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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/10/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 46/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 08/10/2025 , davanti al Giudice dott. IO UC, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. NO CHIARA;
per parte convenuta, l'avv. MALERBA in sostituzione dell'avv. PASUT
RA .
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti e alle note conclusive depositate.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza
Il Giudice all'esito della discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Verbania, 08/10/2025
Il Giudice del lavoro
IO UC
N. 46/2025 (+ 47/2025) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. IO UC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 46/2025 e 47/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe
NO e IA NO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe IM, in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di LO CE (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut in forza di procura alle liti del 22/3/2024,
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Verbania, dichiarare infondata la richiesta dell' Sede del VCO, di corresponsione delle somme pretese e in particolare: per l'anno 2011 CP_2 imp n dovuti (Corte Costituzionale n. 104/2022) rilevare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a chiedere il pagamento, nella Gestione Separata, per gli anni 2011 e 2012 rispettivamente: CP_2 qua 'anno 2011, € 15.916,00 quanto a contributi, nonché somme aggiuntive per € 29.159,78 per un totale di € 45.069,78; nonché, per l'anno 2012 della somma richiesta del pagamento nella Gestione Separata di € 17.307,00 a titolo di contributi, nonché € 31.239,16 per somme aggiuntive, per un totale parziale di € 48.546,18; o importi meglio visti, per l'anno 2012, essendo trascorso, un periodo ultraquinquennale (art. 3, L. n. 335/1995) e dichiarare infondate le pretese dell' CP_2 formulate e pervenute rispettivamente in data 23.01.2023. Spese rifuse in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, previa riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. RG 47/2025 pendente tra le stesse parti, rigettare il ricorso proposto da e mandare Parte_1
l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1 ria di spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso depositato in data 29.1.2025, ha chiesto di accertare Parte_1
l'intervenuta prescrizione del preteso credito contributivo relativo agli anni 2011 e CP_2 2012, avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti alla gestione separata L. 335/95, di cui aveva avuto comunicazione con nota dell' datata 26.1.2023. CP_2
Con distinto ricorso in pari data, svolgeva analoga domanda di accertamento negativo del credito anche con riferimento all'invito a regolarizzazione del 05.12.2024 per il pagamento di contributi e somme aggiuntive dovute nella Gestione Separata dei liberi professionisti afferente i periodi annuali 2013 e 2017.
In particolare, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese vantate da CP_2
L' si è costituito in entrambi i giudizi per resistere al ricorso. CP_2
Le cause sono state riunite all'udienza del 21.5.2025, sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
istruite documentalmente, sono state, quindi, decise all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
I ricorsi sono fondati e meritano, pertanto, accoglimento.
E' incontroverso tra le parti che il termine di prescrizione da applicarsi sia il termine quinquennale e che le scadenze di pagamento debbano identificarsi con il 9.7.2012 per i contributi relativi all'anno 2011 e con l'8.7.2013 per il credito relativo all'anno 2012; i contributi 2017 erano, invece, da pagare entro il 2 luglio 2018.
Quanto all'anno 2013 è sufficiente osservare che nella propria costituzione l' nulla CP_2 riferisce in ordine all'interruzione della prescrizione, sicché il decorso dell'intero termine di prescrizione quinquennale alla data dell'invito alla regolarizzazione (5.12.2024) deve ritenersi pacifico.
Venendo invece all'interruzione della prescrizione per le altre annualità, si osserva che per il 2011 e il 2012, è agli atti un accertamento d'ufficio datato 28.12.2016, di cui non è prodotta tuttavia alcuna prova di notifica;
per altro verso è menzionato un atto interruttivo della prescrizione asseritamente notificato tramite PEC in data 22.11.2022, notifica che però non è documentata.
Dunque, in assenza di prova della notifica di atti interruttivi anteriori alla nota del 26.1.2023,
l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente non può che essere accolta.
