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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/07/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 759/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avvocati Angelo Giuseppe Sferlazzo
e Carmelo Paolo Russo, elettivamente domiciliato in Catania, Viale Ionio n. 65
presso lo studio legale associato ” Parte_2
APPELLANTE
CONTRO
- con sede in Roma (C.F. Controparte_1
e P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante p.t. ed P.IVA_1 P.IVA_2
con sede in Roma (C.F. e P. I.V.A. Controparte_2 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e P.IVA_2
difese per procura in atti dagli avvocati Salvatore De Pasquale ed Antonino San Martino, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Catania, via
Umberto n. 279/F
APPELLATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4898/2022 pubblicata il 28.11.2022, resa nel procedimento n. 2614/2018 R.G., definitivamente pronunciando, dichiarava l'inadempimento delle società convenute e le condannava in solido al pagamento, in favore di , di euro 500,00 per riparazione impianti elettrici, euro Parte_1
160,98 per acquisto di radiatori ed euro 3.500,00 per risarcimento del danno subito per non avere potuto godere pienamente dell'immobile che ha patito i cali di tensione di energia elettrica e così in totale euro 4.170,08 oltre alle spese di CTU e di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 29.5.2023. Parte_1
Contr Si sono costituiti il (di seguito ) ed Controparte_1
[...]
Contr
e con riferimento a , ritenere e dichiarare il difetto di Controparte_4
legittimazione passiva di tale Società, con estromissione dal giudizio e comunque ritenerla estranea ai cali di tensione e così rigettare ogni avversa domanda. Con
riferimento ad , confermare l'impugnata sentenza e rigettare Controparte_2
l'avversa richiesta istruttoria di CTU, nonché rigettare la domanda di maggiori compensi per spese del primo grado e condannare controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c ed alle spese del doppio grado di lite.
All'udienza del 7.7.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine per la produzione di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 In limine pare opportuno alla Corte esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione
Contr passiva avanzata da .
L'eccezione è infondata in quanto la Suprema Corte ha avuto modo di confermare una decisione di merito a mente della quale, proprio in un caso che vedeva coinvolta
Contr anche la , nell'esecuzione secondo buona fede di tale prestazione principale il fornitore non si limita a concludere, per conto del cliente, un rapporto di fornitura con il gestore della rete, ma è tenuto a specifici obblighi di protezione, volti a salvaguardare i concreti interessi della controparte sottesi al rapporto contrattuale. Ed
infatti, se il fornitore si limitasse ad assumere il ruolo di mero "intermediario" tra cliente e gestore della rete (inquadrabile nello schema del "mandato"), si dovrebbe poi di conseguenza riconoscere la sussistenza di un rapporto diretto tra utente e gestore della rete, tale da rendere non più indispensabile il ricorso al "fornitore" ... Al
contrario, la netta distinzione tra soggetto gestore della rete (che opera in regime di monopolio) e soggetto fornitore del servizio non ha lo scopo di garantire a quest'ultima una "rendita di posizione" in assenza di concrete posizioni a suo carico,
ma ha, invece, la finalità di offrire all'utente finale un servizio personalizzato, più
conforme alle sue esigenze e idoneo a proteggere gli interessi concreti di cui è
portatore. In tale ottica, in caso di disservizio della rete elettrica, il fornitore non può,
secondo buona fede e condotta conforme agli obblighi ex artt. 1175 c.c. e 2 Cost.,
limitarsi ad affermare la responsabilità altrui (sia che essa sia riconducibile al gestore, sia che essa sia riconducibile a soggetti terzi), ma ha l'onere di attivarsi in prima persona al fine di far salvo l'interesse del cliente alla continuità della prestazione energetica, con prestazioni accessorie ed ausiliarie volte a proteggere il
3 concreto interesse del cliente finale". Il tutto con violazione dei c.d. “oneri di protezione” (Cass., III, 14/3/2024, n. 6930).
Passando allo scrutinio dei motivi di appello proposti da con il primo si Pt_1
lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha pronunciato sulla domanda di condanna delle società convenute agli interventi di carattere tecnico necessari alla soluzione delle problematiche indicate.
