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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.370
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.02.2025
TRA
(P.I. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Taranto alla Via G. Lacaita 1, in persona del liquidatore pro-tempore, Sig.ra
, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Dante n. 205, Parte_2
presso lo studio dell' avv. Vito Lorenzo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al presente atto;
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in proprio e quale mandatario speciale della , in persona del CP_2
legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Ester Cascio e Antonio Andriulli, per giusta procura alle liti conferita con atto a rogito del Dott. Notaio Per_1
in Fiumicino, in data 23.01.2023, Rep. 37590/7131 ed elettivamente
1 domiciliato presso l'Ufficio legale dell' di Taranto, in Via Golfo di CP_3
Taranto 7/D;
- APPELLATA-
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.187/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso in opposizione proposto dalla soc. in persona del legale liquidatore, nei confronti dell' Parte_1 [...]
diretto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito CP_4
n.40620170000345686000 di € 41.458,44,relativo a crediti derivanti dalle omissioni contributive dovuti al e somme aggiuntive per il periodo febbraio 2014-luglio CP_5
2016 e per l'effetto dichiarava non dovuta dall'opponente la parte contributiva richiesta dall' in rapporto al computo-in quantificazione della paga orario dei CP_3
dipendenti di cui alle pag.10-13 del verbale di accertamento in atti-della quota contrattuale per il finanziamento delle prestazioni assicurate dall'ente bilaterale
”nella misura globale di € 0,40 per cento di paga base e contigenza, per quattordici mensilità nonché la quota fissa da versare al Fondo in base all'accordo del Pt_3
18 gennaio 2014 relativo all'assistenza sanitaria integrativa”; rigettava la parte residua dell'opposizione.
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la società in persona del legale Parte_1
rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la parziale riforma.
Resisteva l' in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_6
rigetto dell'avverso gravame, con il favore delle spese.
2 All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con diffuse argomentazioni l'appellante si duole della parziale erroneità della motivazione della sentenza impugnata, in particolare censura la decisione per erronea valutazione degli elementi di prova.
Le doglianze non colgono nel segno e vanno disattese.
L'oggetto della disamina affidata a questo Collegio, prende spunto dall'opposizione ad intimazione di pagamento per un ammontare complessivo di € 41.458,44 a titolo di omissioni contributive di cui al verbale ispettivo n.7800.30.1.2017.0031480 del
6,2.2013, promossa dall'appellante che eccepiva, preliminarmente la nullità dell'atto opposto per genericità e nel merito asserendo, comunque, di nulla dovere per inesistenza delle irregolarità contestatele con il verbale di accertamento.
Deduceva, in particolare la ricorrente sulla veridicità del rapporto di lavoro subordinato di nonché sull'inesistenza delle contestazioni relative Persona_2
alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dai lavoratori e _3
, allegando a riprova dell'assunto, rispettivamente, il verbale di Persona_4
conciliazione giudiziale e sindacale concluso con i suddetti lavoratori nei quali gli stessi avrebbero esplicitamente riconosciuto la correttezza di quanto percepito a titolo di retribuzione da parte dell'azienda, l'inesistenza delle giornate di assenza non retribuite per le lavoratrici e l'assenza di Persona_5 Persona_6
prestazioni di lavoro nero da parte della lavoratrice posto che la Persona_7
stessa nel periodo precedente l'assunzione avrebbe lavorato solo occasionalmente e oltre tutto retribuita regolarmente con i voucher allegando all'uopo il riepilogo estratto dal Portale ed infine l'assenza di alcun obbligo di iscrizione agli Enti CP_3
Bilaterali.
3 L' , costituendosi in giudizio, contestava in fatto ed in diritto tutte le avverse CP_3
pretese.
Reputa la Corte che l'impugnata sentenza sia correttamente motivata.
