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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5655 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1723/2021 posta in deliberazione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato
- APPELLANTE - contro
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Proietti (C.F.
) C.F._1
Avente ad oggetto: Appello avverso l'ordinanza dl Tribunale di Roma, pubblicata l'11/06/2021,
R.G. n. 67847/2019
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter, co. 6, c.p.c., emessa in data 17.02.2021 (R.G. n. 67847/2019) e comunicata in data 18.02.2021, il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione II Civile, accoglieva la domanda proposta dall' , condannando l' Controparte_1 [...]
l pagamento della somma di € 47.645,22 a titolo di saldo per le Parte_1 Pt_1
1 annualità 2018, 2019 e 2020, oltre accessori, e al pagamento delle spese processuali liquidate in €
2.604,00.
La domanda di primo grado si fondava sulla ritenuta inapplicabilità della Circolare prot. n. Pt_1
75117 del 4 ottobre 2017, la quale aveva determinato una riduzione del valore di 110 "titoli PAC" assegnati all . L' sosteneva che i titoli ridotti erano "titoli originari" Controparte_1 CP_1
ex art. 24 del Regolamento UE 1307/2013, e non "titoli da riserva" ex art. 30 dello stesso
Regolamento, unici soggetti a tale decurtazione. Su tale punto, il Tribunale accertava l'erroneità dell'operato di e la conseguente illegittima riduzione dei titoli, statuizione non oggetto di Pt_1
specifico appello e, dunque, ormai incontestabile.
si era costituita in primo grado eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in Pt_1
relazione alla richiesta di condanna al pagamento, sostenendo che la Regione Piemonte avesse istituito un proprio organismo pagatore (ARPEA), competente per l'erogazione dei fondi sul proprio territorio, e che il ruolo di fosse esclusivamente di coordinamento. , come detto, non Pt_1 Pt_1
aveva contestato la pronuncia sulla rideterminazione dei titoli, ma solo la propria obbligazione di pagamento diretto.
Il Tribunale di Roma, nel rigettare l'eccezione di legittimazione passiva sollevata da , aveva Pt_1
statuito che "è proprio la funzione dell'ente di coordinamento che provvede a calcolare i titoli Pt_1
ed a trasferirne all'organismo regionale i fondi per pagarli che non consente di accogliere il difetto di legittimazione passiva".
Avverso detta ordinanza, ha proposto appello limitatamente alla parte in cui è stata condannata Pt_1 al pagamento della somma di € 47.645,22 e delle spese processuali, riproponendo l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva. L'appellante ha ribadito che la competenza per l'erogazione dei contributi nel territorio piemontese spetta ad ARPEA, organismo pagatore regionale, e che Pt_1
opera unicamente in qualità di organismo di coordinamento, non avendo un rapporto diretto con i beneficiari dei pagamenti.
L' si è costituita nel giudizio di appello, contestando le Controparte_1
argomentazioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello. Ha ribadito che il Tribunale di primo grado aveva correttamente motivato il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva, poiché
, nella sua qualità di organismo di coordinamento ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 Pt_1
e del proprio Statuto, è responsabile della corretta gestione e trasferimento dei fondi agricoli europei.
2 Ritiene questa Corte che l'appello proposto da sia infondato e, pertanto, debba essere Pt_1
integralmente rigettato. La questione centrale del presente gravame verte sulla legittimazione passiva di in relazione alla condanna al pagamento delle somme illegittimamente trattenute. Pt_1
L'appellante fonda la sua difesa sulla ripartizione delle competenze tra organismo di coordinamento
( ) e organismi pagatori regionali (nel caso di specie, ARPEA). Tuttavia, tale ripartizione non Pt_1
è idonea ad escludere la legittimazione passiva di nel presente giudizio. Pt_1
In primo luogo, è pacifico in giurisprudenza che la legittimazione passiva di un ente pubblico sussista in relazione all'azione di accertamento di un'obbligazione, anche qualora l'esecuzione materiale del pagamento sia demandata ad altro soggetto. Nel caso di specie, la condanna al pagamento consegue all'accertamento dell'illegittima riduzione dei titoli PAC, operata da attraverso la propria Pt_1
Circolare prot. n. 75117 del 4 ottobre 2017. L'errore nella determinazione dei titoli e nella successiva quantificazione dell'aiuto è imputabile direttamente ad , nella sua funzione di organismo Pt_1
responsabile della gestione e del controllo del sistema delle erogazioni.