Deduce l'appellante che il GOT, fra i quesiti, aveva chiesto al perito di “specificare le cause dei disservizi e gli interventi necessari a rimuoverli”, il quale alle pagine 17
e 18 ha indicato soluzioni tecniche idonee a porre rimedio ai disservizi.
Ma il Tribunale non si è pronunciato e comunque la sentenza è errata laddove si dovesse intendere il silenzio quale rigetto della domanda, circostanza peraltro incompatibile con l'accoglimento della domanda di inadempimento.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che a pagina 17 e 18 della CTU, punto 4, il CTU formula delle ipotesi circa le cause degli sbalzi di tensione rilevati ed asserisce che sarebbe opportuno che facesse delle verifiche. Controparte_2
Si tratta quindi non di cause individuate con esattezza ma di probabili concause da verificare. Ne deriverebbe che anche la Corte dovrebbe disporre la condanna ad un facere senza determinazione, ma solo su ipotesi ed eventualità, giungendo così alla conclusione che l'azienda di distribuzione dell'energia elettrica effettui delle verifiche e non delle precise riparazioni della linea elettrica di riferimento.
A parte la circostanza che le appellate hanno asserito di avere effettuato tutte le verifiche e gli interventi del caso.
4 Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo grado laddove ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento degli ulteriori danni a titolo di mancato guadagno ovvero di mancato godimento dell'immobile.
Premette Di IA che il rigetto è motivato per il difetto di prova seppure in termini di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente.
specifica di avere chiesto un risarcimento a tal titolo di euro 22.050,00 a Pt_1
titolo di mancato guadagno da mancata locazione di euro 16.800,00 a titolo di mancato godimento dell'immobile e chiedeva CTU per la quantificazione: peraltro la
CTU svolta ha accertato che i cali di tensione riscontrati hanno determinato conseguenze pregiudizievoli e di avere allegato una CTP dell'ing. che Per_1
attesta il pregio dell'immobile in questione e l'inserimento dello stesso nel circuito delle case-vacanza, con il deposito delle recensioni ed una prenotazione per euro
507,00 nel 2017 ed altra di euro 1.356,00 nel 2018. Richiama la giurisprudenza.
Il motivo è infondato.
In primo luogo osserva la Corte che non si tratta di indisponibilità assoluta del bene ma di disagio nell'utilizzo, quindi di una sua parziale limitazione.
Inoltre, l'appellante ha dato prova della prenotazione di affitto per un periodo molto limitato e per un importo che non raggiunge neppure la metà di quanto liquidato dal primo giudice.
Per cui la liquidazione del primo giudice appare assolutamente congrua ed è stata effettuata equitativamente in mancanza di prova certa (SS.UU., 15.11.2022 n. 33645;
II, 3/2/2025 n. 2610) ed a fronte di prenotazione di locazione per circa 1.800,00 euro.
5 Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha quantificato le spese di lite.
Deduce l'appellante che è errato lo scaglione di riferimento, che il medesimo indica si indica in quello di valore indeterminabile atteso l'oggetto dell'azione;
l'applicazione dei compensi medi conduce ad un compenso complessivo di euro
10.343,00, oltre spese generali, CPA e IVA, cui devono essere aggiunte le spese vive per euro 545,00.
Anche questo motivo è infondato in quanto la liquidazione è avvenuta osservando l'importo del “decisum”, pari a poco oltre 4.000,00 euro.
Insiste infine l'appellante nella CTU per la determinazione del valore locativo dell'immobile, che la Corte non ritiene opportuno disporre per le ragioni evidenziate in proposito del secondo motivo di appello.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado di giudizio che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di Parte_1
ed a favore di e di tenuto conto di quella
[...] CP_5 Controparte_2
preminente risultata a carico dell'appellante.
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, compensi medi, tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta.
Pertanto le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
2.419,00 di cui euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per quella introduttiva,
6 euro 496,00 per la fase di trattazione (nessuna attività istruttoria) ed euro 851,00 per quella decisionale, oltre il rimborso spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 759/2023 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, n. 4898/2022 pubblicata il 28.11.2022.
