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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI F>ROLI'
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio adottate con la Sentenza del
Tribunale di Forlì n.76/2018 in data 30/01/2018 nel procedimento iscritto al n. 4133/2017 tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]S. D'ACQUISTO 412/2 BORGO VENETO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO
GIUSEPPE MAZZINI 52 FAENZA
pagina 1 di 4 ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente CP_1 C.F._2
in VIA PLAUTO 28 FORLI' ITALIA, con il patrocinio dell'avv. SANGIORGI STEFANIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE MATTEOTTI N. 105 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. depositate in data 10.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo al
Tribunale di:
“1) Posto che i figli e lavorano, le parti si danno atto che il sig. - per Per_1 Per_2 Pt_1
reddito ed età degli stessi – non è più tenuto ad alcun versamento in favore della sig.ra CP_1
quale contributo al loro mantenimento.
2) Il figlio potrà continuare, comunque, ad abitare con la madre nell'immobile Per_2 coniugale, in quanto il suo reddito non gli consente per ora di procurarsi un'abitazione in autonomia.
3) E' previsto che anche la figlia fino ad agosto 2025 continui a vivere nell'immobile Per_1
coniugale con la madre ed il fratello.
4) Dando atto che sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione coniugale, le parti danno atto di aver già posto congiuntamente in vendita l'immobile coniugale conferendo incarico ad un'Agenzia ma stabiliscono espressamente che finché l'immobile non verrà effettivamente venduto e consegnato agli eventuali acquirenti la sig.ra ed i figli, in CP_1 Per_2
particolare, potranno continuare ad abitarvi senza oneri e/o indennità di occupazione o fitti di sorta.
5) In ogni caso l'immobile coniugale dovrà essere reso libero per la vendita entro e non oltre il
31/12/2027 restando inteso che qualora la sig.ra dovesse reperire altra soluzione CP_1
pagina 2 di 4 abitativa per sé e per anche prima che sia raggiunta la vendita, sarà comunque Per_2
libera di trasferirsi.
6) Le parti intendono così definita qualunque reciproca pretesa e/o richiesta in ordine ai mantenimenti ed alle spese, anche pregressi, dei ragazzi.
7) Le spese legali devono intendersi integralmente compensate tra le parti, nel senso che ciascuna parte compenserà il proprio difensore.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso ex art.473 bis.47 e ss c.p.c.” depositato il 28/06/2024, Parte_1
chiedeva la modifica parziale della sentenza n.76/2018 del Tribunale di Forlì relativa alle condizioni di divorzio del matrimonio, celebrato con rito concordatario, contratto con CP_1
in Forlì in data 11.02.1995 e dalla cui unione coniugale erano nati due figli, in
[...] Per_1
data 01.06.1994 e in data 14.03.2002. Per_2
In particolare, tale sentenza prevedeva che “l'abitazione coniugale ubicata in Forlì, via
Plauto n. 28, unitamente alle dotazioni tutte ed arredi, viene definitivamente assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con i figli;
il sig. contribuirà al mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli, inclusa – che vive con la madre, studia e non è economicamente Per_1
autosufficiente - mediante versamento di un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio ed in particolare il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed in particolare di Per_1
prossima alla laurea, finché la stessa non sarà comunque stabilmente inserita nel mondo lavorativo ed economicamente autosufficiente, prevedendosi che durante lo svolgimento di eventuali tirocini formativi retribuiti o di attività lavorativa intermittente il padre potrà sospendere il versamento del mantenimento ordinario che riprenderà comunque a versare al termine dei suddetti tirocini/attività; invariato invece il regime delle spese straordinarie”.
Rappresentava il che i figli, attualmente di 22 e 30 anni, svolgevano stabile attività Pt_1
lavorativa, circostanza che confermava il loro ingresso nel mondo del lavoro, la capacità di reperire reddito ovvero il raggiungimento dell'indipendenza economica, sicché nulla giustificava il mantenimento dell'assegno di mantenimento da parte sua a favore dei figli.
Chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita a Forlì via Plauto
n.28 a favore della non sussistendo più l'interesse dei figli alla conservazione del loro CP_1
pagina 3 di 4 habitat familiare, essendo questi, come già esposto, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 10.02.2025 CP_1
rappresentando che nelle more le parti erano addivenute ad un accordo, come da figlio di precisazione congiunte che veniva depositato il 10.02.2025.
Con note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
08.04.1025 le parti precisavano le proprie conclusioni così come sopra riportate.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 5.08.2024.