In relazione all'anno 2017, invece, l' ha fatto riferimento ad una comunicazione di CP_2 iscrizione d'ufficio OS allegando specificamente che tale comunicazione sarebbe stata notificata per compiuta giacenza, in data 17.05.2024; ad avviso dell'ente tale notifica avrebbe idoneamente interrotto la prescrizione tenuto conto delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale legata all'epidemia di COVID-19.
Sotto questo profilo, deve osservarsi che l'art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni, disposta dall'art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021, secondo cui:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
A fronte dei predetti periodi di sospensione, la data di compimento della prescrizione, pertanto, va spostata in avanti per la somma di giorni 311.
Non è pertinente invece il richiamo, operato nelle note conclusive da all'art. 68 del d.l. CP_2
18/2020, sulla base del quale si afferma una sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021: la norma deve intendersi riferita ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti, con differimento quindi dell'inizio della decorrenza della prescrizione, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Tornando al caso di specie, dunque, individuato come dies a quo il 2.7.2018 e considerati entrambi i periodi di sospensione sopra indicati, il termine si è comunque perfezionato l'8.5.2024, pertanto, prima della notifica dell'avviso di iscrizione che, secondo la stessa allegazione dell' è avvenuta il 17.5.2024. CP_2
L'allegazione difensiva dell' è, dunque, in sè inidonea a contrastare l'eccezione di CP_2 prescrizione sollevata dal ricorrente, che conseguentemente deve trovare accoglimento.
Va, in definitiva, dichiarata l'intervenuta prescrizione delle somme pretese dall' con CP_2
gli inviti a regolarizzare i pagamenti datati 26.1.2023 e del 5.12.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti relativi CP_2
a contributi dovuti alla Gestione Separata dei liberi professionisti per gli anni 2011, 2012,
2013 e 2017 di cui agli inviti a regolarizzare inviati dall'Ente al ricorrente datati 26.1.2023 e
5.12.2024 e, per l'effetto, accerta che nulla è dovuto da a per i predetti Parte_1 CP_2 titoli.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.201 per CP_2 competenze ed € 86 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 8.10.2025
IL GIUDICE IO UC
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 08/10/2025 , davanti al Giudice dott. IO UC, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. NO CHIARA;
per parte convenuta, l'avv. MALERBA in sostituzione dell'avv. PASUT
RA .
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti e alle note conclusive depositate.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza
Il Giudice all'esito della discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Verbania, 08/10/2025
Il Giudice del lavoro
IO UC
N. 46/2025 (+ 47/2025) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. IO UC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 46/2025 e 47/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe
NO e IA NO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe IM, in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di LO CE (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut in forza di procura alle liti del 22/3/2024,
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Verbania, dichiarare infondata la richiesta dell' Sede del VCO, di corresponsione delle somme pretese e in particolare: per l'anno 2011 CP_2 imp n dovuti (Corte Costituzionale n. 104/2022) rilevare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a chiedere il pagamento, nella Gestione Separata, per gli anni 2011 e 2012 rispettivamente: CP_2 qua 'anno 2011, € 15.916,00 quanto a contributi, nonché somme aggiuntive per € 29.159,78 per un totale di € 45.069,78; nonché, per l'anno 2012 della somma richiesta del pagamento nella Gestione Separata di € 17.307,00 a titolo di contributi, nonché € 31.239,16 per somme aggiuntive, per un totale parziale di € 48.546,18; o importi meglio visti, per l'anno 2012, essendo trascorso, un periodo ultraquinquennale (art. 3, L. n. 335/1995) e dichiarare infondate le pretese dell' CP_2 formulate e pervenute rispettivamente in data 23.01.2023. Spese rifuse in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, previa riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. RG 47/2025 pendente tra le stesse parti, rigettare il ricorso proposto da e mandare Parte_1
l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1 ria di spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso depositato in data 29.1.2025, ha chiesto di accertare Parte_1
l'intervenuta prescrizione del preteso credito contributivo relativo agli anni 2011 e CP_2 2012, avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti alla gestione separata L. 335/95, di cui aveva avuto comunicazione con nota dell' datata 26.1.2023. CP_2
Con distinto ricorso in pari data, svolgeva analoga domanda di accertamento negativo del credito anche con riferimento all'invito a regolarizzazione del 05.12.2024 per il pagamento di contributi e somme aggiuntive dovute nella Gestione Separata dei liberi professionisti afferente i periodi annuali 2013 e 2017.