Condanna a pagare a ed le spese Parte_1 CP_5 Controparte_2
del presente grado di lite quantificate in complessivi euro 2.419,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante,
dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il 24 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 759/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avvocati Angelo Giuseppe Sferlazzo
e Carmelo Paolo Russo, elettivamente domiciliato in Catania, Viale Ionio n. 65
presso lo studio legale associato ” Parte_2
APPELLANTE
CONTRO
- con sede in Roma (C.F. Controparte_1
e P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante p.t. ed P.IVA_1 P.IVA_2
con sede in Roma (C.F. e P. I.V.A. Controparte_2 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e P.IVA_2
difese per procura in atti dagli avvocati Salvatore De Pasquale ed Antonino San Martino, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Catania, via
Umberto n. 279/F
APPELLATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4898/2022 pubblicata il 28.11.2022, resa nel procedimento n. 2614/2018 R.G., definitivamente pronunciando, dichiarava l'inadempimento delle società convenute e le condannava in solido al pagamento, in favore di , di euro 500,00 per riparazione impianti elettrici, euro Parte_1
160,98 per acquisto di radiatori ed euro 3.500,00 per risarcimento del danno subito per non avere potuto godere pienamente dell'immobile che ha patito i cali di tensione di energia elettrica e così in totale euro 4.170,08 oltre alle spese di CTU e di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 29.5.2023. Parte_1
Contr Si sono costituiti il (di seguito ) ed Controparte_1
[...]
Contr
e con riferimento a , ritenere e dichiarare il difetto di Controparte_4
legittimazione passiva di tale Società, con estromissione dal giudizio e comunque ritenerla estranea ai cali di tensione e così rigettare ogni avversa domanda. Con
riferimento ad , confermare l'impugnata sentenza e rigettare Controparte_2
l'avversa richiesta istruttoria di CTU, nonché rigettare la domanda di maggiori compensi per spese del primo grado e condannare controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c ed alle spese del doppio grado di lite.
All'udienza del 7.7.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine per la produzione di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 In limine pare opportuno alla Corte esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione
Contr passiva avanzata da .
L'eccezione è infondata in quanto la Suprema Corte ha avuto modo di confermare una decisione di merito a mente della quale, proprio in un caso che vedeva coinvolta
Contr anche la , nell'esecuzione secondo buona fede di tale prestazione principale il fornitore non si limita a concludere, per conto del cliente, un rapporto di fornitura con il gestore della rete, ma è tenuto a specifici obblighi di protezione, volti a salvaguardare i concreti interessi della controparte sottesi al rapporto contrattuale. Ed
infatti, se il fornitore si limitasse ad assumere il ruolo di mero "intermediario" tra cliente e gestore della rete (inquadrabile nello schema del "mandato"), si dovrebbe poi di conseguenza riconoscere la sussistenza di un rapporto diretto tra utente e gestore della rete, tale da rendere non più indispensabile il ricorso al "fornitore" ... Al
contrario, la netta distinzione tra soggetto gestore della rete (che opera in regime di monopolio) e soggetto fornitore del servizio non ha lo scopo di garantire a quest'ultima una "rendita di posizione" in assenza di concrete posizioni a suo carico,
ma ha, invece, la finalità di offrire all'utente finale un servizio personalizzato, più
conforme alle sue esigenze e idoneo a proteggere gli interessi concreti di cui è
portatore. In tale ottica, in caso di disservizio della rete elettrica, il fornitore non può,
secondo buona fede e condotta conforme agli obblighi ex artt. 1175 c.c. e 2 Cost.,
limitarsi ad affermare la responsabilità altrui (sia che essa sia riconducibile al gestore, sia che essa sia riconducibile a soggetti terzi), ma ha l'onere di attivarsi in prima persona al fine di far salvo l'interesse del cliente alla continuità della prestazione energetica, con prestazioni accessorie ed ausiliarie volte a proteggere il
3 concreto interesse del cliente finale". Il tutto con violazione dei c.d. “oneri di protezione” (Cass., III, 14/3/2024, n. 6930).
Passando allo scrutinio dei motivi di appello proposti da con il primo si Pt_1
lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha pronunciato sulla domanda di condanna delle società convenute agli interventi di carattere tecnico necessari alla soluzione delle problematiche indicate.
