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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/11/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della NI, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Mario Miele Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 352/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale coniugi, promosso da
, nato il [...] a [...], (C.F. Parte_1
e , nata ad [...], il [...], (C.F. C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...]della NI (Sa), alla C.F._2
Contrada Curci n.24, rappresentati e difesi, dall'avv. Giuseppe Lucibello (C.F.
) ed elettivamente domiciliati, giusto mandato in atti, presso C.F._3 il suo studio professionale, in Vallo Scalo (Sa), Via Nazionale n. 38;
RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della NI, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso introduttivo con visto del 26.07.2025.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Gli odierni ricorrenti i signori e con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 01.07.2025 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Vallo della
NI (Sa), in data 28.08.1976, e trascritto nel Registro dello Stato Civile di
Comune di Vallo della NI (Sa), alla Parte II, Serie A, dell'anno 1976, Atto N.
32, in regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano a Vallo della NI (Sa) il 17.06.1977 il primogenito, a Vallo della Persona_1
NI l'11.03.1986, il secondogenito, ed il 26.10.1990 a Vallo della Persona_2
NI (Sa), il terzogenito tutti maggiorenni ed economicamente Persona_3 autosufficienti;
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni: “…a) i coniugi vivranno separati di tetto , di mensa e con l'obbligo del mutuo rispetto , liberi di fissare la loro dimora ove la ritengono opportuno, fin da ora,;
b) il signor ( C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1954 e vivrà in contrada Curci n.24 Vallo della NI (SA) ; c) Parte_2
(c.f. ) residente contrada Curci n.24 scala esterno A interno n.1 C.F._2
Vallo della NI (SA) ; d) i coniugi – salvo quanto emergente dal presente atto – dichiarano di non avere altri rapporti economici e patrimoniali da regolare…”.
La prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 17.09.2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte, preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale alla suddetta udienza con dichiarazione autenticata dai difensori unitamente ai ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, di non volersi riconciliare.
La causa veniva, quindi, riservata in decisione con provvedimento del 22.10.2025.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative e recepibili in questa sede.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della NI, definitivamente pronunciando sul ricorso di separazione congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i signori e , Parte_1 Parte_2 coniugi per matrimonio concordatario celebrato in Vallo della NI (Sa), in data 28.08.1976 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Comune di
Vallo della NI (Sa), alla Parte II, Serie A, dell'anno 1976, Atto N. 32, alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vallo della NI
(Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della NI nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni