CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 707/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 707 dell'anno 2021
T R A
(P.I.: ), impresa individuale in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare, con sede legale in Altamura (BA), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Delucia e Gaia Delucia, in virtù di procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Altamura (Via Filippo Baldassarra n. 9)
APPELLANTE
E
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Torino, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Rubini, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Giura in Bari (Corso Cavour n. 201)
APPELLATA
NONCHE' in persona del Curatore pro tempore Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 11 All'udienza collegiale tenutasi il 25.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Bari il 4.11.2015 la
[...]
in persona dell'omonimo titolare, con sede legale in Altamura, Parte_2
chiedeva intimarsi alla (GG , il pagamento della Controparte_3 Controparte_1
complessiva somma di € 258.070,71, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, in virtù di undici fatture emesse in forza di contratti stipulati nell'anno 2012 aventi ad oggetto
“servizio di noleggio e manutenzione estintori ed impianti fissi anticendio”.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Bari emetteva in data 1.12.2015 il decreto ingiuntivo n.
5076/2015, con la clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., intimando alla
[...] il pagamento di € 258.070,71, oltre interessi come da domanda e spese della Controparte_3
procedura.
Avverso tale decreto proponeva formale opposizione, con atto di citazione notificato il
18.01.2016, la opponendosi, in primis, alla provvisoria esecuzione Controparte_3
del decreto ingiuntivo, non sussistendone i presupposti di legge, poichè il credito risultava da contratti e non vi era alcun riconoscimento di debito da parte della debitrice;
nel merito eccepiva la infondatezza della pretesa creditoria atteso che le fatture emesse da erano relative ad un Pt_1
periodo successivo alla naturale scadenza dei contratti verificatasi in data 31.08.2013, quando ormai l'attività di noleggio e manutenzione era stata svolta da altri soggetti, tra cui la società CP_2
[...]
Per questi motivi
chiedeva la chiamata in causa della per essere manlevata dalla Controparte_2
stessa dalle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda di pagamento;
il tutto con vittoria di spese e competenze processuali.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo rinviando ad altra udienza per consentire la costituzione della Controparte_2
In corso di causa, concessa la provvisoria esecuzione, la stessa veniva successivamente revocata ex art. 649 c.p.c..
Con comparsa depositata l'11.06.2016 si costituiva in giudizio la società Parte_1
eccependo nel merito:
[...]
- che non aveva fornito la prova della circostanza che, dopo il 31.08.2013 - allorquando era- CP_1
no subentrati a altre imprese appaltatrici nella gestione degli impianti antincendio - gli estin- Pt_1
pagina 2 di 11 tori erano stati rimossi e depositati in magazzini preposti;
Pt_1
- che gli estintori, invece, erano rimasti nella disponibilità della oltre la scadenza del CP_1
contratto, ovvero sino al 17.01.2014, e tale circostanza consentiva di pretendere il canone relativo al noleggio, quanto meno fino alla data del ritiro che era avvenuto in tempi diversi e che si era completato a maggio-giungo 2015;
- che, sebbene i contratti stipulati fra ed fossero scaduti il 31.08.2013, la non Pt_1 CP_1 CP_1
aveva rimosso e consegnato nè custodito in un posto sicuro gli estintori di sua proprietà.
In relazione alla spiegata domanda di manleva l'opposta eccepiva:
- che era stata la stessa ditta ad ammettere che gli estintori su cui aveva svolto Controparte_2
manutenzione a partire da settembre 2013 erano ancora di proprietà e che nessun accordo era Pt_1
stato formalizzato per il loro acquisto o noleggio:
- che di conseguenza i canoni di noleggio - per il periodo 1.09.2013/31.07.2015 per quanto concerne il contratto 3112000165/2012, Distretto Nord Est;
per il periodo 01.09.2013/ 31.01.2016 per quanto concerne il contratto 3112000164/2012, Distretto Nord - erano da corrispondere completamente ad essa società ; Pt_1
- che essa opposta non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto con poiché l'unica CP_2
contraente ed interlocutrice, anche per la fase successiva alla scadenza del contratto di manutenzione, era . CP_1
Per questi motivi
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) Dichiarare inammissibili, improponibili, infondate, in fatto e diritto, le avverse eccezioni e controdeduzioni, disattendendo tutte le conclusioni dell'opponente e rigettando le stesse in uno con
l'intera opposizione;
B) Revocare la concessa sospensione della provvisoria esecutività già concessa ex art.642 2° c. cpc, ovvero, concedere la provvisoria esecuzione ex art.648 cpc;
C) In subordine, in ogni caso, accertare e dichiarare, con conseguente condanna, tenuta la
[...]
(o ), in favore di della somma di Controparte_3 CP_1 Parte_1
€.258.070,71, (oltre interessi moratori ex. D. Lgs 231/02), ovvero di quell'altra anche minore che dovesse esser ritenuta di giustizia, a seguito dell'istruendo giudizio, ed anche a mezzo di CTU;
D) Condannare parte opponente alla rifusione delle spese processuali della presente procedura;
E) Salva ogni altra richiesta di merito, per il rigetto della stessa ed intera opposizione, che meglio si sosterrà con ulteriori articolazioni in fatto e diritto.”
