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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2055/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2055/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. in persona del suo Sindaco p.t elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Guido Bombace, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
, P.iva in persona del suo legale rappresentante pt Controparte_1 P.IVA_2
Dott.ssa , con sede legale in Ragusa in Via Mons.Iacono n.58/D elettivamente domiciliata CP_2 ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Sallemi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato.
Il con atto di citazione ritualmente notificato in data 05.05.2017 ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza Controparte_1 giuridica/nullità/invalidità/inefficacia dell'ordinanza comunicata alle parti l'11/11/2016, di cui in narrativa, emessa nel procedimento N.R.G. 1034/2013- Es.mob. del Tribunale di Ragusa, nonché della successiva ordinanza del 14.03.2017, sempre di cui in narrativa, emessa dal Tribunale di Ragusa in composizione collegiale, nel procedimento n. 4895/2016 e per l'effetto condannare la convenuta pagina 1 di 4 all'integrale restituzione, in favore dell'attore, la restituzione del supplemento di C.U, dell'importo di €
147,00, di cui alla prefata ordinanza collegiale del 14.03.2017, ovvero porlo a carico del convenuto con rifusione in favore dell'attore, confermare a seguito di reviviscenza ope legis, l'ordinanza del G.E. del
07.07.2016 emessa nel procedimento N.R.G 1034/2013-Es. mob. Del Tribunale di Ragusa, condannare la convenuta al pagamento dei compensi e delle spese di lite della fase camerale della presente opposizione, di quella successiva impugnatoria innanzi al Collegio, nonché del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto dall'ente attore nel suo atto introduttivo e chiedendo di rigettare la citazione in opposizione agli atti esecutivi poiché affetta da nullità insanabile considerato che dispone di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'articolo 163 bis del c.p.c e contiene l'invito a costituirsi in un termine inferiore a quello previsto dalla norma, rigettare la citazione in opposizione agli atti esecutivi perché tardivamente proposta e pertanto inammissibile come esposto in narrativa con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore costituito.
Considerato.
Le domande avanzate dal per le ragioni che si passa ad esporre devono ritenersi Parte_1
inammissibili.
L'atto di citazione di cui si discute, benché tempestivo, è stato espressamente qualificato dall'attore come atto di citazione “a seguito di ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 e
618 comma 2 cpc” e nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio de quo viene ulteriormente precisato come “ a scanso di equivoci , si precisa infatti che l'attore, con la presente citazione sta proseguendo
l'opposizione agli atti esecutivi già introdotta dal creditore e non proponendone una nuova, chiedendo tra l'altro, al Giudice naturaliter competente, quello del giudizio principale e a cognizione piena, la caducazione dei provvedimenti interinali medio tempore emessi nei sub procedimenti su di essa innestati”.
Tuttavia l'opposizione agli atti esecutivi “già introdotta dal creditore”, avanzata per l'appunto dalla
” riguardava l'ordinanza del 7.07.2016 con la quale il G.E. aveva rigettato l'istanza del Parte_2
creditore procedente di assegnazione delle somme del precetto e della procedura esecutiva per essere già stato il credito soddisfatto in sede di giudizio di ottemperanza, disponendo lo svincolo delle somme pignorate e l'estinzione della procedura medesima.
Al riguardo va ricordato (cfr. da ultimo Corte di cassazione, ordinanza n. 153 del 2023), che “secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli
pagina 2 di 4 atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv.
618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite: Corte di cassazione, Sez. Un.,
Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Corte di cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Corte di cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 – 01)”.
In altri termini, posto che l'ambito di cognizione del giudizio è delimitato dai motivi di opposizione, il giudice del merito investito della causa successivamente alla fase sommaria non può che decidere sulla fondatezza o meno del ricorso in ragione del motivo o dei motivi originariamente posti a fondamento dell'azione stessa e per venire al caso che ci occupa di conseguenza, sulla fondatezza o meno dei motivi di opposizione sollevati dalla avverso l'ordinanza di rigetto del 7.07.2016. Parte_2
Diversamente, parte opponente mentre nulla dice sui motivi di opposizione avverso l'ordinanza del
7.07.2016, con il presente atto di citazione “a seguito di ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art.