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 737 Parte_2
c.p.c., a parziale modifica della sentenza n.76/2018 del Tribunale di Forlì recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI F>ROLI'
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio adottate con la Sentenza del
Tribunale di Forlì n.76/2018 in data 30/01/2018 nel procedimento iscritto al n. 4133/2017 tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]S. D'ACQUISTO 412/2 BORGO VENETO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO
GIUSEPPE MAZZINI 52 FAENZA
pagina 1 di 4 ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente CP_1 C.F._2
in VIA PLAUTO 28 FORLI' ITALIA, con il patrocinio dell'avv. SANGIORGI STEFANIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE MATTEOTTI N. 105 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. depositate in data 10.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo al
Tribunale di:
“1) Posto che i figli e lavorano, le parti si danno atto che il sig. - per Per_1 Per_2 Pt_1
reddito ed età degli stessi – non è più tenuto ad alcun versamento in favore della sig.ra CP_1
quale contributo al loro mantenimento.
2) Il figlio potrà continuare, comunque, ad abitare con la madre nell'immobile Per_2 coniugale, in quanto il suo reddito non gli consente per ora di procurarsi un'abitazione in autonomia.
3) E' previsto che anche la figlia fino ad agosto 2025 continui a vivere nell'immobile Per_1
coniugale con la madre ed il fratello.
4) Dando atto che sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione coniugale, le parti danno atto di aver già posto congiuntamente in vendita l'immobile coniugale conferendo incarico ad un'Agenzia ma stabiliscono espressamente che finché l'immobile non verrà effettivamente venduto e consegnato agli eventuali acquirenti la sig.ra ed i figli, in CP_1 Per_2
particolare, potranno continuare ad abitarvi senza oneri e/o indennità di occupazione o fitti di sorta.
5) In ogni caso l'immobile coniugale dovrà essere reso libero per la vendita entro e non oltre il
31/12/2027 restando inteso che qualora la sig.ra dovesse reperire altra soluzione CP_1
pagina 2 di 4 abitativa per sé e per anche prima che sia raggiunta la vendita, sarà comunque Per_2
libera di trasferirsi.
6) Le parti intendono così definita qualunque reciproca pretesa e/o richiesta in ordine ai mantenimenti ed alle spese, anche pregressi, dei ragazzi.
7) Le spese legali devono intendersi integralmente compensate tra le parti, nel senso che ciascuna parte compenserà il proprio difensore.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso ex art.473 bis.47 e ss c.p.c.” depositato il 28/06/2024, Parte_1
chiedeva la modifica parziale della sentenza n.76/2018 del Tribunale di Forlì relativa alle condizioni di divorzio del matrimonio, celebrato con rito concordatario, contratto con CP_1
in Forlì in data 11.02.1995 e dalla cui unione coniugale erano nati due figli, in
[...] Per_1
data 01.06.1994 e in data 14.03.2002. Per_2
In particolare, tale sentenza prevedeva che “l'abitazione coniugale ubicata in Forlì, via
Plauto n. 28, unitamente alle dotazioni tutte ed arredi, viene definitivamente assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con i figli;
il sig. contribuirà al mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli, inclusa – che vive con la madre, studia e non è economicamente Per_1
autosufficiente - mediante versamento di un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio ed in particolare il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed in particolare di Per_1
prossima alla laurea, finché la stessa non sarà comunque stabilmente inserita nel mondo lavorativo ed economicamente autosufficiente, prevedendosi che durante lo svolgimento di eventuali tirocini formativi retribuiti o di attività lavorativa intermittente il padre potrà sospendere il versamento del mantenimento ordinario che riprenderà comunque a versare al termine dei suddetti tirocini/attività; invariato invece il regime delle spese straordinarie”.
Rappresentava il che i figli, attualmente di 22 e 30 anni, svolgevano stabile attività Pt_1
lavorativa, circostanza che confermava il loro ingresso nel mondo del lavoro, la capacità di reperire reddito ovvero il raggiungimento dell'indipendenza economica, sicché nulla giustificava il mantenimento dell'assegno di mantenimento da parte sua a favore dei figli.
Chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita a Forlì via Plauto
n.28 a favore della non sussistendo più l'interesse dei figli alla conservazione del loro CP_1
pagina 3 di 4 habitat familiare, essendo questi, come già esposto, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 10.02.2025 CP_1
rappresentando che nelle more le parti erano addivenute ad un accordo, come da figlio di precisazione congiunte che veniva depositato il 10.02.2025.
Con note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
08.04.1025 le parti precisavano le proprie conclusioni così come sopra riportate.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 5.08.2024.
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 737 Parte_2
c.p.c., a parziale modifica della sentenza n.76/2018 del Tribunale di Forlì recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
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