Con comparsa del 22.09.2016 si costituiva la terza chiamata, la quale deduceva: Controparte_2
pagina 3 di 11 - che in data 25.09.2013 aveva stipulato con i contratti di appalto nn. CP_1 Controparte_2
3113000200 (distretto Nord) e 3223000204 (distretto Nord-est) per il servizio di noleggio e manutenzione di estintori e di impianti fissi antincendio;
Cont
- che tali contratti erano stati stipulati con la società appaltatrice in subentro alla precedente appaltatrice , con la quale aveva stipulato due precedenti contratti (n.ri 3112000164 e Pt_1 CP_1
311200165) aventi il medesimo oggetto con scadenza in data 31.08.2013;
- che in un documento allegato ai contratti denominato “specifica tecnica di fornitura” era previsto che “nell'eventualità di un avvicendamento tra fornitore uscente e fornitore entrante, il servizio dovrà essere sempre garantito e non dovrà in alcun modo esserne interrotta la sua continuità, a tal scopo la ditta subentrante provvederà, all'atto di installazione dei propri estintori, alla rimozione sicura degli estintori della ditta uscente… L'appaltatore uscente, alla scadenza del contratto, dovrà ritirare a suo onere e a sue spese, i propri estintori, concordandone i tempi con il committente”;
- che aveva più volte invitato l'impresa alla rimozione dei propri estintori, senza ricevere Pt_1
alcun riscontro;
- che aveva eseguito correttamente le prestazioni contrattualmente previste ed aveva proceduto all'acquisto di parte degli estintori presenti che, peraltro, non risultavano essere di proprietà dell'impresa , ma di altro soggetto, ovvero la Cea Estintori. Pt_1
Per tali ragioni contestava la fondatezza della domanda di manleva avanzata dall'opponente nei suoi confronti chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali.
Nel corso del giudizio la veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_2
Padova in data 23.10.2019, per cui il giudizio veniva interrotto per poi essere riassunto da nei CP_1
confronti di e del Pt_1 Controparte_2
Con sentenza n. 484/2021 ex art. 281 sexies c.p.c. emessa in data 10.02.2021 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così provvedeva:
“1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta, per i titoli indicati in parte motiva, della somma di € 1.748,29, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 con la decorrenza di cui all'art. 4;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in complessivi € 2.430,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
4 ) compensa le spese tra le altre parti del giudizio”.
pagina 4 di 11 Nella motivazione della decisione il Giudice di prime cure ha esaminato preliminarmente i singoli contratti intervenuti tra le parti in causa (e l'allegato documento denominato “specifica tecnica di fornitura”1), distinguendoli in due gruppi:
- in relazione al primo gruppo, formato dai contratti n. 3112000163 del 21.8.2012 per il distretto nord-ovest e n. 3112000166 del 9.08.2012 per il distretto centro e n. 3112000167 Parte_3
del 9.8.2012 per il distretto D.G. Roma, ha rilevato che gli stessi erano tutti cessati al momento della emissione delle fatture - aventi ad oggetto “servizio di noleggio e manutenzione estintori ed impianti fissi anticendio”- depositate in sede monitoria dalla e che, pertanto, nulla era dovuto Pt_1 alla opposta, visto che poi, alla naturale scadenza contrattuale verificatasi il 31.08.2013, c'era stato il subentro di altre ditte appaltatrici nell'attività di manutenzione degli estintori dislocati nei vari distretti. In ogni caso, il ritiro degli estintori era avvenuto in tempi ragionevoli ovvero entro pochi mesi e comunque era onere della attivarsi al ritiro, come previsto dalla previsione Pt_1
contrattuale;
- in merito al secondo gruppo, formato dai contratti n. 3112000164 del 9.8.2012 per il distretto nord e n. 3112000165 del 24.8.2012 per il distretto nord-est, ha rilevato che gli stessi erano ugualmente cessati al momento della emissione delle relative fatture - aventi sempre ad oggetto il noleggio e la manutenzione degli estintori - e che, dopo la loro naturale scadenza, era subentrata la società
[...] la quale, in effetti, aveva comunicato alla la disponibilità all'esecuzione dei ritiri solo CP_2 Pt_1
con missiva del 16.6.2015, ovvero in epoca piuttosto lontana dalla cessazione dei contratti avvenuta nell'agosto 2013. Ad ogni modo, a prescindere dalle criticità nell'esecuzione dei ritiri degli estintori, il Tribunale ha osservato che anche le richieste di pagamento per le quali erano state emesse fatture aventi ad oggetto sempre sia il servizio di noleggio che di manutenzione degli estintori, non erano dovute, atteso che nessuna ulteriore attività di manutenzione era stata pacificamente svolta dalla società opposta dopo la natura scadenza contrattuale verificatasi il 31.08.2013. Inoltre, dagli importi indicati è ricavabile la sola voce relativa al noleggio degli estintori di cui non è indicato neppure il numero presente presso le sedi interessate (mancando in atti un verbale di consegna) e, come tale, non meglio determinabile sulla scorta della documentazione in atti neppure a seguito della richiesta attività di consulenza, impraticabile sulla scorta del definito thema probandum. 1 In tale specifica è stato espressamente previsto - nella sezione “prescrizioni” - che “nell'eventualità di un avvicendamento fra fornitore uscente e fornitore entrante, il servizio dovrà essere sempre garantito e non dovrà in alcun modo esserne interrotta la sua continuità, a tal scopo la ditta subentrante provvederà, all'atto dell'installazione dei propri estintori, alla rimozione sicura degli estintori appartenenti alla ditta uscente. Tali estintori dovranno essere riposti in un locale adibito a tale scopo (messo a disposizione dal committente) avendo cura di non danneggiarli. L'appaltatore uscente, alla scadenza del contratto, dovrà ritirare a suo onere e a sue spese, i propri estintori, concordandone i tempi con il committente” pagina 5 di 11 Nel merito il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione in quanto:
- non è stata fornita adeguata dimostrazione del credito azionato in sede monitoria – salvo che per il non contestato importo di € 1.748,69 - tenendo presente che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione - ove contestata - la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. civ., n. 5915/11);
- ai fini della delibazione in ordine alla fondatezza della pretesa non può essere valorizzato il solo dato della contabilizzazione nei Registri Iva delle fatture oggetto di causa atteso che, sebbene le annotazioni del registro IVA possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, nel caso di specie deve essere considerato che le suddette fatture sono state oggetto di apposita e tempestiva contestazione anche in considerazione delle evidenziate diverse vicende contrattuali che hanno interessato le prestazioni indicate.