Emerge, infatti, dalla prova documentale che gli addebiti contributivi oggetto di causa, siano riferiti ad un illegittimo abbattimento dell'imponibile contributivo, a
motivo del minor orario registrato per le lavoratrici e Persona_5 Per_6
per assenze non retribuite prive di giustificazione, della mancata registrazione
[...]
delle ore di lavoro supplementari e di straordinario svolte dai lavoratori _3
e , assunti con contratto di lavoro a tempo parziale,
[...] Persona_4
rispettivamente, per 30 ore settimanali e 12 ore settimanali ( dal 01.6.2014) e a 24
ore settimanali ( dal 01.3.2015),per l' impiego di lavoratori irregolari per 15 gg
precedenti la formale assunzione per (sulla base della Persona_7
dichiarazione della lavoratrice, nonché da ultimo alla contribuzione dovuta in conseguenza della mancata iscrizione all' Ente Bilaterale.
Pertanto, l'addebito contributivo riguarda irregolarità riscontrate nella denuncia dell'imponibile per una parte dei dipendenti in forza della società, per ore di lavoro straordinario e supplementare non dichiarate ( e , per assenze Per_3 Per_4
non retribuite indicate sul LUL, ( e ) in forza della l.389/89, per Per_8 Per_6
irregolare occupazione precedente l'assunzione ( ).mentre non risulta Per_7
compreso l'ammontare delle agevolazioni revocate, di cui alle pagine 16 e 17, pari a complessivi € 14.793,59, né potrebbe esserci alcun recupero per le agevolazioni per il lavoratore stante l'avvenuto disconoscimento del rapporto di Persona_2
lavoro.
In relazione, all'addebito per lavoro supplementare e straordinario svolto da parte dei lavoratori (assunto con contratto di lavoro part-time a 30 ore _3
settimanali dal 01.02.2014) e ( assunta con contratto di lavoro Persona_4
part-time a 12 ore settimanali dal 12.6.2014 e a 24 ore settimanali dal 01.3.2015) così
4 le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori agli ispettori, così “Il mio Per_3
orario giornaliero di lavoro è compreso dalle 6:30 alle 16:00 …per un orario totale settimanale di 60 ore per 6 giorni la settimana..”, così “Il mio orario di Per_4
lavoro: mattino dalle 7:00 fino alle 16:00 o pomeriggio dalle 16:00 alle 24:00 per n.
6 giorni alla settimana…effettuo lavoro straordinario non risultante in busta paga…”,
entrambi provvedendo ad indicare anche i nominativi dei colleghi, e CP_7
( per entrambi), , Tes_1 Controparte_8 CP_9 Persona_6
( solo per la , oltre che reciprocamente i loro nomi. Controparte_10 Per_4
In ordine, alle giornate di assenza non retribuite per le lavoratrici e Persona_5
la contestazione, risulta scaturita dall'esame del LUL, da parte degli Persona_6
CP_11
L'attività istruttoria orale consistita nell'ammissione ed escussione dei testi richiesti dalla parte ricorrente che hanno riferito su circostanze riferite al rapporto di lavoro subordinato disconosciuto dagli ispettori, ma non oggetto di alcun recupero contributivo, nei confronti della società, non risulta idonea a smentire la ricostruzione e,quindi, l'addebito operato dagli CP_11
I lavoratori, nel firmare il contratto di lavoro, dove viene stabilito un preciso e completo orario di lavoro, si sono messi a disposizione all'interno di quell'orario di lavoro garantendo al datore di lavoro la disponibilità delle proprie energie e risorse lavorative.
Nel caso di sospensione delle prestazioni lavorative causate da responsabilità del datore di lavoro, per mancanza di commesse o altri eventi facenti parte del rischio di impresa, in costanza del rapporto di lavoro, non può sospendersi il diritto dei lavoratori di percepire, per quel periodo, la retribuzione e di conseguenza avere un'adeguata copertura contributiva. Il dipendente mette a disposizione del datore le proprie energie lavorative con continuità ed è comunque a disposizione del datore di lavoro cui offre la sua prestazione secondo quanto stabilito in sede contrattuale, e se
5 questa non è accettata per ragioni imputabili all'organizzazione del datore di lavoro, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento della retribuzione per l'orario di lavoro pattuito e di conseguenza alla copertura assicurativa e previdenziale del lavoratore. Gli obblighi contributivi quindi devono restare insensibili agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro nell'erogazione della retribuzione per cui il relativo computo prescinde dagli emolumenti materialmente erogati, dovendo invece essere commisurati alle retribuzioni che i lavoratori hanno diritto di ricevere nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili.
