Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr. 187/2024
CRON Nr.
DEPOS ITO M INUTA __________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. ROBERTO SPAGNUOLO Presidente relatore
Dr. AIDA SABBATO Consigliere
Dr. .ROSA LAROCCA Consigliere
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 117 - 2022 R.G., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
T R A
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Melfi, alla via Aldo Moro n. 35, presso e nello studio dell'avv.
Ilaria Poppa che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso in appello,
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1
1
via Pretoria 263,
APPELLATO
all'udienza a trattazione scritta del 12/12/2024, sulle conclusioni delle parti di seguito riportate,
per l'appellante:
“…. In via principale accogliere il presente appello e riformare in ogni sua parte, per tutti i motivi sopra esposti la sentenza di primo grado n. 403/2022 emessa dal tribunale di Potenza
in data 4/5/2022 e per l'effetto dichiarare l'annullamento della nota dell' datata CP_1
2/8/2018 di ripetizione dell'indebito sulla pensione cat. INVCIV n. 07800983 essendo la stessa nulla e inefficace, atteso che le somme erogate indebitamente dall' a titolo di CP_1
assegno di invalidità civile 07800983 al sig. dal 1/1/2016 al 31/7/2018 Parte_2
non sono ripetibili perché l'indebito assistenziale, determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge;
dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' per complessivi € 9.244,07 e, per l'effetto, procedere CP_1
all'immediato rimborso al ricorrente delle somme già decurtate nelle more dei due gradi di giudizio;
il tutto con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre;
”
per l'appellato:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la gravata sentenza;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
la Corte decideva la causa come da dispositivo depositato all'esito dell'udienza cartolare del
2 12/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/5/2019, , titolare di pensione di invalidità Parte_2
civile dal 1/1/2015, conveniva in giudizio l' e, premesso di aver ricevuto dall'Istituto CP_1
comunicazione di avvenuta rideterminazione dell'importo della pensione dal gennaio
2016 al luglio 2018, ottenendo un pagamento superiore al dovuto per complessivi €
9.244,07, con conseguente richiesta di restituzione, deduceva l'illegittimità del provvedimento per mancanza di dolo del percipiente e l'irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 13 co. 2 della l.n. 412/1991.
Con sentenza n. 403/2022 del 4/5/2022 -e all'esito del contradditorio con l' che CP_1
resisteva all'altrui domanda- il primo giudice rigettava il ricorso, affermando:
- essere onere del pensionato che si oppone alla restituzione dimostrare i fatti costitutivi dell'importo pensionistico così come erogato, rispetto alla soglia reddituale prevista per legge;
- non avere natura perentoria e/o decadenziale il termine annuale previsto per il recupero dell'indebito;
- il ritardo dell'Istituto nella rideterminazione costituire un inadempimento contrattuale,
fonte di mere conseguenze risarcitorie;
- essere, pertanto, legittimo l'operato dell' che con nota del 2/7/2018 aveva richiesto CP_1
la restituzione dell'indebito formatosi negli anni dal 2016 al 2018.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'assicurato, deducendo la natura di indebito assistenziale e non già previdenziale delle somme richiesta in restituzione da parte dell' , con la conseguenza dell'irripetibilità delle somme in mancanza di dolo, contro CP_1
la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., che prevede la ripetizione solo dei pagamenti successivi al provvedimento ablatorio.
3 Fissata dal Presidente l'udienza di comparizione delle parti, all'udienza cartolare del
12/12/2024 l'appello veniva definito con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili -quale è la pensione di invalidità civile percepita dall'assicurato- è ormai consolidato il principio per cui la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via
analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti
previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto
derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei
indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti -trovando
applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977,
e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988- a
partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era
dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano
le condizioni di un legittimo affidamento (così, tra le più recenti Cass. Sez. L., sent. n.
13915 del 20/5/2021).
In altri termini la regola propria del sottosistema dell'indebito assistenziale che, in
armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno,
con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito
civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del
percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento. (così Cass. Sez. L. sent. n.
4 Quanto precede è ciò che è accaduto nella fattispecie all'esame, per avere l'assicurato dichiarato all' redditi degli anni 2015 e 2016 inferiori al limite di legge: condotta, CP_1
ad avviso di questa Corte sicuramente equiparabile a dolo, dal momento che la dichiarazione non conforme al vero ha consentito all'assicurato di percepire un emolumento che altrimenti non avrebbe percepito, con uno scarto notevole rispetto al limite di legge (€. 4.906,72 a fronte di un percepito notevolmente superiore, vds. pagg.
2 – 3 della memoria difensiva dell' , con somme non contestate dall'appellante). CP_1
E' dunque legittimo il provvedimento con cui l' ha chiesto a CP_1 Parte_2
la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di pensione di invalidità
civile (cfr., in termini, Cass. Sez. L., sent. n. 26036 del 15/10/2019, a tenore della quale “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito
reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle
condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia
affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia
avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale
incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.”.
Per quanto detto, l'appello va rigettato.
Non v'è luogo a pronunciarsi sulle spese, stante la dichiarazione di esenzione fatta dall'assicurato ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 117/2022 del ruolo generale appelli lavoro, promosso il 3/6/2022 da nei Parte_2
confronti dell , avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 403/2022 del CP_1
4/5/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1) respinge l'appello;
2) nulla per le spese.
Potenza, 12 dicembre 2024 Il Presidente est.
dr. Roberto Spagnuolo
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24617 del 10/08/2022).