Avverso detta sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 27.04.2021, la chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_1
della gravata decisione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) riformarsi l'impugnata sentenza, accertandosi e dichiarandosi, con conseguente condanna, tenuta la (o ), a corrispondere in favore di Controparte_3 CP_1 Parte_1
la residua somma di € 256.322,02 (quale differenza tra la pretesa iniziale pari ad €
[...]
258.070,71 e la somma oggetto della condanna di primo grado pari ad €.1.748,69), oltre interessi moratori ex. D. Lgs231/02;
B)ovvero condannarsi la (o ), a corrispondere in favore di Controparte_3 CP_1
quell'altra somma, anche minore, ma maggiorata di interessi moratori, Parte_1
che dovesse esser ritenuta di giustizia e da quantificarsi a seguito di disponenda C.T.U. tecnico- contabile, che accerti - in relazione alle prestazioni svolte da come da documentazione in atti Pt_1
e da risultanze probatorie - l'ammontare del corrispettivo spettante, su base contrattuale e/o di mercato;
C) condannarsi l'appellata alla rifusione di tutte le spese processuali e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Con due motivi di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per avere il Giudice di prime cure errato: 1) nella valutazione delle risultanze istruttorie, nonché dell'omesso assolvi-mento dell'onere probatorio incombente sulla opponente, ciò per i contratti n. 3112000163 del 21.8.2012,
n. 3112000166 del 9.8.2012 e n. 3112000167 del 9.8.2012; 2) per aver omesso di valutare i fatti decisivi e le prove in ordine ai contratti n. 3112000164 e n. 3112000165.
pagina 6 di 11 Ricostituitosi il contraddittorio, la ha chiesto in via preliminare l'integra-zione Controparte_1
del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del , terza chiamata in causa Controparte_2
nel giudizio di primo grado;
nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'impugnazione, invocandone il rigetto.
Malgrado la regolare notificazione dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio, debitamente autorizzata, il non si è costituito in giudizio, sicché deve Controparte_2
essere dichiarato contumace.
Con il primo motivo di gravame - come già rilevato - l'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per non avere il Tribunale, da un lato, ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla creditrice-opposta in primo grado relativamente alla sussistenza di un valido titolo contrattuale posto a fondamento della propria pretesa, anche alla luce delle prove orali;
dall'altro, per non aver accertato il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul debitore ingiunto-opponente in primo grado relativamente ai fatti estintivi o modificativi della stessa pretesa.
In altri termini la sostiene che l'appellata non ha fornito la prova del Pt_1 Controparte_1
mancato utilizzo degli estintori nel periodo compreso tra la scadenza del contratto e quello di effettiva restituzione degli estintori e che quindi, per il solo fatto che gli estintori erano rimasti nella disponibilità della dopo la scadenza contrattuale, tale circostanza legittimava la propria CP_1
pretesa creditoria.
Allo stesso modo la società appellante assume che il Giudice di prime cure ha omesso di attribuire valore probatorio alle note, mail e comunicazioni allegate agli atti, con le quali lamentava l'omessa riconsegna degli estintori di sua proprietà da parte della nelle forme e nelle Controparte_1
modalità prescritte dalla specifica tecnica regolante i rapporti tra le parti, ravvisando la malafede contrattuale della che in tal modo non aveva dato la possibilità alla stessa di accedere ai vari CP_1
siti per il ritiro dei propri estintori, circostanza questa ulteriormente provata dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai testi escussi.
Tale motivo è destituito di fondamento.
Osserva la Corte sul punto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'opponente ha contestato l'esecuzione delle prestazioni come descritte nelle fatture poste a fonda-mento CP_1
del procedimento monitorio e che si riferiscono ad un momento successivo alla scadenza dei contratti, avvenuta il 31 agosto 2013 (cfr. all. 32-33 fascicolo di parte di primo grado).
La a sostegno di tale circostanza ha allegato e prodotto tutte le fatture emesse dalle altre CP_1
imprese appaltatrici subentrate, quali la società SA, EB CE S.r.l., (cfr. Controparte_2
pagina 7 di 11 all. 8,13,23,29 e 30 del fascicolo di parte di primo grado), a dimostrazione che il servizio di nolo e manutenzione degli estintori era stato effettuato da altre imprese e non dalla . Pt_1
Ma vi è di più.
La con varie comunicazioni inviate alla società appellante (cfr. all. 16-17-18-19- Controparte_1
20-21 fascicolo di parte di primo grado) ha provato anche di aver sollecitato, più volte, la al Pt_1
ritiro dei propri estintori dai suoi depositi, dimostrando in tal modo di essersi sempre messa nella condizione di collaborare ad un adempimento contrattuale di cui era onerata . Pt_1
Ed invero dall'allegato documento denominato “specifica tecnica di fornitura” risulta che fosse onere dell'appaltatore uscente, ovvero della , alla scadenza del contratto, ritirare a sue spese i Pt_1
propri estintori, concordandone i tempi con la committente.
Né l'appellante può fare leva sulle deposizioni rilasciate dai testi nel corso del giudizio di primo grado, atteso che gli stessi sono tutti dipendenti della , sicchè le loro dichiarazioni - valutate Pt_1
con prudente apprezzamento - devono ritenersi verosimilmente compiacenti, tenuto conto che le stesse si pongono in netta contraddizione con la documentazione prodotta e acquisita agli atti di causa.