In particolare, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese vantate da CP_2
L' si è costituito in entrambi i giudizi per resistere al ricorso. CP_2
Le cause sono state riunite all'udienza del 21.5.2025, sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
istruite documentalmente, sono state, quindi, decise all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
I ricorsi sono fondati e meritano, pertanto, accoglimento.
E' incontroverso tra le parti che il termine di prescrizione da applicarsi sia il termine quinquennale e che le scadenze di pagamento debbano identificarsi con il 9.7.2012 per i contributi relativi all'anno 2011 e con l'8.7.2013 per il credito relativo all'anno 2012; i contributi 2017 erano, invece, da pagare entro il 2 luglio 2018.
Quanto all'anno 2013 è sufficiente osservare che nella propria costituzione l' nulla CP_2 riferisce in ordine all'interruzione della prescrizione, sicché il decorso dell'intero termine di prescrizione quinquennale alla data dell'invito alla regolarizzazione (5.12.2024) deve ritenersi pacifico.
Venendo invece all'interruzione della prescrizione per le altre annualità, si osserva che per il 2011 e il 2012, è agli atti un accertamento d'ufficio datato 28.12.2016, di cui non è prodotta tuttavia alcuna prova di notifica;
per altro verso è menzionato un atto interruttivo della prescrizione asseritamente notificato tramite PEC in data 22.11.2022, notifica che però non è documentata.
Dunque, in assenza di prova della notifica di atti interruttivi anteriori alla nota del 26.1.2023,
l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente non può che essere accolta.
In relazione all'anno 2017, invece, l' ha fatto riferimento ad una comunicazione di CP_2 iscrizione d'ufficio OS allegando specificamente che tale comunicazione sarebbe stata notificata per compiuta giacenza, in data 17.05.2024; ad avviso dell'ente tale notifica avrebbe idoneamente interrotto la prescrizione tenuto conto delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale legata all'epidemia di COVID-19.
Sotto questo profilo, deve osservarsi che l'art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni, disposta dall'art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021, secondo cui:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
A fronte dei predetti periodi di sospensione, la data di compimento della prescrizione, pertanto, va spostata in avanti per la somma di giorni 311.
Non è pertinente invece il richiamo, operato nelle note conclusive da all'art. 68 del d.l. CP_2
18/2020, sulla base del quale si afferma una sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021: la norma deve intendersi riferita ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti, con differimento quindi dell'inizio della decorrenza della prescrizione, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Tornando al caso di specie, dunque, individuato come dies a quo il 2.7.2018 e considerati entrambi i periodi di sospensione sopra indicati, il termine si è comunque perfezionato l'8.5.2024, pertanto, prima della notifica dell'avviso di iscrizione che, secondo la stessa allegazione dell' è avvenuta il 17.5.2024. CP_2
L'allegazione difensiva dell' è, dunque, in sè inidonea a contrastare l'eccezione di CP_2 prescrizione sollevata dal ricorrente, che conseguentemente deve trovare accoglimento.
Va, in definitiva, dichiarata l'intervenuta prescrizione delle somme pretese dall' con CP_2
gli inviti a regolarizzare i pagamenti datati 26.1.2023 e del 5.12.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti relativi CP_2
a contributi dovuti alla Gestione Separata dei liberi professionisti per gli anni 2011, 2012,
2013 e 2017 di cui agli inviti a regolarizzare inviati dall'Ente al ricorrente datati 26.1.2023 e
5.12.2024 e, per l'effetto, accerta che nulla è dovuto da a per i predetti Parte_1 CP_2 titoli.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.201 per CP_2 competenze ed € 86 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 8.10.2025
IL GIUDICE IO UC