Orbene l'art. 1 comma 1 del D.L. 389/89 convertito in legge 389/1989, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, se più favorevoli;
considerato che la retribuzione imponibile si determina sul contrattualmente dovuto e non su quanto di fatto corrisposto, la stessa va commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi,
con esclusione delle assenze o sospensioni del lavoro per le cause appositamente previste dalle norme stesse. La norma è stata dettata dalla necessità di garantire e dare certezza al gettito contributivo con finalità antielusiva.
Per le lavoratici e è stata quindi addebitata la contribuzione Per_5 Per_6
omessa, quantificata sulla base degli imponibili contributivi calcolati in applicazione del CCNL Turismo –Pubblici Esercizi, e ciò, appunto, ai sensi dell'art. 1 del D.L.
389/89 convertito in legge 389/89.
In relazione poi all'addebito per lavoro nero per la lavoratrice , per Persona_7
i 14 gg precedenti la formale assunzione avvenuta in data 01.3.2016, soccorrono le dichiarazioni della stessa lavoratrice (cfr “…ho fatto un periodo di prova cominciato a metà febbraio fino alla fine del mese prima di essere assunta in data 1 marzo
6 2016..”); per altro verso vi è da dire come l'affermazione di parte appellante in ordine ad un'occasionalità delle prestazioni rese in quel periodo risulta smentita per tabulas proprio dall'esame del riepilogo estratto dal Portale dei voucher con i CP_3
quali sarebbe stata retribuita, dal quale risulta, al contrario come la lavoratrice in parola sia stata impiegata con assoluta regolarità e continuità nel periodo dal 16
febbraio al 29 febbraio del 2016.
La sentenza impugnata è priva dei vizi denunciati,pertanto dev'essere confermata.
Quanto alle spese di lite del presente grado, tenuto conto della natura della causa e della qualità delle parti, appare equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
3) Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per l'appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Taranto, 26.2.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.370
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.02.2025
TRA
(P.I. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Taranto alla Via G. Lacaita 1, in persona del liquidatore pro-tempore, Sig.ra
, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Dante n. 205, Parte_2
presso lo studio dell' avv. Vito Lorenzo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al presente atto;
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in proprio e quale mandatario speciale della , in persona del CP_2
legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Ester Cascio e Antonio Andriulli, per giusta procura alle liti conferita con atto a rogito del Dott. Notaio Per_1
in Fiumicino, in data 23.01.2023, Rep. 37590/7131 ed elettivamente
1 domiciliato presso l'Ufficio legale dell' di Taranto, in Via Golfo di CP_3
Taranto 7/D;
- APPELLATA-
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.187/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso in opposizione proposto dalla soc. in persona del legale liquidatore, nei confronti dell' Parte_1 [...]
diretto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito CP_4
n.40620170000345686000 di € 41.458,44,relativo a crediti derivanti dalle omissioni contributive dovuti al e somme aggiuntive per il periodo febbraio 2014-luglio CP_5
2016 e per l'effetto dichiarava non dovuta dall'opponente la parte contributiva richiesta dall' in rapporto al computo-in quantificazione della paga orario dei CP_3
dipendenti di cui alle pag.10-13 del verbale di accertamento in atti-della quota contrattuale per il finanziamento delle prestazioni assicurate dall'ente bilaterale
”nella misura globale di € 0,40 per cento di paga base e contigenza, per quattordici mensilità nonché la quota fissa da versare al Fondo in base all'accordo del Pt_3
18 gennaio 2014 relativo all'assistenza sanitaria integrativa”; rigettava la parte residua dell'opposizione.
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la società in persona del legale Parte_1
rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la parziale riforma.
Resisteva l' in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_6
rigetto dell'avverso gravame, con il favore delle spese.
2 All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con diffuse argomentazioni l'appellante si duole della parziale erroneità della motivazione della sentenza impugnata, in particolare censura la decisione per erronea valutazione degli elementi di prova.
Le doglianze non colgono nel segno e vanno disattese.