617, comma 2 e 618 comma 2 cpc, chiede di “dichiarare l'inesistenza giuridica/nullità/invalidità/inefficacia dell'ordinanza del GE comunicata alle parti l'11/11/2016”, nonché della successiva ordinanza Collegiale del 14.03.2017, introducendo pertanto inammissibilmente domande affatto nuove rispetto all'ambito di cognizione del giudizio di merito di opposizione che per come detto è delimitato dagli originari motivi non potendosene avanzare di nuovi, e addirittura nel nostro caso introducendo non solo domande del tutto nuove ma riguardanti un provvedimento diverso e successivo (ordinanza comunicata l'11.11.2016) da quello contro il quale era rivolto il ricorso in opposizione proposto dal creditore procedente ( ordinanza del 7.07.2016) e che si è dichiarato di voler riassumere, e che, per come già detto dal Collegio in sede di reclamo, andava allora impugnato nel rispetto del termine di venti giorni previsto per legge, oltre a doversi ritenere che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui si appena detto quanto al termine decadenziale per poterla proporre e di come sia delimitato nei motivi che vi si possono far valere, non sembra poter essere la forma giuridica per avanzare l'actio nullitatis.
pagina 3 di 4 Insomma, quale che fosse il vizio della successiva ordinanza del novembre 2016 con la quale il G.E, revocava la precedente ordinanza del luglio 2016, disponendo “ l'assegnazione delle somme de quibus” questa ordinanza andava impugnata nel termine decadenziale di 20 giorni, e a maggior ragione ove si ritenesse che con la stessa il GE avesse deciso definitivamente sull'opposizione proposta dal creditore
“pur essendo sprovvisto della relativa competenza funzionale”, sempre questo provvedimento si sarebbe dovuto impugnare e non riassumere un giudizio in tesi già definitivamente sia pure irritualmente deciso.
Le spese non possono che seguire la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2055/2017
R.G., così statuisce:
Dichiara inammissibile le domande avanzate dal e lo condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 662,00, per compensi di Controparte_3
avvocato, oltre IVA e CPA . e rimborso spese forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sebastiano Sallemi, procuratore antistatario.
Così deciso in Ragusa in data 1.2.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2055/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. in persona del suo Sindaco p.t elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Guido Bombace, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
, P.iva in persona del suo legale rappresentante pt Controparte_1 P.IVA_2
Dott.ssa , con sede legale in Ragusa in Via Mons.Iacono n.58/D elettivamente domiciliata CP_2 ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Sallemi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato.
Il con atto di citazione ritualmente notificato in data 05.05.2017 ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza Controparte_1 giuridica/nullità/invalidità/inefficacia dell'ordinanza comunicata alle parti l'11/11/2016, di cui in narrativa, emessa nel procedimento N.R.G. 1034/2013- Es.mob. del Tribunale di Ragusa, nonché della successiva ordinanza del 14.03.2017, sempre di cui in narrativa, emessa dal Tribunale di Ragusa in composizione collegiale, nel procedimento n. 4895/2016 e per l'effetto condannare la convenuta pagina 1 di 4 all'integrale restituzione, in favore dell'attore, la restituzione del supplemento di C.U, dell'importo di €
147,00, di cui alla prefata ordinanza collegiale del 14.03.2017, ovvero porlo a carico del convenuto con rifusione in favore dell'attore, confermare a seguito di reviviscenza ope legis, l'ordinanza del G.E. del
07.07.2016 emessa nel procedimento N.R.G 1034/2013-Es. mob. Del Tribunale di Ragusa, condannare la convenuta al pagamento dei compensi e delle spese di lite della fase camerale della presente opposizione, di quella successiva impugnatoria innanzi al Collegio, nonché del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto dall'ente attore nel suo atto introduttivo e chiedendo di rigettare la citazione in opposizione agli atti esecutivi poiché affetta da nullità insanabile considerato che dispone di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'articolo 163 bis del c.p.c e contiene l'invito a costituirsi in un termine inferiore a quello previsto dalla norma, rigettare la citazione in opposizione agli atti esecutivi perché tardivamente proposta e pertanto inammissibile come esposto in narrativa con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore costituito.
Considerato.
Le domande avanzate dal per le ragioni che si passa ad esporre devono ritenersi Parte_1
inammissibili.