In secondo luogo, la tesi di , secondo cui la responsabilità per il pagamento ricadrebbe Pt_1
esclusivamente su ARPEA in quanto organismo pagatore regionale, non tiene conto della complessa struttura del sistema dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune (PAC). Il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce chiaramente i ruoli degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento. In particolare, l'articolo 7 di detto
Regolamento disciplina l'organismo di coordinamento, stabilendo che esso è responsabile, tra l'altro, della raccolta delle informazioni necessarie e della trasmissione delle stesse alla Commissione europea. Anche se l'organismo pagatore regionale (ARPEA) effettua materialmente i pagamenti, esso agisce sulla base delle decisioni e delle istruzioni fornite dall'organismo di coordinamento, che è
. Pt_1
A rafforzare tale interpretazione vi è il Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, recante lo "Statuto di
". In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) di tale Statuto, espressamente richiamato Pt_1
dall'appellata, prevede tra le funzioni di quella di "trasferire agli Organismi pagatori le Pt_1
anticipazioni ricevute". Questa disposizione è dirimente, in quanto chiarisce che non è un Pt_1
mero soggetto di raccordo amministrativo, ma ha un ruolo attivo e fondamentale nel processo di erogazione dei fondi, detenendo la disponibilità delle somme e provvedendo al loro trasferimento agli organismi pagatori regionali.
3 Ne consegue che ARPEA, pur essendo l'ente preposto all'erogazione fisica delle somme sul territorio piemontese, opera come longa manus di , ricevendo da quest'ultima i fondi necessari. La causa Pt_1
del credito dell' nei confronti del sistema di erogazione PAC risiede Controparte_1
nell'erronea determinazione dei titoli da parte di . Pertanto, l'obbligazione di pagamento, pur Pt_1
potendo essere materialmente adempiuta da ARPEA su disposizione di , nasce e trova la sua Pt_1
legittimazione nel rapporto giuridico che intercorre tra il beneficiario e l'organismo di coordinamento che sovrintende e gestisce il sistema di erogazione dei fondi europei.
La condanna di al pagamento è quindi una naturale conseguenza dell'accertamento Pt_1
dell'illegittimità della propria condotta nella gestione dei titoli e della sua funzione di ente responsabile del corretto flusso finanziario dei contributi agricoli. La tesi della scissione completa di responsabilità tra organismo di coordinamento e organismo pagatore regionale, avanzata da , Pt_1
non trova riscontro nella normativa comunitaria e nazionale che disciplina il settore, né nella prassi consolidata.
Per tutti i motivi esposti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di deve essere Pt_1
nuovamente rigettata, e l'appello proposto deve essere dichiarato infondato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
R.G. n. 1723/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto dall avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II Civile, del 17.02.2021 (R.G. n.
67847/2019).
2. CONFERMA integralmente l'ordinanza impugnata.
3. NA l'appellante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado di Pt_1
appello in favore dell , che si liquidano in euro Controparte_1
4500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, se dovuto, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2025
4 Il Presidente Il Consigliere Estensore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1723/2021 posta in deliberazione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato
- APPELLANTE - contro
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Proietti (C.F.
) C.F._1
Avente ad oggetto: Appello avverso l'ordinanza dl Tribunale di Roma, pubblicata l'11/06/2021,
R.G. n. 67847/2019
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter, co. 6, c.p.c., emessa in data 17.02.2021 (R.G. n. 67847/2019) e comunicata in data 18.02.2021, il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione II Civile, accoglieva la domanda proposta dall' , condannando l' Controparte_1 [...]
l pagamento della somma di € 47.645,22 a titolo di saldo per le Parte_1 Pt_1
1 annualità 2018, 2019 e 2020, oltre accessori, e al pagamento delle spese processuali liquidate in €
2.604,00.
La domanda di primo grado si fondava sulla ritenuta inapplicabilità della Circolare prot. n. Pt_1
75117 del 4 ottobre 2017, la quale aveva determinato una riduzione del valore di 110 "titoli PAC" assegnati all . L' sosteneva che i titoli ridotti erano "titoli originari" Controparte_1 CP_1
ex art. 24 del Regolamento UE 1307/2013, e non "titoli da riserva" ex art. 30 dello stesso
Regolamento, unici soggetti a tale decurtazione. Su tale punto, il Tribunale accertava l'erroneità dell'operato di e la conseguente illegittima riduzione dei titoli, statuizione non oggetto di Pt_1
specifico appello e, dunque, ormai incontestabile.
si era costituita in primo grado eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in Pt_1
relazione alla richiesta di condanna al pagamento, sostenendo che la Regione Piemonte avesse istituito un proprio organismo pagatore (ARPEA), competente per l'erogazione dei fondi sul proprio territorio, e che il ruolo di fosse esclusivamente di coordinamento. , come detto, non Pt_1 Pt_1
aveva contestato la pronuncia sulla rideterminazione dei titoli, ma solo la propria obbligazione di pagamento diretto.
Il Tribunale di Roma, nel rigettare l'eccezione di legittimazione passiva sollevata da , aveva Pt_1
statuito che "è proprio la funzione dell'ente di coordinamento che provvede a calcolare i titoli Pt_1
ed a trasferirne all'organismo regionale i fondi per pagarli che non consente di accogliere il difetto di legittimazione passiva".