L'oggetto della disamina affidata a questo Collegio, prende spunto dall'opposizione ad intimazione di pagamento per un ammontare complessivo di € 41.458,44 a titolo di omissioni contributive di cui al verbale ispettivo n.7800.30.1.2017.0031480 del
6,2.2013, promossa dall'appellante che eccepiva, preliminarmente la nullità dell'atto opposto per genericità e nel merito asserendo, comunque, di nulla dovere per inesistenza delle irregolarità contestatele con il verbale di accertamento.
Deduceva, in particolare la ricorrente sulla veridicità del rapporto di lavoro subordinato di nonché sull'inesistenza delle contestazioni relative Persona_2
alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dai lavoratori e _3
, allegando a riprova dell'assunto, rispettivamente, il verbale di Persona_4
conciliazione giudiziale e sindacale concluso con i suddetti lavoratori nei quali gli stessi avrebbero esplicitamente riconosciuto la correttezza di quanto percepito a titolo di retribuzione da parte dell'azienda, l'inesistenza delle giornate di assenza non retribuite per le lavoratrici e l'assenza di Persona_5 Persona_6
prestazioni di lavoro nero da parte della lavoratrice posto che la Persona_7
stessa nel periodo precedente l'assunzione avrebbe lavorato solo occasionalmente e oltre tutto retribuita regolarmente con i voucher allegando all'uopo il riepilogo estratto dal Portale ed infine l'assenza di alcun obbligo di iscrizione agli Enti CP_3
Bilaterali.
3 L' , costituendosi in giudizio, contestava in fatto ed in diritto tutte le avverse CP_3
pretese.
Reputa la Corte che l'impugnata sentenza sia correttamente motivata.
Emerge, infatti, dalla prova documentale che gli addebiti contributivi oggetto di causa, siano riferiti ad un illegittimo abbattimento dell'imponibile contributivo, a
motivo del minor orario registrato per le lavoratrici e Persona_5 Per_6
per assenze non retribuite prive di giustificazione, della mancata registrazione
[...]
delle ore di lavoro supplementari e di straordinario svolte dai lavoratori _3
e , assunti con contratto di lavoro a tempo parziale,
[...] Persona_4
rispettivamente, per 30 ore settimanali e 12 ore settimanali ( dal 01.6.2014) e a 24
ore settimanali ( dal 01.3.2015),per l' impiego di lavoratori irregolari per 15 gg
precedenti la formale assunzione per (sulla base della Persona_7
dichiarazione della lavoratrice, nonché da ultimo alla contribuzione dovuta in conseguenza della mancata iscrizione all' Ente Bilaterale.
Pertanto, l'addebito contributivo riguarda irregolarità riscontrate nella denuncia dell'imponibile per una parte dei dipendenti in forza della società, per ore di lavoro straordinario e supplementare non dichiarate ( e , per assenze Per_3 Per_4
non retribuite indicate sul LUL, ( e ) in forza della l.389/89, per Per_8 Per_6
irregolare occupazione precedente l'assunzione ( ).mentre non risulta Per_7
compreso l'ammontare delle agevolazioni revocate, di cui alle pagine 16 e 17, pari a complessivi € 14.793,59, né potrebbe esserci alcun recupero per le agevolazioni per il lavoratore stante l'avvenuto disconoscimento del rapporto di Persona_2
lavoro.
In relazione, all'addebito per lavoro supplementare e straordinario svolto da parte dei lavoratori (assunto con contratto di lavoro part-time a 30 ore _3
settimanali dal 01.02.2014) e ( assunta con contratto di lavoro Persona_4
part-time a 12 ore settimanali dal 12.6.2014 e a 24 ore settimanali dal 01.3.2015) così
4 le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori agli ispettori, così “Il mio Per_3
orario giornaliero di lavoro è compreso dalle 6:30 alle 16:00 …per un orario totale settimanale di 60 ore per 6 giorni la settimana..”, così “Il mio orario di Per_4
lavoro: mattino dalle 7:00 fino alle 16:00 o pomeriggio dalle 16:00 alle 24:00 per n.