Deduce l'appellante che il GOT, fra i quesiti, aveva chiesto al perito di “specificare le cause dei disservizi e gli interventi necessari a rimuoverli”, il quale alle pagine 17
e 18 ha indicato soluzioni tecniche idonee a porre rimedio ai disservizi.
Ma il Tribunale non si è pronunciato e comunque la sentenza è errata laddove si dovesse intendere il silenzio quale rigetto della domanda, circostanza peraltro incompatibile con l'accoglimento della domanda di inadempimento.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che a pagina 17 e 18 della CTU, punto 4, il CTU formula delle ipotesi circa le cause degli sbalzi di tensione rilevati ed asserisce che sarebbe opportuno che facesse delle verifiche. Controparte_2
Si tratta quindi non di cause individuate con esattezza ma di probabili concause da verificare. Ne deriverebbe che anche la Corte dovrebbe disporre la condanna ad un facere senza determinazione, ma solo su ipotesi ed eventualità, giungendo così alla conclusione che l'azienda di distribuzione dell'energia elettrica effettui delle verifiche e non delle precise riparazioni della linea elettrica di riferimento.
A parte la circostanza che le appellate hanno asserito di avere effettuato tutte le verifiche e gli interventi del caso.
4 Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo grado laddove ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento degli ulteriori danni a titolo di mancato guadagno ovvero di mancato godimento dell'immobile.
Premette Di IA che il rigetto è motivato per il difetto di prova seppure in termini di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente.
specifica di avere chiesto un risarcimento a tal titolo di euro 22.050,00 a Pt_1
titolo di mancato guadagno da mancata locazione di euro 16.800,00 a titolo di mancato godimento dell'immobile e chiedeva CTU per la quantificazione: peraltro la
CTU svolta ha accertato che i cali di tensione riscontrati hanno determinato conseguenze pregiudizievoli e di avere allegato una CTP dell'ing. che Per_1
attesta il pregio dell'immobile in questione e l'inserimento dello stesso nel circuito delle case-vacanza, con il deposito delle recensioni ed una prenotazione per euro
507,00 nel 2017 ed altra di euro 1.356,00 nel 2018. Richiama la giurisprudenza.
Il motivo è infondato.
In primo luogo osserva la Corte che non si tratta di indisponibilità assoluta del bene ma di disagio nell'utilizzo, quindi di una sua parziale limitazione.
Inoltre, l'appellante ha dato prova della prenotazione di affitto per un periodo molto limitato e per un importo che non raggiunge neppure la metà di quanto liquidato dal primo giudice.
Per cui la liquidazione del primo giudice appare assolutamente congrua ed è stata effettuata equitativamente in mancanza di prova certa (SS.UU., 15.11.2022 n. 33645;
II, 3/2/2025 n. 2610) ed a fronte di prenotazione di locazione per circa 1.800,00 euro.
5 Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha quantificato le spese di lite.
Deduce l'appellante che è errato lo scaglione di riferimento, che il medesimo indica si indica in quello di valore indeterminabile atteso l'oggetto dell'azione;
l'applicazione dei compensi medi conduce ad un compenso complessivo di euro
10.343,00, oltre spese generali, CPA e IVA, cui devono essere aggiunte le spese vive per euro 545,00.
Anche questo motivo è infondato in quanto la liquidazione è avvenuta osservando l'importo del “decisum”, pari a poco oltre 4.000,00 euro.
Insiste infine l'appellante nella CTU per la determinazione del valore locativo dell'immobile, che la Corte non ritiene opportuno disporre per le ragioni evidenziate in proposito del secondo motivo di appello.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado di giudizio che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di Parte_1
ed a favore di e di tenuto conto di quella
[...] CP_5 Controparte_2
preminente risultata a carico dell'appellante.
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, compensi medi, tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta.
Pertanto le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
2.419,00 di cui euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per quella introduttiva,
6 euro 496,00 per la fase di trattazione (nessuna attività istruttoria) ed euro 851,00 per quella decisionale, oltre il rimborso spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 759/2023 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, n. 4898/2022 pubblicata il 28.11.2022.
Condanna a pagare a ed le spese Parte_1 CP_5 Controparte_2
del presente grado di lite quantificate in complessivi euro 2.419,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante,
dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il 24 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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