Art. 13.
Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penultimo comma dell' articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , e' prorogato, ad ogni effetto, di due anni.
Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penultimo comma dell' articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , e' prorogato, ad ogni effetto, di due anni.