I documenti, infatti, dimostrano che, dopo la scadenza dei contratti, il servizio di noleggio e manutenzione degli estintori posti sui vari siti della è stato svolto da altre imprese CP_1
appaltatrici, quali SA, EB CE srl, e che, ad ogni modo, il ritiro degli Controparte_2
estintori si è verificato in tempi ragionevoli;
né si può addebitare un inadempimento contrattuale alla per il lasso di tempo trascorso dalla scadenza del contratto all'effettivo ritiro degli estintori CP_1
(che non incombeva alla stessa), visto che era onere dell'impresa appaltatrice provve-dervi a sue spese.
A fronte di tali circostanze, è evidente che la ha dimostrato i fatti impeditivi e modificativi CP_1
della pretesa creditoria, atteso che è stata invitata più volte a ritirare i propri estintori e non lo Pt_1
ha fatto.
Alcuna malafede, pertanto, è da ravvisarsi nel comportamento dell'appellata, che, invece, ha collaborato nell'attività di ritiro degli estintori, mentre i nuovi appaltatori hanno provveduto alla loro sostituzione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado dei fatti decisivi e delle prove offerte in ordine ai contratti n. 3112000164 (distretto nord) e n. 3112000165 (distretto nord est).
Parte appellante se, da un lato, ritiene ineccepibile la sentenza impugnata in ordine all'iter motivazionale seguito dal Tribunale in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria nell'an,
pagina 8 di 11 dall'altro censura l'impugnata decisione relativamente al profilo di infondatezza della pretesa per difetto di prova del quantum debeatur2.
Secondo la società il giudice di primo grado ha errato laddove non ha tenuto conto di tutta Pt_1
la documentazione utile a quantificare la pretesa da essa avanzata, così come ha errato nello statuire che dalle fatture prodotte non sarebbe ricavabile la sola voce relativa al noleggio degli estintori, sicchè il quantum non sarebbe determinabile neppure con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile. L'appellante a tal fine invoca l'art. 10 dei contratti che, a suo dire, consenti-rebbe lo scorporo della sola voce di noleggio degli estintori.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che i citati contratti, dopo aver precisato, all'art. 2.1, che oggetto degli stessi è “il servizio di noleggio e manutenzione estintori e manutenzione impianti fissi antincendio”, prevedono all'art. 10, “per le attività di cui al punto 2.1. del presente contratto”, canoni seme-strali variabili in funzione del numero e del tipo di estintori installati.
L'indicato art. 10 predetermina, dunque, chiaramente canoni semestrali unitari, comprensivi sia del servizio di noleggio che dell'attività di manutenzione, senza operare alcuna specificazione della parte di canone relativa al noleggio e di quella relativa alla manutenzione.
Neppure le fatture azionate da - come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure - Pt_1
forniscono elementi in tal senso, dato che nelle stesse non è riportato né il numero e la tipologia di estintori cui esse si riferiscono, né tantomeno il canone relativo al solo noleggio;
tant'è che la Pt_1
sin dal procedimento monitorio ha sempre chiesto il corrispettivo di tutte le prestazioni e nelle fatture ha indicato sia la voce relativa al nolo che la voce relativa alla manutenzione.
In definitiva, non ci sono elementi oggettivi di riferibilità forniti dall'appellante che potevano essere messi a disposizione e valorizzati in sede di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Né il Tribunale avrebbe potuto disporre una consulenza tecnica al fine di colmare una lacuna probatoria di parte, perché l'indagine sarebbe risultata meramente esplorativa, in carenza di elementi di riferimento per determinare il canone relativo al solo noleggio3. È evidente il divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.
L'appello è, dunque, infondato sotto ogni profilo e va, pertanto, rigettato.
L'esito negativo dell'impugnazione giustifica - secondo l'ordinario criterio della soccombenza - la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata, le Parte_1 Controparte_1
spese legali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della tariffa di cui al D.M. 55/2014.
Alcun provvedimento sulle spese del presente grado di giudizio va adottato nel rapporto proces- suale tra l'appellante ed il rimasto contu- Parte_1 Controparte_2
mace.
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 27.04.2021, da impresa Parte_1
individuale in persona dell'omonimo titolare, avverso la sentenza n. 484/2021 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10.02.2021 dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, tra l'appellante, la (GG ed il in Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
persona del suo Curatore, così provvede:
1°) dichiara la contumacia del Controparte_2
2°) rigetta l'appello;
3°) condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 11.000,00 per compenso
tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.” (così Cass. civ., sez. un., n. 3086/2022).
pagina 10 di 11 professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) nulla per le spese del presente grado di giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato contumace Controparte_2
5°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante
[...]
in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito Parte_1 dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 31 gennaio 2025, nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La sentenza impugnata, dopo aver correttamente posto in luce che le fatture nn. n. 1797/14, 1799/14, 1871/14 e
1873/2014, emesse sulla base dei due contratti in esame, fanno “riferimento al servizio di noleggio e di manutenzione degli estintori” e che “nessuna ulteriore attività di manutenzione è stata pacificamente svolta dalla società opposta dopo il 31.8.2013”, ha affermato che non ha fornito “adeguata dimostrazione del credito azionato in sede monitoria”, Pt_1 non avendo la stessa fornito elementi per determinare, neppure a mezzo di CTU, gli importi relativi alla sola attività di noleggio degli estintori di cui ai predetti contratti. 3 Ed invero a tal proposito si ricorda che: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza pagina 9 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 707 dell'anno 2021
T R A
(P.I.: ), impresa individuale in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare, con sede legale in Altamura (BA), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Delucia e Gaia Delucia, in virtù di procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Altamura (Via Filippo Baldassarra n. 9)
APPELLANTE
E
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Torino, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Rubini, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Giura in Bari (Corso Cavour n. 201)
APPELLATA
NONCHE' in persona del Curatore pro tempore Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 11 All'udienza collegiale tenutasi il 25.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Bari il 4.11.2015 la
[...]
