_6 confronti dell'Istituto Bancario e sarebbe stato impossibile anche solo presumere la maturazione di un futuro debito nei confronti della banca.
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene erroneamente integrato il requisito della scientia damni sull'unico presupposto che il sig. si è spogliato Parte_1 dell'immobile di sua proprietà ledendo la garanzia generica ex art. 2740 c.c. Parte appellante ribadisce come al momento in cui veniva compiuto l'atto non avesse la consapevolezza di arrecare pregiudizio all'Istituto di Credito poiché si trattava di un pregiudizio che al
4 momento del compimento dell'atto non si era ancora palesato non essendo ancora venuto ad esistenza il debito della società garantita nei confronti della , CP_6 CP_7 altresì, l'appellante che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudicante, non configura atto a titolo gratuito in quanto costituisce un adempimento agli obblighi di assistenza morale e materiale gravanti, in costanza di matrimonio, su ciascun coniuge ex artt. 143 e 147 c.c..
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene irrilevante l'esistenza del consilius fraudis in capo alla sig.ra Sul presupposto che la costituzione di Controparte_5
fondo patrimoniale non possa essere definito atto a titolo gratuito parte appellante censura la ritenuta superfluità del requisito della conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo cessionario ( . Controparte_5
RAGIONI DELA DECISIONE
L'appello proposto non merita di essere accolto.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la quale, pur Controparte_5 regolarmente citata in giudizio nel rispetto del concesso termine fissato per l'integrazione del contraddittorio, non si costituiva.
Quanto al merito i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non meritano accoglimento.
E' opportuno rilevare che secondo il consolidato e condiviso indirizzo della Suprema Corte,
l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità: a) l'esistenza di un credito del proponente l'azione revocatoria verso il debitore/fideiussore parte disponente nel contratto oggetto di revocatoria;
b) sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); c) nell'ipotesi, quale quella di specie, di atto dispositivo a titolo gratuito successivo alla nascita del credito (quanto alla natura di atto gratuito dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale vedasi ex multis Cass. Civ.
n. 17448/2007, Cass. Civ. n. 15310/2007), la sussistenza della sola scientia damni da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza, secondo il parametro della media diligenza, del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore.
Nel caso di specie i detti requisiti ricorrono tutti e risultano anche sufficientemente motivati.
Quanto all'esistenza del credito, per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato
5 in sede giudiziaria. ( Cfr. Cass. Civ. n. 1220/1986, Cass. Civ. n.12144/1999, Cass. Civ. n.
2748/2005; Cass. Civ.n. 1413/2006, Cass. Civ. n. 22465/2006, Cass. Civ. n.16722/2009,
Cass. Civ. n. 3676/2011Cass. Civ. n.4044/2013, Cass. Civ. n.5618/2018) sicchè, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni connesse ad una apertura di credito o ad altro rapporto bancario, gli atti dispositivi del debitore/fideiussore successivi alla nascita del rapporto bancario garantito, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 n.1 prima parte c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
“scientia damni” (Cass. Civ. n. 8680/2009, Cass. Civ. n.10702/2003, Cass. Civ. n. 9349/2002
Cass. Civ. n. 22878/2012, Cass. Civ. n. 5810/2019, Cass. Civ. n. 31227/2019), atteso che l'acquisto da parte del fideiussore della qualità di debitore, nei confronti del creditore procedente, risale al momento della nascita stessa del credito, e non a quello della scadenza dell'obbligazione, per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta "dolosa preordinazione"
(vedi Cass. Civ. n. 591/1999; Cass. Civ. n. 7484/2001, Cass. Civ.n 3676/2011, Cass. Civ.
19.01.2016 n. 762, Cass. Civ. 15.05.2018 n. 11755, Cass. Civ. 03.06.2020 n. 10522; Cass.
Civ. 19.02.2020 n. 4212).
Orbene, con riferimento al caso di specie, l'esistenza della ragione di credito vantata dall'appellata risulta per tabulas e deriva: a) dall'essere l'attore in revocatoria
[...]
quale mandataria di già Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
intervenuta in primo grado tramite la mandataria già Controparte_3 [...]
quale mandataria della creditore, circostanza non Controparte_3 Controparte_4
contestata, della nonché del , quale fideiussore di CP_6 Parte_1 quest'ultima, per la somma di € 21.547,40 oltre interessi, giusto decreto ingiuntivo Tribunale di Macerata n. 460/2015 in rgn 1092/215 (cfr. doc. sub n.4 in fascicolo primo grado attore quale mandataria di ), nonché per la somma di Parte_3 Controparte_4
€123.392,48 quale saldo debitore al 24.03.2014 (Cfr doc. 9), 10) in fasc. primo grado interveniente ) del rapporto di conto corrente n 500, acceso presso la Filiale di Casette d'Ete della con contratto in data 2.04.2001 (Cfr doc.4 in fasc. primo grado Controparte_3
parte interveniente), assistito da apertura di credito in conto corrente concessa con contratto in data 12.1.2006 per €50.000,00 (Cfr doc. n.5) in fasc. primo grado interveniente) e
6 successivamente incrementata ad € 100.000,00 in data 25.6.2008 (Cfr. doc 6) in fasc. primo grado interveniente); b) dall'aver prestato in favore di Parte_1 [...]
quale mandataria di già Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
intervenuta in primo grado tramite la mandataria già Controparte_3 [...]