6 giorni alla settimana…effettuo lavoro straordinario non risultante in busta paga…”,
entrambi provvedendo ad indicare anche i nominativi dei colleghi, e CP_7
( per entrambi), , Tes_1 Controparte_8 CP_9 Persona_6
( solo per la , oltre che reciprocamente i loro nomi. Controparte_10 Per_4
In ordine, alle giornate di assenza non retribuite per le lavoratrici e Persona_5
la contestazione, risulta scaturita dall'esame del LUL, da parte degli Persona_6
CP_11
L'attività istruttoria orale consistita nell'ammissione ed escussione dei testi richiesti dalla parte ricorrente che hanno riferito su circostanze riferite al rapporto di lavoro subordinato disconosciuto dagli ispettori, ma non oggetto di alcun recupero contributivo, nei confronti della società, non risulta idonea a smentire la ricostruzione e,quindi, l'addebito operato dagli CP_11
I lavoratori, nel firmare il contratto di lavoro, dove viene stabilito un preciso e completo orario di lavoro, si sono messi a disposizione all'interno di quell'orario di lavoro garantendo al datore di lavoro la disponibilità delle proprie energie e risorse lavorative.
Nel caso di sospensione delle prestazioni lavorative causate da responsabilità del datore di lavoro, per mancanza di commesse o altri eventi facenti parte del rischio di impresa, in costanza del rapporto di lavoro, non può sospendersi il diritto dei lavoratori di percepire, per quel periodo, la retribuzione e di conseguenza avere un'adeguata copertura contributiva. Il dipendente mette a disposizione del datore le proprie energie lavorative con continuità ed è comunque a disposizione del datore di lavoro cui offre la sua prestazione secondo quanto stabilito in sede contrattuale, e se
5 questa non è accettata per ragioni imputabili all'organizzazione del datore di lavoro, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento della retribuzione per l'orario di lavoro pattuito e di conseguenza alla copertura assicurativa e previdenziale del lavoratore. Gli obblighi contributivi quindi devono restare insensibili agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro nell'erogazione della retribuzione per cui il relativo computo prescinde dagli emolumenti materialmente erogati, dovendo invece essere commisurati alle retribuzioni che i lavoratori hanno diritto di ricevere nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili.
Orbene l'art. 1 comma 1 del D.L. 389/89 convertito in legge 389/1989, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, se più favorevoli;
considerato che la retribuzione imponibile si determina sul contrattualmente dovuto e non su quanto di fatto corrisposto, la stessa va commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi,
con esclusione delle assenze o sospensioni del lavoro per le cause appositamente previste dalle norme stesse. La norma è stata dettata dalla necessità di garantire e dare certezza al gettito contributivo con finalità antielusiva.
Per le lavoratici e è stata quindi addebitata la contribuzione Per_5 Per_6
omessa, quantificata sulla base degli imponibili contributivi calcolati in applicazione del CCNL Turismo –Pubblici Esercizi, e ciò, appunto, ai sensi dell'art. 1 del D.L.
389/89 convertito in legge 389/89.
In relazione poi all'addebito per lavoro nero per la lavoratrice , per Persona_7
i 14 gg precedenti la formale assunzione avvenuta in data 01.3.2016, soccorrono le dichiarazioni della stessa lavoratrice (cfr “…ho fatto un periodo di prova cominciato a metà febbraio fino alla fine del mese prima di essere assunta in data 1 marzo
6 2016..”); per altro verso vi è da dire come l'affermazione di parte appellante in ordine ad un'occasionalità delle prestazioni rese in quel periodo risulta smentita per tabulas proprio dall'esame del riepilogo estratto dal Portale dei voucher con i CP_3
quali sarebbe stata retribuita, dal quale risulta, al contrario come la lavoratrice in parola sia stata impiegata con assoluta regolarità e continuità nel periodo dal 16
febbraio al 29 febbraio del 2016.
La sentenza impugnata è priva dei vizi denunciati,pertanto dev'essere confermata.
Quanto alle spese di lite del presente grado, tenuto conto della natura della causa e della qualità delle parti, appare equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
3) Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per l'appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Taranto, 26.2.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
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