in persona dell'omonimo titolare, con sede legale in Altamura, Parte_2
chiedeva intimarsi alla (GG , il pagamento della Controparte_3 Controparte_1
complessiva somma di € 258.070,71, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, in virtù di undici fatture emesse in forza di contratti stipulati nell'anno 2012 aventi ad oggetto
“servizio di noleggio e manutenzione estintori ed impianti fissi anticendio”.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Bari emetteva in data 1.12.2015 il decreto ingiuntivo n.
5076/2015, con la clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., intimando alla
[...] il pagamento di € 258.070,71, oltre interessi come da domanda e spese della Controparte_3
procedura.
Avverso tale decreto proponeva formale opposizione, con atto di citazione notificato il
18.01.2016, la opponendosi, in primis, alla provvisoria esecuzione Controparte_3
del decreto ingiuntivo, non sussistendone i presupposti di legge, poichè il credito risultava da contratti e non vi era alcun riconoscimento di debito da parte della debitrice;
nel merito eccepiva la infondatezza della pretesa creditoria atteso che le fatture emesse da erano relative ad un Pt_1
periodo successivo alla naturale scadenza dei contratti verificatasi in data 31.08.2013, quando ormai l'attività di noleggio e manutenzione era stata svolta da altri soggetti, tra cui la società CP_2
[...]
Per questi motivi
chiedeva la chiamata in causa della per essere manlevata dalla Controparte_2
stessa dalle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda di pagamento;
il tutto con vittoria di spese e competenze processuali.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo rinviando ad altra udienza per consentire la costituzione della Controparte_2
In corso di causa, concessa la provvisoria esecuzione, la stessa veniva successivamente revocata ex art. 649 c.p.c..
Con comparsa depositata l'11.06.2016 si costituiva in giudizio la società Parte_1
eccependo nel merito:
[...]
- che non aveva fornito la prova della circostanza che, dopo il 31.08.2013 - allorquando era- CP_1
no subentrati a altre imprese appaltatrici nella gestione degli impianti antincendio - gli estin- Pt_1
pagina 2 di 11 tori erano stati rimossi e depositati in magazzini preposti;
Pt_1
- che gli estintori, invece, erano rimasti nella disponibilità della oltre la scadenza del CP_1
contratto, ovvero sino al 17.01.2014, e tale circostanza consentiva di pretendere il canone relativo al noleggio, quanto meno fino alla data del ritiro che era avvenuto in tempi diversi e che si era completato a maggio-giungo 2015;
- che, sebbene i contratti stipulati fra ed fossero scaduti il 31.08.2013, la non Pt_1 CP_1 CP_1
aveva rimosso e consegnato nè custodito in un posto sicuro gli estintori di sua proprietà.
In relazione alla spiegata domanda di manleva l'opposta eccepiva:
- che era stata la stessa ditta ad ammettere che gli estintori su cui aveva svolto Controparte_2
manutenzione a partire da settembre 2013 erano ancora di proprietà e che nessun accordo era Pt_1
stato formalizzato per il loro acquisto o noleggio:
- che di conseguenza i canoni di noleggio - per il periodo 1.09.2013/31.07.2015 per quanto concerne il contratto 3112000165/2012, Distretto Nord Est;
per il periodo 01.09.2013/ 31.01.2016 per quanto concerne il contratto 3112000164/2012, Distretto Nord - erano da corrispondere completamente ad essa società ; Pt_1
- che essa opposta non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto con poiché l'unica CP_2
contraente ed interlocutrice, anche per la fase successiva alla scadenza del contratto di manutenzione, era . CP_1
Per questi motivi
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) Dichiarare inammissibili, improponibili, infondate, in fatto e diritto, le avverse eccezioni e controdeduzioni, disattendendo tutte le conclusioni dell'opponente e rigettando le stesse in uno con
l'intera opposizione;
B) Revocare la concessa sospensione della provvisoria esecutività già concessa ex art.642 2° c. cpc, ovvero, concedere la provvisoria esecuzione ex art.648 cpc;
C) In subordine, in ogni caso, accertare e dichiarare, con conseguente condanna, tenuta la
[...]
(o ), in favore di della somma di Controparte_3 CP_1 Parte_1
€.258.070,71, (oltre interessi moratori ex. D. Lgs 231/02), ovvero di quell'altra anche minore che dovesse esser ritenuta di giustizia, a seguito dell'istruendo giudizio, ed anche a mezzo di CTU;
D) Condannare parte opponente alla rifusione delle spese processuali della presente procedura;
E) Salva ogni altra richiesta di merito, per il rigetto della stessa ed intera opposizione, che meglio si sosterrà con ulteriori articolazioni in fatto e diritto.”