quale mandataria della a garanzia delle obbligazioni Controparte_3 Controparte_4
gravanti sulla società 1) con riferimento al rapporto di conto corrente n 500, CP_6 acceso presso la Filiale di Casette d'Ete della con contratto in data Controparte_3
2.4.2001 come sopra affidato, fideiussione in data 25.06.2008 fino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 (Cfr. doc. n.7) in fasc. primo grado interveniente); 2) con riferimento a contratto di finanziamento chirografario per l'importo di € 45.000,00 stipulato in data
30.12.2009, (Cfr doc.ti n.5) e 6) in fascicolo primo grado di parte attrice Parte_3
quale mandataria di fideiussione specifica limitata datata 30.12.2009. Controparte_4
D'altra parte sia il contratto di conto corrente che il contratto di finanziamento chirografario accesi dalla società debitrice principale ( che le fideiussioni rilasciate CP_6 dall'appellante, in favore di ( attuale Parte_1 Controparte_3 [...]
quale mandataria di , titoli dai quali traggono Controparte_1 Parte_2 origine le ragioni di credito dell'attore in revocatoria, sono antecedenti all'atto di costituzione fondo patrimoniale oggetto del contendere posto in essere, in data 14.11.2011,
a rogito dott. notaio in Civitanova Marche, rep. 21144 - racc. 10119, Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Macerata in data 15.11.2011 al n.15997 r.g. ed al n. 10358 r.p., con il quale il fideiussore conferiva in fondo Parte_1 patrimoniale l'immobile di sua proprietà sito in Civitanova Marche, alla Via Custoza n. 26, distinto al catasto fabbricati al foglio 9 con la particella 153 sub. 17, z.c. 1, cat. A/3, classe
2, vani 4.
La società appellata ha, dunque, provato come il richiamato atto dispositivo a titolo gratuito
( fondo patrimoniale) intervenendo successivamente alla costituzione dei rapporti bancari garantiti (conto corrente affidato – finanziamento chirografo) sorti rispettivamente il
2.4.2001 e 30.12.2009 ( Cfr doc.4 in fasc. primo grado parte interveniente e doc. n.5 in fasc. primo grado di parte attrice quale mandataria di , ed Parte_3 Controparte_4
alla sottoscrizione delle richiamate fideiussioni, titoli dai quali traggono origine le ragioni di credito del procedente, e determinando l'uscita dal patrimonio del debitore/fideiussore della proprietà sull'unico bene immobile in proprietà, costituisce atto dispositivo
7 pregiudizievole integrante il requisito oggettivo dell“eventus damni” richiesto dall'art. 2901
c.c., in quanto rende più difficile la realizzazione del credito, da intendersi come pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva che si verifica anche quando il debitore abbia compiuto degli atti che modificano la consistenza del suo patrimonio unicamente sotto il profilo qualitativo ( Cass. Civ. n.7767/2007, Cass. Civ. n. 15880/2007, Cass. Civ.
n.10052/2009).
Alla luce di quanto sopra, non era, poi, necessaria, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente quella della scientia damni da parte del fideiussore/debitore, intesa come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore da ritenersi dimostrata proprio in considerazione del fatto che gli atti dispositivi vennero compiuti in epoca successiva al sorgere del credito e riguardarono la totalità degli immobili intestati al Parte_1
D'altra parte, il debitore/fideiussore non ha fornito adeguata dimostrazione, lasciando inadempiuto l'onere probatorio su di esso gravante in simili fattispecie, di possedere un patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni dei creditori procedenti (Cass. Civ.
n.23907/2019, Cass. civ. n. 3641/2018, Cass. civ. n. 2530/2015, Cass. Civ. n.13343/2015,
Cass. Civ. n.21492/2011, Cass. Civ. n.8680/2009, Cass. Civ. n.24757/2008).
Per quanto detto può assolutamente ritenersi corretta ed esente da censure la valutazione che ha portato il giudice di primo grado a ritenere revocabile in favore della
[...]
quale mandataria di già Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
intervenuta in primo grado tramite la mandataria già Controparte_3 [...]
quale mandataria della l'atto dispositivo rappresentato Controparte_3 Controparte_4
dalla costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai sig.ri e in Parte_1 CP_5
data 14.11.2011, a rogito dott. notaio in Civitanova Marche, rep. Persona_1
21144 - racc. 10119, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Macerata in data 15.11.2011 al n.15997 r.g. ed al n. 10358 r.p., con il quale il fideiussore Parte_1 conferiva in fondo patrimoniale l'immobile di sua proprietà sito in Civitanova Marche, alla
Via Custoza n. 26, distinto al catasto fabbricati al foglio 9 con la particella 153 sub. 17, z.c.
1, cat. A/3, classe 2, vani 4.
Alla luce di quanto sopra l'appello va, quindi, rigettato e la sentenza gravata va confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
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Considerato che
l'impugnativa è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013, ed è stata rigettata, sussistono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma
17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002 n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 [...]
già intervenuta in primo grado tramite la mandataria Parte_2 Controparte_2
già quale mandataria della Controparte_3 Controparte_3
, nei confronti di ed avverso la sentenza n. 519/2019 resa Controparte_4 Controparte_5
dal Tribunale di Fermo, pubblicata in data 19.092019, notificata in data 20.09.2019, relativa al procedimento civile n. 2428/2015 R.G.; ogni diversa o contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione disattesa o assorbita cosi dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 519/2019 resa dal Tribunale di
Fermo, pubblicata in data 19.092019, notificata in data 20.09.2019, relativa al procedimento civile n. 2428/2015 R.G..;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite del grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 8.000,00= di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed € 4.000,00 per la fase decisionale, oltre al 15%
a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Cosi deciso in Ancona, lì 05.02.2025
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott. Guido Federico
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