L'atto di citazione di cui si discute, benché tempestivo, è stato espressamente qualificato dall'attore come atto di citazione “a seguito di ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 e
618 comma 2 cpc” e nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio de quo viene ulteriormente precisato come “ a scanso di equivoci , si precisa infatti che l'attore, con la presente citazione sta proseguendo
l'opposizione agli atti esecutivi già introdotta dal creditore e non proponendone una nuova, chiedendo tra l'altro, al Giudice naturaliter competente, quello del giudizio principale e a cognizione piena, la caducazione dei provvedimenti interinali medio tempore emessi nei sub procedimenti su di essa innestati”.
Tuttavia l'opposizione agli atti esecutivi “già introdotta dal creditore”, avanzata per l'appunto dalla
” riguardava l'ordinanza del 7.07.2016 con la quale il G.E. aveva rigettato l'istanza del Parte_2
creditore procedente di assegnazione delle somme del precetto e della procedura esecutiva per essere già stato il credito soddisfatto in sede di giudizio di ottemperanza, disponendo lo svincolo delle somme pignorate e l'estinzione della procedura medesima.
Al riguardo va ricordato (cfr. da ultimo Corte di cassazione, ordinanza n. 153 del 2023), che “secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli
pagina 2 di 4 atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv.
618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite: Corte di cassazione, Sez. Un.,
Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Corte di cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Corte di cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 – 01)”.
In altri termini, posto che l'ambito di cognizione del giudizio è delimitato dai motivi di opposizione, il giudice del merito investito della causa successivamente alla fase sommaria non può che decidere sulla fondatezza o meno del ricorso in ragione del motivo o dei motivi originariamente posti a fondamento dell'azione stessa e per venire al caso che ci occupa di conseguenza, sulla fondatezza o meno dei motivi di opposizione sollevati dalla avverso l'ordinanza di rigetto del 7.07.2016. Parte_2
Diversamente, parte opponente mentre nulla dice sui motivi di opposizione avverso l'ordinanza del
7.07.2016, con il presente atto di citazione “a seguito di ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art.
617, comma 2 e 618 comma 2 cpc, chiede di “dichiarare l'inesistenza giuridica/nullità/invalidità/inefficacia dell'ordinanza del GE comunicata alle parti l'11/11/2016”, nonché della successiva ordinanza Collegiale del 14.03.2017, introducendo pertanto inammissibilmente domande affatto nuove rispetto all'ambito di cognizione del giudizio di merito di opposizione che per come detto è delimitato dagli originari motivi non potendosene avanzare di nuovi, e addirittura nel nostro caso introducendo non solo domande del tutto nuove ma riguardanti un provvedimento diverso e successivo (ordinanza comunicata l'11.11.2016) da quello contro il quale era rivolto il ricorso in opposizione proposto dal creditore procedente ( ordinanza del 7.07.2016) e che si è dichiarato di voler riassumere, e che, per come già detto dal Collegio in sede di reclamo, andava allora impugnato nel rispetto del termine di venti giorni previsto per legge, oltre a doversi ritenere che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui si appena detto quanto al termine decadenziale per poterla proporre e di come sia delimitato nei motivi che vi si possono far valere, non sembra poter essere la forma giuridica per avanzare l'actio nullitatis.
pagina 3 di 4 Insomma, quale che fosse il vizio della successiva ordinanza del novembre 2016 con la quale il G.E, revocava la precedente ordinanza del luglio 2016, disponendo “ l'assegnazione delle somme de quibus” questa ordinanza andava impugnata nel termine decadenziale di 20 giorni, e a maggior ragione ove si ritenesse che con la stessa il GE avesse deciso definitivamente sull'opposizione proposta dal creditore
“pur essendo sprovvisto della relativa competenza funzionale”, sempre questo provvedimento si sarebbe dovuto impugnare e non riassumere un giudizio in tesi già definitivamente sia pure irritualmente deciso.
Le spese non possono che seguire la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2055/2017
R.G., così statuisce:
Dichiara inammissibile le domande avanzate dal e lo condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 662,00, per compensi di Controparte_3
avvocato, oltre IVA e CPA . e rimborso spese forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sebastiano Sallemi, procuratore antistatario.
Così deciso in Ragusa in data 1.2.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
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