Con comparsa del 22.09.2016 si costituiva la terza chiamata, la quale deduceva: Controparte_2
pagina 3 di 11 - che in data 25.09.2013 aveva stipulato con i contratti di appalto nn. CP_1 Controparte_2
3113000200 (distretto Nord) e 3223000204 (distretto Nord-est) per il servizio di noleggio e manutenzione di estintori e di impianti fissi antincendio;
Cont
- che tali contratti erano stati stipulati con la società appaltatrice in subentro alla precedente appaltatrice , con la quale aveva stipulato due precedenti contratti (n.ri 3112000164 e Pt_1 CP_1
311200165) aventi il medesimo oggetto con scadenza in data 31.08.2013;
- che in un documento allegato ai contratti denominato “specifica tecnica di fornitura” era previsto che “nell'eventualità di un avvicendamento tra fornitore uscente e fornitore entrante, il servizio dovrà essere sempre garantito e non dovrà in alcun modo esserne interrotta la sua continuità, a tal scopo la ditta subentrante provvederà, all'atto di installazione dei propri estintori, alla rimozione sicura degli estintori della ditta uscente… L'appaltatore uscente, alla scadenza del contratto, dovrà ritirare a suo onere e a sue spese, i propri estintori, concordandone i tempi con il committente”;
- che aveva più volte invitato l'impresa alla rimozione dei propri estintori, senza ricevere Pt_1
alcun riscontro;
- che aveva eseguito correttamente le prestazioni contrattualmente previste ed aveva proceduto all'acquisto di parte degli estintori presenti che, peraltro, non risultavano essere di proprietà dell'impresa , ma di altro soggetto, ovvero la Cea Estintori. Pt_1
Per tali ragioni contestava la fondatezza della domanda di manleva avanzata dall'opponente nei suoi confronti chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali.
Nel corso del giudizio la veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_2
Padova in data 23.10.2019, per cui il giudizio veniva interrotto per poi essere riassunto da nei CP_1
confronti di e del Pt_1 Controparte_2
Con sentenza n. 484/2021 ex art. 281 sexies c.p.c. emessa in data 10.02.2021 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così provvedeva:
“1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta, per i titoli indicati in parte motiva, della somma di € 1.748,29, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 con la decorrenza di cui all'art. 4;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in complessivi € 2.430,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
4 ) compensa le spese tra le altre parti del giudizio”.
pagina 4 di 11 Nella motivazione della decisione il Giudice di prime cure ha esaminato preliminarmente i singoli contratti intervenuti tra le parti in causa (e l'allegato documento denominato “specifica tecnica di fornitura”1), distinguendoli in due gruppi:
- in relazione al primo gruppo, formato dai contratti n. 3112000163 del 21.8.2012 per il distretto nord-ovest e n. 3112000166 del 9.08.2012 per il distretto centro e n. 3112000167 Parte_3
del 9.8.2012 per il distretto D.G. Roma, ha rilevato che gli stessi erano tutti cessati al momento della emissione delle fatture - aventi ad oggetto “servizio di noleggio e manutenzione estintori ed impianti fissi anticendio”- depositate in sede monitoria dalla e che, pertanto, nulla era dovuto Pt_1 alla opposta, visto che poi, alla naturale scadenza contrattuale verificatasi il 31.08.2013, c'era stato il subentro di altre ditte appaltatrici nell'attività di manutenzione degli estintori dislocati nei vari distretti. In ogni caso, il ritiro degli estintori era avvenuto in tempi ragionevoli ovvero entro pochi mesi e comunque era onere della attivarsi al ritiro, come previsto dalla previsione Pt_1
contrattuale;
- in merito al secondo gruppo, formato dai contratti n. 3112000164 del 9.8.2012 per il distretto nord e n. 3112000165 del 24.8.2012 per il distretto nord-est, ha rilevato che gli stessi erano ugualmente cessati al momento della emissione delle relative fatture - aventi sempre ad oggetto il noleggio e la manutenzione degli estintori - e che, dopo la loro naturale scadenza, era subentrata la società
[...] la quale, in effetti, aveva comunicato alla la disponibilità all'esecuzione dei ritiri solo CP_2 Pt_1
con missiva del 16.6.2015, ovvero in epoca piuttosto lontana dalla cessazione dei contratti avvenuta nell'agosto 2013. Ad ogni modo, a prescindere dalle criticità nell'esecuzione dei ritiri degli estintori, il Tribunale ha osservato che anche le richieste di pagamento per le quali erano state emesse fatture aventi ad oggetto sempre sia il servizio di noleggio che di manutenzione degli estintori, non erano dovute, atteso che nessuna ulteriore attività di manutenzione era stata pacificamente svolta dalla società opposta dopo la natura scadenza contrattuale verificatasi il 31.08.2013. Inoltre, dagli importi indicati è ricavabile la sola voce relativa al noleggio degli estintori di cui non è indicato neppure il numero presente presso le sedi interessate (mancando in atti un verbale di consegna) e, come tale, non meglio determinabile sulla scorta della documentazione in atti neppure a seguito della richiesta attività di consulenza, impraticabile sulla scorta del definito thema probandum. 1 In tale specifica è stato espressamente previsto - nella sezione “prescrizioni” - che “nell'eventualità di un avvicendamento fra fornitore uscente e fornitore entrante, il servizio dovrà essere sempre garantito e non dovrà in alcun modo esserne interrotta la sua continuità, a tal scopo la ditta subentrante provvederà, all'atto dell'installazione dei propri estintori, alla rimozione sicura degli estintori appartenenti alla ditta uscente. Tali estintori dovranno essere riposti in un locale adibito a tale scopo (messo a disposizione dal committente) avendo cura di non danneggiarli. L'appaltatore uscente, alla scadenza del contratto, dovrà ritirare a suo onere e a sue spese, i propri estintori, concordandone i tempi con il committente” pagina 5 di 11 Nel merito il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione in quanto:
- non è stata fornita adeguata dimostrazione del credito azionato in sede monitoria – salvo che per il non contestato importo di € 1.748,69 - tenendo presente che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione - ove contestata - la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. civ., n. 5915/11);
- ai fini della delibazione in ordine alla fondatezza della pretesa non può essere valorizzato il solo dato della contabilizzazione nei Registri Iva delle fatture oggetto di causa atteso che, sebbene le annotazioni del registro IVA possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, nel caso di specie deve essere considerato che le suddette fatture sono state oggetto di apposita e tempestiva contestazione anche in considerazione delle evidenziate diverse vicende contrattuali che hanno interessato le prestazioni indicate.
