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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/06/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5616/2024
r.g., decisa nell'udienza del 17.6.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 31.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da quattro malattie CP_1
professionali denunziate il 14.9.2023 e il 17.1.2024, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che, tra le quattro denunziate malattie, solo tre (spondiloartrosi lombare con ernie multiple, ipoacusia e sindrome del tunnel carpale bilaterale) hanno natura professionale e determinano nel loro insieme un complessivo danno biologico permanente in misura del 13% a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima domanda amministrativa, mentre l'altra (bpco) non ha natura professionale, dovendo viceversa considerarsi malattia comune, e comunque non determina alcun danno biologico permanente.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
2 procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura del 13% e condanna l' a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; rigetta nel resto la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
Fabrizio Del Vecchio.
Taranto, 17.6.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5616/2024
r.g., decisa nell'udienza del 17.6.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 31.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da quattro malattie CP_1
professionali denunziate il 14.9.2023 e il 17.1.2024, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che, tra le quattro denunziate malattie, solo tre (spondiloartrosi lombare con ernie multiple, ipoacusia e sindrome del tunnel carpale bilaterale) hanno natura professionale e determinano nel loro insieme un complessivo danno biologico permanente in misura del 13% a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima domanda amministrativa, mentre l'altra (bpco) non ha natura professionale, dovendo viceversa considerarsi malattia comune, e comunque non determina alcun danno biologico permanente.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
2 procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura del 13% e condanna l' a corrispondere in suo favore il relativo importo, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; rigetta nel resto la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
Fabrizio Del Vecchio.
Taranto, 17.6.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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