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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3513/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3513 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Annalisa Recano presso la quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Annalisa Recano presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2025, ed esponevano di aver contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Roma il 22.11.1975; che i figli nati dalla loro unione erano maggiorenni ed autonomi redditualmente;
che l'unione familiare negli ultimi anni era stata caratterizzata da continui litigi ed incomprensioni;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
pagina 1 di 3 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
II. La casa familiare sita in Pozzuoli Sottopassaggio Savino Vitagliano n. 4 Int. 1 è assegnata con tutti gli arredi al sig. ; Parte_1
III. La sig.ra trasferirà la propria residenza presso la figlia in Pozzuoli Controparte_1 Parte_2
Sottopassaggio Savino Vitagliano n. 14;
IV. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di Euro Parte_1 Controparte_1
100,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
V. spese legali compensate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto n. 10, p. II, s. B, Parte_1 Controparte_1
sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1976);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di ROMA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.6.2025
pagina 2 di 3 Il giudice estensore
Dott.ssa Giulia d'Alessandro
Il Presidente
Dott. Valeria Rosetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3513 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Annalisa Recano presso la quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Annalisa Recano presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2025, ed esponevano di aver contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Roma il 22.11.1975; che i figli nati dalla loro unione erano maggiorenni ed autonomi redditualmente;
che l'unione familiare negli ultimi anni era stata caratterizzata da continui litigi ed incomprensioni;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
pagina 1 di 3 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
II. La casa familiare sita in Pozzuoli Sottopassaggio Savino Vitagliano n. 4 Int. 1 è assegnata con tutti gli arredi al sig. ; Parte_1
III. La sig.ra trasferirà la propria residenza presso la figlia in Pozzuoli Controparte_1 Parte_2
Sottopassaggio Savino Vitagliano n. 14;
IV. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di Euro Parte_1 Controparte_1
100,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
V. spese legali compensate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto n. 10, p. II, s. B, Parte_1 Controparte_1
sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1976);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di ROMA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.6.2025
pagina 2 di 3 Il giudice estensore
Dott.ssa Giulia d'Alessandro
Il Presidente
Dott. Valeria Rosetti
pagina 3 di 3