Avverso detta sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 27.04.2021, la chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_1
della gravata decisione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) riformarsi l'impugnata sentenza, accertandosi e dichiarandosi, con conseguente condanna, tenuta la (o ), a corrispondere in favore di Controparte_3 CP_1 Parte_1
la residua somma di € 256.322,02 (quale differenza tra la pretesa iniziale pari ad €
[...]
258.070,71 e la somma oggetto della condanna di primo grado pari ad €.1.748,69), oltre interessi moratori ex. D. Lgs231/02;
B)ovvero condannarsi la (o ), a corrispondere in favore di Controparte_3 CP_1
quell'altra somma, anche minore, ma maggiorata di interessi moratori, Parte_1
che dovesse esser ritenuta di giustizia e da quantificarsi a seguito di disponenda C.T.U. tecnico- contabile, che accerti - in relazione alle prestazioni svolte da come da documentazione in atti Pt_1
e da risultanze probatorie - l'ammontare del corrispettivo spettante, su base contrattuale e/o di mercato;
C) condannarsi l'appellata alla rifusione di tutte le spese processuali e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Con due motivi di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per avere il Giudice di prime cure errato: 1) nella valutazione delle risultanze istruttorie, nonché dell'omesso assolvi-mento dell'onere probatorio incombente sulla opponente, ciò per i contratti n. 3112000163 del 21.8.2012,
n. 3112000166 del 9.8.2012 e n. 3112000167 del 9.8.2012; 2) per aver omesso di valutare i fatti decisivi e le prove in ordine ai contratti n. 3112000164 e n. 3112000165.
pagina 6 di 11 Ricostituitosi il contraddittorio, la ha chiesto in via preliminare l'integra-zione Controparte_1
del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del , terza chiamata in causa Controparte_2
nel giudizio di primo grado;
nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'impugnazione, invocandone il rigetto.
Malgrado la regolare notificazione dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio, debitamente autorizzata, il non si è costituito in giudizio, sicché deve Controparte_2
essere dichiarato contumace.
Con il primo motivo di gravame - come già rilevato - l'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per non avere il Tribunale, da un lato, ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla creditrice-opposta in primo grado relativamente alla sussistenza di un valido titolo contrattuale posto a fondamento della propria pretesa, anche alla luce delle prove orali;
dall'altro, per non aver accertato il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul debitore ingiunto-opponente in primo grado relativamente ai fatti estintivi o modificativi della stessa pretesa.
In altri termini la sostiene che l'appellata non ha fornito la prova del Pt_1 Controparte_1
mancato utilizzo degli estintori nel periodo compreso tra la scadenza del contratto e quello di effettiva restituzione degli estintori e che quindi, per il solo fatto che gli estintori erano rimasti nella disponibilità della dopo la scadenza contrattuale, tale circostanza legittimava la propria CP_1
pretesa creditoria.
Allo stesso modo la società appellante assume che il Giudice di prime cure ha omesso di attribuire valore probatorio alle note, mail e comunicazioni allegate agli atti, con le quali lamentava l'omessa riconsegna degli estintori di sua proprietà da parte della nelle forme e nelle Controparte_1
modalità prescritte dalla specifica tecnica regolante i rapporti tra le parti, ravvisando la malafede contrattuale della che in tal modo non aveva dato la possibilità alla stessa di accedere ai vari CP_1
siti per il ritiro dei propri estintori, circostanza questa ulteriormente provata dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai testi escussi.
Tale motivo è destituito di fondamento.
Osserva la Corte sul punto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'opponente ha contestato l'esecuzione delle prestazioni come descritte nelle fatture poste a fonda-mento CP_1
del procedimento monitorio e che si riferiscono ad un momento successivo alla scadenza dei contratti, avvenuta il 31 agosto 2013 (cfr. all. 32-33 fascicolo di parte di primo grado).
La a sostegno di tale circostanza ha allegato e prodotto tutte le fatture emesse dalle altre CP_1
imprese appaltatrici subentrate, quali la società SA, EB CE S.r.l., (cfr. Controparte_2
pagina 7 di 11 all. 8,13,23,29 e 30 del fascicolo di parte di primo grado), a dimostrazione che il servizio di nolo e manutenzione degli estintori era stato effettuato da altre imprese e non dalla . Pt_1
Ma vi è di più.
La con varie comunicazioni inviate alla società appellante (cfr. all. 16-17-18-19- Controparte_1
20-21 fascicolo di parte di primo grado) ha provato anche di aver sollecitato, più volte, la al Pt_1
ritiro dei propri estintori dai suoi depositi, dimostrando in tal modo di essersi sempre messa nella condizione di collaborare ad un adempimento contrattuale di cui era onerata . Pt_1
Ed invero dall'allegato documento denominato “specifica tecnica di fornitura” risulta che fosse onere dell'appaltatore uscente, ovvero della , alla scadenza del contratto, ritirare a sue spese i Pt_1
propri estintori, concordandone i tempi con la committente.
Né l'appellante può fare leva sulle deposizioni rilasciate dai testi nel corso del giudizio di primo grado, atteso che gli stessi sono tutti dipendenti della , sicchè le loro dichiarazioni - valutate Pt_1
con prudente apprezzamento - devono ritenersi verosimilmente compiacenti, tenuto conto che le stesse si pongono in netta contraddizione con la documentazione prodotta e acquisita agli atti di causa.
I documenti, infatti, dimostrano che, dopo la scadenza dei contratti, il servizio di noleggio e manutenzione degli estintori posti sui vari siti della è stato svolto da altre imprese CP_1
appaltatrici, quali SA, EB CE srl, e che, ad ogni modo, il ritiro degli Controparte_2
estintori si è verificato in tempi ragionevoli;
né si può addebitare un inadempimento contrattuale alla per il lasso di tempo trascorso dalla scadenza del contratto all'effettivo ritiro degli estintori CP_1
(che non incombeva alla stessa), visto che era onere dell'impresa appaltatrice provve-dervi a sue spese.
A fronte di tali circostanze, è evidente che la ha dimostrato i fatti impeditivi e modificativi CP_1
della pretesa creditoria, atteso che è stata invitata più volte a ritirare i propri estintori e non lo Pt_1
ha fatto.
Alcuna malafede, pertanto, è da ravvisarsi nel comportamento dell'appellata, che, invece, ha collaborato nell'attività di ritiro degli estintori, mentre i nuovi appaltatori hanno provveduto alla loro sostituzione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado dei fatti decisivi e delle prove offerte in ordine ai contratti n. 3112000164 (distretto nord) e n. 3112000165 (distretto nord est).
Parte appellante se, da un lato, ritiene ineccepibile la sentenza impugnata in ordine all'iter motivazionale seguito dal Tribunale in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria nell'an,
pagina 8 di 11 dall'altro censura l'impugnata decisione relativamente al profilo di infondatezza della pretesa per difetto di prova del quantum debeatur2.
Secondo la società il giudice di primo grado ha errato laddove non ha tenuto conto di tutta Pt_1
la documentazione utile a quantificare la pretesa da essa avanzata, così come ha errato nello statuire che dalle fatture prodotte non sarebbe ricavabile la sola voce relativa al noleggio degli estintori, sicchè il quantum non sarebbe determinabile neppure con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile. L'appellante a tal fine invoca l'art. 10 dei contratti che, a suo dire, consenti-rebbe lo scorporo della sola voce di noleggio degli estintori.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che i citati contratti, dopo aver precisato, all'art. 2.1, che oggetto degli stessi è “il servizio di noleggio e manutenzione estintori e manutenzione impianti fissi antincendio”, prevedono all'art. 10, “per le attività di cui al punto 2.1. del presente contratto”, canoni seme-strali variabili in funzione del numero e del tipo di estintori installati.
L'indicato art. 10 predetermina, dunque, chiaramente canoni semestrali unitari, comprensivi sia del servizio di noleggio che dell'attività di manutenzione, senza operare alcuna specificazione della parte di canone relativa al noleggio e di quella relativa alla manutenzione.
Neppure le fatture azionate da - come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure - Pt_1
forniscono elementi in tal senso, dato che nelle stesse non è riportato né il numero e la tipologia di estintori cui esse si riferiscono, né tantomeno il canone relativo al solo noleggio;
tant'è che la Pt_1
sin dal procedimento monitorio ha sempre chiesto il corrispettivo di tutte le prestazioni e nelle fatture ha indicato sia la voce relativa al nolo che la voce relativa alla manutenzione.
In definitiva, non ci sono elementi oggettivi di riferibilità forniti dall'appellante che potevano essere messi a disposizione e valorizzati in sede di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Né il Tribunale avrebbe potuto disporre una consulenza tecnica al fine di colmare una lacuna probatoria di parte, perché l'indagine sarebbe risultata meramente esplorativa, in carenza di elementi di riferimento per determinare il canone relativo al solo noleggio3. È evidente il divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.
L'appello è, dunque, infondato sotto ogni profilo e va, pertanto, rigettato.
L'esito negativo dell'impugnazione giustifica - secondo l'ordinario criterio della soccombenza - la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata, le Parte_1 Controparte_1
spese legali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della tariffa di cui al D.M. 55/2014.
Alcun provvedimento sulle spese del presente grado di giudizio va adottato nel rapporto proces- suale tra l'appellante ed il rimasto contu- Parte_1 Controparte_2
mace.
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 27.04.2021, da impresa Parte_1
individuale in persona dell'omonimo titolare, avverso la sentenza n. 484/2021 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10.02.2021 dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, tra l'appellante, la (GG ed il in Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
persona del suo Curatore, così provvede:
1°) dichiara la contumacia del Controparte_2
2°) rigetta l'appello;
3°) condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 11.000,00 per compenso
tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.” (così Cass. civ., sez. un., n. 3086/2022).
pagina 10 di 11 professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) nulla per le spese del presente grado di giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato contumace Controparte_2
5°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante
[...]
in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito Parte_1 dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 31 gennaio 2025, nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La sentenza impugnata, dopo aver correttamente posto in luce che le fatture nn. n. 1797/14, 1799/14, 1871/14 e
1873/2014, emesse sulla base dei due contratti in esame, fanno “riferimento al servizio di noleggio e di manutenzione degli estintori” e che “nessuna ulteriore attività di manutenzione è stata pacificamente svolta dalla società opposta dopo il 31.8.2013”, ha affermato che non ha fornito “adeguata dimostrazione del credito azionato in sede monitoria”, Pt_1 non avendo la stessa fornito elementi per determinare, neppure a mezzo di CTU, gli importi relativi alla sola attività di noleggio degli estintori di cui ai predetti contratti. 3 Ed invero a tal proposito si ricorda che: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza pagina 9 di 11