Avverso detta ordinanza, ha proposto appello limitatamente alla parte in cui è stata condannata Pt_1 al pagamento della somma di € 47.645,22 e delle spese processuali, riproponendo l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva. L'appellante ha ribadito che la competenza per l'erogazione dei contributi nel territorio piemontese spetta ad ARPEA, organismo pagatore regionale, e che Pt_1
opera unicamente in qualità di organismo di coordinamento, non avendo un rapporto diretto con i beneficiari dei pagamenti.
L' si è costituita nel giudizio di appello, contestando le Controparte_1
argomentazioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello. Ha ribadito che il Tribunale di primo grado aveva correttamente motivato il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva, poiché
, nella sua qualità di organismo di coordinamento ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 Pt_1
e del proprio Statuto, è responsabile della corretta gestione e trasferimento dei fondi agricoli europei.
2 Ritiene questa Corte che l'appello proposto da sia infondato e, pertanto, debba essere Pt_1
integralmente rigettato. La questione centrale del presente gravame verte sulla legittimazione passiva di in relazione alla condanna al pagamento delle somme illegittimamente trattenute. Pt_1
L'appellante fonda la sua difesa sulla ripartizione delle competenze tra organismo di coordinamento
( ) e organismi pagatori regionali (nel caso di specie, ARPEA). Tuttavia, tale ripartizione non Pt_1
è idonea ad escludere la legittimazione passiva di nel presente giudizio. Pt_1
In primo luogo, è pacifico in giurisprudenza che la legittimazione passiva di un ente pubblico sussista in relazione all'azione di accertamento di un'obbligazione, anche qualora l'esecuzione materiale del pagamento sia demandata ad altro soggetto. Nel caso di specie, la condanna al pagamento consegue all'accertamento dell'illegittima riduzione dei titoli PAC, operata da attraverso la propria Pt_1
Circolare prot. n. 75117 del 4 ottobre 2017. L'errore nella determinazione dei titoli e nella successiva quantificazione dell'aiuto è imputabile direttamente ad , nella sua funzione di organismo Pt_1
responsabile della gestione e del controllo del sistema delle erogazioni.
In secondo luogo, la tesi di , secondo cui la responsabilità per il pagamento ricadrebbe Pt_1
esclusivamente su ARPEA in quanto organismo pagatore regionale, non tiene conto della complessa struttura del sistema dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune (PAC). Il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce chiaramente i ruoli degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento. In particolare, l'articolo 7 di detto
Regolamento disciplina l'organismo di coordinamento, stabilendo che esso è responsabile, tra l'altro, della raccolta delle informazioni necessarie e della trasmissione delle stesse alla Commissione europea. Anche se l'organismo pagatore regionale (ARPEA) effettua materialmente i pagamenti, esso agisce sulla base delle decisioni e delle istruzioni fornite dall'organismo di coordinamento, che è
. Pt_1
A rafforzare tale interpretazione vi è il Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, recante lo "Statuto di
". In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) di tale Statuto, espressamente richiamato Pt_1
dall'appellata, prevede tra le funzioni di quella di "trasferire agli Organismi pagatori le Pt_1
anticipazioni ricevute". Questa disposizione è dirimente, in quanto chiarisce che non è un Pt_1
mero soggetto di raccordo amministrativo, ma ha un ruolo attivo e fondamentale nel processo di erogazione dei fondi, detenendo la disponibilità delle somme e provvedendo al loro trasferimento agli organismi pagatori regionali.
3 Ne consegue che ARPEA, pur essendo l'ente preposto all'erogazione fisica delle somme sul territorio piemontese, opera come longa manus di , ricevendo da quest'ultima i fondi necessari. La causa Pt_1
del credito dell' nei confronti del sistema di erogazione PAC risiede Controparte_1
nell'erronea determinazione dei titoli da parte di . Pertanto, l'obbligazione di pagamento, pur Pt_1
potendo essere materialmente adempiuta da ARPEA su disposizione di , nasce e trova la sua Pt_1
legittimazione nel rapporto giuridico che intercorre tra il beneficiario e l'organismo di coordinamento che sovrintende e gestisce il sistema di erogazione dei fondi europei.
La condanna di al pagamento è quindi una naturale conseguenza dell'accertamento Pt_1
dell'illegittimità della propria condotta nella gestione dei titoli e della sua funzione di ente responsabile del corretto flusso finanziario dei contributi agricoli. La tesi della scissione completa di responsabilità tra organismo di coordinamento e organismo pagatore regionale, avanzata da , Pt_1
non trova riscontro nella normativa comunitaria e nazionale che disciplina il settore, né nella prassi consolidata.
Per tutti i motivi esposti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di deve essere Pt_1
nuovamente rigettata, e l'appello proposto deve essere dichiarato infondato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
R.G. n. 1723/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto dall avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II Civile, del 17.02.2021 (R.G. n.
67847/2019).
2. CONFERMA integralmente l'ordinanza impugnata.
3. NA l'appellante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado di Pt_1
appello in favore dell , che si liquidano in euro Controparte_1
4500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, se dovuto, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2025
4 Il Presidente Il Consigliere Estensore
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